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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 05/08/1972, con il proc. dom. avv. SACCHETTO ELISABETTA del Foro di
Brescia, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(GERMANIA) il 19/06/1968, con il proc. dom. avv. PICOTTI GIULIA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio , nato il [...] dalla convivenza more Per_1
uxorio delle parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 05/03/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. note del 24/02/2025 e del 26/02/2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 05/08/1972, con il proc. dom. avv. SACCHETTO ELISABETTA del Foro di
Brescia, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(GERMANIA) il 19/06/1968, con il proc. dom. avv. PICOTTI GIULIA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio , nato il [...] dalla convivenza more Per_1
uxorio delle parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 05/03/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. note del 24/02/2025 e del 26/02/2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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