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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr.ssa EL Lo AR Presidente
dr. EL NO Giudice rel. est.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14026 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 16/11/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 10/10/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/07/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino proveniente dal CP_1
Bangladesh e di essere giunto in Italia nel 2012 e di non aver mai fatto rientro nel proprio paese;
di essersi integrato nel contesto socio-culturale italiano stabilendo rapporti umani e professionali e di svolgere regolare attività lavorativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”
3. Scaduto il termine del 21/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”. Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, con sede legale ad Altavilla Milicia, Via Leonardo da CP_3
Vinci n. 36, con la qualifica di operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/03/2024 al 30/09/2024, dal
18/11/2024 al 17/02/2025, dal 05/06/2025 al 04/09/2025 ed infine dal 21/10/2025 al
20/04/2026, come si evince dalle comunicazioni LA e dalle buste paga per l'anno
2024, relative ai mesi di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, novembre, dicembre e relative al mese di gennaio 2025 depositate in atti.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18/12/2025. Il Giudice relatore
EL NO
Il Presidente
EL Lo AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr.ssa EL Lo AR Presidente
dr. EL NO Giudice rel. est.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14026 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 16/11/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 10/10/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/07/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino proveniente dal CP_1
Bangladesh e di essere giunto in Italia nel 2012 e di non aver mai fatto rientro nel proprio paese;
di essersi integrato nel contesto socio-culturale italiano stabilendo rapporti umani e professionali e di svolgere regolare attività lavorativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”
3. Scaduto il termine del 21/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”. Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, con sede legale ad Altavilla Milicia, Via Leonardo da CP_3
Vinci n. 36, con la qualifica di operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/03/2024 al 30/09/2024, dal
18/11/2024 al 17/02/2025, dal 05/06/2025 al 04/09/2025 ed infine dal 21/10/2025 al
20/04/2026, come si evince dalle comunicazioni LA e dalle buste paga per l'anno
2024, relative ai mesi di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, novembre, dicembre e relative al mese di gennaio 2025 depositate in atti.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18/12/2025. Il Giudice relatore
EL NO
Il Presidente
EL Lo AR