Articolo 10 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 1977
Art. 10.
Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 8, i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti di cui al terzo comma dell'articolo 3 ne danno immediata notizia ai Ministeri vigilanti per l'adozione degli interventi, anche sostitutivi, che si rendessero necessari e per l'eventuale applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni previste dall' articolo 15 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 .
E' nullo ad ogni effetto qualsiasi atto stipulato dagli enti e casse mutue poste in liquidazione, con organizzazioni professionali o sindacali delle categorie contemplate dalla presente legge per la disciplina dei rapporti convenzionali degli appartenenti alle categorie medesime.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione tra gli enti e casse mutue poste in liquidazione e singoli appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 7 che non sia conforme alle clausole delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977
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