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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 4 - Modena - Via Del Passatore 61 Campogalliano 41100 Modena
MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14200012653U GIOCHI-LOTTERIE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14210012654U GIOCHI-LOTTERIE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14220012655U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia di primo grado, vagliati gli argomenti in diritto e in fatto, contrariis reiectis, Voglia
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta
(attività illecita);
2) in via sempre pregiudiziale , dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al seguente quesito di diritto che potrebbe presentare il seguente tenore
“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 24, comma 10, D.L. 98/11 convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, alla luce dell'art. 1 comma 945 L. 208/2015, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4) nel merito, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art.
6-bis L. n. 212/2000 a Ricorrente_2 e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato per omesso contraddittorio preventivo;
5) nel merito , ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. 546/1992.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
a) ritenere infondati i motivi di ricorso e per l'effetto, confermare gli avvisi di accertamento impugnati;
b) respingere la richiesta di sospensione del giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale ex art. 267, secondo comma, T.F.U.E., alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
c) respingere la richiesta di sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 504/1998, come modificati dall'art. 1, commi 64 e 66, della legge n. 220/2010,
e dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011;
d) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e degli accessori previsti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di discussione in pubblica udienza, notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 13 marzo 2025, la società “Ricorrente_1 s.n.c.”, nella sua veste di Centro Trasmissione Dati e la società Ricorrente_2, in qualità di bookmaker obbligato in solido, proponevano opposizione avverso i seguenti avvisi di accertamento: n. M14200012653U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio aveva accertato nei confronti di parte Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2020 , quantificandola in
€ 18.621,14, oltre interessi pari a € 3.034,48 e sanzioni pari a € 22.345,37; n. M14210012654U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse',
'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2021 , quantificandola in € 16.304,41, oltre interessi pari a € 1.893,99 e sanzioni pari a € 19.565,29; n. M14220012655U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte
Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta
Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2022 , quantificandola in € 34.431,58, oltre interessi pari a € 2.626,23 e sanzioni pari a € 41.317,90 (All. 2.2).
Il ricorso dava luogo alla causa con n. 241/2025 di R.G.R..
L'impugnato avviso di accertamento si fondava su una verifica fiscale condotta a carico del gestore di un'attività di ricevitoria per la raccolta di scommesse, c.d. Centro Trasmissione Dati. Da tale verifica risultava che l'esercente l'attività di ricevitoria non aveva provveduto a fare affluire alcun importo presso il totalizzatore nazionale e, in sede di verifica, l'Agenzia delle Dogane provvedeva, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1 comma 66, D.LGS. 13 dicembre 2010 n. 220.
Avverso detti avvisi di accertamento le parti ricorrenti svolgevano una serie di motivi di opposizione.
Con il primo motivo si sosteneva l'avvenuta discriminazione della società Ricorrente_2 Ltd nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
Con il secondo motivo si lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015. In particolare non era stato applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015.
Come terzo motivo veniva dedotta l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
Come quarto motivo si lamentava la violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna sede di Bologna con proprie controdeduzioni, contestando il fondamento del ricorso.
Depositava la ricorrente memorie illustrative.
In particolare con tale ultimo atto la ricorrente dichiarava di rinunciare ai motivi di opposizione relativi
A) al presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma
66, lett. b), L. 220/2010), nonché B) al presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998).
Discussa la causa alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026, la medesima era decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Infatti sui motivi di ricorso questa Corte osserva quanto segue.
1) Parte ricorrente, in primo luogo, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma 64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la
Ricorrente_2 svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti.
Il motivo è all'evidenza infondato in quanto Cass. Civ. 20879/2022, decidendo proprio su un ricorso prodotto dall'odierna ricorrente, ha con chiarezza stabilito che “ il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". A tale insegnamento questa Corte ritiene di doversi uniformare.
2) In secondo luogo la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie.
Anche tale secondo motivo è infondato, atteso che, come già ritenuto da questa Corte in altre decisioni,
l'art. 1 comma 945 della l. n. 208/2015 invocato dalla parte ricorrente non è applicabile al caso in oggetto in quanto tale norma si riferisce solo agli operatori collegati al totalizzatore nazionale, mentre per gli operatori non collegati deve ritenersi che persista l'applicazione delle norme speciali in materia di accertamento previste dall'art. 24 comma 10 del D.L. n. 98/2011 e dall'art. 1 comma 644 lett. g) della l. n. 190/2014. Il legislatore infatti, introducendo con l'art. 1 comma 945 della l. n. 208/2015 la tassazione sul margine, non ha abrogato l'art. 1 commi 643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014 che prevede, per i soggetti “che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro”. E' evidente, pertanto, la non applicabilità della tassazione sul margine agli operatori che, come quello in questione, raccolgono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Per venire al caso che ci occupa, posto che non risulta contestato che l'obbligato principale dell'imposta in questione (e cioè il CTD) ricorrente rientri nella tipologia di soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, deve ritenersi che al medesimo si applichi anche la lettera g) del citato comma 644 dell'art. 1 L. 150/2014, con la conseguenza che risulta legittima la modalità di determinazione del reddito adottata dall'Agenzia resistente. Non condivisibile appare quanto sostiene la parte ricorrente (e cioè che primo comma dell'art 644, preciserebbe l'esatto contrario, ovvero che le previsioni dei successivi commi -ivi compreso quello che prevede che l'art 24, comma 10, DL 98/2011, cesserebbe di avere applicazione dal 1 gennaio 2016), atteso che la previsione del comma 926 dell'art. 1), Legge 28/12/2015
n. 208, nel posticipare il termine al 1° gennaio 2016 (da quello inizialmente previsto del 1° gennaio 2015), aveva l'unico scopo di favorire il ricorso alla sanatoria. Nessuna disparità di trattamento pare sussistere, attesa la diversità della posizione soggettiva tra gli esercenti l'attività di ricevitoria che hanno aderito al regime della sanatoria e quelli che non l'hanno fatto.
3) In terzo luogo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto chiede di disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014.
Sotto tale profilo, la società ricorrente contesta la liquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, sostenendo di non aver potuto regolarizzare la propria posizione, ai sensi del comma 643 del medesimo articolo, essendo impossibilitata ad ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., “già in passato sistematicamente negata ai titolari dei centri Ricorrente_2”.
Per la precisione parte ricorrente sostiene che l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ricorrente_2 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata. La normativa italiana individua, tra i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta Unica, i bookmaker concessionari (D.lgs. 504/98) e i bookmaker non concessionari svolgenti attività illecita (L. 220/2010). A queste categorie se ne aggiunge una terza, non tipizzata dal Legislatore , composta da soggetti discriminati nell'accesso al mercato concessorio italiano e che, per tal ragione, assumono una posizione peculiare nell'ordinamento italiano.
La censura è infondata. L'art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014 richiedeva, infatti, che il soggetto interessato allegasse alla propria dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale la semplice domanda di rilascio del titolo abilitativo ex art. 88 T.U.L.P.S.. Una volta sottoscritto, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il disciplinare di raccolta delle scommesse, l'Agenzia stessa avrebbe poi provveduto a trasmettere alla Questura territorialmente competente l'istanza ricevuta con tutta la relativa documentazione.
Non a caso, come dedotto dall'Agenzia resistente, diversi bookmakers esteri che si trovavano nelle medesime condizioni della società maltese hanno concluso con successo la procedura di regolarizzazione in parola.
Né, tantomeno, la ricorrente fornisce alcuna prova di eventuali tentativi di sanare la sua posizione non andati a buon fine.
Non si può inoltre fare luogo alla richiesta disapplicazione dell'art. 1, comma 644 L.
190/2014, in quanto non si ravvisa l'ipotizzato contrasto con gli degli artt. 49 e 56 TFUE, risultando diverse le posizioni soggettive di partenza tra i contribuenti che avevano aderito sin da subito aderito al totalizzatore nazionale e quelli che vi avevano provveduto solo successivamente.
In quarto luogo la ricorrente fa rilevare come in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte
Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni si chiede di 6.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio 6.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97
Cost..
Sul punto deve essere seguita la difesa svolta dall'Ufficio resistente, il quale ha invocato una serie di precedenti giurisprudenziali a proprio favore della Corte di Cassazione, sezione tributaria, che, nell'ordinanza n. 20426/2021, confermando il proprio orientamento consolidato in merito, già espresso in precedenti ordinanze (ex multis n. 8908/21, 9145/21, 9152/21, 8910/21; 9529/21; 9176/21 e 9532/21), ha espressamente respinto la richiesta di un nuovo rinvio presentata in giudizio dallo stesso bookmaker ricorrente Ricorrente_2 LTD, evidenziando, nelle proprie considerazioni conclusive, che “l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di
Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale la ricorrente ha dovuto operare. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che la ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati”.
Non si ritiene pertanto necessario sospendere il presente giudizio, atteso che non appaiono fondate né la richiesta di rinvio alla CGUE, né la questione di legittimità costituzionale, per quanto ritenuto al precedente cap.lo 4).
4) Come ultimo motivo la ricorrente chiede che la Corte voglia ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate.
Circa tale motivo, relativo all'ammontare delle sanzioni applicate, ritiene questa Corte di doversi adeguare alla decisione adottata sul punto dalla citata Cass. Civ. Sez. V 31/03/2021 n. 8907. La Corte Suprema ha ritenuto infondato il sesto motivo di ricorso, col quale si denunciava per l'appunto la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 5, comma 1, perchè il giudice d'appello non aveva applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si si riferiscono. La Corte
Suprema, con condivisibile decisione, ha statuito che limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010, la stessa Corte costituzionale abbia dato adeguato conto di come la sussistenza di tale incertezza è stata espressamente riconosciuta dall'Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Il motivo
è pertanto – in questa fattispecie – infondato in quanto la controversia è relativa ad un provvedimento impositivo emesso con riguardo a operazioni di gioco risalenti al 2013 e al 2014, periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220 del 2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza interpretativa.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00, omnicomprensivi.
Così deciso, in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella camera di consiglio della sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 4 - Modena - Via Del Passatore 61 Campogalliano 41100 Modena
MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14200012653U GIOCHI-LOTTERIE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14210012654U GIOCHI-LOTTERIE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M14220012655U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia di primo grado, vagliati gli argomenti in diritto e in fatto, contrariis reiectis, Voglia
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta
(attività illecita);
2) in via sempre pregiudiziale , dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al seguente quesito di diritto che potrebbe presentare il seguente tenore
“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 24, comma 10, D.L. 98/11 convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, alla luce dell'art. 1 comma 945 L. 208/2015, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4) nel merito, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art.
6-bis L. n. 212/2000 a Ricorrente_2 e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato per omesso contraddittorio preventivo;
5) nel merito , ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. 546/1992.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
a) ritenere infondati i motivi di ricorso e per l'effetto, confermare gli avvisi di accertamento impugnati;
b) respingere la richiesta di sospensione del giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale ex art. 267, secondo comma, T.F.U.E., alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
c) respingere la richiesta di sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 504/1998, come modificati dall'art. 1, commi 64 e 66, della legge n. 220/2010,
e dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011;
d) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e degli accessori previsti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di discussione in pubblica udienza, notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 13 marzo 2025, la società “Ricorrente_1 s.n.c.”, nella sua veste di Centro Trasmissione Dati e la società Ricorrente_2, in qualità di bookmaker obbligato in solido, proponevano opposizione avverso i seguenti avvisi di accertamento: n. M14200012653U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio aveva accertato nei confronti di parte Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2020 , quantificandola in
€ 18.621,14, oltre interessi pari a € 3.034,48 e sanzioni pari a € 22.345,37; n. M14210012654U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse',
'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2021 , quantificandola in € 16.304,41, oltre interessi pari a € 1.893,99 e sanzioni pari a € 19.565,29; n. M14220012655U, notificato al CTD in data 17.12.2024 e a SBM in data 15.01.2025, mediante il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte
Ricorrente, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta
Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2022 , quantificandola in € 34.431,58, oltre interessi pari a € 2.626,23 e sanzioni pari a € 41.317,90 (All. 2.2).
Il ricorso dava luogo alla causa con n. 241/2025 di R.G.R..
L'impugnato avviso di accertamento si fondava su una verifica fiscale condotta a carico del gestore di un'attività di ricevitoria per la raccolta di scommesse, c.d. Centro Trasmissione Dati. Da tale verifica risultava che l'esercente l'attività di ricevitoria non aveva provveduto a fare affluire alcun importo presso il totalizzatore nazionale e, in sede di verifica, l'Agenzia delle Dogane provvedeva, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1 comma 66, D.LGS. 13 dicembre 2010 n. 220.
Avverso detti avvisi di accertamento le parti ricorrenti svolgevano una serie di motivi di opposizione.
Con il primo motivo si sosteneva l'avvenuta discriminazione della società Ricorrente_2 Ltd nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
Con il secondo motivo si lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015. In particolare non era stato applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015.
Come terzo motivo veniva dedotta l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
Come quarto motivo si lamentava la violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna sede di Bologna con proprie controdeduzioni, contestando il fondamento del ricorso.
Depositava la ricorrente memorie illustrative.
In particolare con tale ultimo atto la ricorrente dichiarava di rinunciare ai motivi di opposizione relativi
A) al presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma
66, lett. b), L. 220/2010), nonché B) al presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998).
Discussa la causa alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026, la medesima era decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Infatti sui motivi di ricorso questa Corte osserva quanto segue.
1) Parte ricorrente, in primo luogo, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma 64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la
Ricorrente_2 svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti.
Il motivo è all'evidenza infondato in quanto Cass. Civ. 20879/2022, decidendo proprio su un ricorso prodotto dall'odierna ricorrente, ha con chiarezza stabilito che “ il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". A tale insegnamento questa Corte ritiene di doversi uniformare.
2) In secondo luogo la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie.
Anche tale secondo motivo è infondato, atteso che, come già ritenuto da questa Corte in altre decisioni,
l'art. 1 comma 945 della l. n. 208/2015 invocato dalla parte ricorrente non è applicabile al caso in oggetto in quanto tale norma si riferisce solo agli operatori collegati al totalizzatore nazionale, mentre per gli operatori non collegati deve ritenersi che persista l'applicazione delle norme speciali in materia di accertamento previste dall'art. 24 comma 10 del D.L. n. 98/2011 e dall'art. 1 comma 644 lett. g) della l. n. 190/2014. Il legislatore infatti, introducendo con l'art. 1 comma 945 della l. n. 208/2015 la tassazione sul margine, non ha abrogato l'art. 1 commi 643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014 che prevede, per i soggetti “che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro”. E' evidente, pertanto, la non applicabilità della tassazione sul margine agli operatori che, come quello in questione, raccolgono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Per venire al caso che ci occupa, posto che non risulta contestato che l'obbligato principale dell'imposta in questione (e cioè il CTD) ricorrente rientri nella tipologia di soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, deve ritenersi che al medesimo si applichi anche la lettera g) del citato comma 644 dell'art. 1 L. 150/2014, con la conseguenza che risulta legittima la modalità di determinazione del reddito adottata dall'Agenzia resistente. Non condivisibile appare quanto sostiene la parte ricorrente (e cioè che primo comma dell'art 644, preciserebbe l'esatto contrario, ovvero che le previsioni dei successivi commi -ivi compreso quello che prevede che l'art 24, comma 10, DL 98/2011, cesserebbe di avere applicazione dal 1 gennaio 2016), atteso che la previsione del comma 926 dell'art. 1), Legge 28/12/2015
n. 208, nel posticipare il termine al 1° gennaio 2016 (da quello inizialmente previsto del 1° gennaio 2015), aveva l'unico scopo di favorire il ricorso alla sanatoria. Nessuna disparità di trattamento pare sussistere, attesa la diversità della posizione soggettiva tra gli esercenti l'attività di ricevitoria che hanno aderito al regime della sanatoria e quelli che non l'hanno fatto.
3) In terzo luogo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto chiede di disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014.
Sotto tale profilo, la società ricorrente contesta la liquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, sostenendo di non aver potuto regolarizzare la propria posizione, ai sensi del comma 643 del medesimo articolo, essendo impossibilitata ad ottenere la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., “già in passato sistematicamente negata ai titolari dei centri Ricorrente_2”.
Per la precisione parte ricorrente sostiene che l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ricorrente_2 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata. La normativa italiana individua, tra i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta Unica, i bookmaker concessionari (D.lgs. 504/98) e i bookmaker non concessionari svolgenti attività illecita (L. 220/2010). A queste categorie se ne aggiunge una terza, non tipizzata dal Legislatore , composta da soggetti discriminati nell'accesso al mercato concessorio italiano e che, per tal ragione, assumono una posizione peculiare nell'ordinamento italiano.
La censura è infondata. L'art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014 richiedeva, infatti, che il soggetto interessato allegasse alla propria dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale la semplice domanda di rilascio del titolo abilitativo ex art. 88 T.U.L.P.S.. Una volta sottoscritto, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il disciplinare di raccolta delle scommesse, l'Agenzia stessa avrebbe poi provveduto a trasmettere alla Questura territorialmente competente l'istanza ricevuta con tutta la relativa documentazione.
Non a caso, come dedotto dall'Agenzia resistente, diversi bookmakers esteri che si trovavano nelle medesime condizioni della società maltese hanno concluso con successo la procedura di regolarizzazione in parola.
Né, tantomeno, la ricorrente fornisce alcuna prova di eventuali tentativi di sanare la sua posizione non andati a buon fine.
Non si può inoltre fare luogo alla richiesta disapplicazione dell'art. 1, comma 644 L.
190/2014, in quanto non si ravvisa l'ipotizzato contrasto con gli degli artt. 49 e 56 TFUE, risultando diverse le posizioni soggettive di partenza tra i contribuenti che avevano aderito sin da subito aderito al totalizzatore nazionale e quelli che vi avevano provveduto solo successivamente.
In quarto luogo la ricorrente fa rilevare come in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte
Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni si chiede di 6.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio 6.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97
Cost..
Sul punto deve essere seguita la difesa svolta dall'Ufficio resistente, il quale ha invocato una serie di precedenti giurisprudenziali a proprio favore della Corte di Cassazione, sezione tributaria, che, nell'ordinanza n. 20426/2021, confermando il proprio orientamento consolidato in merito, già espresso in precedenti ordinanze (ex multis n. 8908/21, 9145/21, 9152/21, 8910/21; 9529/21; 9176/21 e 9532/21), ha espressamente respinto la richiesta di un nuovo rinvio presentata in giudizio dallo stesso bookmaker ricorrente Ricorrente_2 LTD, evidenziando, nelle proprie considerazioni conclusive, che “l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di
Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale la ricorrente ha dovuto operare. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che la ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati”.
Non si ritiene pertanto necessario sospendere il presente giudizio, atteso che non appaiono fondate né la richiesta di rinvio alla CGUE, né la questione di legittimità costituzionale, per quanto ritenuto al precedente cap.lo 4).
4) Come ultimo motivo la ricorrente chiede che la Corte voglia ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate.
Circa tale motivo, relativo all'ammontare delle sanzioni applicate, ritiene questa Corte di doversi adeguare alla decisione adottata sul punto dalla citata Cass. Civ. Sez. V 31/03/2021 n. 8907. La Corte Suprema ha ritenuto infondato il sesto motivo di ricorso, col quale si denunciava per l'appunto la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 5, comma 1, perchè il giudice d'appello non aveva applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si si riferiscono. La Corte
Suprema, con condivisibile decisione, ha statuito che limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010, la stessa Corte costituzionale abbia dato adeguato conto di come la sussistenza di tale incertezza è stata espressamente riconosciuta dall'Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Il motivo
è pertanto – in questa fattispecie – infondato in quanto la controversia è relativa ad un provvedimento impositivo emesso con riguardo a operazioni di gioco risalenti al 2013 e al 2014, periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220 del 2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza interpretativa.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00, omnicomprensivi.
Così deciso, in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella camera di consiglio della sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna.