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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6216/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023108323000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 srls con sede in Indirizzo_1 c.da Lecco ,P:I 03283470783 nella persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 , nato a [...] il Data nascita_1 ,C.F. CF_1, con residenza in Rende (CS) c.da Santa Nominativo_2, rappresentata e difesa dalla Dott. ssa ida Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Montalto Uffugo(CS), al Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 0023108323 000, notificata in data12/06/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 54 bis Dpr 633/72 e relativa ad IVA 2018
Allegava la ricorrente: “ L'Agenzia delle entrate con atto impositivo richiede il pagamento della somma di € 19.433,51 cosi suddiviso:
€ 14.262,25 minor credito per mancato riconoscimento del credito iva anno 2017 a seguito di omessa presentazione della dichiarazione stessa..
€ 5.171,76 iva a saldo 2018
Tale richiesta e'stata fatta, a seguito del disconoscimento di un credito IVA 2017(derivante dalla differenza fra l'IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti), avendo la società contribuente omesso di presentare, per quell'anno, la dichiarazione IVA annuale (nella fattispecie la dichiarazione e' stata inviata ma scartata dal sistema,quindi considerata omessa).”; proseguiva la stessa ricorrente sostenendo che anche nel caso di omessa dichiarazione il credito di imposta doveva comunque essere riconosciuto, stante l'effettiva sussistenza dello stesso e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella in questione, con vittoria di spese.
Le resistenti Agenzia delle Entrate di Cs e Agenzia delle Entrate Riscossione, alle quale il ricorso risultava indirizzato, non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa non risulta la notifica del ricorso alle resistenti;
né queste ultime risultano costituite in giudizio.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza procedere alla liquidazione delle spese, stante la mancata costituzione delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6216/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023108323000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' Ricorrente_1 srls con sede in Indirizzo_1 c.da Lecco ,P:I 03283470783 nella persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 , nato a [...] il Data nascita_1 ,C.F. CF_1, con residenza in Rende (CS) c.da Santa Nominativo_2, rappresentata e difesa dalla Dott. ssa ida Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Montalto Uffugo(CS), al Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 0023108323 000, notificata in data12/06/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 54 bis Dpr 633/72 e relativa ad IVA 2018
Allegava la ricorrente: “ L'Agenzia delle entrate con atto impositivo richiede il pagamento della somma di € 19.433,51 cosi suddiviso:
€ 14.262,25 minor credito per mancato riconoscimento del credito iva anno 2017 a seguito di omessa presentazione della dichiarazione stessa..
€ 5.171,76 iva a saldo 2018
Tale richiesta e'stata fatta, a seguito del disconoscimento di un credito IVA 2017(derivante dalla differenza fra l'IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti), avendo la società contribuente omesso di presentare, per quell'anno, la dichiarazione IVA annuale (nella fattispecie la dichiarazione e' stata inviata ma scartata dal sistema,quindi considerata omessa).”; proseguiva la stessa ricorrente sostenendo che anche nel caso di omessa dichiarazione il credito di imposta doveva comunque essere riconosciuto, stante l'effettiva sussistenza dello stesso e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella in questione, con vittoria di spese.
Le resistenti Agenzia delle Entrate di Cs e Agenzia delle Entrate Riscossione, alle quale il ricorso risultava indirizzato, non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa non risulta la notifica del ricorso alle resistenti;
né queste ultime risultano costituite in giudizio.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza procedere alla liquidazione delle spese, stante la mancata costituzione delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.