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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2021 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.f. CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO FESTELLI
ATTORI
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANDREA ORNATI CONVENUTO
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.12.2024 tenuta con modalità di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 310/2021 Parte_3
emesso dal Tribunale di Grosseto in data 17.06. 2021 a favore di CP_1
per la somma pari ad euro 15.159,86, oltre interessi e spese della
[...]
procedura monitoria, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato da con SA e con la garanzia di Parte_2 Parte_1
I motivi di opposizione sono i seguenti;
carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore;
mancata prova del credito ed eccessiva genericità della pretesa monitoria.
Ritualmente costituitasi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1
titolarità passiva in ordine alle doglianze degli opponenti attinenti al contratto di finanziamento per cui è causa, essendo la convenuta mera cessionaria del credito cartolarizzato e non del contratto;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ritendendo in particolare integrata la prova della propria titolarità attiva in base alla documentazione già prodotta in sede monitoria (avviso della cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 T.U.B, contratto di cessione ed elenco nominativo dei crediti ceduti).
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e verificato l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione la causa è stata rimessa in decisione.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità attiva del credito oggetto di
2 causa in capo a (in tal senso dovendo essere qualificata Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva).
Al riguardo deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Ed in particolare, in tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n.
130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Nel caso di specie l'odierna opponente ha contestato la titolarità del credito originato dal contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con
SA in capo a tra gli altri motivi, anche in ragione della CP_1
mancata prova della cessione intercorsa tra l'originario creditore SA e la cessionaria a propria volta dante causa di CP_2 CP_1
La doglianza è fondata, dal momento che la convenuta opposta ha versato in atti unicamente la documentazione comprovante la cessione intercorsa tra e (estratto della Gazzetta Ufficiale, contratto di cessione CP_2 CP_1
tra e e elenco nominativo dei crediti), ma non anche la CP_2 CP_1
documentazione comprovante la cessione intercorsa, a monte, tra l'originario creditore SA e la cessionaria . CP_2
Né tale documentazione è stata prodotta nel corso del presente giudizio,
3 potendosi pertanto confermare sul punto la motivazione dell'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 14.12.2022).
In ragione di tale assorbente ragione l'opposizione deve pertanto essere accolta poiché, quando ci si trova al cospetto di una pluralità di cessioni del medesimo credito, l'ultimo cessionario è tenuto a fornire la prova di tutti i passaggi intermedi e non solo dell'ultima cessione.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod. e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base in ragione della natura della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel giudizio r.g.n.
1782/2021:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. n. 310/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 17.06. 2021;
CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore degli opponenti nella somma di euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese vive documentate, del rimborso delle spese generali nella misura del15%, iva e cap come per legge.
Grosseto 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
4
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2021 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.f. CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO FESTELLI
ATTORI
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANDREA ORNATI CONVENUTO
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.12.2024 tenuta con modalità di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 310/2021 Parte_3
emesso dal Tribunale di Grosseto in data 17.06. 2021 a favore di CP_1
per la somma pari ad euro 15.159,86, oltre interessi e spese della
[...]
procedura monitoria, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato da con SA e con la garanzia di Parte_2 Parte_1
I motivi di opposizione sono i seguenti;
carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore;
mancata prova del credito ed eccessiva genericità della pretesa monitoria.
Ritualmente costituitasi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1
titolarità passiva in ordine alle doglianze degli opponenti attinenti al contratto di finanziamento per cui è causa, essendo la convenuta mera cessionaria del credito cartolarizzato e non del contratto;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ritendendo in particolare integrata la prova della propria titolarità attiva in base alla documentazione già prodotta in sede monitoria (avviso della cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 T.U.B, contratto di cessione ed elenco nominativo dei crediti ceduti).
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e verificato l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione la causa è stata rimessa in decisione.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità attiva del credito oggetto di
2 causa in capo a (in tal senso dovendo essere qualificata Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva).
Al riguardo deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Ed in particolare, in tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n.
130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Nel caso di specie l'odierna opponente ha contestato la titolarità del credito originato dal contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con
SA in capo a tra gli altri motivi, anche in ragione della CP_1
mancata prova della cessione intercorsa tra l'originario creditore SA e la cessionaria a propria volta dante causa di CP_2 CP_1
La doglianza è fondata, dal momento che la convenuta opposta ha versato in atti unicamente la documentazione comprovante la cessione intercorsa tra e (estratto della Gazzetta Ufficiale, contratto di cessione CP_2 CP_1
tra e e elenco nominativo dei crediti), ma non anche la CP_2 CP_1
documentazione comprovante la cessione intercorsa, a monte, tra l'originario creditore SA e la cessionaria . CP_2
Né tale documentazione è stata prodotta nel corso del presente giudizio,
3 potendosi pertanto confermare sul punto la motivazione dell'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 14.12.2022).
In ragione di tale assorbente ragione l'opposizione deve pertanto essere accolta poiché, quando ci si trova al cospetto di una pluralità di cessioni del medesimo credito, l'ultimo cessionario è tenuto a fornire la prova di tutti i passaggi intermedi e non solo dell'ultima cessione.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod. e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base in ragione della natura della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel giudizio r.g.n.
1782/2021:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. n. 310/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 17.06. 2021;
CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore degli opponenti nella somma di euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese vive documentate, del rimborso delle spese generali nella misura del15%, iva e cap come per legge.
Grosseto 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
4
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