Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 838/2022 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GHISALBERTI Parte_1 C.F._1
DANIELA
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO FRANCO CP_1 C.F._2
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO FRANCO AR P.IVA_1
(c.f./p.iva , Controparte_3 C.F._3
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO FRANCO Parte_2 C.F._4
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_4 P.IVA_2
CURTO FRANCO
TE CA RL (c.f./p.iva ), P.IVA_3
e contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI Controparte_5 P.IVA_4
MAURIZIO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 9
L'attrice conveniva in giudizio lo , l'Arch. l'Arch. quali AR CP_1 Parte_2
progettisti dell'impresa edile , nonchè le e la Controparte_4 Controparte_6
chiedendo: Controparte_7
“NEL MERITO: previo ogni più opportuno accertamento in ordine ai gravi vizi e\o difetti tutti tecnico, costruttivi e progettuali di cui alla ristrutturazione integrale del rustico de quo sito in Chiavenna loc.
Pianazzola n° 21 di proprietà della sig.ra , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
residente in [...], dichiarare la responsabilità causale degli stessi per inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e\o a sensi dell'art. 1669 c.c. in capo allo
[...]
cod. fisc. e P.IVA , con sede in Chiavenna Via Santa Rosalia n° 16, in AR P.IVA_1
persona del professionista arch. cod. fisc. , nonché dell'arch. CP_1 C.F._2
cod. fisc. , con studio in Chiavenna Via Rosalia n° 16, quali Parte_2 C.F._4
progettisti e direttori dei lavori, nonché all'impresa edile Controparte_4
cod. fisc. e P. IVA , con sede in Villa di Chiavenna Via Case Foratti n° 30/A in persona dei P.IVA_2
soci Amministratori sig.ri , c.f. 16 e , c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_8
residenti in [...], tutti quali responsabili in C.F._6
solido dei vizi e\o difetti e danni determinati nella ctu resa in sede di atp per non aver realizzato lo stabile de quo a regola d'arte né hanno provveduto all'eliminazione dei gravi difetti dell'immobile; con la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni corrispondenti al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e oltre all'indennizzo per mancato godimento e le spese vive sostenute per difesa tecnico/legale dalla sig.ra in questi anni, Parte_1
ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata;
condannarsi altresì i predetti convenuti al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione e deprezzamento dell'edificio, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a nessuno dei convenuti, per alcuna ragione o titolo anche solo dipendente o riconducibile alla predetta ristrutturazione, in particolare rispetto alle note pro forma e fatture enunciate nella ctu resa in sede di atp;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, anche relativamente alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, sia legali che liquidate in favore al ctu, oltre C.P.A., I.V.A e spese generali come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini di cui all'art. 183 comma 6° n° 1-2-3 c.p.c., si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di cui pagina 2 di 9 all'accertamento tecnico preventivo n° 1077/2020 R.G. Tribunale di Sondrio e della relativa CTU redatta dall'Ing. . Persona_1
Si costituivano e con Controparte_9 Controparte_10
medesimo atto chiedendo:
“in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa in garanzia da parte dello
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma Controparte_11
viale Cesare Pavese n. 385, P.Iva , c.f. e per l'effetto, differire la prima P.IVA_5 P.IVA_4
udienza onde consentirne la chiamata in causa;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avversaria, limitare il risarcimento ai danni patiti dall'attrice ( esclusa la solidarietà attiva) in diretta conseguenza di accertati inadempimenti dei convenuti, esclusa la rifusione di costi per attività non ricomprese negli incarichi agli esponenti e quindi senza alcuna indebita locupletazione e senza riconoscimento del danno da ritardo;
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare a manlevare Controparte_12
lo di quanto questi fosse tenuto a risarcire all'attrice; in via ricondizionale: AR
accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice per Euro 1.210,00 a saldo della Controparte_4
fattura n. 47/2015 e che il convenuto è creditore per Euro 7.377,74 per le causali AR
di cui in narrativa;
per l'effetto condannare l'attrice a corrispondere ai convenuti quanto sopra indicato oltre rivalutazione e interessi;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attrice, compensare i crediti dei convenuti con quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice. In ogni caso con il favore delle spese di giudizio, anche relatie al procedimento di Atp.”.
La prima udienza veniva differita per consentire al convenuto la chiamata in causa del terzo
, che si costituiva, così concludendo: Controparte_12
“ Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva azionato da nei confronti di;
2) dichiarare, per i motivi su AR Controparte_5
esposti la inoperatività della garanzia prestata da in favore di e per CP_12 AR
l'effetto, respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata CP_12
pagina 3 di 9 Assicurazioni. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Rigettare per infondatezza la domanda attorea nei confronti dei convenuti , AR CP_1 Parte_2
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di alla CP_12
luce delle condizioni di polizza”.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale, in particolare l'acquisizione del fascicolo di cui all'accertamento tecnico preventivo n° 1077/2020 R.G.
Tribunale di Sondrio e della relativa CTU redatta dall'Ing. , e prova orale ed infine Persona_1
trattenuta in decisione con provvedimento 2 10 24, sulle conclusioni delle parti.
PER PARTE ATTRICE
NEL MERITO: previo ogni più opportuno accertamento in ordine ai gravi vizi e\o difetti tutti tecnico, costruttivi e progettuali di cui alla ristrutturazione integrale del rustico de quo sito in Chiavenna loc.
Pianazzola n° 21 di proprietà della sig.ra , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
residente in [...], dichiarare la responsabilità causale degli stessi per inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e\o a sensi dell'art. 1669 c.c. in capo allo
[...]
cod. fisc. e P.IVA , con sede in Chiavenna Via Santa Rosalia n° 16, in AR P.IVA_1
persona del professionista arch. cod. fisc. , nonché dell'arch. CP_1 C.F._2
cod. fisc. , con studio in Chiavenna Via Rosalia n° 16, quali Parte_2 C.F._4
progettisti e direttori dei lavori, nonché all'impresa edile Controparte_4
cod. fisc. e P. IVA , con sede in Villa di Chiavenna Via Case Foratti n° 30/A in persona dei P.IVA_2
soci Amministratori sig.ri , c.f. e , c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_8
residenti in [...], tutti quali responsabili in C.F._6
solido dei vizi e\o difetti e danni determinati nella ctu resa in sede di atp per non aver realizzato lo stabile de quo a regola d'arte né hanno provveduto all'eliminazione dei gravi difetti dell'immobile; con la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni corrispondenti al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e oltre all'indennizzo per mancato godimento e le spese vive sostenute per difesa tecnico/legale dalla sig.ra in questi anni, Parte_1
ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata;
condannarsi altresì i predetti convenuti al risarcimento del pagina 4 di 9 danno derivante dalla svalutazione e deprezzamento dell'edificio, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
SEMPRE NEL MERITO: rigettare le domande riconvenzionali svolte dai convenuti, indi accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a nessuno dei convenuti, per alcuna ragione o titolo anche solo dipendente o riconducibile alla predetta ristrutturazione, in particolare rispetto alle note pro forma e fatture pretese ex adverso;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di cui all'accertamento tecnico preventivo n° 1077/2020 R.G. Tribunale di Sondrio e della relativa CTU redatta dall'Ing. Per_2
.
[...]
La difesa dell'attrice chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che Ella nel 2016 veniva incaricata dalla sig.ra di verificare le opere di ristrutturazione della Parte_1
sua unità immobiliare in Chiavenna Loc. Pianazzola e che nel corso del sopralluogo del 18/05/2016 lo quale progettista e d.l., e l'impresa si impegnavano ad intervenire per AR CP_4
risolvere le problematiche ivi segnalate, come da doc. 9 che si rammostra? 2) Vero che, in particolare, vi era la necessità di risolvere l'assenza in progetto e di fatto dell'antibagno per regolarizzare le opere? 3) Vero che per le prestazioni professionali da Lei rese la sig.ra ha sostenuto una Parte_1
spesa di Euro 812,03 oneri di legge inclusi, di cui alla fattura n° 7/2016, come doc. 10 che si rammostra? 4) Vero che ad aprile 2017 la sig.ra si rivolgeva a Lei per segnalare allo Parte_1
quale progettista e d.l., ed all'impresa le problematiche emerse nel corso della AR CP_4
ristrutturazione della sua unità immobiliare in Chiavenna Loc. Pianazzola, come da doc. 9 che si rammostra? 5) Vero che in data 20/07/2017 lo quale progettista e d.l., ed l'impresa AR
si impegnavano ad individuare ed emendare le problematiche segnalate con il suo intervento, CP_4
come da doc. 9 che si rammostra? 6) Vero che per le prestazioni professionali da Lei rese la sig.ra ha sostenuto una spesa di Euro 966,28 oneri di legge inclusi di cui alla fattura n° 10/2017, Parte_1
come doc. 10 che si rammostra? 7) Vero che nella primavera del 2018 la sig.ra si Parte_1
rivolgeva a Lei per individuare e segnalare allo quale progettista e d.l., ed all'impresa AR
le problematiche emerse nel corso della ristrutturazione della sua unità immobiliare in CP_4
Chiavenna Loc. Pianazzola, come da docc. 14-15 che si rammostrano? 8) Vero che la presentazione delle pratiche in variante da Lei individuate era necessaria per regolarizzare le opere sotto l'aspetto urbanistico catastale come da docc. 14-15 che si rammostrano? 9) Vero che l'arch. si offriva CP_1
di eseguire la pratica in variante di cui al capitolo precedente a titolo gratuito come da doc. 16 che si pagina 5 di 9 rammostra? 10) Vero che Ella all'atto del sopralluogo presso l'u.i. dell'odierna attrice in Chiavenna
Loc. Pianazzola individuava, tra le altre, le seguenti problematiche, come da docc. 14 e 15 che si rammostrano: -difformità dal progetto originario: altezze del piano terra non conformi a quelle indicate nel P.d.C. originario, eliminazione di un gradino della scala interna, alzata per accesso balcone, diverse geometrie delle aperture e diversi rapporti areo-illuminanti, assenza di antibagno e mancato rispetto delle norme igienico sanitarie (responsabilità anche del D.L.); -strutture in acciaio per detta soletta realizzate senza necessarie denunce in Comune;
-assenza di documentazione tecnica fornita alla proprietà e necessità di dichiarazione di idoneità statico dinamica sottoscritta da tecnico abilitato;
-necessità per chiudere i lavori di conseguire una variante al P.d.C. originario non rispettato in fase di realizzazione;
-mancata realizzazione di manutenzione miglioramento statico all'intradosso della soletta del piano terra? 11) Vero che per le prestazioni professionali da Lei rese la sig.ra ha sostenuto una spesa di Euro 2.537,60 oneri di legge inclusi di cui alle fatture n° 4 del Parte_1
23/01/2020 e 23 del 25/09/2018, come doc. 17 che si rammostra? 12) Vero che nel gennaio 2020 Ella veniva incaricato dalla sig.ra di redigere relazione peritale relativa allo stato di fatto in esito Parte_1
alla ristrutturazione della sua u.i. in Chiavenna loc. Pianazzola? 13) Vero che Ella redigeva la relazione del marzo 2020, di cui conferma il contenuto, a supporto del ricorso per accertamento tecnico preventivo poi promosso dalla sig.ra avanti al Tribunale di Sondrio anche nei confronti Parte_1
delle odierne controparti quale progettista e d.l., ed l'impresa , come da doc. AR CP_4
18 e cfr. doc. 3 che si rammostrano? 14) Vero che per le prestazioni professionali da Lei rese la sig.ra ha sostenuto una spesa di Euro 3.696,00 oneri di legge inclusi di cui alle fatture n° 19 del Parte_1
08/07/2020 e 53 del 22/10/2021, come doc. 19 che si rammostra? Si indicano a testi i sig.ri: - Ing.
con studio in Annone Brianza Vicolo Orti n° 1 sui capitoli di prova da n. 1 a 3; - Testimone_1
Avv. con studio in Lecco Corso Martiri n° 12 sui capitoli di prova da n. 4 a 6; - Ing. Testimone_2
con studio in Lecco Via Leonardo Da Vinci n° 32 sui capitoli da n. 7 a 11; - Ing. Testimone_3
con studio in Lecco Via Raffaello n° 15 sui capitoli da n. 13 a 14. Si chiede, sin d'ora, di Testimone_4
essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova che dovessero essere indicati dalle controparte ed ammessi dal Giudice.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, anche relativamente alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, sia legali che liquidate in favore al ctu, oltre C.P.A., I.V.A e spese generali come per legge.
pagina 6 di 9 PER Controparte_13 Controparte_14
nel merito - rigettare ogni domanda svolta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avversaria, limitare il risarcimento ai danni patiti dall'attrice
(esclusa la solidarietà attiva) in diretta conseguenza di accertati inadempimenti dei convenuti, esclusa la rifusione di costi per attività non ricomprese negli incarichi agli esponenti e quindi senza alcuna indebita locupletazione e senza riconoscimento del danno da ritardo;
- nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare a manlevare lo Controparte_5
Tecnico di quanto questi fosse tenuto a risarcire all'attrice; in via riconvenzionale - CP_2 CP_2
accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice per euro 1.210,00 a saldo della Controparte_4
fattura n. 47/2015 e che il convenuto è creditore per euro 7.377,74 per le causali AR
di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare l'attrice a corrispondere ai convenuti quanto sopraindicato, oltre rivalutazione e interessi;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attrice, compensare i crediti dei convenuti con quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice; in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, anche relative al procedimento per ATP.
PER: Controparte_5
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) Dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva azionato da nei confronti di AR
; 2) dichiarare, per tutti i motivi esposti la inoperatività della garanzia Controparte_5
prestata da in favore di e per l'effetto, respingere la domanda di CP_12 AR
garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Rigettare per infondatezza la domanda attorea nei confronti dei convenuti , AR CP_1 Parte_2
IN VIA ANCOR PIÙ GRADATA Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di alla CP_12
luce delle condizioni di polizza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non appare degna di accoglimento.
pagina 7 di 9 Sulla scorta delle conclusioni cui è giunta la Consulenza svolta dall'Esperto nominato dall'Ufficio
(coerente, dettagliata, completa e pienamente condivisa dal Giudice), invero, è emerso che delle contestazioni mosse da parte attrice potrebbero avere in tesi fondamento unicamente quelle che concernono le due difformità dal permesso di costruire in variante, ossia la carenza di antibagno al piano primo e l'assenza dell'assito del soppalco non abitabile, difformità che attengono alla fase esecutiva dell'opera.
Quanto alla prima, si osserva che dalle deposizioni testimoniali raccolte, è emerso inequivocabilmente che l'assenza dell'antibagno è dipesa esclusivamente da una scelta della committenza.
Quanto alla seconda, conclude il CTU: “Con riferimento alla realizzazione dell'assito del soppalco non abitabile non sono presenti contratti d'appalto o preventivi firmati che documentino l'affidamento dell'esecuzione dell'opera da parte dei sig.ri e Si ritiene pertanto che non possa Parte_1 Pt_3
essere attribuita alcuna responsabilità ad imprese e direzione lavori in merito alla mancata esecuzione di opere non commissionate”.
In riferimento agli aspetti strutturali “le opere eseguite riguardano interventi locali ai sensi del cap. 8 del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008). In merito alla mancata verifica strutturale del primo solaio e dell'assenza di denuncia dei cementi armati si segnala che il disciplinare agli atti sottoscritto dai sig.ri e con lo non prevede tali prestazioni professionali”. Parte_1 Pt_3 AR
Tes_ L'ing. ha confermato che le parti avevano raggiunto un accordo concernente sia la fase di progettazione che quella di esecuzione, così come oggetto di accordo sono state le varianti presentate.
Diversi interventi sono stati concordati con l'ing. come da questi riferito in sede di Tes_3
deposizione testimoniale.
Il mancato conseguimento del Certificato di Agibilità è conseguenza della omessa Dichiarazione di fine lavori, che spettava alla Proprietà.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, questa appare fondata sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il Consulente dell'Ufficio, che ha analizzato la documentazione in atti ed ha elencato le voci provviste di idonea giustificazione.
pagina 8 di 9 Le somme pretese appaiono conformi e corrispondenti ad attività pacificamente svolte, attinenti alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza ed ad altre pratiche pertinenti, per le quali parte attrice non ha corrisposto alcunchè.
Tali considerazioni assorbono le ulteriori lagnanze di parte attrice, in particolare quelle relative alla richiesta di indennizzo per mancato utilizzo.
Viene pertanto deciso come da dispositivo e le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande attoree;
accerta e dichiara che la convenuta è creditrice per euro 1.210,00 a saldo della fattura Controparte_4
n. 47/2015 e che il convenuto è creditore per euro 7.377,74 per le causali di cui in AR
narrativa; condanna per l'effetto l'attrice a corrispondere ai convenuti quanto sopraindicato, oltre rivalutazione e interessi;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta costituita e di parte terza chiamata, liquidati in euro 3000 per la fase di ATP, euro 1701 per la fase di studio della controversia, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria, euro 2905 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, spese generali e successive;
con maggiorazione del 20 % per la difesa di più parti convenute;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Sondrio, 23 1 25
Il Giudice
pagina 9 di 9