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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5862/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 30384/22
del 05.09.2022 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Salerno alla Via Gen. Don Ferrante M.
Gonzaga 21;
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Iroso ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Afragola (Na) alla
Via Luigi Settembrini 6; appellato
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, e l' , in Controparte_4
persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis
domiciliano, in Via Diaz 11;
appellate
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che citò l'Agenzia delle CP_1
Entrate – Riscossione, la e la innanzi al Controparte_5 Controparte_6 Giudice di Pace di Napoli. L'oggetto della pretesa traeva origine da due estratti di ruolo dell'importo complessivo di euro 1.574,96, relativi alla cartella esattoriale n.
07120120120298454000, emessa a carico di esso contribuente per presunte contravvenzioni al Codice della strada. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola e dei verbali prodromici, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto,
chiese l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Si costituì la sola la quale eccepì, in via Controparte_7
preliminare, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto avvenuta direttamente presso gli enti impositori e non già alla competente
Avvocatura Distrettuale dello Stato. Sempre in via preliminare eccepì, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, nel merito, la fondatezza della spiegata opposizione, concluse come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 30384/22, ha accolto l'opposizione e annullato l'estratto di ruolo esattoriale, unitamente agli atti presupposti e,
comunque, ad esso collegati per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto vantato dalla P.A., condannando il Concessionario e gli Enti impositori al pagamento delle spese di lite in favore dell' . Invero, il giudice di prime cure, CP_1
dopo aver fornito un quadro sistematico della vicenda, ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell' CP_8
, né la prova della notifica di eventuali atti interruttivi. Dunque, ha
[...]
dichiarato prescritta la pretesa creditoria azionata con la cartella impugnata.
Avverso la decisione in epigrafe, ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al fine di ottenerne l'integrale riforma.
Reiterando i medesimi motivi contenuti nella comparsa di costituzione del giudizio di primo, il concessionario ha impugnato il titolo giudiziale nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia degli enti impositori, nonostante l'invalida notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata non già a mente dell'art. 144 c.p.c.,
dunque presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel caso di specie, l'Organo legale in Via Armando Diaz 11, Napoli. Ha chiesto, pertanto,
dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio e la remissione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Ha ribadito, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire del contribuente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Deducendo, poi, la regolarità della notifica della cartella impugnata avvenuta il 22.10.2012 (e non il 22.11.2017) a mezzo spedizione di raccomandata A/R in ossequio al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/73, con consegna a mani del portiere dello stabile e non invece, come erroneamente asserito dal Giudice di prime cure, mediante deposito ed affissione dell'avviso alla
[...]
per irreperibilità assoluta del destinatario, ha contestato il decorso del CP_9
termine di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva. Ha chiesto,
pertanto, l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha aderito all'eccezione di nullità della CP_1
sentenza in epigrafe, sollevata dall'appellante, attesa la violazione del principio di integrità del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. Ha dedotto, poi, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, per essere stato introdotto a mezzo decretazione d'urgenza, in contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 111,
113 e 117 della Costituzione. Sulla base di tali premesse, ha chiesto all'adito
Tribunale di sospendere il presente giudizio e ordinare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'adozione dei consequenziali provvedimenti. Quanto
al governo delle spese di lite, ne ha chiesto la compensazione giustappunto alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022.
Del pari si sono costituite, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, la e la che, aderendo alle Controparte_5 Controparte_6
doglianze e contestazioni in ordine all'inammissibilità avverso l'estratto ruolo e alla regolarità della notifica della cartella impugnata sollevate dal concessionario con il proposto gravame, hanno concluso come in atti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 09.01.2025 il giudizio è stato riservato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVAZIONE
In via preliminare mette conto evidenziare che, attesa la costituzione degli Enti
impositori, alla prima udienza di comparizione l' Controparte_8
attraverso il proprio difensore costituito ha rinunciato alla domanda, afferente l'eccepita nullità dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio,
insistendo nell'accoglimento dei restanti motivi di gravame.
Orbene così fissato il thema decidendum, si osserva quanto segue.
In apertura di motivazione, con riferimento alla deduzione di parte appellata afferente all'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602/73, così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, atteso l'asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, va rilevato che detta eccezione è sempre proponibile, anche per la prima volta, in sede di legittimità e può essere sollevata anche d'ufficio. (cfr. Cass. n. 3784 del 2003).
Pertanto, nel caso di specie, non soggiace al divieto dei nova in appello. Orbene, sul punto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2023 ha ritenuto “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come
modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con
l'ordinanza indicata in epigrafe” (cfr. Corte Cost. Sent. 190/2023).
Dubbi di costituzionalità che già in precedenza sono stati esaminati e respinti con lo stesso arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022.
Ora, alla stregua dei principi sopra richiamati, l'eccezione di illegittimità
costituzionale della disposizione normativa suindicata in quanto in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente risulta manifestamente infondata.
La norma in commento non limita affatto il predetto diritto, restando lo stesso garantito dalle norme speciali in materia e dalle norme di procedura civile, ben apprestando l'ordinamento idonei rimedi in caso di attivazione dell'esecuzione forzata da parte dell'Agente della riscossione. Il legislatore ha inteso, infatti,
prevedere solo in via residuale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, a condizione che sia dimostrato l'interesse ad agire da parte del soggetto provando che, ad esempio, dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto o ancora per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici. Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore in primo grado e odierno appellato, CP_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5862/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 30384/22
del 05.09.2022 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Salerno alla Via Gen. Don Ferrante M.
Gonzaga 21;
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Iroso ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Afragola (Na) alla
Via Luigi Settembrini 6; appellato
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, e l' , in Controparte_4
persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis
domiciliano, in Via Diaz 11;
appellate
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che citò l'Agenzia delle CP_1
Entrate – Riscossione, la e la innanzi al Controparte_5 Controparte_6 Giudice di Pace di Napoli. L'oggetto della pretesa traeva origine da due estratti di ruolo dell'importo complessivo di euro 1.574,96, relativi alla cartella esattoriale n.
07120120120298454000, emessa a carico di esso contribuente per presunte contravvenzioni al Codice della strada. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola e dei verbali prodromici, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto,
chiese l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Si costituì la sola la quale eccepì, in via Controparte_7
preliminare, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto avvenuta direttamente presso gli enti impositori e non già alla competente
Avvocatura Distrettuale dello Stato. Sempre in via preliminare eccepì, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, nel merito, la fondatezza della spiegata opposizione, concluse come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 30384/22, ha accolto l'opposizione e annullato l'estratto di ruolo esattoriale, unitamente agli atti presupposti e,
comunque, ad esso collegati per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto vantato dalla P.A., condannando il Concessionario e gli Enti impositori al pagamento delle spese di lite in favore dell' . Invero, il giudice di prime cure, CP_1
dopo aver fornito un quadro sistematico della vicenda, ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell' CP_8
, né la prova della notifica di eventuali atti interruttivi. Dunque, ha
[...]
dichiarato prescritta la pretesa creditoria azionata con la cartella impugnata.
Avverso la decisione in epigrafe, ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al fine di ottenerne l'integrale riforma.
Reiterando i medesimi motivi contenuti nella comparsa di costituzione del giudizio di primo, il concessionario ha impugnato il titolo giudiziale nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia degli enti impositori, nonostante l'invalida notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata non già a mente dell'art. 144 c.p.c.,
dunque presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel caso di specie, l'Organo legale in Via Armando Diaz 11, Napoli. Ha chiesto, pertanto,
dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio e la remissione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Ha ribadito, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire del contribuente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Deducendo, poi, la regolarità della notifica della cartella impugnata avvenuta il 22.10.2012 (e non il 22.11.2017) a mezzo spedizione di raccomandata A/R in ossequio al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/73, con consegna a mani del portiere dello stabile e non invece, come erroneamente asserito dal Giudice di prime cure, mediante deposito ed affissione dell'avviso alla
[...]
per irreperibilità assoluta del destinatario, ha contestato il decorso del CP_9
termine di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva. Ha chiesto,
pertanto, l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha aderito all'eccezione di nullità della CP_1
sentenza in epigrafe, sollevata dall'appellante, attesa la violazione del principio di integrità del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. Ha dedotto, poi, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, per essere stato introdotto a mezzo decretazione d'urgenza, in contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 111,
113 e 117 della Costituzione. Sulla base di tali premesse, ha chiesto all'adito
Tribunale di sospendere il presente giudizio e ordinare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'adozione dei consequenziali provvedimenti. Quanto
al governo delle spese di lite, ne ha chiesto la compensazione giustappunto alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022.
Del pari si sono costituite, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, la e la che, aderendo alle Controparte_5 Controparte_6
doglianze e contestazioni in ordine all'inammissibilità avverso l'estratto ruolo e alla regolarità della notifica della cartella impugnata sollevate dal concessionario con il proposto gravame, hanno concluso come in atti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 09.01.2025 il giudizio è stato riservato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVAZIONE
In via preliminare mette conto evidenziare che, attesa la costituzione degli Enti
impositori, alla prima udienza di comparizione l' Controparte_8
attraverso il proprio difensore costituito ha rinunciato alla domanda, afferente l'eccepita nullità dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio,
insistendo nell'accoglimento dei restanti motivi di gravame.
Orbene così fissato il thema decidendum, si osserva quanto segue.
In apertura di motivazione, con riferimento alla deduzione di parte appellata afferente all'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602/73, così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, atteso l'asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, va rilevato che detta eccezione è sempre proponibile, anche per la prima volta, in sede di legittimità e può essere sollevata anche d'ufficio. (cfr. Cass. n. 3784 del 2003).
Pertanto, nel caso di specie, non soggiace al divieto dei nova in appello. Orbene, sul punto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2023 ha ritenuto “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come
modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con
l'ordinanza indicata in epigrafe” (cfr. Corte Cost. Sent. 190/2023).
Dubbi di costituzionalità che già in precedenza sono stati esaminati e respinti con lo stesso arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022.
Ora, alla stregua dei principi sopra richiamati, l'eccezione di illegittimità
costituzionale della disposizione normativa suindicata in quanto in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente risulta manifestamente infondata.
La norma in commento non limita affatto il predetto diritto, restando lo stesso garantito dalle norme speciali in materia e dalle norme di procedura civile, ben apprestando l'ordinamento idonei rimedi in caso di attivazione dell'esecuzione forzata da parte dell'Agente della riscossione. Il legislatore ha inteso, infatti,
prevedere solo in via residuale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, a condizione che sia dimostrato l'interesse ad agire da parte del soggetto provando che, ad esempio, dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto o ancora per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici. Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore in primo grado e odierno appellato, CP_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone