TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 27 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7881/25 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c..f ) elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Oberdan n. 156 presso lo studio dell'Avv. Valeria Mariangela Napoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ricorrente
contro
CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via C.F._2
Garibaldi n. 260 presso lo studio dell'Avv. Salvatore D'Arrigo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
AVENTE AD OGGETTO: FINITA LOCAZIONE.
E' comparso per parte intimante l'Avv. Napoli la quale dichiara che in sede di mediazione è stato raggiunto un accordo. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.
E' comparso per parte intimata l'Avv. D'Arrigo il quale si associa.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
pagina 1 di 3 Le parti discutono la causa riportandosi agli atti.
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2025 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Catania CP_1
Stradale San Giorgio n. 4 concesso in locazione al resistente con contratto del 20.2.2024 per un canone mensile di € 300.00.
Esponeva che la scadenza era stata pattuita per il 25.2.2025 e che nonostnate richiesto il conduttore non aveva ruilasciato l'immobile.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva rigettata la richiesta ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite in sede di mediazione
(come da verbale depositato in atti) e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti pagina 2 di 3 (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 27 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7881/25 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c..f ) elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Oberdan n. 156 presso lo studio dell'Avv. Valeria Mariangela Napoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ricorrente
contro
CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via C.F._2
Garibaldi n. 260 presso lo studio dell'Avv. Salvatore D'Arrigo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
AVENTE AD OGGETTO: FINITA LOCAZIONE.
E' comparso per parte intimante l'Avv. Napoli la quale dichiara che in sede di mediazione è stato raggiunto un accordo. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.
E' comparso per parte intimata l'Avv. D'Arrigo il quale si associa.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
pagina 1 di 3 Le parti discutono la causa riportandosi agli atti.
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2025 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Catania CP_1
Stradale San Giorgio n. 4 concesso in locazione al resistente con contratto del 20.2.2024 per un canone mensile di € 300.00.
Esponeva che la scadenza era stata pattuita per il 25.2.2025 e che nonostnate richiesto il conduttore non aveva ruilasciato l'immobile.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva rigettata la richiesta ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite in sede di mediazione
(come da verbale depositato in atti) e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti pagina 2 di 3 (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3