Art. 2.
Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.
Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.