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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1086/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29.04.2025 da , e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI NUZZO OLIMPIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NI (CE) in data 12.12.2020 dal Per_ quale è nata la figlia il 21.06.2019); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
− il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale;
Parte_1
− la casa coniugale dapprima in comproprietà tra i coniugi sita alla via dei Formali n, 15 con atto di donazione del 24/01/2025 rep. 25110 notaio è stata Persona_2 donata in ragione di ½ di proprietà del sig. alla sig.ra Parte_1 Parte_2
(all. 8); Per_
− la figlia (di anni 5) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre , quale genitore Parte_2 collocatario della stessa;
1 − i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano, pertanto, ad una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore;
Per_
− il padre, nel rispetto delle esigenze scolastiche della figlia (di anni 5) la terrà con sé due pomeriggi a settimana, e segnatamente, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle Per_ ore 22.00. Da settembre 2025 la minore frequenterà la scuola elementare e, pertanto, seguirà il seguente calendario di visita: due pomeriggi a settimana, e segnatamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 al mattino seguente e provvederà ad accompagnarla presso l'istituto scolastico di frequentazione ovvero presso la casa Per_ coniugale. Altresì, il sig. terrà con sé la minore a settimane Parte_1 alterne dalla giornata del venerdì dalle 18,00, ovvero dalla fine dell'orario scolastico e/o sino alle 15.00 della domenica e provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione della mamma.
Ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 1.01 al 06.01, nonché –sempre ad anni alterni- dal giorno della vigilia del giorno di Pasqua al lunedì in Albis. Nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorno consecutivi ad agosto da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio;
Parte_2
− il padre e la madre terranno con sé la figlia minore nel giorno in cui cade il suo compleanno e/o l'onomastico, mentre le festività della minore verranno festeggiate ove vorranno i minori con entrambi i genitori ed anche con il nucleo familiare di entrambi degli stessi. Per_
− la minore (anni 5) frequenta la scuola materna in Maddaloni e a settembre inizierà la scuola primaria presso l'istituto Comprensivo Villaggio I. Abitualmente le vacanze si concentrano durante il periodo estivo e, precisamente, vengono divise in 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto.
− Il sig. svolge mansioni di autista alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 in Casoria (NA), e percepisce una busta paga di € 1.360,00 netti
(millecentoquarantacinque/oo ) (cfr. all.), mentre la sig.ra ad oggi è Parte_2 disoccupata;
- In ogni caso i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
2 − Il sig. si impegna a provvedere al cambio di residenza quanto prima;
Parte_1
Per_
− il padre sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia (di Parte_1 anni 5), verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00
(trecento euro /00 cent) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico sul c/c della sig.ra il cui IBAN è [...] Parte_2 unitamente all'importo di cui all'assegno unico;
− Viene letto ai coniugi protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia stilato da Questo Ill.mo Tribunale, e, pertanto, ci si riporta integralmente allo stesso. Il sig. , contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Parte_1 extra.
− I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 49, parte I, serie, anno 2020);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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