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Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08635/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00283 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08635/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio IA Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08635/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
IA Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS-, in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di
Torre Annunziata del-OMISSIS-, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato “-OMISSIS-”, ubicato in Ercolano, Via -OMISSIS-: lotto 2
(ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società-OMISSIS- sia da parte dell'odierna appellante
(in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 4.
Tale lotto ricomprende alcuni campi da tennis e relative pertinenze – realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS- – per N. 08635/2024 REG.RIC.
i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 14 aprile 2020, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
Più in particolare, l'istanza di condono differito del 14 aprile 2020 aveva ad oggetto i seguenti abusi edilizi:
(i) diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica autorizzato con la concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS-(rilasciata il
1° febbraio 1985), attualmente composto da un ambiente segreteria di circa mq. 40, un bagno con antibagno e piccolo ripostiglio, un piccolo ufficio posto al primo piano
(con altezza interna di ml 2,35) che apre sul lastrico solare; quest'abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(ii) nuovo corpo spogliatoio uomini e alloggio custode, consistente in un piccolo fabbricato su due livelli adibito al piano terra a spogliatoio, docce, wc (altezza pari a mt 2,25) e deposito (altezza pari a mt 1,80) per una superficie netta pari a 30,55 mq e superficie coperta pari a 43,85 mq, nonché volumetria pari a 105,75 mc; il piano superiore - accessibile mediante scaletta esterna in ferro - è adibito ad alloggio del custode, presenta un'altezza interna variabile da un minimo di mt 2,10 ad un massimo di mt 2,80, con una superficie netta di mq. 31,60 e un volume di mc. 112,80. Anche questo abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(iii) nuovo corpo spogliatoio uomini (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale N. 08635/2024 REG.RIC.
corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un wc e cinque docce con altezza interna di mt 2,45, superficie netta di mq. 33,20 e volumetria di mc. 132,00;
(iv) nuovo corpo spogliatoio donne (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un anti wc, un wc e quattro docce con altezza interna di mt 2,10, superficie netta di mq. 24,50 e volumetria di mc. 90,25;
(v) ampliamento bar e wc (anch'esso dichiarato risalente al 1985); l'ampliamento è stato realizzato sul corpo di fabbrica originariamente realizzato in conformità alla concessione edilizia in deroga del 1985. L'ampliamento è avvenuto con variazione della sagoma e della destinazione d'uso del deposito inizialmente assentito. La struttura realizzata presenta una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura con altezze interne variabili da mt 2,20 a mt 2,90, con una superficie netta complessiva di mq. 17,00 (detratti mq 14,65 autorizzati) e mc. 54,00 (detratti mc 60 autorizzati);
(vi) realizzazione di una veranda (autorizzata come struttura stagionale con la DIA del
5 luglio 2007, prot. n.-OMISSIS- mai più rimossa. La struttura, composta da pilastrini metallici e chiusure con infissi in alluminio e vetro e copertura con struttura leggera,
è adiacente e collegata al bar di cui al precedente punto (v), presenta una superficie netta di mq 90 e una volumetria di mc 232,50;
(vii) nuovo corpo spogliatoio personale (anch'esso dichiarato risalente al 1985) con struttura in cemento armato composta da un ambiente spogliatoio, un wc e anti wc con altezze interne comprese tra un minimo di mt 5,15 e un massimo di mt 2,60 e misura mq 17,90 di superficie netta e mc 67,35 di volumetria;
(viii) copertura geodetica dei campi da tennis (anch'essa dichiarata risalente al 1985), con struttura portante munita di travature reticolari e copertura in lamiere grecate, lamierati plastici e teli in pvc; la copertura è posta a protezione di due campi da tennis autorizzati (posti sul lato sud-ovest del complesso), ha una superficie in pianta pari a N. 08635/2024 REG.RIC.
mt 37,00 X mt 37,00 e un'altezza massima interna di mt 13,00. La superficie netta misura mq 1.296, la superficie coperta misura mq 1.369, la volumetria ammonta a mc
8.898,50.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per alcuni autonomi ordini di motivi esposti in via principale, nonché per altri motivi (anch'essi autonomi) esposti in via subordinata. In particolare, le ragioni principali del diniego di condono sono le seguenti:
(i) innanzitutto perché non è stata presentata documentazione attestante il versamento dell'oblazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 39 della L.724/94 e, pertanto, ai sensi dell'art. 40 c. 1 della L. 4.7/85, l'istanza di condono irricevibile è irricevibile e le opere abusive non sanate sono soggette alle sanzioni di cui al capo I della medesima legge
(ingiunzione alla demolizione);
(ii) la data delle ragioni del credito per cui si interviene o procede sono successive rispetto alle tre leggi di condono ipoteticamente applicabili (L. n. 47 del 28/02/1985;
L. n. 724. del 23/12/1994; L. n. 326 del 24/11/2003);
(iii) la volumetria complessivamente realizzata in ampliamento rispetto all'impianto sportivo inizialmente assentito è complessivamente pari a mc 9.816,5 e, pertanto, superiore rispetto al limite massimo di mc 750 stabilito dall'art. 39 della legge n.724/94.
In via di subordine, inoltre, il Comune di Ercolano ha esposto (a motivazione del diniego di condono differito) che:
(iv) “limitatamente alle opere oggetto di condono identificate al punto 6) (veranda- bar di mq. 90,00 e mc. 232,50) dichiarate ultimate nel 2007 (giusta DIA prot. n. -
OMISSIS- del 05/07/2007) non rientrano nelle opere suscettibili di sanatoria ai sensi della L. n. 724/94 art. 39, né ai sensi della L. n. 326/03, art. 32, perché ultimate rispettivamente dopo il 31/12/1993 e dopo il 31/03/2003”; N. 08635/2024 REG.RIC.
(v) “il Centro Sportivo, autorizzato con la concessione edilizia n°-OMISSIS-mediante procedura in deroga e convenzionata, come sopra precisato, risulta attualmente frazionato in numerose unità immobiliari con diverse e distinte destinazioni d'uso ed intestate a differenti ditte, interventi, questi ultimi, realizzati senza titolo abilitativo e non oggetto di alcun titolo legittimante che, anche per la provenienza del titolo originario concessorio convenzionato, hanno svilito quella che era la finalità pubblica per cui in deroga l'ente concesse tale realizzazione su un'area a destinazione agricola, tanto da demandare la valutazione, all'ufficio di competenza anche
l'applicazione sanzionatoria, o meno, ai sensi dell'art.30 D.P.R. 380/01”.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il -OMISSIS- da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a sette distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il -OMISSIS- della -OMISSIS-, il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO N. 08635/2024 REG.RIC.
11. Giova principiare da un preliminare inquadramento logico dei sette motivi di appello proposti dalla parte appellante, al fine di comprendere meglio come essi si relazionino con le plurime autonome ragioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato.
11.1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante ripropone alcune censure che sono state assorbite dal giudice di prime cure e che investono una delle tre autonome motivazioni principali poste a sostegno del diniego di condono impugnato, segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo.
11.2. Con il terzo motivo di appello, invece, l'appellante censura il capo di sentenza che ha confermato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui quest'ultimo ha confermato le altre due autonome ragioni reiettive poste a sostegno del diniego impugnato, e cioè: (i) il mancato versamento dell'oblazione e (ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
11.3. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere essa motivato sui profili (contestati dalla ricorrente) della data di realizzazione della copertura geodetica dei campi da tennis e della volumetria complessiva degli abusi contestati.
11.4. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere considerato che sebbene il Comune avesse adottato (per gli abusi in contestazione) una prima ordinanza di demolizione (n. -OMISSIS-), cionondimeno il
Comune ha poi revocato tale ordinanza e confermato l'ordine di ripristino con esclusivo riferimento alla copertura geodetica dei due campi da tennis.
11.5. Con il sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere considerato – con riferimento al primo degli abusi contestati (id est la N. 08635/2024 REG.RIC.
diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica)
– che detto intervento edilizio non può essere qualificato, in base all'art. 36 del RUEC, come una forma di ristrutturazione edilizia, bensì come un'opera di manutenzione straordinaria, sicché esso non soggiacerebbe al permesso di costruire, quanto piuttosto alla comunicazione di inizio lavori asseverata (cfr. art. 6-bis d.P.R. n. 380/01 e art. 5, lett. b, RUEC), la cui omissione non sarebbe di ostacolo al rilascio del condono edilizio.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che il primo degli abusi contestati non avrebbe comunque modificato la destinazione d'uso dei locali, i quali – in quanto segreteria della struttura sportiva – avrebbero conservato la categoria catastale D/6 di tutti i beni compresi nel lotto 4.
11.6. Con il settimo motivo di appello, infine, l'appellante ripropone la censura del diniego di sanatoria, lì dove quest'ultimo statuisce che “la maggior parte delle opere oggetto di condono, sopra puntualmente descritte, presentano altezze interne nette inferiori al minimo previsto dalle norme igieniche sanitarie generali, a cui il condono non può derogare”.
Ad avviso dell'appellante, infatti, siccome l'istanza di condono de qua elenca otto diversi abusi edilizi (tutti analiticamente descritti nella relazione illustrativa e rappresentati nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza) il Comune non può limitarsi ad affermare – al fine di giustificare il diniego di condono – che v'è stata una violazione di prescrizioni generali igienico-sanitarie, in quanto sarebbe necessaria una precisa individuazione di queste ultime.
12. Inquadrati i motivi di appello proposti, va a questo punto rilevato che il Collegio - in assenza di qualsiasi graduazione gerarchica impressa dall'appellante ai propri motivi di gravame - ritiene opportuno principiare dallo scrutinio del terzo motivo di appello in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (Ad. Plen. n. 5 N. 08635/2024 REG.RIC.
del 2015), atteso che il suo eventuale rigetto potrebbe rendere superfluo l'esame di una parte degli ulteriori motivi di gravame.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
13.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS-del 16 marzo 2004), non solo per
l'autonomia esistente tra procedimenti diversi, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 14 aprile 2020. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento N. 08635/2024 REG.RIC.
dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
13.2. A tal riguardo, l'appellante deduce, in senso contrario, che la sentenza sarebbe errata in quanto il complesso sportivo de quo è stato precedentemente oggetto delle seguenti istanze di condono: a) istanza di condono del 31 marzo 1995; b) istanza di condono del 19 gennaio 2004.
Pertanto, vi sarebbe in tesi la prova documentale del versamento di somme ingenti a titolo di oblazione e di oneri concessori, segnatamente:
(i) lire 800.000 in data 31 marzo 1995 a titolo di oblazione (società -OMISSIS-);
(ii) euro 29.324,96 in data 15 gennaio 2004, una parte dei quali (euro 5.000,00) a titolo di acconto per oneri concessori e l'altra a titolo di oblazione.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che in base all'art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, la mancata presentazione dei documenti previsti ai fini del rilascio del condono comporta l'improcedibilità della domanda (e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione), solo allorquando consegua alla espressa richiesta di integrazione notificata dall'amministrazione comunale e al mancato riscontro nel termine di tre mesi dalla stessa.
Ciò a fondare la doglianza di omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio nel caso di specie.
Ed infatti, l'appellante si duole del fatto che il Comune di Ercolano non ha mai richiesto all'odierna appellante un'integrazione documentale relativamente agli oneri di oblazione connessi all'istanza di condono differito presentata nei termini di legge. N. 08635/2024 REG.RIC.
14. Sempre con il terzo motivo di appello, inoltre, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono lì dove quest'ultimo ha opposto un'ulteriore autonoma ragione di rigetto dell'istanza di sanatoria, consistente nella carenza di documentazione attestante l'anteriorità delle ragioni di credito (per le quali si è attivata la procedura fallimentare) rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “l'art. 40, comma 6, della legge
n. 47/1985, disposizione di stretta interpretazione perché ampliativa del raggio applicativo di una disciplina già di per sé eccezionale, impone all'istante di provare in modo rigoroso i presupposti della sua applicazione, mentre la ricorrente, nell'ambito del presente procedimento di condono (unica sede destinata a tale accertamento, essendo inammissibile ogni integrazione successiva effettuata in sede processuale), non ha prodotto alcun serio elemento probatorio in grado di dimostrare che le ragioni del credito fossero antecedenti almeno al 2003, se non al 1994 o al
1985. L'invocata nota pec della curatela fallimentare del 15 aprile 2020, per quanto confluita nella pratica di condono, non è idonea a comprovare l'anteriorità delle ragioni di credito, atteso che la documentazione probatoria deve consistere in una formale attestazione, proveniente dal competente organo giudiziario (nella specie il
Tribunale di Torre Annunziata), che i crediti ammessi al passivo siano di data antecedente all'entrata in vigore della legislazione di sanatoria di cui si chiede in via differita l'applicazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2017 n.
5224)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del -OMISSIS- -OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente, in data 15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del N. 08635/2024 REG.RIC.
fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 – 1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica (quantomeno alla normativa del 2003).
15. Illustrate le due diverse censure sviluppate con il terzo motivo di appello, va a questo punto rilevato che la prima di esse (incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) è infondata.
Tale censura non intacca minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del
14 aprile 2020.
Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella N. 08635/2024 REG.RIC.
documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 14 aprile 2020.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040). N. 08635/2024 REG.RIC.
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
16. Passando ad esaminare, poi, la seconda censura veicolata con il terzo motivo di appello (incentrata sulla anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata dall'appellante) essa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019). N. 08635/2024 REG.RIC.
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento N. 08635/2024 REG.RIC.
dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2020, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, la censura incentrata sull'anteriorità delle ragioni di credito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
17. Il terzo motivo di appello va dunque in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
18. I primi due motivi di appello – in quanto volti a riproporre dinanzi al giudice di appello le contestazioni di una delle tre autonome motivazioni del diniego di condono
(segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una presunta lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo) – sono anch'essi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in ossequio al già visto insegnamento giurisprudenziale sul provvedimento plurimotivato.
Nel caso di specie, infatti, il diniego di condono differito risulta sufficientemente motivato lì dove esso stigmatizza l'assenza di prova del pagamento dell'oblazione, ciò che già può bastare ai fini della reiezione dell'istanza di condono.
Ne discende, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante all'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori (autonome) rationes decidendi del diniego impugnato (ivi inclusa quella censurata con i primi due motivi di appello).
Ciò senza omettere di considerare che, comunque, il diniego di condono impugnato non contiene alcun accertamento di un'effettiva lottizzazione abusiva, posto che tale diniego demanda “all'ufficio di competenza” ogni futura valutazione circa l'esistenza
(o meno) dei presupposti ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001.
SUI RESTANTI MOTIVI DI APPELLO N. 08635/2024 REG.RIC.
19. Anche i restanti motivi di appello (segnatamente il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di gravame) devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La comprovata assenza del pagamento dell'oblazione osta tout court, infatti, al rilascio del condono edilizio, il che rende irrilevante l'accertamento della legittimità (o meno) delle ulteriori ragioni di reiezione dell'istanza di sanatoria censurate con i residui motivi in esame.
Ciò a fortiori se si considera che alcuni di questi residui motivi neppure sono riferiti all'interezza degli otto abusi edilizi in contestazione, bensì soltanto ad una parte di essi (segnatamente alla copertura geodetica dei campi da tennis e al primo degli otto interventi edilizi elencati nel diniego di condono impugnato).
20. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
21. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
-OMISSIS- e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune. N. 08635/2024 REG.RIC.
Spese compensate tra il -OMISSIS- e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e il -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di AR, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CH IE Di AR N. 08635/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00283 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08635/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio IA Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08635/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
IA Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS-, in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di
Torre Annunziata del-OMISSIS-, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato “-OMISSIS-”, ubicato in Ercolano, Via -OMISSIS-: lotto 2
(ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società-OMISSIS- sia da parte dell'odierna appellante
(in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 4.
Tale lotto ricomprende alcuni campi da tennis e relative pertinenze – realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS- – per N. 08635/2024 REG.RIC.
i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 14 aprile 2020, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
Più in particolare, l'istanza di condono differito del 14 aprile 2020 aveva ad oggetto i seguenti abusi edilizi:
(i) diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica autorizzato con la concessione edilizia in deroga n. -OMISSIS-(rilasciata il
1° febbraio 1985), attualmente composto da un ambiente segreteria di circa mq. 40, un bagno con antibagno e piccolo ripostiglio, un piccolo ufficio posto al primo piano
(con altezza interna di ml 2,35) che apre sul lastrico solare; quest'abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(ii) nuovo corpo spogliatoio uomini e alloggio custode, consistente in un piccolo fabbricato su due livelli adibito al piano terra a spogliatoio, docce, wc (altezza pari a mt 2,25) e deposito (altezza pari a mt 1,80) per una superficie netta pari a 30,55 mq e superficie coperta pari a 43,85 mq, nonché volumetria pari a 105,75 mc; il piano superiore - accessibile mediante scaletta esterna in ferro - è adibito ad alloggio del custode, presenta un'altezza interna variabile da un minimo di mt 2,10 ad un massimo di mt 2,80, con una superficie netta di mq. 31,60 e un volume di mc. 112,80. Anche questo abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(iii) nuovo corpo spogliatoio uomini (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale N. 08635/2024 REG.RIC.
corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un wc e cinque docce con altezza interna di mt 2,45, superficie netta di mq. 33,20 e volumetria di mc. 132,00;
(iv) nuovo corpo spogliatoio donne (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un anti wc, un wc e quattro docce con altezza interna di mt 2,10, superficie netta di mq. 24,50 e volumetria di mc. 90,25;
(v) ampliamento bar e wc (anch'esso dichiarato risalente al 1985); l'ampliamento è stato realizzato sul corpo di fabbrica originariamente realizzato in conformità alla concessione edilizia in deroga del 1985. L'ampliamento è avvenuto con variazione della sagoma e della destinazione d'uso del deposito inizialmente assentito. La struttura realizzata presenta una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura con altezze interne variabili da mt 2,20 a mt 2,90, con una superficie netta complessiva di mq. 17,00 (detratti mq 14,65 autorizzati) e mc. 54,00 (detratti mc 60 autorizzati);
(vi) realizzazione di una veranda (autorizzata come struttura stagionale con la DIA del
5 luglio 2007, prot. n.-OMISSIS- mai più rimossa. La struttura, composta da pilastrini metallici e chiusure con infissi in alluminio e vetro e copertura con struttura leggera,
è adiacente e collegata al bar di cui al precedente punto (v), presenta una superficie netta di mq 90 e una volumetria di mc 232,50;
(vii) nuovo corpo spogliatoio personale (anch'esso dichiarato risalente al 1985) con struttura in cemento armato composta da un ambiente spogliatoio, un wc e anti wc con altezze interne comprese tra un minimo di mt 5,15 e un massimo di mt 2,60 e misura mq 17,90 di superficie netta e mc 67,35 di volumetria;
(viii) copertura geodetica dei campi da tennis (anch'essa dichiarata risalente al 1985), con struttura portante munita di travature reticolari e copertura in lamiere grecate, lamierati plastici e teli in pvc; la copertura è posta a protezione di due campi da tennis autorizzati (posti sul lato sud-ovest del complesso), ha una superficie in pianta pari a N. 08635/2024 REG.RIC.
mt 37,00 X mt 37,00 e un'altezza massima interna di mt 13,00. La superficie netta misura mq 1.296, la superficie coperta misura mq 1.369, la volumetria ammonta a mc
8.898,50.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per alcuni autonomi ordini di motivi esposti in via principale, nonché per altri motivi (anch'essi autonomi) esposti in via subordinata. In particolare, le ragioni principali del diniego di condono sono le seguenti:
(i) innanzitutto perché non è stata presentata documentazione attestante il versamento dell'oblazione da calcolarsi ai sensi dell'art. 39 della L.724/94 e, pertanto, ai sensi dell'art. 40 c. 1 della L. 4.7/85, l'istanza di condono irricevibile è irricevibile e le opere abusive non sanate sono soggette alle sanzioni di cui al capo I della medesima legge
(ingiunzione alla demolizione);
(ii) la data delle ragioni del credito per cui si interviene o procede sono successive rispetto alle tre leggi di condono ipoteticamente applicabili (L. n. 47 del 28/02/1985;
L. n. 724. del 23/12/1994; L. n. 326 del 24/11/2003);
(iii) la volumetria complessivamente realizzata in ampliamento rispetto all'impianto sportivo inizialmente assentito è complessivamente pari a mc 9.816,5 e, pertanto, superiore rispetto al limite massimo di mc 750 stabilito dall'art. 39 della legge n.724/94.
In via di subordine, inoltre, il Comune di Ercolano ha esposto (a motivazione del diniego di condono differito) che:
(iv) “limitatamente alle opere oggetto di condono identificate al punto 6) (veranda- bar di mq. 90,00 e mc. 232,50) dichiarate ultimate nel 2007 (giusta DIA prot. n. -
OMISSIS- del 05/07/2007) non rientrano nelle opere suscettibili di sanatoria ai sensi della L. n. 724/94 art. 39, né ai sensi della L. n. 326/03, art. 32, perché ultimate rispettivamente dopo il 31/12/1993 e dopo il 31/03/2003”; N. 08635/2024 REG.RIC.
(v) “il Centro Sportivo, autorizzato con la concessione edilizia n°-OMISSIS-mediante procedura in deroga e convenzionata, come sopra precisato, risulta attualmente frazionato in numerose unità immobiliari con diverse e distinte destinazioni d'uso ed intestate a differenti ditte, interventi, questi ultimi, realizzati senza titolo abilitativo e non oggetto di alcun titolo legittimante che, anche per la provenienza del titolo originario concessorio convenzionato, hanno svilito quella che era la finalità pubblica per cui in deroga l'ente concesse tale realizzazione su un'area a destinazione agricola, tanto da demandare la valutazione, all'ufficio di competenza anche
l'applicazione sanzionatoria, o meno, ai sensi dell'art.30 D.P.R. 380/01”.
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il -OMISSIS- da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a sette distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il -OMISSIS- della -OMISSIS-, il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO N. 08635/2024 REG.RIC.
11. Giova principiare da un preliminare inquadramento logico dei sette motivi di appello proposti dalla parte appellante, al fine di comprendere meglio come essi si relazionino con le plurime autonome ragioni poste a sostegno del diniego di condono impugnato.
11.1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante ripropone alcune censure che sono state assorbite dal giudice di prime cure e che investono una delle tre autonome motivazioni principali poste a sostegno del diniego di condono impugnato, segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo.
11.2. Con il terzo motivo di appello, invece, l'appellante censura il capo di sentenza che ha confermato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui quest'ultimo ha confermato le altre due autonome ragioni reiettive poste a sostegno del diniego impugnato, e cioè: (i) il mancato versamento dell'oblazione e (ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
11.3. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere essa motivato sui profili (contestati dalla ricorrente) della data di realizzazione della copertura geodetica dei campi da tennis e della volumetria complessiva degli abusi contestati.
11.4. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere considerato che sebbene il Comune avesse adottato (per gli abusi in contestazione) una prima ordinanza di demolizione (n. -OMISSIS-), cionondimeno il
Comune ha poi revocato tale ordinanza e confermato l'ordine di ripristino con esclusivo riferimento alla copertura geodetica dei due campi da tennis.
11.5. Con il sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere considerato – con riferimento al primo degli abusi contestati (id est la N. 08635/2024 REG.RIC.
diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica)
– che detto intervento edilizio non può essere qualificato, in base all'art. 36 del RUEC, come una forma di ristrutturazione edilizia, bensì come un'opera di manutenzione straordinaria, sicché esso non soggiacerebbe al permesso di costruire, quanto piuttosto alla comunicazione di inizio lavori asseverata (cfr. art. 6-bis d.P.R. n. 380/01 e art. 5, lett. b, RUEC), la cui omissione non sarebbe di ostacolo al rilascio del condono edilizio.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che il primo degli abusi contestati non avrebbe comunque modificato la destinazione d'uso dei locali, i quali – in quanto segreteria della struttura sportiva – avrebbero conservato la categoria catastale D/6 di tutti i beni compresi nel lotto 4.
11.6. Con il settimo motivo di appello, infine, l'appellante ripropone la censura del diniego di sanatoria, lì dove quest'ultimo statuisce che “la maggior parte delle opere oggetto di condono, sopra puntualmente descritte, presentano altezze interne nette inferiori al minimo previsto dalle norme igieniche sanitarie generali, a cui il condono non può derogare”.
Ad avviso dell'appellante, infatti, siccome l'istanza di condono de qua elenca otto diversi abusi edilizi (tutti analiticamente descritti nella relazione illustrativa e rappresentati nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza) il Comune non può limitarsi ad affermare – al fine di giustificare il diniego di condono – che v'è stata una violazione di prescrizioni generali igienico-sanitarie, in quanto sarebbe necessaria una precisa individuazione di queste ultime.
12. Inquadrati i motivi di appello proposti, va a questo punto rilevato che il Collegio - in assenza di qualsiasi graduazione gerarchica impressa dall'appellante ai propri motivi di gravame - ritiene opportuno principiare dallo scrutinio del terzo motivo di appello in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (Ad. Plen. n. 5 N. 08635/2024 REG.RIC.
del 2015), atteso che il suo eventuale rigetto potrebbe rendere superfluo l'esame di una parte degli ulteriori motivi di gravame.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
13. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
13.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS-del 16 marzo 2004), non solo per
l'autonomia esistente tra procedimenti diversi, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 14 aprile 2020. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento N. 08635/2024 REG.RIC.
dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
13.2. A tal riguardo, l'appellante deduce, in senso contrario, che la sentenza sarebbe errata in quanto il complesso sportivo de quo è stato precedentemente oggetto delle seguenti istanze di condono: a) istanza di condono del 31 marzo 1995; b) istanza di condono del 19 gennaio 2004.
Pertanto, vi sarebbe in tesi la prova documentale del versamento di somme ingenti a titolo di oblazione e di oneri concessori, segnatamente:
(i) lire 800.000 in data 31 marzo 1995 a titolo di oblazione (società -OMISSIS-);
(ii) euro 29.324,96 in data 15 gennaio 2004, una parte dei quali (euro 5.000,00) a titolo di acconto per oneri concessori e l'altra a titolo di oblazione.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che in base all'art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, la mancata presentazione dei documenti previsti ai fini del rilascio del condono comporta l'improcedibilità della domanda (e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione), solo allorquando consegua alla espressa richiesta di integrazione notificata dall'amministrazione comunale e al mancato riscontro nel termine di tre mesi dalla stessa.
Ciò a fondare la doglianza di omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio nel caso di specie.
Ed infatti, l'appellante si duole del fatto che il Comune di Ercolano non ha mai richiesto all'odierna appellante un'integrazione documentale relativamente agli oneri di oblazione connessi all'istanza di condono differito presentata nei termini di legge. N. 08635/2024 REG.RIC.
14. Sempre con il terzo motivo di appello, inoltre, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono lì dove quest'ultimo ha opposto un'ulteriore autonoma ragione di rigetto dell'istanza di sanatoria, consistente nella carenza di documentazione attestante l'anteriorità delle ragioni di credito (per le quali si è attivata la procedura fallimentare) rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “l'art. 40, comma 6, della legge
n. 47/1985, disposizione di stretta interpretazione perché ampliativa del raggio applicativo di una disciplina già di per sé eccezionale, impone all'istante di provare in modo rigoroso i presupposti della sua applicazione, mentre la ricorrente, nell'ambito del presente procedimento di condono (unica sede destinata a tale accertamento, essendo inammissibile ogni integrazione successiva effettuata in sede processuale), non ha prodotto alcun serio elemento probatorio in grado di dimostrare che le ragioni del credito fossero antecedenti almeno al 2003, se non al 1994 o al
1985. L'invocata nota pec della curatela fallimentare del 15 aprile 2020, per quanto confluita nella pratica di condono, non è idonea a comprovare l'anteriorità delle ragioni di credito, atteso che la documentazione probatoria deve consistere in una formale attestazione, proveniente dal competente organo giudiziario (nella specie il
Tribunale di Torre Annunziata), che i crediti ammessi al passivo siano di data antecedente all'entrata in vigore della legislazione di sanatoria di cui si chiede in via differita l'applicazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2017 n.
5224)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del -OMISSIS- -OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente, in data 15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del N. 08635/2024 REG.RIC.
fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 – 1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica (quantomeno alla normativa del 2003).
15. Illustrate le due diverse censure sviluppate con il terzo motivo di appello, va a questo punto rilevato che la prima di esse (incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) è infondata.
Tale censura non intacca minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del
14 aprile 2020.
Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella N. 08635/2024 REG.RIC.
documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 14 aprile 2020.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040). N. 08635/2024 REG.RIC.
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
16. Passando ad esaminare, poi, la seconda censura veicolata con il terzo motivo di appello (incentrata sulla anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata dall'appellante) essa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019). N. 08635/2024 REG.RIC.
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento N. 08635/2024 REG.RIC.
dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2020, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, la censura incentrata sull'anteriorità delle ragioni di credito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
17. Il terzo motivo di appello va dunque in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
SUI PRIMI DUE MOTIVI DI APPELLO
18. I primi due motivi di appello – in quanto volti a riproporre dinanzi al giudice di appello le contestazioni di una delle tre autonome motivazioni del diniego di condono
(segnatamente la motivazione con cui il Comune adombrerebbe una presunta lottizzazione abusiva cartolare realizzata dall'appellante attraverso una modifica della destinazione d'uso degli immobili inclusi nel comprensorio sportivo de quo) – sono anch'essi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in ossequio al già visto insegnamento giurisprudenziale sul provvedimento plurimotivato.
Nel caso di specie, infatti, il diniego di condono differito risulta sufficientemente motivato lì dove esso stigmatizza l'assenza di prova del pagamento dell'oblazione, ciò che già può bastare ai fini della reiezione dell'istanza di condono.
Ne discende, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante all'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori (autonome) rationes decidendi del diniego impugnato (ivi inclusa quella censurata con i primi due motivi di appello).
Ciò senza omettere di considerare che, comunque, il diniego di condono impugnato non contiene alcun accertamento di un'effettiva lottizzazione abusiva, posto che tale diniego demanda “all'ufficio di competenza” ogni futura valutazione circa l'esistenza
(o meno) dei presupposti ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001.
SUI RESTANTI MOTIVI DI APPELLO N. 08635/2024 REG.RIC.
19. Anche i restanti motivi di appello (segnatamente il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di gravame) devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La comprovata assenza del pagamento dell'oblazione osta tout court, infatti, al rilascio del condono edilizio, il che rende irrilevante l'accertamento della legittimità (o meno) delle ulteriori ragioni di reiezione dell'istanza di sanatoria censurate con i residui motivi in esame.
Ciò a fortiori se si considera che alcuni di questi residui motivi neppure sono riferiti all'interezza degli otto abusi edilizi in contestazione, bensì soltanto ad una parte di essi (segnatamente alla copertura geodetica dei campi da tennis e al primo degli otto interventi edilizi elencati nel diniego di condono impugnato).
20. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
21. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
-OMISSIS- e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune. N. 08635/2024 REG.RIC.
Spese compensate tra il -OMISSIS- e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e il -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di AR, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele CH IE Di AR N. 08635/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.