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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12786 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 7064/2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta in
Roma, Via Fabio Massimo 45, come da procura allegata in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma, Via della Navicella n.
[...]
2/4, in persona del Presidente pro tempore, Prof. rappresentato CP_2
e difeso, giusta Decreto n. 0086567 del 07.10.2024, dal Direttore Generale f.f.
e/o dalla Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa CP_3
IN LB, e/o dal personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali,
Dirigente tecnologo Avv. Velia Olini
Resistente
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta di liquidazione di indennità di anzianità ex art. 13 della legge
70/1975 in relazione all'intera carriera svolta nel pubblico impiego, con conseguenti differenze retributive SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 21.02.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere stata assunta in data 18 dicembre 1990, a seguito di pubblico concorso, alle dipendenze del nel profilo di Operatore Controparte_4
amministrativo – 7° qualifica funzionale;
-di essere successivamente transitata, a far data dall'1.12.2007, senza soluzione di continuità nel ruolo organico del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura;
-di essere stata collocata a riposo, per limiti di età, a decorrere dall'1.05.2021, con determina CREA n. 12646 del 12.02.2021;
-che, con distinta e successiva determina 85216 del 17.09.2021, l'Ente ha determinato il trattamento di fine servizio (TFS) nella misura derivante dall'applicazione dei criteri individuati dalla nota Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8994 del
08.02.2010, a mente della quale “il personale del C.R.A., per il periodo prestato alle dipendenze del MIPAAF si trova in regime di indennità di buonuscita e, pertanto, per le anzianità maturate fino alla data del 30.09.2004, il computo della prestazione da corrispondere alla cessazione del servizio debba necessariamente essere effettuato secondo le disposizioni del D.P.R.
1032/1973”;
-che la richiamata nota ministeriale prot. 8994/2010 muove dalla intervenuta trasformazione del regime previdenziale del personale dipendente conseguente al passaggio, risalente al 01.10.2004, dall'indennità di buonuscita (erogata dall' e regolata dal D.P.R. 29.12.1973 n. 1032) all'indennità di anzianità CP_5
(disciplinata dall'art. 13 della Legge 20.03.1975 n. 70), per giustificare un illegittimo criterio di calcolo delle spettanze di fine rapporto, caratterizzato dal frazionamento del periodo di servizio in ragione dei diversi enti datori di lavoro
2 e dalla conseguente applicazione, a ciascun periodo, del criterio di computo operante per legge ratione temporis;
-che per l'effetto, il trattamento di fine servizio spettante ad essa ricorrente è stato liquidato applicandosi, pro quota (fino al dicembre 2007), la disciplina dettata dal DPR 1032/1973 per il calcolo dell'indennità di buonuscita, anziché, per l'intera carriera lavorativa della dipendente, quella, assai più vantaggiosa, prevista dall'art. 13 della Legge 20.03.1975 n. 70 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità delle modalità di calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio da parte dell' convenuto, con CP_6
conseguente condanna dello stesso al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva lorda di € 10402,81 a titolo di differenze economiche tra il trattamento di fine servizio liquidato e quanto invece dovuto a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70/1975, calcolata unitariamente in relazione all'intera carriera lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
[...]
II. La causa, istruita mediante espletamento di CTU contabile, all'udienza del
12 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di trenta giorni.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni e le argomentazioni di seguito espresse.
La questione controversa riguarda la corretta individuazione delle modalità di calcolo delle differenze spettanti a titolo di trattamento di fine servizio e vede
3 contrapposte due tesi: la prima, propugnata dalla ricorrente, secondo la quale, il TFR spettante alla dipendente cessata dovrebbe essere computato secondo il criterio più vantaggioso di cui all'art. 13 della legge n. 70 del 1975, anche relativamente al periodo di servizio dalla medesima prestato presso i ruoli dello
Stato sino al 1° dicembre 2007 e, quindi, prima del transito nei ruoli dell'istituito ente pubblico non statale CR (oggi , la seconda, sostenuta CP_1
dal secondo cui il metodo di calcolo, per il periodo di lavoro alle CP_1
dipendenze del , è quello stabilito dagli artt. 3 e 38 Controparte_4
D.P.R. n. 1032 del 1973.
Ritiene il giudicante di aderire ai numerosi precedenti della Corte di
Cassazione, che si è espressa in senso favorevole alla configurabilità, nella fattispecie in esame, della continuità del rapporto di lavoro e del mantenimento della anzianità di servizio (ex plurimis Cass. ordinanza del 17.07.2025 n.
19891, Cass. n. 9543 del 9 aprile 2024; Cass. n. 26935 del 13 settembre 2022;
Cass. n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass. n. 11132 del 27 aprile 2023; Cass.
n. 26935 del 13 settembre 2022; Cass. n. 12240 del 9 maggio 2023, che si richiamano ex art. 118 disp. Att. c.p.c.).
Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.
454 del 1999, alle dipendenze del CR (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Controparte_7
è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del
[...]
rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio maturata ed il profilo e livello acquisiti;
ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il , per il quale liquidare CP_4
l'indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CR, per il quale liquidare l'indennità di anzianità.
4 La pretesa di frazionamento, ai fini del trattamento di fine servizio, del periodo di lavoro svolto presso il da quello Controparte_7
successivo alle dipendenze del CR (poi - liquidando per il primo CP_1
l'indennità di buonuscita e per il secondo l'indennità di anzianità - è in contrasto non solo con l'unicità del rapporto di lavoro ma anche con il riconoscimento presso l'ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del , che deve valere ai fini del calcolo della indennità CP_4
di cui all'art. 13 della legge n. 70 del 1975.
Va inoltre disatteso quanto sostenuto dall'ente resistente, secondo il quale i principi giurisprudenziali fin qui espressi non troverebbero applicazione alla presente fattispecie in cui il ruolo dell'Amministrazione non è stato soppresso ope legis, il trasferimento è avvenuto su apposita domanda della ricorrente e l'Amministrazione di destinazione nell'atto di inquadramento non si è impegnata alla continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio.
Invero dagli atti allegati (in particolare determina n. 305 del 15.11.2007 CP_1
allegata al n. 8 del ricorso) risulta che la ricorrente è stata assunta da CR (oggi con mantenimento dell'anzianità di carriera (dal 18.12.1990) e CP_1
dell'anzianità di qualifica (dal 30.06.2003), con ciò confermando una sostanziale continuità del rapporto lavorativo. Ne consegue che anche in questo caso non è consentito un frazionamento dei periodi lavorativi.
Venendo al quantum dovuto sulla base dei delineati criteri improntati all'unicità del rapporto, il CTU nominato del presente giudizio ha confermato la correttezza dei conteggi contenuti in ricorso per un totale di € 10.402,81 lordi.
I conteggi del CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione per essere gli stessi esenti da vizi ed errori e per non essere stati oggetto di contestazione, sono stati effettuati mediante la valutazione unitaria dell'indennità di anzianità
5 dell'intero periodo di servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze prima del e poi del CR. CP_4
In definitiva il ricorso deve essere accolto integralmente.
Le spese di CTU, che si liquidano come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo al CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in dispositivo CP_1
sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7060/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1
valutazione unitaria del servizio prestato dal 18 dicembre 1990 al 30 aprile
2021 alle dipendenze, dapprima, del Controparte_8
e poi del ai fini del calcolo del trattamento di
[...] CP_1
fine servizio ed alla conseguente erogazione, in favore della prima, di un'unica indennità di anzianità determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70/1975 in relazione all'intera sua carriera nella PA;
-condanna per l'effetto Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1
complessiva lorda di € 10.402,81, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 2695,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente in capo a le spese di CTU, liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
6 Roma, 12.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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