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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1255/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena D'Addario Parte_1
-attore-
E
con sede in Grottaglie, contumace Controparte_1 Persona_1
-convenuta-
NONCHE'
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Traversa
-convenuti-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da note scritte agli atti
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendone la solidale Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 156.614,52, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi e spese anticipate per conto dell'azienda agricola di , e poi dell'azienda Persona_1
agricola costituita dagli eredi di quest'ultimo, in virtù di incarichi ricevuti dapprima da Persona_1
ed al suo decesso da , per conto degli eredi .Si costituivano in
[...] Controparte_4 Per_1
1 giudizio , ed chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
domande sul rilievo della loro infondatezza.Rimaneva contumace l' Controparte_5
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.In diritto, la domanda di condanna proposta dall'attore va accolta, per quanto di ragione.E' pacifico che il defunto era titolare di azienda Persona_1
agricola e che alla sua morte i suoi eredi, la moglie ed i figli e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, hanno continuato ad esercitare detta attività economica.Detta circostanza è stata, infatti, CP_3
dedotta dall'attore, nel proprio atto di citazione, senza ricevere specifiche contestazioni da parte della moglie e dei figli di , regolarmente costituitisi in giudizio, con gli effetti di cui all'art. Persona_1
115 c.p.c..Peraltro, anche dalle deposizioni dei testi , e risulta, comunque, provato Tes_1 Tes_2 Tes_3
che l'attività agricola precedentemente svolta da fu, poi, proseguita dai suoi Persona_1
eredi.Va, quindi, ritenuto provato che al decesso di l'azienda agricola da lui Persona_1
esercitata in forma individuale fu proseguita dalla moglie e dai figli.La prosecuzione della medesima attività
agricola del de cuius, al fine di produrre utili, non rappresenta una mera amministrazione dei beni comuni da parte dei coeredi ma rappresenta esercizio di un'attività economica tramite la costituzione di una società irregolare disciplinata dall'art. 2297 c.c. da cui discende una responsabilità solidale di tutti gli eredi per i debiti maturati per effetto dell'esercizio in comune di detta attività (in tal senso Cass. civ. n.
32353/2023).Deve ritenersi provato che l'attore ha svolto l'incarico di organizzazione e gestione delle
Per attività colturali necessarie per l'esercizio dell'azienda agricola, dapprima su incarico di
[...]
e, poi, su incarico di che agiva nell'interesse e per conto degli eredi Per_1 Controparte_4 [...]
quali membri della relativa società irregolare, come risulta dalle deposizioni dei testi , Per_1 Tes_1
e Da dette deposizioni risulta un impegno di circa 180 giornate annuali di lavoro durante le Tes_2 Tes_3
quali l'attore era presente a controllare e dirigere i lavori agricoli nei terreni facenti parte dell'azienda agricola , estesi circa tredici ettari.In conseguenza dell'espletamento di detto incarico, che può Per_1
qualificarsi come prestazione di opera (art. 2222 c.c.) o mandato (art.1703 e segg. c.c.), l'attore ha diritto a compenso per l'attività svolta poiché sia per il prestatore d'opera (art. 2222 c.c.) che per il mandatario (art. 1709 c.c.) è prevista l'onerosità della prestazione, onerosità da cui discende il diritto a compenso in corrispettivo dell'attività svolta.Il credito dell'attore a titolo di compenso deve ritenersi provato in euro
140.527,50 in base al contenuto dei n. 5 assegni di conto corrente prodotti dall'attore in allegato all'atto di citazione, la cui sommatoria ascende a tale importo.Detti assegni recano sottoscrizione di
[...]
Persona_2 e risultano emessi a favore dell'attore ed in nome e per conto degli eredi di CP_4 Persona_1
, dunque in rappresentanza dei soci della società agricola irregolare costituita dagli eredi del
[...]
precedente titolare anche quali eredi di quest'ultimo, secondo la dicitura a stampa Persona_1
presente in calce a ciascuno degli assegni in corrispondenza della firma di .La spendita Controparte_4
del nome degli eredi da parte di determina l'attribuzione alla sfera Per_1 Controparte_4
giuridica di tutti gli stessi (art. 1388 cc.) degli effetti giuridici derivanti dalla sottoscrizione degli assegni agli atti.La sottoscrizione di deve ritenersi riconosciuta come genuina, ai sensi dell'art. Controparte_4
215 comma 1 n. 2 c.p.c., in assenza di tempestivo disconoscimento da parte dell'autore.Sul punto va rilevato che all'udienza del 10/9/2024, come risulta dal relativo verbale, il difensore dei convenuti ha dichiarato che non intendeva contestare l'autenticità della sua sottoscrizione in Controparte_4
calce ai cinque assegni ma intendeva eccepire che gli assegni erano stati da lui sottoscritti in bianco e, poi,
riempiti con cifre diverse da quelle concordate.Con tale deduzione difensiva i convenuti hanno, in sostanza,
eccepito il riempimento degli assegni agli atti, emessi in bianco, contra pacta in quanto sarebbero stati riempiti senza osservare gli accordi di riempimento relativi alle cifre.Tale eccezione, pur non richiedendo la querela di falso, poiché viene dedotto il mero riempimento del documento in violazione del pactum ad scribendum, pone, comunque, a carico del sottoscrittore (in tal senso Cass. civ. n. 23401/2024) l'onere di provare che il documento è stato firmato in bianco, il contenuto del patto di riempimento e la violazione dello stesso secondo il diverso contenuto vergato nel documento.Detto onere, a carico dei convenuti autori dell'eccezione di riempimento contra pacta, non è stato assolto in quanto è rimasto del tutto indimostrato l'assunto secondo cui gli assegni sarebbero erano stati emessi in bianco e, poi, riempiti con cifre diverse da quelle pattuite.Anzi, dalla deposizione della teste risulta provato che gli assegni agli atti Testimone_4
furono consegnati da all'attore già compilati., quindi non in bianco, e che non Controparte_4
furono messi all'incasso per le difficoltà economiche in cui versava l'azienda agricola eredi
[...]
Dunque, il contenuto degli assegni agli atti va ricondotto alla paternità del sottoscrittore Per_1 [...]
che li firmò in rappresentanza degli eredi , prosecutori dell'azienda di Controparte_4 Per_1 [...]
.Essi costituiscono, nei rapporti tra gli eredi quali soci della relativa società Persona_1 Per_1
agricola irregolare, e l'attore, promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) dei primi in favore del secondo (in tal senso Cass. civ. n. 25164/2024), promessa che dispensa il prenditore dell'assegno dalla prova dell'esistenza del rapporto creditorio sottostante, che va presunta.E', quindi, onere dell'emittente dell'assegno superare
3 detta presunzione attraverso la prova dell'inesistenza del rapporto creditorio.Nella specie, la lunga istruttoria, e le dichiarazioni rese dai testi innanzi richiamati, non hanno affatto provato l'inesistenza del credito dell'attore, documentato dagli assegni agli atti, ed hanno, invece, provato sia l'effettivo compimento delle attività di organizzazione e direzione delle attività agricole, anche con mezzi propri, da parte dell'attore, descritte nelle circostanze nn. 5 e 6 della memoria attorea depositata il 28/6/2024, e sia l'effettiva esistenza di un debito della società agricola eredi , e dei convenuti quali eredi di Per_1 [...]
.Ciò è quanto ha dichiarato la teste la quale ha riferito di colloqui Persona_1 Testimone_5
avuti con e con la madre , per tentare una definizione bonaria Controparte_4 Controparte_2
della controversia in qualità di legale e parente sia dell'attore che di , nel corso dei quali Controparte_2
gli stessi riconobbero di essere debitori dell'attore chiedendo tempo per pagare poiché in difficoltà
economiche.I convenuti vanno, dunque, condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 140.527,50 con interessi legali di mora dalla richiesta di pagamento al saldo.Non è dovuta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.Alla soccombenza dei convenuti segue la solidale sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (art. 91 c.p.c.), liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
140.527,50 con interessi legali di mora dalla richiesta di pagamento;
2) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 816,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filomena D'Addario dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3/7/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1255/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena D'Addario Parte_1
-attore-
E
con sede in Grottaglie, contumace Controparte_1 Persona_1
-convenuta-
NONCHE'
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Traversa
-convenuti-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da note scritte agli atti
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendone la solidale Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 156.614,52, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi e spese anticipate per conto dell'azienda agricola di , e poi dell'azienda Persona_1
agricola costituita dagli eredi di quest'ultimo, in virtù di incarichi ricevuti dapprima da Persona_1
ed al suo decesso da , per conto degli eredi .Si costituivano in
[...] Controparte_4 Per_1
1 giudizio , ed chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
domande sul rilievo della loro infondatezza.Rimaneva contumace l' Controparte_5
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.In diritto, la domanda di condanna proposta dall'attore va accolta, per quanto di ragione.E' pacifico che il defunto era titolare di azienda Persona_1
agricola e che alla sua morte i suoi eredi, la moglie ed i figli e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, hanno continuato ad esercitare detta attività economica.Detta circostanza è stata, infatti, CP_3
dedotta dall'attore, nel proprio atto di citazione, senza ricevere specifiche contestazioni da parte della moglie e dei figli di , regolarmente costituitisi in giudizio, con gli effetti di cui all'art. Persona_1
115 c.p.c..Peraltro, anche dalle deposizioni dei testi , e risulta, comunque, provato Tes_1 Tes_2 Tes_3
che l'attività agricola precedentemente svolta da fu, poi, proseguita dai suoi Persona_1
eredi.Va, quindi, ritenuto provato che al decesso di l'azienda agricola da lui Persona_1
esercitata in forma individuale fu proseguita dalla moglie e dai figli.La prosecuzione della medesima attività
agricola del de cuius, al fine di produrre utili, non rappresenta una mera amministrazione dei beni comuni da parte dei coeredi ma rappresenta esercizio di un'attività economica tramite la costituzione di una società irregolare disciplinata dall'art. 2297 c.c. da cui discende una responsabilità solidale di tutti gli eredi per i debiti maturati per effetto dell'esercizio in comune di detta attività (in tal senso Cass. civ. n.
32353/2023).Deve ritenersi provato che l'attore ha svolto l'incarico di organizzazione e gestione delle
Per attività colturali necessarie per l'esercizio dell'azienda agricola, dapprima su incarico di
[...]
e, poi, su incarico di che agiva nell'interesse e per conto degli eredi Per_1 Controparte_4 [...]
quali membri della relativa società irregolare, come risulta dalle deposizioni dei testi , Per_1 Tes_1
e Da dette deposizioni risulta un impegno di circa 180 giornate annuali di lavoro durante le Tes_2 Tes_3
quali l'attore era presente a controllare e dirigere i lavori agricoli nei terreni facenti parte dell'azienda agricola , estesi circa tredici ettari.In conseguenza dell'espletamento di detto incarico, che può Per_1
qualificarsi come prestazione di opera (art. 2222 c.c.) o mandato (art.1703 e segg. c.c.), l'attore ha diritto a compenso per l'attività svolta poiché sia per il prestatore d'opera (art. 2222 c.c.) che per il mandatario (art. 1709 c.c.) è prevista l'onerosità della prestazione, onerosità da cui discende il diritto a compenso in corrispettivo dell'attività svolta.Il credito dell'attore a titolo di compenso deve ritenersi provato in euro
140.527,50 in base al contenuto dei n. 5 assegni di conto corrente prodotti dall'attore in allegato all'atto di citazione, la cui sommatoria ascende a tale importo.Detti assegni recano sottoscrizione di
[...]
Persona_2 e risultano emessi a favore dell'attore ed in nome e per conto degli eredi di CP_4 Persona_1
, dunque in rappresentanza dei soci della società agricola irregolare costituita dagli eredi del
[...]
precedente titolare anche quali eredi di quest'ultimo, secondo la dicitura a stampa Persona_1
presente in calce a ciascuno degli assegni in corrispondenza della firma di .La spendita Controparte_4
del nome degli eredi da parte di determina l'attribuzione alla sfera Per_1 Controparte_4
giuridica di tutti gli stessi (art. 1388 cc.) degli effetti giuridici derivanti dalla sottoscrizione degli assegni agli atti.La sottoscrizione di deve ritenersi riconosciuta come genuina, ai sensi dell'art. Controparte_4
215 comma 1 n. 2 c.p.c., in assenza di tempestivo disconoscimento da parte dell'autore.Sul punto va rilevato che all'udienza del 10/9/2024, come risulta dal relativo verbale, il difensore dei convenuti ha dichiarato che non intendeva contestare l'autenticità della sua sottoscrizione in Controparte_4
calce ai cinque assegni ma intendeva eccepire che gli assegni erano stati da lui sottoscritti in bianco e, poi,
riempiti con cifre diverse da quelle concordate.Con tale deduzione difensiva i convenuti hanno, in sostanza,
eccepito il riempimento degli assegni agli atti, emessi in bianco, contra pacta in quanto sarebbero stati riempiti senza osservare gli accordi di riempimento relativi alle cifre.Tale eccezione, pur non richiedendo la querela di falso, poiché viene dedotto il mero riempimento del documento in violazione del pactum ad scribendum, pone, comunque, a carico del sottoscrittore (in tal senso Cass. civ. n. 23401/2024) l'onere di provare che il documento è stato firmato in bianco, il contenuto del patto di riempimento e la violazione dello stesso secondo il diverso contenuto vergato nel documento.Detto onere, a carico dei convenuti autori dell'eccezione di riempimento contra pacta, non è stato assolto in quanto è rimasto del tutto indimostrato l'assunto secondo cui gli assegni sarebbero erano stati emessi in bianco e, poi, riempiti con cifre diverse da quelle pattuite.Anzi, dalla deposizione della teste risulta provato che gli assegni agli atti Testimone_4
furono consegnati da all'attore già compilati., quindi non in bianco, e che non Controparte_4
furono messi all'incasso per le difficoltà economiche in cui versava l'azienda agricola eredi
[...]
Dunque, il contenuto degli assegni agli atti va ricondotto alla paternità del sottoscrittore Per_1 [...]
che li firmò in rappresentanza degli eredi , prosecutori dell'azienda di Controparte_4 Per_1 [...]
.Essi costituiscono, nei rapporti tra gli eredi quali soci della relativa società Persona_1 Per_1
agricola irregolare, e l'attore, promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) dei primi in favore del secondo (in tal senso Cass. civ. n. 25164/2024), promessa che dispensa il prenditore dell'assegno dalla prova dell'esistenza del rapporto creditorio sottostante, che va presunta.E', quindi, onere dell'emittente dell'assegno superare
3 detta presunzione attraverso la prova dell'inesistenza del rapporto creditorio.Nella specie, la lunga istruttoria, e le dichiarazioni rese dai testi innanzi richiamati, non hanno affatto provato l'inesistenza del credito dell'attore, documentato dagli assegni agli atti, ed hanno, invece, provato sia l'effettivo compimento delle attività di organizzazione e direzione delle attività agricole, anche con mezzi propri, da parte dell'attore, descritte nelle circostanze nn. 5 e 6 della memoria attorea depositata il 28/6/2024, e sia l'effettiva esistenza di un debito della società agricola eredi , e dei convenuti quali eredi di Per_1 [...]
.Ciò è quanto ha dichiarato la teste la quale ha riferito di colloqui Persona_1 Testimone_5
avuti con e con la madre , per tentare una definizione bonaria Controparte_4 Controparte_2
della controversia in qualità di legale e parente sia dell'attore che di , nel corso dei quali Controparte_2
gli stessi riconobbero di essere debitori dell'attore chiedendo tempo per pagare poiché in difficoltà
economiche.I convenuti vanno, dunque, condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 140.527,50 con interessi legali di mora dalla richiesta di pagamento al saldo.Non è dovuta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.Alla soccombenza dei convenuti segue la solidale sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (art. 91 c.p.c.), liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
140.527,50 con interessi legali di mora dalla richiesta di pagamento;
2) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 816,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filomena D'Addario dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3/7/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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