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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
297/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. AR BR Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati dall'avv. Manuela Berton Pt_5 come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
, difesa dall'avv. Clotilde Ferrari e CP_1 dall'avv. Anna Azais, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di Appello
APPELLATA
E CONTRO
, difeso dall'avv. come CP_2 CP_3 da mandato allegato alla comparsa di appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Genova, -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma
1 della sentenza n.914/2024 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del dott. Giovanni Maria
Sacchi, il 21 dicembre 2024, pubblicata nella stessa data, notificata il 2 aprile 2025, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2848/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - per le ragioni di cui in premessa, in merito alla gi à accertata occupatio sine titulo con ordinanza del 22 novembre 2018, si chiede che venga accertato e dichiarato l'obbligo in capo ai convenuti alla corresponsione nei confronti degli esponenti della somma a titolo di indennit à di occupazione degli immobili siti in Finale Ligure, via
Calice 9, contraddistinta al NCEU Fg.36 mapp.216 sub2, e via Lancellotto 1/1 , contraddistinta al
NCEU Fg.37 mapp.261 sub16, da determinarsi in corso di causa secondo i parametri dell'Agenzia delle Entrate, o anche equitativamente in via principale per il periodo che intercorre tra il 14 dicembre 2010 e il 27 giugno 2019 (102 mensilità)
o in subordine ad altro periodo ritenuto di giustizia;
-conseguentemente condannare alla corresponsione della somma così determinata in capo agli attori per il bene nel CP_2
Comune di Finale Ligure via Lancellotto 1/1 , contraddistinto al NCEU Fg.37 mapp.261 sub16 nella misura di 15/15 del valore cos ì accertato
(l'intero) e per il bene nel Comune di CP_1
Finale Ligure via Calice 9, contraddistinta al NCEU
Fg.36 mapp.216 sub nella misura di 14/15 del valore così accertato;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio” e conseguentemente
2 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per leg ge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.Ma Corte di Appello adita, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: 1) in via preliminare: dichiarare inammiss ibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dai Sig.ri
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per
[...] Parte_4 Parte_5 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto inammissibil e ed infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 [...]
confermando la sentenza n. 914/2024 Pt_5 emessa e depositata dal Tribunale di Savona in data 21 dicembre 2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da parte appellante contro il Sig. , per i motivi CP_2 esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per ”Piaccia alla Ecc.ma Corte, CP_1 reiectis contrariis, disposte le attività istruttorie del caso, • previa l'ammissione delle prove testimoniali dedotte da 1) a 18) della comparsa di
3 risposta e delle note di tratatzione scritta;
• previo ordine a con sede in Modena via San CP_4
Carlo 8/20 quale incorporante le e CP_5
di esibire in giudizio copia degli estratti CP_6 conto dall'anno 2007 al 31.12.2018 relativamente ai conti correnti indicati in narrativa al fine della loro acquisizione in giudizio • previa CTU contabile al fine di accertare la provenienza dei fondi con i quali sono stati pagati i mutui contratti presso
e da CP_7 CP_8 Parte_1
e nonché dei pagamenti
[...] Parte_6 tutti effettuati nei confronti dei ricorrenti e descritti nei capitoli di prova dedotti dichiarare l'avvenuta prescrizione delle somme richieste e, in ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. • Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, voglia questa
Ecc.ma Corte dichiarare che a già CP_9 versato alle ricorrenti per la loro quota parte quell'importo nella somma maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa in ipotesi di contestazione della stessa e conseguentemente, che la stessa ha già anticipatamente versato
l'indennità di occupazione e/o il canone di locazione relativo all'immobile per cui è causa fino alla concorrenza di detta somma;
• dichiarare che ha provveduto ad effettuare i CP_1 pagamenti per le ragioni di cui alla perizia del
Rag. dei ricorrenti e condannare gli stessi al Per_1 rimborso a favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che ha altresì versato in favore della CP_1
4 madre la somma di euro Parte_1
6.723,00 e condannare la stessa al rimborso a favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa;
• dichiarare inoltre che sono state saldate cartelle esattoriali intestate alla stessa per l'ammontare che verrà determinato in corso di causa e condannare la stessa al rimborso di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che ha provveduto al CP_1 pagamento delle spese funerarie e della locazione cimiteriale per nonché al Parte_6 pagamento delle cartelle esattoriali intestate allo stesso per l'ammontare che verrà determinato in corso di causa e condannare i ricorrenti quali eredi pro quota al rimborso di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che
[...] ha versato in favore della sorella la CP_1 Pt_5 somma di euro 8.600 e condannare la stessa al rimborso in favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che è creditrice nei confronti dei CP_1 ricorrenti di quell'importo che verrà a risultare in corso di causa negli importi relazionati dal Rag
e risultanti dalla perizia prodotta o, in ipotesi Per_1 di contestazione della stessa da parte dei ricorrenti, a seguito di CTU contabile. Vinte le spese”
Parole chiave: occupazione sine titulo – 1150 c.c. – possesso- detenzione
5 MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
hanno depositato ricorso ex art. 702 bis Pt_5
c.p.c. presso il Tribunale di Savona con il quale hanno sostenuto:
• di essere comproprietari, unitamente alla resistente , della casa sita in Finale CP_1
Ligure, via Calice 9, contraddistinta al NCEU Fg.
36 mapp. 216 sub 2 e della casa la casa sita in
Finale Ligure, via Lancellotto 1/1;
• che il primo immobile era stato occupato dalla sig.ra , mentre, il secondo, dal sig. CP_1
fino al 27 giugno 2019 , nonostante le CP_2 precedenti richieste di restituzione;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare le controparti al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili .
Entrambi i resistenti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse.
ha sostenuto di vantare un credito CP_1 nei confronti dei genitori, legato a spese di mantenimento, che ha eccepito in compensazione;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla corresponsione delle somme in questione. ha sostenuto di aver svolto, CP_2 nell'immobile da lui occupato, diversi lavori necessari a renderlo abitabile. Il resistente ha, quindi, eccepito la compensazione delle somme spettanti per le migliorie apportate ed ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna di
6 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e ai
[...] Parte_4 Parte_5 rimborsi ex art. 1150 c.c. e/o all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo ctu ed è stata, poi, decisa con la sentenza n. 914 del 21 dicembre
2024, con cui il Tribunale ha così statuito in dispositivo: “Dichiara la litispendenza con riferimento alle domande avanzate in via riconvenzionale da relativamente ai CP_1 debiti asseritamente saldati in favore, o comunque nell'interesse del de cuius 2. Parte_6
AN al pagamento, in favore CP_1 di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , a titolo
[...] Parte_4 Parte_5 di indennità da occupazione, dell'importo di €
13.368,77. Sull'importo così riconosciuto decorrono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'importo liquidato in sentenza, oltre interessi legali sull'intera somma decorrenti dalla data odierna fino all'integrale soddisfo;
3.
Rigetta le domande riconvenzionali di
[...] nei confronti e CP_1 Parte_1 [...]
4. AN , Pt_5 Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
al pagamento, in favore di Parte_5 CP_2
, dell'importo pari ad € 9.118,07 a titolo di
[...] differenza fra l'indennità di occupazione e
l'indennità ex art. 1150 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ri lascio dell'immobile fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché ulteriori interessi legali dalla data odierna fino all'integrale soddisfo;
5.
7 AN al pagamento delle spese CP_1
d lite sopportate dai ricorrenti, pari ad € 5.077,00 oltre oneri accessori se dovuti come per legge, a titolo d compensi professionali ed € 145,50 per spese vive;
6. AN , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento delle spese
[...] Parte_5
d lite sopportate dal convenuto , pari CP_2 ad € 2.538,50 oltre oneri accessori se dovuti come per legge, a titolo d compensi professionali ed €
145,50 per spese vive.
7. PONE le spese di CTU a carico di , Parte_1 Parte_2
e della Parte_4 Parte_5 convenuta ”. CP_1
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande proposte dalle ricorrenti e quella riconvenzionale di
[...]
In particolare, sotto quest'ultimo CP_2 profilo, la sentenza ha riconosciuto che questi aveva eseguito una serie di opere, per un valore complessivo di € 28.157,93, di cui, quindi, era creditore ex art. 1150 c.c., nei confronti dei ricorrenti. Al contempo, la sentenza ha riconosciuto un credito a favore di questi ultimi per l'occupazione dell'immobile di € 19.039,86.
Disposta la compensazione tra le rispettive poste, la sentenza ha riconosciuto un credito del sig. nei confronti dei ricorrenti pari a € CP_2
9.118,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria .
2 il giudizio di appello
Gli originari ricorrenti sig.ri e CP_1 Parte_1 hanno impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto che, in riforma delle stessa, venisse
8 integralmente respinta la domanda riconvenzionale proposta da , con CP_2 conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità di occupazione ed al pagamento delle spese di lite.
Le controparti si sono costituite in giudizio con autonome comparse ed hanno chiesto di respingere l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un credito a favore di
[...] ai sensi dell'art. 1150 c.c. CP_2
Il c.c. riconosce un simile credito unicamente a favore del possessore dell'immobile che abbia eseguito riparazioni o miglioramenti.
Diversamente, non era possessore CP_2 dell'immobile interessato dai lavori, bensì mero detentore e l'art. 1150 c.c. non era applicabile neppure in via analogica a tale ipotesi.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza per aver compensato le spese di lite, nonostante la domanda da questi formulata fosse stata accolta.
4 La domanda ex art. 1150 c.c.
Il primo motivo di appello è fondato , con conseguente assorbimento del secondo .
Non è dubbio che fosse detentore CP_2 dell'immobile e non possessore.
Infatti, questi, nel giudizio promosso dagli odierni
9 appellanti, volto ad ottenere il rilascio degli immobili, aveva allegato di occupare l'appartamento in virtù di accordo intercorso con
, in cambio dell'esecuzione di Parte_1 lavori nell'appartamento in questione. Anche nel presente giudizio, nella comparsa di appello, questi ha ribadito “di aver ricevuto le chiavi dell'immobile sito in Finale Ligure – Via Lancellotto
1/1 – nell'anno 2010 dai nonni materni ovvero i
Sig.ri e allora Parte_6 Pt_1 Parte_1 unici comproprietari dell'immobile indicato ” e di averlo “posseduto e detenuto anche con il consenso implicito degli odierni appellanti”.
La distinzione tra possesso e detenzione non è sempre agevole.
Possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale
è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, p er stabilire se si abbia possesso, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso .
10 Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass.
29939/24; Cass. 29594/21; Cass. 26521/20;
Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli attribuisce un diritto reale .
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda , invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto, che trova origine in uno specifico titolo.
Nella specie, è lo stesso sig. a riconoscere CP_2 che il titolo della sua legittimazione ad occupare l'immobile è il consenso dei comproprietari e che, quindi, la sua posizione è da questi derivata. Il potere di fatto fu esercitato dal sig. non CP_2
“contro” gli odierni appellanti, ma secondo la volontà di questi. Il negozio che sta alla base della vicenda in esame, quindi, non era destinato ad avere effetti reali, ragion per cui si deve concludere che i comproprietari non hanno mai
11 perso il possesso, che hanno esercitato per il tramite del sig. mero detentore, secondo CP_2 lo schema delineato dall'art. 1140, co. 2, c.c.
Esclusa la ricorrenza del possesso, deve escludersi la possibilità di dare applicazione all'art. 1150 c.c. Infatti, questa è norma di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi soggetto diverso dal possessore (Cass.
22154/23; Cass. 29924/22; Cass. 28379/17;
Cass. 13313/15; Cass. 6489/11; Cass.
17249/10).
Ne discende che il sig. non ha alcun CP_2 credito nei confronti degli appellati , mentre quello di questi ultimi non è soggetto ad alcuna compensazione.
Non è stata, invece, riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la domanda ex art. 2041 c.c. oggetto, invece, del giudizio di primo grado e sulla quale il
Tribunale non si è pronunciato, che non può, quindi, essere esaminata in questa sede. Per essa, infatti, opera la presunzione di rinunzia in difetto di una manifestazione specifica della volontà di riproporre la relativa domanda.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di
[...]
, si evidenzia che la stessa non ha CP_1 proposto appello incidentale, con la conseguenza che le sue difese in appello, che riproducono le argomentazioni del giudizio di primo grado, non possono essere esaminate.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate
12 come in dispositivo. Per l'appello sono stati liquidati importi minimi per la fase istruttoria e decisionale, medi per le altre fasi . Il valore è stato determinato sulla base del liquidato. Una quota delle spese di lite del giudizio di appello deve essere addebitata a , la quale si è CP_1 costituita in giudizio riproponendo domande ormai passate in giudicato, in difetto di un appello incidentale.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 914 del 21 dicembre 2024 ; respinge la domanda riconvenzionale proposta da e condanna quest'ultimo a pagare CP_2 ad Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
19.039,86 euro, oltre interessi legali dalle Pt_5 singole scadenze, come specificato nella sentenza di primo grado;
condanna , in misura pari a 1/2 e CP_2
per la restante quota a rifondere a CP_1
, , Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , le
[...] Parte_4 Parte_5 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in 5.534,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accesso ri di legge e contributo unificato;
Pone le spese della ctu a carico di CP_2
e di;
CP_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna in misura pari a 4/5 e CP_2
per 1/5 a rifondere a CP_1 Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
13 , le spese di lite Parte_4 Parte_5 del giudizio di appello, che liquida in 3.387,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accesso di legge e contributo unificato.
Genova 7 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
IO LO AR BR
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. AR BR Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati dall'avv. Manuela Berton Pt_5 come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
, difesa dall'avv. Clotilde Ferrari e CP_1 dall'avv. Anna Azais, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di Appello
APPELLATA
E CONTRO
, difeso dall'avv. come CP_2 CP_3 da mandato allegato alla comparsa di appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Genova, -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma
1 della sentenza n.914/2024 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del dott. Giovanni Maria
Sacchi, il 21 dicembre 2024, pubblicata nella stessa data, notificata il 2 aprile 2025, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2848/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - per le ragioni di cui in premessa, in merito alla gi à accertata occupatio sine titulo con ordinanza del 22 novembre 2018, si chiede che venga accertato e dichiarato l'obbligo in capo ai convenuti alla corresponsione nei confronti degli esponenti della somma a titolo di indennit à di occupazione degli immobili siti in Finale Ligure, via
Calice 9, contraddistinta al NCEU Fg.36 mapp.216 sub2, e via Lancellotto 1/1 , contraddistinta al
NCEU Fg.37 mapp.261 sub16, da determinarsi in corso di causa secondo i parametri dell'Agenzia delle Entrate, o anche equitativamente in via principale per il periodo che intercorre tra il 14 dicembre 2010 e il 27 giugno 2019 (102 mensilità)
o in subordine ad altro periodo ritenuto di giustizia;
-conseguentemente condannare alla corresponsione della somma così determinata in capo agli attori per il bene nel CP_2
Comune di Finale Ligure via Lancellotto 1/1 , contraddistinto al NCEU Fg.37 mapp.261 sub16 nella misura di 15/15 del valore cos ì accertato
(l'intero) e per il bene nel Comune di CP_1
Finale Ligure via Calice 9, contraddistinta al NCEU
Fg.36 mapp.216 sub nella misura di 14/15 del valore così accertato;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio” e conseguentemente
2 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per leg ge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.Ma Corte di Appello adita, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: 1) in via preliminare: dichiarare inammiss ibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dai Sig.ri
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per
[...] Parte_4 Parte_5 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto inammissibil e ed infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 [...]
confermando la sentenza n. 914/2024 Pt_5 emessa e depositata dal Tribunale di Savona in data 21 dicembre 2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da parte appellante contro il Sig. , per i motivi CP_2 esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per ”Piaccia alla Ecc.ma Corte, CP_1 reiectis contrariis, disposte le attività istruttorie del caso, • previa l'ammissione delle prove testimoniali dedotte da 1) a 18) della comparsa di
3 risposta e delle note di tratatzione scritta;
• previo ordine a con sede in Modena via San CP_4
Carlo 8/20 quale incorporante le e CP_5
di esibire in giudizio copia degli estratti CP_6 conto dall'anno 2007 al 31.12.2018 relativamente ai conti correnti indicati in narrativa al fine della loro acquisizione in giudizio • previa CTU contabile al fine di accertare la provenienza dei fondi con i quali sono stati pagati i mutui contratti presso
e da CP_7 CP_8 Parte_1
e nonché dei pagamenti
[...] Parte_6 tutti effettuati nei confronti dei ricorrenti e descritti nei capitoli di prova dedotti dichiarare l'avvenuta prescrizione delle somme richieste e, in ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. • Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, voglia questa
Ecc.ma Corte dichiarare che a già CP_9 versato alle ricorrenti per la loro quota parte quell'importo nella somma maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa in ipotesi di contestazione della stessa e conseguentemente, che la stessa ha già anticipatamente versato
l'indennità di occupazione e/o il canone di locazione relativo all'immobile per cui è causa fino alla concorrenza di detta somma;
• dichiarare che ha provveduto ad effettuare i CP_1 pagamenti per le ragioni di cui alla perizia del
Rag. dei ricorrenti e condannare gli stessi al Per_1 rimborso a favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che ha altresì versato in favore della CP_1
4 madre la somma di euro Parte_1
6.723,00 e condannare la stessa al rimborso a favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa;
• dichiarare inoltre che sono state saldate cartelle esattoriali intestate alla stessa per l'ammontare che verrà determinato in corso di causa e condannare la stessa al rimborso di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che ha provveduto al CP_1 pagamento delle spese funerarie e della locazione cimiteriale per nonché al Parte_6 pagamento delle cartelle esattoriali intestate allo stesso per l'ammontare che verrà determinato in corso di causa e condannare i ricorrenti quali eredi pro quota al rimborso di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che
[...] ha versato in favore della sorella la CP_1 Pt_5 somma di euro 8.600 e condannare la stessa al rimborso in favore della convenuta di uguale importo o in quell'ammontare maggiore o minore che verrà a risultare in corso di causa, • dichiarare che è creditrice nei confronti dei CP_1 ricorrenti di quell'importo che verrà a risultare in corso di causa negli importi relazionati dal Rag
e risultanti dalla perizia prodotta o, in ipotesi Per_1 di contestazione della stessa da parte dei ricorrenti, a seguito di CTU contabile. Vinte le spese”
Parole chiave: occupazione sine titulo – 1150 c.c. – possesso- detenzione
5 MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
hanno depositato ricorso ex art. 702 bis Pt_5
c.p.c. presso il Tribunale di Savona con il quale hanno sostenuto:
• di essere comproprietari, unitamente alla resistente , della casa sita in Finale CP_1
Ligure, via Calice 9, contraddistinta al NCEU Fg.
36 mapp. 216 sub 2 e della casa la casa sita in
Finale Ligure, via Lancellotto 1/1;
• che il primo immobile era stato occupato dalla sig.ra , mentre, il secondo, dal sig. CP_1
fino al 27 giugno 2019 , nonostante le CP_2 precedenti richieste di restituzione;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare le controparti al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione degli immobili .
Entrambi i resistenti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse.
ha sostenuto di vantare un credito CP_1 nei confronti dei genitori, legato a spese di mantenimento, che ha eccepito in compensazione;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla corresponsione delle somme in questione. ha sostenuto di aver svolto, CP_2 nell'immobile da lui occupato, diversi lavori necessari a renderlo abitabile. Il resistente ha, quindi, eccepito la compensazione delle somme spettanti per le migliorie apportate ed ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna di
6 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e ai
[...] Parte_4 Parte_5 rimborsi ex art. 1150 c.c. e/o all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo ctu ed è stata, poi, decisa con la sentenza n. 914 del 21 dicembre
2024, con cui il Tribunale ha così statuito in dispositivo: “Dichiara la litispendenza con riferimento alle domande avanzate in via riconvenzionale da relativamente ai CP_1 debiti asseritamente saldati in favore, o comunque nell'interesse del de cuius 2. Parte_6
AN al pagamento, in favore CP_1 di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , a titolo
[...] Parte_4 Parte_5 di indennità da occupazione, dell'importo di €
13.368,77. Sull'importo così riconosciuto decorrono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'importo liquidato in sentenza, oltre interessi legali sull'intera somma decorrenti dalla data odierna fino all'integrale soddisfo;
3.
Rigetta le domande riconvenzionali di
[...] nei confronti e CP_1 Parte_1 [...]
4. AN , Pt_5 Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
al pagamento, in favore di Parte_5 CP_2
, dell'importo pari ad € 9.118,07 a titolo di
[...] differenza fra l'indennità di occupazione e
l'indennità ex art. 1150 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ri lascio dell'immobile fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché ulteriori interessi legali dalla data odierna fino all'integrale soddisfo;
5.
7 AN al pagamento delle spese CP_1
d lite sopportate dai ricorrenti, pari ad € 5.077,00 oltre oneri accessori se dovuti come per legge, a titolo d compensi professionali ed € 145,50 per spese vive;
6. AN , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento delle spese
[...] Parte_5
d lite sopportate dal convenuto , pari CP_2 ad € 2.538,50 oltre oneri accessori se dovuti come per legge, a titolo d compensi professionali ed €
145,50 per spese vive.
7. PONE le spese di CTU a carico di , Parte_1 Parte_2
e della Parte_4 Parte_5 convenuta ”. CP_1
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande proposte dalle ricorrenti e quella riconvenzionale di
[...]
In particolare, sotto quest'ultimo CP_2 profilo, la sentenza ha riconosciuto che questi aveva eseguito una serie di opere, per un valore complessivo di € 28.157,93, di cui, quindi, era creditore ex art. 1150 c.c., nei confronti dei ricorrenti. Al contempo, la sentenza ha riconosciuto un credito a favore di questi ultimi per l'occupazione dell'immobile di € 19.039,86.
Disposta la compensazione tra le rispettive poste, la sentenza ha riconosciuto un credito del sig. nei confronti dei ricorrenti pari a € CP_2
9.118,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria .
2 il giudizio di appello
Gli originari ricorrenti sig.ri e CP_1 Parte_1 hanno impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto che, in riforma delle stessa, venisse
8 integralmente respinta la domanda riconvenzionale proposta da , con CP_2 conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità di occupazione ed al pagamento delle spese di lite.
Le controparti si sono costituite in giudizio con autonome comparse ed hanno chiesto di respingere l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto un credito a favore di
[...] ai sensi dell'art. 1150 c.c. CP_2
Il c.c. riconosce un simile credito unicamente a favore del possessore dell'immobile che abbia eseguito riparazioni o miglioramenti.
Diversamente, non era possessore CP_2 dell'immobile interessato dai lavori, bensì mero detentore e l'art. 1150 c.c. non era applicabile neppure in via analogica a tale ipotesi.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza per aver compensato le spese di lite, nonostante la domanda da questi formulata fosse stata accolta.
4 La domanda ex art. 1150 c.c.
Il primo motivo di appello è fondato , con conseguente assorbimento del secondo .
Non è dubbio che fosse detentore CP_2 dell'immobile e non possessore.
Infatti, questi, nel giudizio promosso dagli odierni
9 appellanti, volto ad ottenere il rilascio degli immobili, aveva allegato di occupare l'appartamento in virtù di accordo intercorso con
, in cambio dell'esecuzione di Parte_1 lavori nell'appartamento in questione. Anche nel presente giudizio, nella comparsa di appello, questi ha ribadito “di aver ricevuto le chiavi dell'immobile sito in Finale Ligure – Via Lancellotto
1/1 – nell'anno 2010 dai nonni materni ovvero i
Sig.ri e allora Parte_6 Pt_1 Parte_1 unici comproprietari dell'immobile indicato ” e di averlo “posseduto e detenuto anche con il consenso implicito degli odierni appellanti”.
La distinzione tra possesso e detenzione non è sempre agevole.
Possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale
è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, p er stabilire se si abbia possesso, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso .
10 Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass.
29939/24; Cass. 29594/21; Cass. 26521/20;
Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli attribuisce un diritto reale .
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda , invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto, che trova origine in uno specifico titolo.
Nella specie, è lo stesso sig. a riconoscere CP_2 che il titolo della sua legittimazione ad occupare l'immobile è il consenso dei comproprietari e che, quindi, la sua posizione è da questi derivata. Il potere di fatto fu esercitato dal sig. non CP_2
“contro” gli odierni appellanti, ma secondo la volontà di questi. Il negozio che sta alla base della vicenda in esame, quindi, non era destinato ad avere effetti reali, ragion per cui si deve concludere che i comproprietari non hanno mai
11 perso il possesso, che hanno esercitato per il tramite del sig. mero detentore, secondo CP_2 lo schema delineato dall'art. 1140, co. 2, c.c.
Esclusa la ricorrenza del possesso, deve escludersi la possibilità di dare applicazione all'art. 1150 c.c. Infatti, questa è norma di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi soggetto diverso dal possessore (Cass.
22154/23; Cass. 29924/22; Cass. 28379/17;
Cass. 13313/15; Cass. 6489/11; Cass.
17249/10).
Ne discende che il sig. non ha alcun CP_2 credito nei confronti degli appellati , mentre quello di questi ultimi non è soggetto ad alcuna compensazione.
Non è stata, invece, riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la domanda ex art. 2041 c.c. oggetto, invece, del giudizio di primo grado e sulla quale il
Tribunale non si è pronunciato, che non può, quindi, essere esaminata in questa sede. Per essa, infatti, opera la presunzione di rinunzia in difetto di una manifestazione specifica della volontà di riproporre la relativa domanda.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di
[...]
, si evidenzia che la stessa non ha CP_1 proposto appello incidentale, con la conseguenza che le sue difese in appello, che riproducono le argomentazioni del giudizio di primo grado, non possono essere esaminate.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate
12 come in dispositivo. Per l'appello sono stati liquidati importi minimi per la fase istruttoria e decisionale, medi per le altre fasi . Il valore è stato determinato sulla base del liquidato. Una quota delle spese di lite del giudizio di appello deve essere addebitata a , la quale si è CP_1 costituita in giudizio riproponendo domande ormai passate in giudicato, in difetto di un appello incidentale.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 914 del 21 dicembre 2024 ; respinge la domanda riconvenzionale proposta da e condanna quest'ultimo a pagare CP_2 ad Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 [...]
19.039,86 euro, oltre interessi legali dalle Pt_5 singole scadenze, come specificato nella sentenza di primo grado;
condanna , in misura pari a 1/2 e CP_2
per la restante quota a rifondere a CP_1
, , Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , le
[...] Parte_4 Parte_5 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in 5.534,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accesso ri di legge e contributo unificato;
Pone le spese della ctu a carico di CP_2
e di;
CP_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna in misura pari a 4/5 e CP_2
per 1/5 a rifondere a CP_1 Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
13 , le spese di lite Parte_4 Parte_5 del giudizio di appello, che liquida in 3.387,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% oltre accesso di legge e contributo unificato.
Genova 7 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
IO LO AR BR
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