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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7656/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del proprio rappresentate legale pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Cosimo Falangone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Marco Castelluzzo, come da mandato in atti
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2022 la società Parte_1
proponeva appello avverso alla sentenza n. 1613/2022, depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 8.3.2022 e mai notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento formulata i danni degli appellati ed e stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che il Giudice di prime cure avesse erroneamente valutato i rapporti contrattuali rilevanti nel caso di specie, posti a base della richiesta di rimborso azionata;
inferiva che, erroneamente, la fattispecie fosse stata inquadrata nell'alveo del recesso per impossibilità sopravvenuta;
instava, pertanto, per la riforma della pronuncia gravata.
I coniugi , costituendosi, preliminarmente eccepivano l'inammissibilità CP_1
dell'appello della sentenza, siccome pronunciata secondo equità, in ragione del valore della controversia, inferiore a € 1.100,00; nel merito, rimarcavano di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, ancorando a tale fattispecie il proprio diritto ad essere tenuti indenni da eventuali spese aggiuntive e di ottenere il rimborso delle somme già versate;
chiedevano, pertanto, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo, grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.3.2024 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non possa trovare accoglimento la domanda di inammissibilità dell'appello poiché formulato con riferimento ad una pronuncia di primo grado secondo equità.
L'art. 113 c.p.c. sancisce che la pronuncia giudiziale debba avvenire secondo diritto, salvo che la legge attribuisca il potere di provvedere secondo equità; stabilisce, altresì, che il Giudice di Pace debba decidere secondo equità le cause il cui valore non eccede
1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Orbene, nel caso di specie, il contratto oggetto del giudizio di primo grado è stato concluso mediante l'ausilio di formulari;
ricorreva, pertanto, l'eccezione contemplata dal secondo comma della disposizione testé richiamata, implicante la necessità di una pronuncia secondo diritto.
Il gravame proposto dall'appellante non appare, tuttavia, suscettibile di accoglimento nel merito, sebbene risultino necessarie alcune precisazioni rispetto all'iter argomentativo dell'ufficio di prime cure, che non appare condivisibile in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Alla luce della cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, in ordine ai rapporti tra le parti ed il tour operator, non può tacersi come “ in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre, fin dal momento
dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713 c.c., comma 1, egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass. civ. sent. n. 20659/16, n.
21388/09); ancora, “La natura di mandato con rappresentanza non è incompatibile con
l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi” (Cass., civ., sent. n. n. 16868/02). Coerentemente con tale impostazione, pertanto, l'odierna appellata risulterebbe legittimata a richiedere ai viaggiatori la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di penale all'organizzatore del viaggio: va, tuttavia, osservato come nessun riscontro sia stato acquisito, in primo grado, in ordine alla storicità del versamento asseritamente effettuato dalla medesima: ed invero, parte appellante, innanzi al Giudice di Pace, si è limitata a depositare la fattura intestata al Sicuro ed emessa a fronte del versamento dell'acconto e la nota inerente l'applicazione della penale.
Né soccorre, rispetto all'inadempimento dell rispetto all'onere Parte_2
probatorio di cui era gravata con riferimento ad uno dei fatti costitutivi della pretesa vantata, il principio di non contestazione, riferibile solo ai fatti di cui la parte abbia conoscenza: in diparte della genericità dell'allegazione attorea sul punto, sprovvista anche di qualsivoglia indicazione temporale, appare evidente che i clienti non siano a conoscenza dei rapporti economici tra l'agenzia ed il tour operator.
In considerazione dell'assenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione del versamento dell'importo dettato dalla differenza tra l'acconto e l'importo della penale, del quale viene chiesta la rifusione, risulta ultronea ogni valutazione in ordine all'eccezione inerente l'impossibilità sopravvenuta formulata dagli appellati.
Il gravame, pertanto, deve trovare rigetto.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione del rilievo d'ufficio della cennata carenza probatoria.
P.T.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l.
228/12, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorchè il presente giudizio è stato incardinato.
Lecce, 23.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo coli oca sul mercato i servizi offerti dal primo;
un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori;
un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719 cod. civ.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore.
Questi fondi, d'altro canto, sono incassati, dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. E' su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile - ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 cod. civ. - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi;
in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il. viaggio dovrà avere inizio. (Cass., 28 novembre 2002, n.
16868).
4. Diritto Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, la stessa è prevista e regolata in via generale dal codice civile agli artt. 1463 e 1464 cc, distinguendo le ipotesi di impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta, prevedendo per la prima ipotesi la risoluzione del contratto con obbligo di restituzione di quanto ricevuto e per la seconda il diritto dell'altra parte alla corrispondente riduzione del prezzo ovvero il diritto di recedere dal contratto ove non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento.
Deve sul punto evidenziarsi che come puntualizzato dalla parte Attrice, secondo la Corte di legittimità si ha impossibilità sopravvenuta della prestazione sia nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione contrattualizzata sia nell'ipotesi di impossibilità della fruizione della prestazione oggetto del contratto con riferimento alla causa concreta del contratto. Tale principio è stato affermato da tempo proprio in relazione al contratto di pacchetto turistico nella sentenza che è stata invocata da parte Attrice, sentenza che ha affermato i seguenti principi: “Nel contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package, disciplinato attualmente dagli artt. 82 e ss del d. lgs n. 206 del 2005 - c.d. "codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 c.c.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.” (Cass. civ. sez. 3 del 24.07.2007 n. 16315, evidenza dell'estensore).
Tali principi sono poi stati successivamente confermati dalla Corte di legittimità e estesi anche ad altri contratti: “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass. civ. sez. 3 del 20.12.2007 n. 26958, relativa a contratto di soggiorno alberghiero;
conf.: Cass. civ. sez. 1 n. 20811 del 2.10.2014, relativa a contratto di appalto;
Cass. civ. sez. sez. 3 del 29.03.2019 n. 8766, relativa a contratto di prestazione di attività artistica;
Cass. civ. sez. 1 del 23.11.2021 n. 36329, relativa a contratto di appalto).
Quanto alla disciplina speciale del contratto dedotto di pacchetto turistico, la stessa è stata prevista da ultimo dal d. lgs n. 21.05.2018 n. 62, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”, il quale, in vigore dal 1^.07.2018 per i contratti stipulati da tale data in poi, ha sostituito la parte relativa ai contratti del turismo organizzato di cui al Ca. I del Titolo VI dell'allegato 1 del d. lgs 23.05.2011 n. 79, cd Codice del turismo.
Il considerando n. 31 della direttiva 2015/2302 del 25.11.2015 testualmente prevede:
“I viaggiatori…Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico”. In conformità al citato considerando, puntualmente trasfuso nell'art. 12 co. 2 della direttiva, l'art. 41 del Codice del turismo nella formulazione pro tempore vigente, nel regolare il diritto di recesso del turista, stabilisce, al comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.…..Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”.
Infine, quanto alla disciplina emergenziale nazionale, si ricorda che a seguito dell'accertamento, a Co., del primo caso di positività al Covid-19 in data 21.02.2020, con il d.l. n. 6 del 23.02.2020 sono state disposte misure restrittive della mobilità e degli assembramenti al chiuso (anche per istruzione, giustizia, servizi commerciali e produttivi, sport, ricreazione, salvo limitate eccezioni) in determinati comuni di tre regioni del nord-Italia, tra cui la regione Lombardia, misure poi ampliate con successivi DPCM del 1^ e del 4.03.2020 e estese con ordinanza regionale del 7.03.2020 alla regione Lombardia e con DPCM dell'8.03.2020 all'intero territorio nazionale.
Giova poi da ultimo evidenziare che con l'art. 88bis d.l. 17.03.2020 n. 18, introdotto dalla legge di conversione n. 24.04.2020 n. 27, nella formulazione originaria, vigente dal 30.04.2020, il Legislatore dell'emergenza, nell'imporre stringenti limitazioni alla mobilità delle persone, ha espressamente regolato le ipotesi di recesso del turista/passeggero se impossibilitato a viaggiare in conseguenza delle restrizioni alla mobilità interna e internazionale dovute all'emergenza sanitaria pandemica da Covid- 19, prevedendo il diritto del turista/passeggero alla ripetizione del prezzo e, quale norma di favore per il tour operator/vettore, la facoltà dello stesso di offrire un servizio alternativo o un “voucher” di importo pari a quanto concordato per il servizio contrattualizzato di cui a recesso: “6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante….”.
5. Decisione della domanda di risoluzione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle complessive emergenze probatorie della causa, le domande svolte dall'Attore sono risultate integralmente fondate e debbono essere accolte, per le seguenti ragioni.
Il Giudice anzi tutto evidenzia che la domanda di risoluzione, per come prospettata, non concerne l'ipotesi prevista e regolata dall'art. 88bis d.l. 18/2020, come convertito con modificazioni, di recesso dal contratto di pacchetto turistico per restrizioni alla mobilità del turista, con conseguente inconferenza delle argomentazioni sul punto svolte dalla Convenuta.
Nel caso in esame la parte attrice, alla data della partenza, poteva ancora - astrattamente- lasciare l'Italia a scopo di viaggio turistico e, del pari, era consentito l'ingresso ai cittadini italiani nel Paese di destinazione, il Vietnam.
La fattispecie dedotta riguarda la diversa ipotesi in cui la fruizione della prestazione dal punto di vista materiale è astrattamente possibile e tuttavia le condizioni - straordinarie e imprevedibili, non imputabili né al turista né al tour operator- in cui dovrebbe svolgersi tale fruizione da parte del turista, ed esecuzione da parte del tour operator, sono tali da frustrare integralmente la causa concreta del contratto inter partes, vale a dire lo scopo di vacanza del viaggio.
Orbene, il Giudice osserva che la parte Attrice ha ampiamente dimostrato, anche per mezzo delle allegazioni contenute nella memoria istruttoria dell'avversario, che al momento della partenza per il Vietnam in tale Paese erano state già adottate stringenti misure di controllo della pandemia da Covid-19, consistenti in isolamento e quarantena obbligatoria di intere comunità urbane in cui si erano casi di positività, nonché, per i singoli era prevista la quarantena di almeno 14 giorni di chiunque presentasse stati febbrili e sintomi influenzali, avesse avuto contatti con positivi o -a fortiori- fosse risultato positivo al Covid-19, con l'adozione di strumenti di protezione individuali del tipo di mascherina nel caso di assembramenti.
Ora, tali misure erano talmente invasive da compromettere seriamente per il tour operator la possibilità di eseguire esattamente la prestazione e per il turista di fruirne con la serenità idonea a soddisfare la causa concreta (cioè il fine vacanziero) del contratto di pacchetto turistico.
Infatti, il dilagare della pandemia di questa nuova malattia, all'epoca assolutamente sconosciuta e della quale non erano noti il decorso, i sintomi, la terapia, i rischi di complicanze, né le conseguenze sulla salute nel lungo periodo, rendeva del tutto rischioso e insensato intraprendere i quei giorni un viaggio di vacanza in As. della durata di 18 giorni.
Per di più, la disciplina emergenziale del Vietnam già in vigore alla data del 12.02.2020, con obbligo di quarantena obbligatoria di 14 giorni in caso di contrazione della malattia o anche solo contatti con positivi, a ben vedere metteva a rischio persino la possibilità per i turisti di muoversi nel Paese di destinazione e poi di poter rientrare in patria alle date prestabilite, come sottolineato dall'ambasciata italiana a
Hanoi nel messaggio di posta elettronica del 12.02.2020 (doc. 3 fasc. Att.) e come emergente dalle notizie giornalistiche riportate dallo stesso convenuto CP_3 nella sua memoria istruttoria in ordine a comitive di turisti bloccate all'estero e impossibilitate a rientrare per cancellazione dei voli ovvero positività di uno dei turisti e conseguente quarantena del gruppo.
Alla luce di tanto, deve concludersi che la causa preminentemente ludica del pacchetto turistico (viaggio in Vietnam per 18 giorni) risultava -all'epoca- completamente compromessa, in quanto, anche se l'attore con in compagni di viaggio si fosse recato in Vietnam e avesse ivi soggiornato, sarebbe stato comunque impossibile per lo stesso fruire di una vacanza serena, stante i rischi alla salute del viaggio e il rischio concreto di ritrovarsi in quarantena in un paese straniero: in altre parole, l'evento della pandemia - imprevedibile e inevitabile- ha reso obiettivamente impossibile fruire della “vacanza” da parte dei turisti, così frustrando irreversibilmente la causa concreta e tipizzante del contratto di pacchetto turistico.
In conclusione, la fattispecie di causa, per come dedotta e provata, è del tutto sovrapponibile all'ipotesi (malattia epidemica nel luogo di destinazione) considerata da Cass. 16315/2007, onde la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità di fruizione della prestazione è fondata e deve essere accolta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7656/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del proprio rappresentate legale pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Cosimo Falangone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Marco Castelluzzo, come da mandato in atti
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2022 la società Parte_1
proponeva appello avverso alla sentenza n. 1613/2022, depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 8.3.2022 e mai notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento formulata i danni degli appellati ed e stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che il Giudice di prime cure avesse erroneamente valutato i rapporti contrattuali rilevanti nel caso di specie, posti a base della richiesta di rimborso azionata;
inferiva che, erroneamente, la fattispecie fosse stata inquadrata nell'alveo del recesso per impossibilità sopravvenuta;
instava, pertanto, per la riforma della pronuncia gravata.
I coniugi , costituendosi, preliminarmente eccepivano l'inammissibilità CP_1
dell'appello della sentenza, siccome pronunciata secondo equità, in ragione del valore della controversia, inferiore a € 1.100,00; nel merito, rimarcavano di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, ancorando a tale fattispecie il proprio diritto ad essere tenuti indenni da eventuali spese aggiuntive e di ottenere il rimborso delle somme già versate;
chiedevano, pertanto, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo, grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.3.2024 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non possa trovare accoglimento la domanda di inammissibilità dell'appello poiché formulato con riferimento ad una pronuncia di primo grado secondo equità.
L'art. 113 c.p.c. sancisce che la pronuncia giudiziale debba avvenire secondo diritto, salvo che la legge attribuisca il potere di provvedere secondo equità; stabilisce, altresì, che il Giudice di Pace debba decidere secondo equità le cause il cui valore non eccede
1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Orbene, nel caso di specie, il contratto oggetto del giudizio di primo grado è stato concluso mediante l'ausilio di formulari;
ricorreva, pertanto, l'eccezione contemplata dal secondo comma della disposizione testé richiamata, implicante la necessità di una pronuncia secondo diritto.
Il gravame proposto dall'appellante non appare, tuttavia, suscettibile di accoglimento nel merito, sebbene risultino necessarie alcune precisazioni rispetto all'iter argomentativo dell'ufficio di prime cure, che non appare condivisibile in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Alla luce della cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, in ordine ai rapporti tra le parti ed il tour operator, non può tacersi come “ in caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre, fin dal momento
dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713 c.c., comma 1, egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass. civ. sent. n. 20659/16, n.
21388/09); ancora, “La natura di mandato con rappresentanza non è incompatibile con
l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi” (Cass., civ., sent. n. n. 16868/02). Coerentemente con tale impostazione, pertanto, l'odierna appellata risulterebbe legittimata a richiedere ai viaggiatori la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di penale all'organizzatore del viaggio: va, tuttavia, osservato come nessun riscontro sia stato acquisito, in primo grado, in ordine alla storicità del versamento asseritamente effettuato dalla medesima: ed invero, parte appellante, innanzi al Giudice di Pace, si è limitata a depositare la fattura intestata al Sicuro ed emessa a fronte del versamento dell'acconto e la nota inerente l'applicazione della penale.
Né soccorre, rispetto all'inadempimento dell rispetto all'onere Parte_2
probatorio di cui era gravata con riferimento ad uno dei fatti costitutivi della pretesa vantata, il principio di non contestazione, riferibile solo ai fatti di cui la parte abbia conoscenza: in diparte della genericità dell'allegazione attorea sul punto, sprovvista anche di qualsivoglia indicazione temporale, appare evidente che i clienti non siano a conoscenza dei rapporti economici tra l'agenzia ed il tour operator.
In considerazione dell'assenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione del versamento dell'importo dettato dalla differenza tra l'acconto e l'importo della penale, del quale viene chiesta la rifusione, risulta ultronea ogni valutazione in ordine all'eccezione inerente l'impossibilità sopravvenuta formulata dagli appellati.
Il gravame, pertanto, deve trovare rigetto.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione del rilievo d'ufficio della cennata carenza probatoria.
P.T.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l.
228/12, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorchè il presente giudizio è stato incardinato.
Lecce, 23.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo coli oca sul mercato i servizi offerti dal primo;
un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori;
un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719 cod. civ.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore.
Questi fondi, d'altro canto, sono incassati, dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. E' su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile - ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 cod. civ. - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi;
in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il. viaggio dovrà avere inizio. (Cass., 28 novembre 2002, n.
16868).
4. Diritto Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, la stessa è prevista e regolata in via generale dal codice civile agli artt. 1463 e 1464 cc, distinguendo le ipotesi di impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta, prevedendo per la prima ipotesi la risoluzione del contratto con obbligo di restituzione di quanto ricevuto e per la seconda il diritto dell'altra parte alla corrispondente riduzione del prezzo ovvero il diritto di recedere dal contratto ove non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento.
Deve sul punto evidenziarsi che come puntualizzato dalla parte Attrice, secondo la Corte di legittimità si ha impossibilità sopravvenuta della prestazione sia nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione contrattualizzata sia nell'ipotesi di impossibilità della fruizione della prestazione oggetto del contratto con riferimento alla causa concreta del contratto. Tale principio è stato affermato da tempo proprio in relazione al contratto di pacchetto turistico nella sentenza che è stata invocata da parte Attrice, sentenza che ha affermato i seguenti principi: “Nel contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package, disciplinato attualmente dagli artt. 82 e ss del d. lgs n. 206 del 2005 - c.d. "codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 c.c.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.” (Cass. civ. sez. 3 del 24.07.2007 n. 16315, evidenza dell'estensore).
Tali principi sono poi stati successivamente confermati dalla Corte di legittimità e estesi anche ad altri contratti: “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass. civ. sez. 3 del 20.12.2007 n. 26958, relativa a contratto di soggiorno alberghiero;
conf.: Cass. civ. sez. 1 n. 20811 del 2.10.2014, relativa a contratto di appalto;
Cass. civ. sez. sez. 3 del 29.03.2019 n. 8766, relativa a contratto di prestazione di attività artistica;
Cass. civ. sez. 1 del 23.11.2021 n. 36329, relativa a contratto di appalto).
Quanto alla disciplina speciale del contratto dedotto di pacchetto turistico, la stessa è stata prevista da ultimo dal d. lgs n. 21.05.2018 n. 62, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”, il quale, in vigore dal 1^.07.2018 per i contratti stipulati da tale data in poi, ha sostituito la parte relativa ai contratti del turismo organizzato di cui al Ca. I del Titolo VI dell'allegato 1 del d. lgs 23.05.2011 n. 79, cd Codice del turismo.
Il considerando n. 31 della direttiva 2015/2302 del 25.11.2015 testualmente prevede:
“I viaggiatori…Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico”. In conformità al citato considerando, puntualmente trasfuso nell'art. 12 co. 2 della direttiva, l'art. 41 del Codice del turismo nella formulazione pro tempore vigente, nel regolare il diritto di recesso del turista, stabilisce, al comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.…..Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”.
Infine, quanto alla disciplina emergenziale nazionale, si ricorda che a seguito dell'accertamento, a Co., del primo caso di positività al Covid-19 in data 21.02.2020, con il d.l. n. 6 del 23.02.2020 sono state disposte misure restrittive della mobilità e degli assembramenti al chiuso (anche per istruzione, giustizia, servizi commerciali e produttivi, sport, ricreazione, salvo limitate eccezioni) in determinati comuni di tre regioni del nord-Italia, tra cui la regione Lombardia, misure poi ampliate con successivi DPCM del 1^ e del 4.03.2020 e estese con ordinanza regionale del 7.03.2020 alla regione Lombardia e con DPCM dell'8.03.2020 all'intero territorio nazionale.
Giova poi da ultimo evidenziare che con l'art. 88bis d.l. 17.03.2020 n. 18, introdotto dalla legge di conversione n. 24.04.2020 n. 27, nella formulazione originaria, vigente dal 30.04.2020, il Legislatore dell'emergenza, nell'imporre stringenti limitazioni alla mobilità delle persone, ha espressamente regolato le ipotesi di recesso del turista/passeggero se impossibilitato a viaggiare in conseguenza delle restrizioni alla mobilità interna e internazionale dovute all'emergenza sanitaria pandemica da Covid- 19, prevedendo il diritto del turista/passeggero alla ripetizione del prezzo e, quale norma di favore per il tour operator/vettore, la facoltà dello stesso di offrire un servizio alternativo o un “voucher” di importo pari a quanto concordato per il servizio contrattualizzato di cui a recesso: “6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante….”.
5. Decisione della domanda di risoluzione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle complessive emergenze probatorie della causa, le domande svolte dall'Attore sono risultate integralmente fondate e debbono essere accolte, per le seguenti ragioni.
Il Giudice anzi tutto evidenzia che la domanda di risoluzione, per come prospettata, non concerne l'ipotesi prevista e regolata dall'art. 88bis d.l. 18/2020, come convertito con modificazioni, di recesso dal contratto di pacchetto turistico per restrizioni alla mobilità del turista, con conseguente inconferenza delle argomentazioni sul punto svolte dalla Convenuta.
Nel caso in esame la parte attrice, alla data della partenza, poteva ancora - astrattamente- lasciare l'Italia a scopo di viaggio turistico e, del pari, era consentito l'ingresso ai cittadini italiani nel Paese di destinazione, il Vietnam.
La fattispecie dedotta riguarda la diversa ipotesi in cui la fruizione della prestazione dal punto di vista materiale è astrattamente possibile e tuttavia le condizioni - straordinarie e imprevedibili, non imputabili né al turista né al tour operator- in cui dovrebbe svolgersi tale fruizione da parte del turista, ed esecuzione da parte del tour operator, sono tali da frustrare integralmente la causa concreta del contratto inter partes, vale a dire lo scopo di vacanza del viaggio.
Orbene, il Giudice osserva che la parte Attrice ha ampiamente dimostrato, anche per mezzo delle allegazioni contenute nella memoria istruttoria dell'avversario, che al momento della partenza per il Vietnam in tale Paese erano state già adottate stringenti misure di controllo della pandemia da Covid-19, consistenti in isolamento e quarantena obbligatoria di intere comunità urbane in cui si erano casi di positività, nonché, per i singoli era prevista la quarantena di almeno 14 giorni di chiunque presentasse stati febbrili e sintomi influenzali, avesse avuto contatti con positivi o -a fortiori- fosse risultato positivo al Covid-19, con l'adozione di strumenti di protezione individuali del tipo di mascherina nel caso di assembramenti.
Ora, tali misure erano talmente invasive da compromettere seriamente per il tour operator la possibilità di eseguire esattamente la prestazione e per il turista di fruirne con la serenità idonea a soddisfare la causa concreta (cioè il fine vacanziero) del contratto di pacchetto turistico.
Infatti, il dilagare della pandemia di questa nuova malattia, all'epoca assolutamente sconosciuta e della quale non erano noti il decorso, i sintomi, la terapia, i rischi di complicanze, né le conseguenze sulla salute nel lungo periodo, rendeva del tutto rischioso e insensato intraprendere i quei giorni un viaggio di vacanza in As. della durata di 18 giorni.
Per di più, la disciplina emergenziale del Vietnam già in vigore alla data del 12.02.2020, con obbligo di quarantena obbligatoria di 14 giorni in caso di contrazione della malattia o anche solo contatti con positivi, a ben vedere metteva a rischio persino la possibilità per i turisti di muoversi nel Paese di destinazione e poi di poter rientrare in patria alle date prestabilite, come sottolineato dall'ambasciata italiana a
Hanoi nel messaggio di posta elettronica del 12.02.2020 (doc. 3 fasc. Att.) e come emergente dalle notizie giornalistiche riportate dallo stesso convenuto CP_3 nella sua memoria istruttoria in ordine a comitive di turisti bloccate all'estero e impossibilitate a rientrare per cancellazione dei voli ovvero positività di uno dei turisti e conseguente quarantena del gruppo.
Alla luce di tanto, deve concludersi che la causa preminentemente ludica del pacchetto turistico (viaggio in Vietnam per 18 giorni) risultava -all'epoca- completamente compromessa, in quanto, anche se l'attore con in compagni di viaggio si fosse recato in Vietnam e avesse ivi soggiornato, sarebbe stato comunque impossibile per lo stesso fruire di una vacanza serena, stante i rischi alla salute del viaggio e il rischio concreto di ritrovarsi in quarantena in un paese straniero: in altre parole, l'evento della pandemia - imprevedibile e inevitabile- ha reso obiettivamente impossibile fruire della “vacanza” da parte dei turisti, così frustrando irreversibilmente la causa concreta e tipizzante del contratto di pacchetto turistico.
In conclusione, la fattispecie di causa, per come dedotta e provata, è del tutto sovrapponibile all'ipotesi (malattia epidemica nel luogo di destinazione) considerata da Cass. 16315/2007, onde la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità di fruizione della prestazione è fondata e deve essere accolta.