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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7938 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUNZO ROSARIA presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.24 premettendo: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a OR (Napoli) in data
12.02.2000; che dal matrimonio erano nati due figli: il 20.07.2000, e , il Per_1 Per_2
09.02.2004; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione, erano stati autorizzati dal Presidente del
Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 384 del
3.12.2021 pubblicata 13.01.22; che perdurava lo stato di separazione;
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss.
c.p.c.
La resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e all'udienza del 16/01/2025, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.3.25 la causa era rimessa sul ruolo per consentire al ricorrente il deposito dell'attestazione di irrevocabilità della sentenza di separazione.
All'udienza cartolare del 22.5.25 il Giudice, lette le note di trattazione scritta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi emessa con sentenza del Tribunale di Napoli n. 384 del 3.12.21 pubblicata il 13.01.22, previa attestazione di passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In assenza di altre domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Stante la mancata opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a OR (Napoli) in data 12.02.2000 (atto n. 4, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di OR (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7938 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUNZO ROSARIA presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.24 premettendo: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a OR (Napoli) in data
12.02.2000; che dal matrimonio erano nati due figli: il 20.07.2000, e , il Per_1 Per_2
09.02.2004; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione, erano stati autorizzati dal Presidente del
Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 384 del
3.12.2021 pubblicata 13.01.22; che perdurava lo stato di separazione;
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss.
c.p.c.
La resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e all'udienza del 16/01/2025, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.3.25 la causa era rimessa sul ruolo per consentire al ricorrente il deposito dell'attestazione di irrevocabilità della sentenza di separazione.
All'udienza cartolare del 22.5.25 il Giudice, lette le note di trattazione scritta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi emessa con sentenza del Tribunale di Napoli n. 384 del 3.12.21 pubblicata il 13.01.22, previa attestazione di passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In assenza di altre domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Stante la mancata opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a OR (Napoli) in data 12.02.2000 (atto n. 4, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di OR (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino