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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 308/2023 R.G.L., vertente TRA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1 01/03/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minasi, CF , C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi, al C.so Tenente Aldo Barbaro 34, tel/fax 0966/22235, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. , presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965811224, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, , in Parte_1 CP_ servizio presso il nella qualità di Dirigente Scolastico presso l'IIS “G. Renda “ di Polistena, esponeva di aver presentato istanza volto ad ottenere il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, a seguito dell'infortunio in itinere occorsole nella giornata del 17.03.2008, nel tragitto da CP_4 presso la Concessionaria “Mercedes Benz di ” - presso cui si trovava per CP_5 formalizzare la Convenzione per l'affidamento al tutor aziendale di un gruppo di studenti del proprio istituto - alla sede dell'Istituto scolastico presso cui stava facendo rientro. In esito all'incidente stradale in cui era rimasta coinvolta aveva riportato contusioni, trauma al rachide cervicale e la frattura del IV metacarpo della mano SX, per come accertato dal . Controparte_6
Il Comitato di Verifica non aveva riscontrato l'esistenza del nesso di causalità in relazione alla patologia per la quale era stato richiesto il riconoscimento, mentre non poteva sussistere dubbio alcuno che l'evento invalidante fosse avvenuto in itinere. Chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertato che l'evento era dipeso da causa di servizio, le riconoscesse il diritto ad un equo indennizzo per i danni subiti,. Il si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il CP_1 rigetto. 2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 186/2023, pubblicata il 16/02/2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Dopo aver riportato le norme regolatrici della materia, osservava il Tribunale che la domanda di riconoscimento della riconducibilità a causa di servizio delle infermità lamentate era carente nelle allegazioni e sul piano probatorio e, pertanto, andava rigettata. Dal ricorso si evinceva che la ricorrente aveva individuato quale fatto causativo delle infermità un infortunio occorso in data 17.03.2008, nel tragitto dalla concessionaria automobilistica di (in cui si era recata per ragioni di servizio) all'istituto CP_4 scolastico. L'evento era stato descritto solo genericamente, senza specificazione delle modalità di realizzazione e delle circostanze spazio-temporali. Tali circostanze non erano specificate neanche nelle denunce fatte dall'istante e nella documentazione sanitaria allegata agli atti. Non era stato indicato alcun testimone, né era stata prodotta alcuna relazione dell'incidente redatta da un pubblico ufficiale, sì che dai documenti di causa non era dato ricavare alcun elemento che valesse ad attestare che le lesioni subite fossero scaturite dal sinistro stradale dalla stessa riferito. In assenza di prova del nesso eziologico la domanda doveva essere rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne chiedeva la Parte_1 riforma. Esponeva che il ricorso innanzi al giudice si inseriva in un'attività procedurale complessa, in parte burocratica-amministrativa (obbligatoria istanza del lavoratore) e nella fase finale giurisdizionale. Affermava che, se l'autorità amministrativa, nel recepire la domanda del dipendente, l'aveva ritenuta valevole ai fini di un'eventuale valutazione di infermità da causa di servizio- e ciò aveva fatto sulla scorta degli elementi probatori e documentali acquisiti, “tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita”, la fase della probazione del nesso eziologico appariva ormai superata. Poiché non era obbligatorio, per il datore di lavoro, trasmettere per la valutazione sanitaria l'istanza del dipendente finalizzata all'accertamento sanitario, ove ciò fosse avvenuto, “la fase di fatto, intesa quale probatoria e di valutazione eziologica, va ritenuta superata”. Il procedimento valutativo del rapporto eziologico e delle circostanze comprovanti era già stato operato nel momento in cui gli atti erano stati trasmessi alla Commissione Medica. Per conseguenza, la motivazione del Tribunale non era corretta, affermando che l'amministrazione resistente, dopo avere valutato i fatti e l'istanza ritenuta valevole della traslazione alla competente commissione medica, aveva fatto un passo indietro ed aveva afferma di voler avere i dati di circostanze, di fatti e di documenti probatori. Pertanto, di fronte ai documenti redatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, da pubblici ufficiali, era del tutto ultronea, inconferente e defaticante una prova per testi. Peraltro, la difesa di controparte implicitamente aveva confermato tale assunto poiché si era limita ad affermare che la commissione medica aveva dato un parere contrario e vincolante alle istanze, con ciò superando la fase di merito, essendosi basato il diniego esclusivamente su motivazione di carattere sanitario. Il parere della commissione medica era vincolante nel merito per la PA, ma era riconosciuto il diritto potestativo del dipendente ad una revisione del parere in via giurisdizionale con l'ausilio di una consulenza medica di ufficio. 3
Non occorreva alcuna specificazione dei fatti peraltro provati anche documentalmente (e comunque non contestati) nel primo livello burocratico, tant'è che gli atti erano stati trasmessi alla competente commissione medica. Peraltro, l'affermazione della mancanza probatoria era infondata anche perché la documentazione posta a sostegno del ricorso era del tutto conferente e comunque di portata probatoria piena: “non tralasciando neppure il dato che gli organi burocratici (nella specie il capo di Istituto), allorché procedano alla trasmissione degli atti alla Commissione Medica, sono essi stessi pubblici ufficiali”. Di conseguenza, la negazione della richiesta di consulenza tecnica da parte del Tribunale appariva “censurabile proprio in ragione della speciale competenza funzionale in revisione che la legge assegna al giudice del lavoro allorché si contesta il merito sanitario in riferimento al sinistro rappresentato”. Rinnovando la richiesta di consulenza tecnica, chiedeva la riforma della sentenza l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.P.R. 461/2001, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del fatto, alla patologia insorta, al nesso eziologico e alla sussistenza della causa di servizio era posto a carico dell'istante, che doveva adeguatamente allegare e provare tutte le circostanze utili all'accoglimento della domanda. Orbene, nessuno di questi elementi era stato provato dalla ricorrente Nella domanda presentata all'autorità amministrativa in data 18.03.2008, l'interessata si era limitata ad affermare che “all'uscita dalla concessionaria, dopo aver percorso un breve tratto di strada, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando contusioni, trauma al rachide cervicale e la frattura del IV metacarpo della mano sx”. Non erano state specificate le circostanze di tempo, luogo e spazio del presunto sinistro, né era stato prodotto alcun elemento probatorio sulla relativa verificazione: rapporti di pubblico ufficiale sulla dinamica del sinistro, testimonianze dirette dell'incidente, riprese di videocamere installate in loco. Tale mancanza era tanto più grave alla luce dello standard probatorio richiesto dalla costante giurisprudenza (ex plurimis Cassazione n. 15068 del 28.11.2001; Cassazione n. 995 del 17.01.2007) in materia di incidenti in itinere, in relazione ai quali andavano dimostrate: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato e l'impossibilità di adottare soluzioni alternative (ad esempio mezzi pubblici). Per nessuno di tali presupposti era stato pienamente soddisfatto l'onere di prova e di allegazione giacché, come detto, la ricorrente si era limitata ad indicare il giorno, l'orario e la strada percorsa. Del resto, non era stata mai allegata né provata la necessità dello spostamento: il sinistro sarebbe avvenuto a seguito dello spostamento della ricorrente dalla sede di lavoro ai fini della formalizzazione di una Convenzione che, tuttavia, ben si sarebbe potuta espletare all'interno dell'istruzione scolastica. Osservava, inoltre, che l'appellante aveva prospettato una ricostruzione del procedimento amministrativo che non trovava alcun riscontro nel D.P.R. n. 461/2001. Non poteva condividersi l'assunto avversario, secondo cui “se l'autorità amministrativa, nel recepire la domanda del dipendente, l'ha ritenuta valevole ai fini di un'eventuale valutazione di infermità da causa di servizio – e ciò lo ha fatto sulla scorta degli elementi 4
probatori e documentali acquisiti, tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita - allora, la fase della probazione del nesso eziologico appare ormai superata.” Invero, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 461 del 2001 “l'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale”. Quest'ultimo
“trasmette alla Commissione (medica) territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.” Per quel che concerne l'Amministrazione, invece, l'art. 7 disponeva che “entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili”. Orbene, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'amministrazione che riceveva l'istanza dell'interessato, corredata di tutti gli elementi utili per il suo accoglimento, trasmetteva la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera, che valutava l'esistenza della patologia denunciata, e al Comitato di verifica per le cause di servizio, che valutava la sussistenza degli elementi necessari per l'accoglimento dell'istanza. L'amministrazione che riceveva l'istanza, infatti, non effettuava alcuna valutazione preliminare in merito alla sussistenza del fatto e agli altri elementi richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennizzo giacché siffatte valutazioni erano rimesse al Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art. 11: “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”. Solo al termine del procedimento, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, si pronunciava, su conforme parere del Comitato, sul riconoscimento o meno di infermità o lesione dipendente da causa di servizio. Nel caso di specie, il si determinava con il decreto dell'01.03.2010 in modo CP_7 conforme al parere espresso in data 16.12.2009 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, rigettando la domanda. Nel citato parere, il Comitato considerava che “ai fini del riconoscimento della dipendenza (dai fatti di servizio), incombe sull'istante l'onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimentostesso attraverso, ad esempio, il rapporto sulle circostanze di modo, tempo e luogo, in cui si è verificato l'incidente, redatto dal responsabile della struttura di appartenenza, valide testimonianze, e/o ogni altra idonea documentazione probatoria”. In tal modo, il riteneva che le infermità denunciate non potessero riconoscerci CP_8 come dipendenti da fatti di servizio, “ciò tenuto conto dei generici elementi prodotti a corredo della domanda”. Appariva, dunque, fuorviante ritenere che la fase dell'accertamento dei presupposti necessari per l'erogazione dell'equo indennizzo fosse stata svolta in modo implicito dall'amministrazione che aveva ricevuto l'istanza, e ciò in virtù della sola trasmissione. Contrariamente a quanto asserito, l'Amministrazione aveva l'obbligo di trasmettere l'istanza presentata dall'interessato alla Commissione e al Comitato che si pronunciavano per gli aspetti di rispettiva competenza. Ancora, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in nessuna delle fasi procedimentali previste dal D.P.R. 461/01 era prevista un'ulteriore fase di tipo giurisdizionale, posto che il procedimento disciplinato dal D.P.R. 461/01 aveva natura esclusivamente amministrativa. L'autorità giurisdizionale interveniva ad iniziativa dell'interessato, qualora questi avesse censurato il cattivo operato dell'amministrazione. L'azione aveva natura di tipica 5
azione di accertamento del fatto e di condanna dell'Amministrazione all'erogazione dell'indennizzo. Ma i due procedimenti, quello amministrativo e quello giurisdizionale, erano del tutto distinti e autonomi e non “un unicum”, che doveva progredire e non regredire, di talché l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto ritenere provato il fatto per il solo motivo che l'Amministrazione avesse trasmesso la documentazione al Comitato di verifica delle cause di servizio. Anche sull'impugnabilità del parere della Commissione Medica, l'appellante aveva travisato quanto previsto dal D.P.R 461 del 2001. La Commissione medica esprimeva un giudizio in ordine alla patologia denunciata dall'interessato con un verbale. Il giudizio espresso dal Comitato si compendiava invece in un parere. I due atti erano distinti posto che le “commissioni mediche si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità o lesione, ove possibile comprensiva anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché in ordine al momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio, mentre, come detto, spetta in via esclusiva al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o lesione oggetto di accertamento” (Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 11/07/2023) 17-07-2023, n. 6981) Il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si imponeva, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, alla P.A., la quale, nell'adottare il provvedimento finale, doveva limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non doveva attivare una nuova ed autonoma valutazione che investisse il merito tecnico; “in sostanza, la P.A. deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, per ragioni non di tipo tecnico, può chiedere un ulteriore parere, mentre nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere.” (ex plurimis T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 24/07/2023, n. 2458). Al Comitato competeva l'accertamento dei presupposti della fattispecie indennitaria, che dovevano essere provati dall'interessato. Invero, secondo la costante giurisprudenza, “la dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale (quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all'insorgere della malattia), ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psicofisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio” (Cons. Stato Sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009; id, 22 luglio 2022 n. 6456). Il che non era avvenuto nel caso di specie, attesa la scarsa documentazione prodotta dall'interessato. Il rigetto della domanda di controparte, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, era dipeso dalla scarsa documentazione prodotta dalla controparte in ordine alle circostanze del presunto sinistro e la consulenza tecnica richiesta dalla controparte non poteva colmare questo deficit probatorio. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari di lite.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Invero, l'assunto dell'appellante - a tenore del quale, ella non era tenuta ad assolvere alcun onere di allegazione e prova in punto di modalità di verificazione del sinistro e di nesso eziologico, posto che la ricorrenza di siffatti presupposti era stata già valutata, implicitamente, dall'ufficio che aveva ricevuto l'istanza, tanto che l'aveva trasmessa – non trova riscontro nelle norme che regolano il procedimento amministrativo de quo. L'art. 5 D.P.R. 461/2001 dispone: L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. La norma non pone a carico dell'ufficio ricevente alcun obbligo/onere, né esplicito, né implicito, di valutazione dell'esistenza dei presupposti fondanti la domanda, fra cui il nesso eziologico, con la conseguenza che la trasmissione dell'istanza proposta dal dipendente costituisce un mero atto dovuto, conseguente alla sola presentazione della domanda. Compete alla commissione medica pronunciarsi sulla diagnosi dell'infermità o della lesione;
ove possibile, sull'eziopatogenesi; sul momento dell'insorgenza e/o conoscibilità delle patologie e sulle conseguenze arrecate all'integrità fisica, oltre che sull'idoneità al servizio. Compete, invece, in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio pronunciarsi sulla riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o la lesione. Non è, pertanto, configurabile quell'avvenuto superamento della “fase di fatto, intesa quale probatoria e di valutazione eziologica” “tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita”, che l'appellante ha annesso alla mera trasmissione della domanda, né può postularsi essersi consumata, nel procedimento amministrativo, alcuna delle regressioni affermate nell'atto di appello, avendo ciascun ufficio e ciascun organo esercitato le funzioni proprie, rispettivamente assegnate. Parimenti non può esser coonestata, perché non trova riscontro nel diritto positivo, neanche in via meramente interpretativa, quella commistione fra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale operato nell'atto di appello - sempre al fine di affermare che la ricorrente non era tenuta ad assolvere alcun onere di allegazione e prova
– secondo cui il ricorso innanzi al giudice si inseriva in un'attività procedurale complessa, in parte, burocratica-amministrativa (obbligatoria istanza del lavoratore) e, nella fase finale, giurisdizionale. Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente innanzi agli organi amministrativi e si conclude con il provvedimento finale, rispetto al quale non è prevista alcuna partecipazione dell'A.G.O.. Il processo innanzi al Giudice del Lavoro, attività giurisdizionale pura e non di sindacato sull'operato finale della P.A., introduce un ordinario giudizio di accertamento del diritto azionato dalla parte, nella specie il diritto all'equo indennizzo. Secondo i principi generali, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su colui che ha agito in giudizio, nello specifico la ricorrente, in cui favore non opera alcun esonero dell'onere probatorio. È infondata l'ulteriore affermazione resa nell'atto di appello, secondo cui a fronte ai documenti redatti da pubblici ufficiali, era del tutto ultronea, inconferente e defaticante una prova per testi, la cui mancanza era stata posta dal Tribunale a fondamento della decisione. Così non è: non v'è rapporto redatto da pubblico ufficiale su tempi, luoghi e modalità del sinistro e la stessa dott.ssa nella comunicazione del 31.12.2008 ha dichiarato: Parte_1
“Per quanto concerne la documentazione richiesta al punto 8, verbale redatto da organi di Polizia Stradale, si fa presente che non è intervenuta la Polizia Stradale”. 7
Il Comitato ha affermato che l'infermità non poteva “riconoscersi come dipendente da fatti di servizio ciò tenuto conto dei generici elementi prodotti a corredo della domanda della parte sia risultanti dagli atti dell'Amministrazione”, precisando, nell'immediato prosieguo, che “ai fini del riconoscimento della dipendenza, incombe sull'istante l'onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso attraverso, ad esempio, il rapporto sulle circostanze di modo, tempo e luogo, in cui si è verificato l'incidente, redatto dal responsabile della struttura di appartenenza, valide testimonianze, e/o ogni altra idonea documentazione probatoria”. Non solo nella fase amministrativa non era stata prodotta alcuna documentazione, relativa alle modalità, al tempo e al luogo di verificazione dell'incidente, ma vieppiù l'onere di allegazione e prova, gravante sulla ricorrente, non è stato assolto neanche in giudizio, sì che è corretto e va confermato il rigetto della domanda pronunciato dal Tribunale, sul rilievo che “l'evento è stato descritto solo genericamente, senza specificazione delle modalità di realizzazione e delle circostanze spazio-temporali. Tali circostanze non sono specificate neanche nelle de-nunzie fatte dall'istante e nella documentazione sanitaria allegata agli atti. Non viene indicato alcun testimone, né viene prodotto alcuna relazione dell'incidente redatta da un pubblico ufficiale. Sicché dai documenti di causa non è dato ricavare alcun elemento che valga ad attestare che le lesioni subite dalla ricorrente sono scaturite dal sinistro stradale dalla stessa riferito. Pertanto, in assenza di prova del nesso eziologico la domanda deve es-sere rigettata”. Il difetto di allegazione e prova, impedendo l'accertamento dell'an debeatur, ha precluso e preclude l'espletamento della chiesta di c.t.u., che non avrebbe potuto e non può supplire alle carenza indicate. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questa sia condannata alla rifusione, in favore del , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore CP_1 indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del p.t., avverso la sentenza n. 186/2023 Controparte_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 16.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre
[...] accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 308/2023 R.G.L., vertente TRA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1 01/03/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minasi, CF , C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi, al C.so Tenente Aldo Barbaro 34, tel/fax 0966/22235, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. , presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965811224, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, , in Parte_1 CP_ servizio presso il nella qualità di Dirigente Scolastico presso l'IIS “G. Renda “ di Polistena, esponeva di aver presentato istanza volto ad ottenere il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, a seguito dell'infortunio in itinere occorsole nella giornata del 17.03.2008, nel tragitto da CP_4 presso la Concessionaria “Mercedes Benz di ” - presso cui si trovava per CP_5 formalizzare la Convenzione per l'affidamento al tutor aziendale di un gruppo di studenti del proprio istituto - alla sede dell'Istituto scolastico presso cui stava facendo rientro. In esito all'incidente stradale in cui era rimasta coinvolta aveva riportato contusioni, trauma al rachide cervicale e la frattura del IV metacarpo della mano SX, per come accertato dal . Controparte_6
Il Comitato di Verifica non aveva riscontrato l'esistenza del nesso di causalità in relazione alla patologia per la quale era stato richiesto il riconoscimento, mentre non poteva sussistere dubbio alcuno che l'evento invalidante fosse avvenuto in itinere. Chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertato che l'evento era dipeso da causa di servizio, le riconoscesse il diritto ad un equo indennizzo per i danni subiti,. Il si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il CP_1 rigetto. 2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 186/2023, pubblicata il 16/02/2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Dopo aver riportato le norme regolatrici della materia, osservava il Tribunale che la domanda di riconoscimento della riconducibilità a causa di servizio delle infermità lamentate era carente nelle allegazioni e sul piano probatorio e, pertanto, andava rigettata. Dal ricorso si evinceva che la ricorrente aveva individuato quale fatto causativo delle infermità un infortunio occorso in data 17.03.2008, nel tragitto dalla concessionaria automobilistica di (in cui si era recata per ragioni di servizio) all'istituto CP_4 scolastico. L'evento era stato descritto solo genericamente, senza specificazione delle modalità di realizzazione e delle circostanze spazio-temporali. Tali circostanze non erano specificate neanche nelle denunce fatte dall'istante e nella documentazione sanitaria allegata agli atti. Non era stato indicato alcun testimone, né era stata prodotta alcuna relazione dell'incidente redatta da un pubblico ufficiale, sì che dai documenti di causa non era dato ricavare alcun elemento che valesse ad attestare che le lesioni subite fossero scaturite dal sinistro stradale dalla stessa riferito. In assenza di prova del nesso eziologico la domanda doveva essere rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne chiedeva la Parte_1 riforma. Esponeva che il ricorso innanzi al giudice si inseriva in un'attività procedurale complessa, in parte burocratica-amministrativa (obbligatoria istanza del lavoratore) e nella fase finale giurisdizionale. Affermava che, se l'autorità amministrativa, nel recepire la domanda del dipendente, l'aveva ritenuta valevole ai fini di un'eventuale valutazione di infermità da causa di servizio- e ciò aveva fatto sulla scorta degli elementi probatori e documentali acquisiti, “tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita”, la fase della probazione del nesso eziologico appariva ormai superata. Poiché non era obbligatorio, per il datore di lavoro, trasmettere per la valutazione sanitaria l'istanza del dipendente finalizzata all'accertamento sanitario, ove ciò fosse avvenuto, “la fase di fatto, intesa quale probatoria e di valutazione eziologica, va ritenuta superata”. Il procedimento valutativo del rapporto eziologico e delle circostanze comprovanti era già stato operato nel momento in cui gli atti erano stati trasmessi alla Commissione Medica. Per conseguenza, la motivazione del Tribunale non era corretta, affermando che l'amministrazione resistente, dopo avere valutato i fatti e l'istanza ritenuta valevole della traslazione alla competente commissione medica, aveva fatto un passo indietro ed aveva afferma di voler avere i dati di circostanze, di fatti e di documenti probatori. Pertanto, di fronte ai documenti redatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, da pubblici ufficiali, era del tutto ultronea, inconferente e defaticante una prova per testi. Peraltro, la difesa di controparte implicitamente aveva confermato tale assunto poiché si era limita ad affermare che la commissione medica aveva dato un parere contrario e vincolante alle istanze, con ciò superando la fase di merito, essendosi basato il diniego esclusivamente su motivazione di carattere sanitario. Il parere della commissione medica era vincolante nel merito per la PA, ma era riconosciuto il diritto potestativo del dipendente ad una revisione del parere in via giurisdizionale con l'ausilio di una consulenza medica di ufficio. 3
Non occorreva alcuna specificazione dei fatti peraltro provati anche documentalmente (e comunque non contestati) nel primo livello burocratico, tant'è che gli atti erano stati trasmessi alla competente commissione medica. Peraltro, l'affermazione della mancanza probatoria era infondata anche perché la documentazione posta a sostegno del ricorso era del tutto conferente e comunque di portata probatoria piena: “non tralasciando neppure il dato che gli organi burocratici (nella specie il capo di Istituto), allorché procedano alla trasmissione degli atti alla Commissione Medica, sono essi stessi pubblici ufficiali”. Di conseguenza, la negazione della richiesta di consulenza tecnica da parte del Tribunale appariva “censurabile proprio in ragione della speciale competenza funzionale in revisione che la legge assegna al giudice del lavoro allorché si contesta il merito sanitario in riferimento al sinistro rappresentato”. Rinnovando la richiesta di consulenza tecnica, chiedeva la riforma della sentenza l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.P.R. 461/2001, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del fatto, alla patologia insorta, al nesso eziologico e alla sussistenza della causa di servizio era posto a carico dell'istante, che doveva adeguatamente allegare e provare tutte le circostanze utili all'accoglimento della domanda. Orbene, nessuno di questi elementi era stato provato dalla ricorrente Nella domanda presentata all'autorità amministrativa in data 18.03.2008, l'interessata si era limitata ad affermare che “all'uscita dalla concessionaria, dopo aver percorso un breve tratto di strada, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando contusioni, trauma al rachide cervicale e la frattura del IV metacarpo della mano sx”. Non erano state specificate le circostanze di tempo, luogo e spazio del presunto sinistro, né era stato prodotto alcun elemento probatorio sulla relativa verificazione: rapporti di pubblico ufficiale sulla dinamica del sinistro, testimonianze dirette dell'incidente, riprese di videocamere installate in loco. Tale mancanza era tanto più grave alla luce dello standard probatorio richiesto dalla costante giurisprudenza (ex plurimis Cassazione n. 15068 del 28.11.2001; Cassazione n. 995 del 17.01.2007) in materia di incidenti in itinere, in relazione ai quali andavano dimostrate: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato e l'impossibilità di adottare soluzioni alternative (ad esempio mezzi pubblici). Per nessuno di tali presupposti era stato pienamente soddisfatto l'onere di prova e di allegazione giacché, come detto, la ricorrente si era limitata ad indicare il giorno, l'orario e la strada percorsa. Del resto, non era stata mai allegata né provata la necessità dello spostamento: il sinistro sarebbe avvenuto a seguito dello spostamento della ricorrente dalla sede di lavoro ai fini della formalizzazione di una Convenzione che, tuttavia, ben si sarebbe potuta espletare all'interno dell'istruzione scolastica. Osservava, inoltre, che l'appellante aveva prospettato una ricostruzione del procedimento amministrativo che non trovava alcun riscontro nel D.P.R. n. 461/2001. Non poteva condividersi l'assunto avversario, secondo cui “se l'autorità amministrativa, nel recepire la domanda del dipendente, l'ha ritenuta valevole ai fini di un'eventuale valutazione di infermità da causa di servizio – e ciò lo ha fatto sulla scorta degli elementi 4
probatori e documentali acquisiti, tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita - allora, la fase della probazione del nesso eziologico appare ormai superata.” Invero, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 461 del 2001 “l'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale”. Quest'ultimo
“trasmette alla Commissione (medica) territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.” Per quel che concerne l'Amministrazione, invece, l'art. 7 disponeva che “entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili”. Orbene, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'amministrazione che riceveva l'istanza dell'interessato, corredata di tutti gli elementi utili per il suo accoglimento, trasmetteva la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera, che valutava l'esistenza della patologia denunciata, e al Comitato di verifica per le cause di servizio, che valutava la sussistenza degli elementi necessari per l'accoglimento dell'istanza. L'amministrazione che riceveva l'istanza, infatti, non effettuava alcuna valutazione preliminare in merito alla sussistenza del fatto e agli altri elementi richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennizzo giacché siffatte valutazioni erano rimesse al Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art. 11: “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”. Solo al termine del procedimento, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, si pronunciava, su conforme parere del Comitato, sul riconoscimento o meno di infermità o lesione dipendente da causa di servizio. Nel caso di specie, il si determinava con il decreto dell'01.03.2010 in modo CP_7 conforme al parere espresso in data 16.12.2009 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, rigettando la domanda. Nel citato parere, il Comitato considerava che “ai fini del riconoscimento della dipendenza (dai fatti di servizio), incombe sull'istante l'onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimentostesso attraverso, ad esempio, il rapporto sulle circostanze di modo, tempo e luogo, in cui si è verificato l'incidente, redatto dal responsabile della struttura di appartenenza, valide testimonianze, e/o ogni altra idonea documentazione probatoria”. In tal modo, il riteneva che le infermità denunciate non potessero riconoscerci CP_8 come dipendenti da fatti di servizio, “ciò tenuto conto dei generici elementi prodotti a corredo della domanda”. Appariva, dunque, fuorviante ritenere che la fase dell'accertamento dei presupposti necessari per l'erogazione dell'equo indennizzo fosse stata svolta in modo implicito dall'amministrazione che aveva ricevuto l'istanza, e ciò in virtù della sola trasmissione. Contrariamente a quanto asserito, l'Amministrazione aveva l'obbligo di trasmettere l'istanza presentata dall'interessato alla Commissione e al Comitato che si pronunciavano per gli aspetti di rispettiva competenza. Ancora, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in nessuna delle fasi procedimentali previste dal D.P.R. 461/01 era prevista un'ulteriore fase di tipo giurisdizionale, posto che il procedimento disciplinato dal D.P.R. 461/01 aveva natura esclusivamente amministrativa. L'autorità giurisdizionale interveniva ad iniziativa dell'interessato, qualora questi avesse censurato il cattivo operato dell'amministrazione. L'azione aveva natura di tipica 5
azione di accertamento del fatto e di condanna dell'Amministrazione all'erogazione dell'indennizzo. Ma i due procedimenti, quello amministrativo e quello giurisdizionale, erano del tutto distinti e autonomi e non “un unicum”, che doveva progredire e non regredire, di talché l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto ritenere provato il fatto per il solo motivo che l'Amministrazione avesse trasmesso la documentazione al Comitato di verifica delle cause di servizio. Anche sull'impugnabilità del parere della Commissione Medica, l'appellante aveva travisato quanto previsto dal D.P.R 461 del 2001. La Commissione medica esprimeva un giudizio in ordine alla patologia denunciata dall'interessato con un verbale. Il giudizio espresso dal Comitato si compendiava invece in un parere. I due atti erano distinti posto che le “commissioni mediche si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità o lesione, ove possibile comprensiva anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché in ordine al momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio, mentre, come detto, spetta in via esclusiva al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o lesione oggetto di accertamento” (Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 11/07/2023) 17-07-2023, n. 6981) Il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si imponeva, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, alla P.A., la quale, nell'adottare il provvedimento finale, doveva limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non doveva attivare una nuova ed autonoma valutazione che investisse il merito tecnico; “in sostanza, la P.A. deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, per ragioni non di tipo tecnico, può chiedere un ulteriore parere, mentre nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere.” (ex plurimis T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 24/07/2023, n. 2458). Al Comitato competeva l'accertamento dei presupposti della fattispecie indennitaria, che dovevano essere provati dall'interessato. Invero, secondo la costante giurisprudenza, “la dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale (quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all'insorgere della malattia), ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psicofisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio” (Cons. Stato Sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009; id, 22 luglio 2022 n. 6456). Il che non era avvenuto nel caso di specie, attesa la scarsa documentazione prodotta dall'interessato. Il rigetto della domanda di controparte, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, era dipeso dalla scarsa documentazione prodotta dalla controparte in ordine alle circostanze del presunto sinistro e la consulenza tecnica richiesta dalla controparte non poteva colmare questo deficit probatorio. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari di lite.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Invero, l'assunto dell'appellante - a tenore del quale, ella non era tenuta ad assolvere alcun onere di allegazione e prova in punto di modalità di verificazione del sinistro e di nesso eziologico, posto che la ricorrenza di siffatti presupposti era stata già valutata, implicitamente, dall'ufficio che aveva ricevuto l'istanza, tanto che l'aveva trasmessa – non trova riscontro nelle norme che regolano il procedimento amministrativo de quo. L'art. 5 D.P.R. 461/2001 dispone: L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. La norma non pone a carico dell'ufficio ricevente alcun obbligo/onere, né esplicito, né implicito, di valutazione dell'esistenza dei presupposti fondanti la domanda, fra cui il nesso eziologico, con la conseguenza che la trasmissione dell'istanza proposta dal dipendente costituisce un mero atto dovuto, conseguente alla sola presentazione della domanda. Compete alla commissione medica pronunciarsi sulla diagnosi dell'infermità o della lesione;
ove possibile, sull'eziopatogenesi; sul momento dell'insorgenza e/o conoscibilità delle patologie e sulle conseguenze arrecate all'integrità fisica, oltre che sull'idoneità al servizio. Compete, invece, in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio pronunciarsi sulla riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o la lesione. Non è, pertanto, configurabile quell'avvenuto superamento della “fase di fatto, intesa quale probatoria e di valutazione eziologica” “tant'è che ha ritenuto di mandarla a visita”, che l'appellante ha annesso alla mera trasmissione della domanda, né può postularsi essersi consumata, nel procedimento amministrativo, alcuna delle regressioni affermate nell'atto di appello, avendo ciascun ufficio e ciascun organo esercitato le funzioni proprie, rispettivamente assegnate. Parimenti non può esser coonestata, perché non trova riscontro nel diritto positivo, neanche in via meramente interpretativa, quella commistione fra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale operato nell'atto di appello - sempre al fine di affermare che la ricorrente non era tenuta ad assolvere alcun onere di allegazione e prova
– secondo cui il ricorso innanzi al giudice si inseriva in un'attività procedurale complessa, in parte, burocratica-amministrativa (obbligatoria istanza del lavoratore) e, nella fase finale, giurisdizionale. Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente innanzi agli organi amministrativi e si conclude con il provvedimento finale, rispetto al quale non è prevista alcuna partecipazione dell'A.G.O.. Il processo innanzi al Giudice del Lavoro, attività giurisdizionale pura e non di sindacato sull'operato finale della P.A., introduce un ordinario giudizio di accertamento del diritto azionato dalla parte, nella specie il diritto all'equo indennizzo. Secondo i principi generali, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su colui che ha agito in giudizio, nello specifico la ricorrente, in cui favore non opera alcun esonero dell'onere probatorio. È infondata l'ulteriore affermazione resa nell'atto di appello, secondo cui a fronte ai documenti redatti da pubblici ufficiali, era del tutto ultronea, inconferente e defaticante una prova per testi, la cui mancanza era stata posta dal Tribunale a fondamento della decisione. Così non è: non v'è rapporto redatto da pubblico ufficiale su tempi, luoghi e modalità del sinistro e la stessa dott.ssa nella comunicazione del 31.12.2008 ha dichiarato: Parte_1
“Per quanto concerne la documentazione richiesta al punto 8, verbale redatto da organi di Polizia Stradale, si fa presente che non è intervenuta la Polizia Stradale”. 7
Il Comitato ha affermato che l'infermità non poteva “riconoscersi come dipendente da fatti di servizio ciò tenuto conto dei generici elementi prodotti a corredo della domanda della parte sia risultanti dagli atti dell'Amministrazione”, precisando, nell'immediato prosieguo, che “ai fini del riconoscimento della dipendenza, incombe sull'istante l'onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso attraverso, ad esempio, il rapporto sulle circostanze di modo, tempo e luogo, in cui si è verificato l'incidente, redatto dal responsabile della struttura di appartenenza, valide testimonianze, e/o ogni altra idonea documentazione probatoria”. Non solo nella fase amministrativa non era stata prodotta alcuna documentazione, relativa alle modalità, al tempo e al luogo di verificazione dell'incidente, ma vieppiù l'onere di allegazione e prova, gravante sulla ricorrente, non è stato assolto neanche in giudizio, sì che è corretto e va confermato il rigetto della domanda pronunciato dal Tribunale, sul rilievo che “l'evento è stato descritto solo genericamente, senza specificazione delle modalità di realizzazione e delle circostanze spazio-temporali. Tali circostanze non sono specificate neanche nelle de-nunzie fatte dall'istante e nella documentazione sanitaria allegata agli atti. Non viene indicato alcun testimone, né viene prodotto alcuna relazione dell'incidente redatta da un pubblico ufficiale. Sicché dai documenti di causa non è dato ricavare alcun elemento che valga ad attestare che le lesioni subite dalla ricorrente sono scaturite dal sinistro stradale dalla stessa riferito. Pertanto, in assenza di prova del nesso eziologico la domanda deve es-sere rigettata”. Il difetto di allegazione e prova, impedendo l'accertamento dell'an debeatur, ha precluso e preclude l'espletamento della chiesta di c.t.u., che non avrebbe potuto e non può supplire alle carenza indicate. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questa sia condannata alla rifusione, in favore del , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore CP_1 indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del p.t., avverso la sentenza n. 186/2023 Controparte_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 16.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre
[...] accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti