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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1587/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002910261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 12.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdER, in atti;
ON Calabaria non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2020 00029102 61 000, notificata in data 23.09.2025, l'Agenzia delle
Entrate IO, per conto della ON BR, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 182,65, relativa all'omesso versamento della tassa auto anno 2015.
Con ricorso in data 21.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 21.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto: in particolare, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo maturata la prescrizione del credito azionato;
invece, non si costituiva in giudizio la ON BR, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 21.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 21.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Infatti, è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico.
In riferimento alla tassa automobilistica anno 2015, agli atti non risulta la prova della rituale notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, cioè l'avviso di accertamento, da parte della ON BR (peraltro, nemmeno costituita in giudizio); inoltre, risulta decorso, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto (seppur notificato l'avviso in data 02.05.2018), il termine di prescrizione triennale: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato. D'altronde, è ormai principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità e sia in quella di merito (per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e della ON BR, ritualmente notificato in data 21.11.2025 e depositato in data
19.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in BO Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1587/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002910261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 12.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdER, in atti;
ON Calabaria non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2020 00029102 61 000, notificata in data 23.09.2025, l'Agenzia delle
Entrate IO, per conto della ON BR, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 182,65, relativa all'omesso versamento della tassa auto anno 2015.
Con ricorso in data 21.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 21.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto: in particolare, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo maturata la prescrizione del credito azionato;
invece, non si costituiva in giudizio la ON BR, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 21.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 21.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Infatti, è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico.
In riferimento alla tassa automobilistica anno 2015, agli atti non risulta la prova della rituale notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, cioè l'avviso di accertamento, da parte della ON BR (peraltro, nemmeno costituita in giudizio); inoltre, risulta decorso, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto (seppur notificato l'avviso in data 02.05.2018), il termine di prescrizione triennale: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato. D'altronde, è ormai principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità e sia in quella di merito (per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e della ON BR, ritualmente notificato in data 21.11.2025 e depositato in data
19.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in BO Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella