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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35738/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/10/2024 da 1) Parte_1
Nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 10/10/1987 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in : Frazione Pregola 67 – Comune di Brallo - Pavia con l'Avv. Manola Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Desio (MI) il 02.08.1985 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]_Bralello 48- Comune di Brallo (PV) con l'Avv. Glenda Gadaleta presso il quale ha eletto domicilio telematico ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 20/02/2025
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], Parte_3 Pt_4 nato a [...] il [...], nata a [...]
[...] Parte_5
EO (MI) il 20.02.2024, tutti di cittadinanza italiana
FATTO La Sig,ra con ricorso ex art. 473 bis 12 e ss c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in Pt_1 data 15 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. in via principale disporsi l'affido esclusivo dei minori e alla madre sig.ra Persona_1 Pt_5 con la quale abiteranno stabilmente e prevalentemente 2. in via subordinata 3. Parte_1 prevedersi l'affido condiviso di e ai genitori che assumeranno di comune Persona_1 Pt_5 accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla loro salute, all'istruzione e all'educazione tenendo prioritariamente conto delle loro attitudini e delle inclinazioni personali, nonchè la collocazione prevalente dei minori presso la madre con la quale abiteranno stabilmente In ogni caso 4. prevedersi l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo 5. porsi il mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 1.400,00 fino Parte_2
a quando occuperà la casa di proprietà della sig.ra da ridursi a € 1.000,00 dal momento Pt_1 della liberazione, o quella diversa maggiore somma che dovesse emergere come congrua in corso di causa a seguito della documentazione che verrà prodotto o dalle indagini sul patrimonio del sig.
da versarsi entro il 05 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario su c/c Pt_2 intestato alla sig.ra 6. stabilirsi l'obbligo del sig. di concorrere al 100% Pt_1 Parte_2 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli così come indicate dal Protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano, che dovranno essere rimborsate alla sig.ra Pt_1 entro 5 giorni dal ricevimento della ricevuta di spesa o prevedersi una loro forfetizzazione nella misura di € 200,00 mensili ad eccezione delle spese imprevedibili ed imponderabili 7. stabilirsi che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla sig.ra 8. Il sig. dovrà Pt_1 Pt_2 assicurare presso di sè un adeguato guardaroba ai minori in subordine prevedersi le spese di abbigliamento, tra quelle straordinarie da rimborsare 9. prevedersi le visite tra padre e figli ( Per_1 Per_ e tre fine settimana al mese dal venerdi pomeriggio dopo l'asilo alla domenica sera alle ore 18,30 (o lunedi mattina durante il periodo estivo) sarà sempre il padre a provvedere ai trasferimenti dei bambini. Vacanze Natalizie ad anni alterni tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio Vacanze pasquali e di carnevale a metà tra i genitori, ogni altra festa comandata ad anni alterni tra i genitori Durante l'estate, 2 settimane anche non consecutive ma non frammentate in periodi più brevi di 7 giorni da comunicarsi entro la fine del mese di maggio. Il sig. dovrà comunicare preventivamente alla sig.ra quando le viste con i figli intenda Pt_2 Pt_1 trascorrerle in viaggio, in tal caso o in caso di vacanza i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo esatto ed un recapito, nonché dovranno essere contattabili telefonicamente. Prevedersi le visite tra ed il padre, se questi acconsentirà e previo rafforzamento del legame Pt_5 affettivo, il venerdi pomeriggio per un paio d'ore prima che il sig. si rechi all'asilo a prendere Pt_2 gli altri due figli o secondo le modalità che verranno ritenute più opportune dal Tribunale e ciò fino al completo svezzamento Le visite con potranno essere ampliate con l'aumentare dell'età Pt_5 della bambina, previo accordo tra i genitori, qualora si sia stato rafforzato il rapporto tra lei ed il padre.”. Con memoria costitutiva depositata in data 3 febbraio 2025 il Sig. ha chiesto di ottenere la Pt_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“• affidare i minori , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Pt_5 Per_ presso la madre;
• i figli minori, e , frequenteranno il padre secondo le seguenti Per_1 Pt_5 modalità: durante l'anno scolastico: dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera;
durante il periodo estivo: i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, in maniera alternata, iniziando dal week-end successivo alla fine delle scuole;
le vacanze natalizie dei minori saranno suddivise equamente tra i genitori ad anni alterni;
le vacanze pasquali verranno divise tra i genitori e le ulteriori festività scolastiche e ponti saranno alternati tra gli stessi;
• ciascun genitore provvederà personalmente alle spese rientranti nel “mantenimento diretto” della prole secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Milano;
• ciascuno dei genitori contribuirà alle spese
“extra mantenimento” della prole, secondo quanto stabilito dal suddetto Protocollo;
• i figli minori godranno dei servizi erogati dal SSN e dalla scuola pubblica, preventivamente concordata tra le parti, salvo diverso accordo;
• Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento” Successivamente, all'udienza del 25 giugno 2025 le parti depositavano note congiunte chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“1) prevedersi l'affido condiviso di e ai genitori che assumeranno di comune Per_1 Pt_5 accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla loro salute, all'istruzione e all'educazione tenendo prioritariamente conto delle loro attitudini e delle inclinazioni personali, nonchè la collocazione prevalente dei minori presso la madre, attualmente domiciliata in Peschiera EO (MI) alla Viale Primo Maggio, con la quale abiteranno stabilmente.
2) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo di residenza o di domicilio.
3) il sig. dovrà concorrere al mantenimento dei tre figli nella misura di € 600,00 mensili ( € Pt_2
200.00 a figlio ) somma da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2026, da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Pt_1
4) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra per tutti e tre i figli, Pt_1
5) il sig dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse di figli così come indicate dal Protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano, che dovranno essere rimborsate alla sig.ra entro 15 giorni dal Pt_1 ricevimento della ricevuta di spesa. Il sig. acconsente fin da ora a che i figli svolgano Pt_2 un'attività sportiva o ludico ricreativa accettando la suddivisione dei costi a metà con la sig.ra
Il sig. acconsente altresì all'iscrizione dei figli ai centri estivi già dall'estate 2025 Pt_1 Pt_2 con la precisazione che i bambini dovranno trascorrere con lui i suoi periodi di ferie, ad eccezione Per_ di che non potrà stare con il padre dal 08 al 14 settembre 2025 in quanto in quei giorni avrà l'inserimento scolastico della 1° elementare. Il sig. acconsente fin da ora all'eventuale Pt_2 iscrizione all'asilo nido pubblico di con suddivisione dei costi a metà con la sig.ra Pt_5 Pt_1
Il sig. non si oppone alla somministrazione del vaccino ”antimeningococco” ai figli al Pt_2 compimento del 6° anno di età di ognuno di loro, non assumendosi responsabilità per eventuali danni che dovessero sorgere a seguito di tale somministrazione, non trattandosi questo di vaccino obbligatorio.
6) Il sig. dovrà assicurare presso di sè un adeguato guardaroba ai minori e non potrà Pt_2 trattenere il vestiario messo a disposizione della sig.ra Pt_1 Per_
7) le visite tra padre e figli ( e avverranno per tre fine settimana al mese dal venerdi Per_1 pomeriggio dopo l'asilo alla domenica sera alle ore 18,30 (o lunedi mattina durante il periodo estivo con rispetto degli orario dei centri estivi) sarà sempre il padre a provvedere ai trasferimenti dei bambini. Qualora la sig.ra si rechi in Valle, lo scambio dei bambini potrà avvenire in inverno Pt_1 nella piazza del Mercato a Varzi, e durante l'estate, presso la pro loco di Pregola o presso l'area ristoro La Tana del Lupo (Menconico). Vacanze Natalizie ad anni alterni tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre che il sig. non sia impegnato in Pt_2 attività lavorativa in quel lasso di tempo. Vacanze pasquali e di carnevale a metà tra i genitori, ogni altra festa comandata ad anni alterni tra i genitori (sempre che il sig. non sia impegnato in Pt_2 attività lavorativa in quel lasso di tempo) Durante l'estate, 2 settimane anche non consecutive ma non frammentate in periodi più brevi di 7 giorni da comunicarsi entro la fine del mese di aprile. I fine settimana precedenti le settimane di ferie del sig. i bambini lo trascorreranno con la madre ( Pt_2 ad es. per l'anno in corso 14/15 giugno con madre e 16/22 con padre;
6/7 settembre con madre 8-14 settembre con padre). I genitori si comunicheranno a vicenda quando intendano trascorrere in viaggio le visite con i figli. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente il luogo esatto delle vacanze che trascorreranno con i minori nonché dovranno essere contattabili telefonicamente ad un orario e nei giorni che verranno stabiliti. Tenuto conto dell'attuale orario di lavoro del sig. Pt_2 le visite di avverranno, durante l'estate 2025 il lunedi mattina quando il padre riporterà i Pt_5 figli grandi dalla madre. Mentre durante il periodo invernale le visite di con il padre Pt_5 avverranno quando la sig.ra si recherà in Valle, la quale garantirà che il padre veda la Pt_1 piccola almeno una volta al mese. Al raggiungimento dei 2 anni di età di le visite potranno Pt_5 essere ampliate con la previsione di 1 pernottamento la sera tra venerdi e sabato, per 2 fine settimana al mese, e ciò per 4 mesi. Dopo 4 mesi le visite di al padre avverranno da venerdi pomeriggio Pt_5
a domenica sera (quindi come gli altri fratello/sorella) ma limitatamente a 2 fine settimana alternati al mese e ciò fino al compimento dei 3 anni e mezzo di età di . Dopo tale periodo in base Pt_5 all'andamento delle visite e tenuto conto dell'età di i genitori si impegnano ad implementare Pt_5 ulteriormente i pernotti per i periodi estivi e natalizi in modo tale da far coincidere, nell'arco dell'anno successivo, le visite di con quelli degli altri figli. Nel suddetto periodo di graduale Pt_5 implementazione delle visite sarà la sig.ra ad accompagnare i figli a Varzi per poi riprendere Pt_1
il sabato mattina a Varzi o presso la pro loco di Pregola o presso la Tana del Lupo di Pt_5 Per_ Monconico, mentre sarà il sig. a riaccompagnare a casa la domenica. Durante Pt_2 Per_1 gli scambi di , gli altri 2 figli non dovranno essere lasciati a casa da soli, ma dovranno seguire Pt_5 il padre. 8) il sig. potrà continuare ad occupare la casa di proprietà della sig.ra Pt_2 Parte_6
a titolo gratuito fino a dicembre 2025 a tacitazione di ogni sua eventuale pretesa economica,
[...]
a condizione che provveda a propria cura e spese, in tale periodo e quindi entro e non oltre il mese di dicembre 2025, alle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile quali a titolo esemplificativo sistemazione giardino, riparazione e tinteggiatura scuri piano superiore, riparazione infiltrazione scala esterna (il tutto sempre previo accordo e autorizzazione della sig.ra . Se Pt_1 non verranno eseguite le suddette opere il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'indennità di occupazione dell'immobile pari a € 250,00 mensili, dal mese di giugno 2025 Le parti concordato che qualsiasi lavoro, miglioria e più in generale opere non autorizzate dalla sig.ra o non assentite dall'ufficio tecnico del eseguite successivamente al novembre 2023, Pt_1 CP_1 dovranno essere rimosse a cure e spese del con la precisazione che, relativamente alle stesse, Pt_2 saranno a suo completo carico oneri amministrativi per sanzioni, multe e ammende ed ogni altra richiesta di pagamento per lavori non autorizzati. Le utenze della casa, oggi intestate alla sig.ra dovranno essere intestate al sig. o all'altra inquilina che abita l'altra parte Pt_1 Pt_2 dell'immobile. Il sig. si obbliga a non fissare la residenza presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
Il sig. si obbliga al pagamento della TARI. Da Gennaio 2026 pertanto il sig. Pt_1 Pt_2 Pt_2 dovrà corrispondere in favore della sig.ra qualora intenda vivere nella ex casa familiare, un Pt_1 canone di locazione di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, come meglio specificato nel contratto di locazione che dovrà esser sottoscritto dalle parti entro e non oltre il 01 dicembre 2025. Qualora il contratto di locazione non verrà sottoscritto nel termine concordato per causa dipendente dalla volontà della sig.ra il sig. dovrà liberare Pt_1 Pt_2
l'immobile e corrispondere la somma di € 250,00 a titolo di indennità di occupazione da gennaio 2026 e fino al momento del materiale rilascio della casa. Qualora il contratto di locazione non verrà sottoscritto nel termine concordato per causa dipendente dalla volontà del sig. questi dovrà Pt_2 liberare immediatamente l'immobile, e corrispondere e alla sig.ra la somma di € 250,00 da Pt_1 gennaio 2026 fino all'effettivo rilascio. Le parti dichiarano di aver già definito i termini del contratto di locazione Le parti concordano nel suddividere giusta metà il pagamento del premio di una polizza assicurativa RC sull'immobile di . Spese compensate con rinuncia alla solidarietà Parte_6 professionale ex art . 13 L.P .”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/10/2024 da 1) Parte_1
Nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 10/10/1987 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in : Frazione Pregola 67 – Comune di Brallo - Pavia con l'Avv. Manola Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Desio (MI) il 02.08.1985 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]_Bralello 48- Comune di Brallo (PV) con l'Avv. Glenda Gadaleta presso il quale ha eletto domicilio telematico ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 20/02/2025
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], Parte_3 Pt_4 nato a [...] il [...], nata a [...]
[...] Parte_5
EO (MI) il 20.02.2024, tutti di cittadinanza italiana
FATTO La Sig,ra con ricorso ex art. 473 bis 12 e ss c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in Pt_1 data 15 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. in via principale disporsi l'affido esclusivo dei minori e alla madre sig.ra Persona_1 Pt_5 con la quale abiteranno stabilmente e prevalentemente 2. in via subordinata 3. Parte_1 prevedersi l'affido condiviso di e ai genitori che assumeranno di comune Persona_1 Pt_5 accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla loro salute, all'istruzione e all'educazione tenendo prioritariamente conto delle loro attitudini e delle inclinazioni personali, nonchè la collocazione prevalente dei minori presso la madre con la quale abiteranno stabilmente In ogni caso 4. prevedersi l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo 5. porsi il mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 1.400,00 fino Parte_2
a quando occuperà la casa di proprietà della sig.ra da ridursi a € 1.000,00 dal momento Pt_1 della liberazione, o quella diversa maggiore somma che dovesse emergere come congrua in corso di causa a seguito della documentazione che verrà prodotto o dalle indagini sul patrimonio del sig.
da versarsi entro il 05 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario su c/c Pt_2 intestato alla sig.ra 6. stabilirsi l'obbligo del sig. di concorrere al 100% Pt_1 Parte_2 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli così come indicate dal Protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano, che dovranno essere rimborsate alla sig.ra Pt_1 entro 5 giorni dal ricevimento della ricevuta di spesa o prevedersi una loro forfetizzazione nella misura di € 200,00 mensili ad eccezione delle spese imprevedibili ed imponderabili 7. stabilirsi che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla sig.ra 8. Il sig. dovrà Pt_1 Pt_2 assicurare presso di sè un adeguato guardaroba ai minori in subordine prevedersi le spese di abbigliamento, tra quelle straordinarie da rimborsare 9. prevedersi le visite tra padre e figli ( Per_1 Per_ e tre fine settimana al mese dal venerdi pomeriggio dopo l'asilo alla domenica sera alle ore 18,30 (o lunedi mattina durante il periodo estivo) sarà sempre il padre a provvedere ai trasferimenti dei bambini. Vacanze Natalizie ad anni alterni tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio Vacanze pasquali e di carnevale a metà tra i genitori, ogni altra festa comandata ad anni alterni tra i genitori Durante l'estate, 2 settimane anche non consecutive ma non frammentate in periodi più brevi di 7 giorni da comunicarsi entro la fine del mese di maggio. Il sig. dovrà comunicare preventivamente alla sig.ra quando le viste con i figli intenda Pt_2 Pt_1 trascorrerle in viaggio, in tal caso o in caso di vacanza i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo esatto ed un recapito, nonché dovranno essere contattabili telefonicamente. Prevedersi le visite tra ed il padre, se questi acconsentirà e previo rafforzamento del legame Pt_5 affettivo, il venerdi pomeriggio per un paio d'ore prima che il sig. si rechi all'asilo a prendere Pt_2 gli altri due figli o secondo le modalità che verranno ritenute più opportune dal Tribunale e ciò fino al completo svezzamento Le visite con potranno essere ampliate con l'aumentare dell'età Pt_5 della bambina, previo accordo tra i genitori, qualora si sia stato rafforzato il rapporto tra lei ed il padre.”. Con memoria costitutiva depositata in data 3 febbraio 2025 il Sig. ha chiesto di ottenere la Pt_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“• affidare i minori , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Pt_5 Per_ presso la madre;
• i figli minori, e , frequenteranno il padre secondo le seguenti Per_1 Pt_5 modalità: durante l'anno scolastico: dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera;
durante il periodo estivo: i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, in maniera alternata, iniziando dal week-end successivo alla fine delle scuole;
le vacanze natalizie dei minori saranno suddivise equamente tra i genitori ad anni alterni;
le vacanze pasquali verranno divise tra i genitori e le ulteriori festività scolastiche e ponti saranno alternati tra gli stessi;
• ciascun genitore provvederà personalmente alle spese rientranti nel “mantenimento diretto” della prole secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Milano;
• ciascuno dei genitori contribuirà alle spese
“extra mantenimento” della prole, secondo quanto stabilito dal suddetto Protocollo;
• i figli minori godranno dei servizi erogati dal SSN e dalla scuola pubblica, preventivamente concordata tra le parti, salvo diverso accordo;
• Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento” Successivamente, all'udienza del 25 giugno 2025 le parti depositavano note congiunte chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“1) prevedersi l'affido condiviso di e ai genitori che assumeranno di comune Per_1 Pt_5 accordo le decisioni di maggiore interesse quanto alla loro salute, all'istruzione e all'educazione tenendo prioritariamente conto delle loro attitudini e delle inclinazioni personali, nonchè la collocazione prevalente dei minori presso la madre, attualmente domiciliata in Peschiera EO (MI) alla Viale Primo Maggio, con la quale abiteranno stabilmente.
2) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo di residenza o di domicilio.
3) il sig. dovrà concorrere al mantenimento dei tre figli nella misura di € 600,00 mensili ( € Pt_2
200.00 a figlio ) somma da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a far data da gennaio 2026, da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Pt_1
4) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra per tutti e tre i figli, Pt_1
5) il sig dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse di figli così come indicate dal Protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano, che dovranno essere rimborsate alla sig.ra entro 15 giorni dal Pt_1 ricevimento della ricevuta di spesa. Il sig. acconsente fin da ora a che i figli svolgano Pt_2 un'attività sportiva o ludico ricreativa accettando la suddivisione dei costi a metà con la sig.ra
Il sig. acconsente altresì all'iscrizione dei figli ai centri estivi già dall'estate 2025 Pt_1 Pt_2 con la precisazione che i bambini dovranno trascorrere con lui i suoi periodi di ferie, ad eccezione Per_ di che non potrà stare con il padre dal 08 al 14 settembre 2025 in quanto in quei giorni avrà l'inserimento scolastico della 1° elementare. Il sig. acconsente fin da ora all'eventuale Pt_2 iscrizione all'asilo nido pubblico di con suddivisione dei costi a metà con la sig.ra Pt_5 Pt_1
Il sig. non si oppone alla somministrazione del vaccino ”antimeningococco” ai figli al Pt_2 compimento del 6° anno di età di ognuno di loro, non assumendosi responsabilità per eventuali danni che dovessero sorgere a seguito di tale somministrazione, non trattandosi questo di vaccino obbligatorio.
6) Il sig. dovrà assicurare presso di sè un adeguato guardaroba ai minori e non potrà Pt_2 trattenere il vestiario messo a disposizione della sig.ra Pt_1 Per_
7) le visite tra padre e figli ( e avverranno per tre fine settimana al mese dal venerdi Per_1 pomeriggio dopo l'asilo alla domenica sera alle ore 18,30 (o lunedi mattina durante il periodo estivo con rispetto degli orario dei centri estivi) sarà sempre il padre a provvedere ai trasferimenti dei bambini. Qualora la sig.ra si rechi in Valle, lo scambio dei bambini potrà avvenire in inverno Pt_1 nella piazza del Mercato a Varzi, e durante l'estate, presso la pro loco di Pregola o presso l'area ristoro La Tana del Lupo (Menconico). Vacanze Natalizie ad anni alterni tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre che il sig. non sia impegnato in Pt_2 attività lavorativa in quel lasso di tempo. Vacanze pasquali e di carnevale a metà tra i genitori, ogni altra festa comandata ad anni alterni tra i genitori (sempre che il sig. non sia impegnato in Pt_2 attività lavorativa in quel lasso di tempo) Durante l'estate, 2 settimane anche non consecutive ma non frammentate in periodi più brevi di 7 giorni da comunicarsi entro la fine del mese di aprile. I fine settimana precedenti le settimane di ferie del sig. i bambini lo trascorreranno con la madre ( Pt_2 ad es. per l'anno in corso 14/15 giugno con madre e 16/22 con padre;
6/7 settembre con madre 8-14 settembre con padre). I genitori si comunicheranno a vicenda quando intendano trascorrere in viaggio le visite con i figli. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente il luogo esatto delle vacanze che trascorreranno con i minori nonché dovranno essere contattabili telefonicamente ad un orario e nei giorni che verranno stabiliti. Tenuto conto dell'attuale orario di lavoro del sig. Pt_2 le visite di avverranno, durante l'estate 2025 il lunedi mattina quando il padre riporterà i Pt_5 figli grandi dalla madre. Mentre durante il periodo invernale le visite di con il padre Pt_5 avverranno quando la sig.ra si recherà in Valle, la quale garantirà che il padre veda la Pt_1 piccola almeno una volta al mese. Al raggiungimento dei 2 anni di età di le visite potranno Pt_5 essere ampliate con la previsione di 1 pernottamento la sera tra venerdi e sabato, per 2 fine settimana al mese, e ciò per 4 mesi. Dopo 4 mesi le visite di al padre avverranno da venerdi pomeriggio Pt_5
a domenica sera (quindi come gli altri fratello/sorella) ma limitatamente a 2 fine settimana alternati al mese e ciò fino al compimento dei 3 anni e mezzo di età di . Dopo tale periodo in base Pt_5 all'andamento delle visite e tenuto conto dell'età di i genitori si impegnano ad implementare Pt_5 ulteriormente i pernotti per i periodi estivi e natalizi in modo tale da far coincidere, nell'arco dell'anno successivo, le visite di con quelli degli altri figli. Nel suddetto periodo di graduale Pt_5 implementazione delle visite sarà la sig.ra ad accompagnare i figli a Varzi per poi riprendere Pt_1
il sabato mattina a Varzi o presso la pro loco di Pregola o presso la Tana del Lupo di Pt_5 Per_ Monconico, mentre sarà il sig. a riaccompagnare a casa la domenica. Durante Pt_2 Per_1 gli scambi di , gli altri 2 figli non dovranno essere lasciati a casa da soli, ma dovranno seguire Pt_5 il padre. 8) il sig. potrà continuare ad occupare la casa di proprietà della sig.ra Pt_2 Parte_6
a titolo gratuito fino a dicembre 2025 a tacitazione di ogni sua eventuale pretesa economica,
[...]
a condizione che provveda a propria cura e spese, in tale periodo e quindi entro e non oltre il mese di dicembre 2025, alle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile quali a titolo esemplificativo sistemazione giardino, riparazione e tinteggiatura scuri piano superiore, riparazione infiltrazione scala esterna (il tutto sempre previo accordo e autorizzazione della sig.ra . Se Pt_1 non verranno eseguite le suddette opere il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'indennità di occupazione dell'immobile pari a € 250,00 mensili, dal mese di giugno 2025 Le parti concordato che qualsiasi lavoro, miglioria e più in generale opere non autorizzate dalla sig.ra o non assentite dall'ufficio tecnico del eseguite successivamente al novembre 2023, Pt_1 CP_1 dovranno essere rimosse a cure e spese del con la precisazione che, relativamente alle stesse, Pt_2 saranno a suo completo carico oneri amministrativi per sanzioni, multe e ammende ed ogni altra richiesta di pagamento per lavori non autorizzati. Le utenze della casa, oggi intestate alla sig.ra dovranno essere intestate al sig. o all'altra inquilina che abita l'altra parte Pt_1 Pt_2 dell'immobile. Il sig. si obbliga a non fissare la residenza presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
Il sig. si obbliga al pagamento della TARI. Da Gennaio 2026 pertanto il sig. Pt_1 Pt_2 Pt_2 dovrà corrispondere in favore della sig.ra qualora intenda vivere nella ex casa familiare, un Pt_1 canone di locazione di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, come meglio specificato nel contratto di locazione che dovrà esser sottoscritto dalle parti entro e non oltre il 01 dicembre 2025. Qualora il contratto di locazione non verrà sottoscritto nel termine concordato per causa dipendente dalla volontà della sig.ra il sig. dovrà liberare Pt_1 Pt_2
l'immobile e corrispondere la somma di € 250,00 a titolo di indennità di occupazione da gennaio 2026 e fino al momento del materiale rilascio della casa. Qualora il contratto di locazione non verrà sottoscritto nel termine concordato per causa dipendente dalla volontà del sig. questi dovrà Pt_2 liberare immediatamente l'immobile, e corrispondere e alla sig.ra la somma di € 250,00 da Pt_1 gennaio 2026 fino all'effettivo rilascio. Le parti dichiarano di aver già definito i termini del contratto di locazione Le parti concordano nel suddividere giusta metà il pagamento del premio di una polizza assicurativa RC sull'immobile di . Spese compensate con rinuncia alla solidarietà Parte_6 professionale ex art . 13 L.P .”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai