Articolo 57 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 56Articolo 58
Versione
14 aprile 1979
Art. 57.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziarie 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Entrata in vigore il 14 aprile 1979