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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00003875 60 000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2022 00137145 78 000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11/10/2023 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione Provincia di Ragusa, per l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 17/07/2023:
- n. 297 2023 00003875 60 000 (ruolo n. 2022/002316), di € 1.165,88 per quota consortile anno 2017;
- n. 297 2022 00137145 78 000 (ruolo n. 2022/1227), di € 2.326,88 per quota consortile anno 2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità degli atti presupposti (ruoli), poiché a far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di Bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del Regio
Decreto 13 febbraio 1993 n. 215;
● la inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000
e degli artt. 24 e 111 della Costituzione, per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza, tenuto conto che non sono state esplicitate le norme legittimanti il potere accertativo riscossivo ed i criteri di calcolo delle somme richieste in pagamento, con conseguente violazione del diritto alla difesa del ricorrente;
il Consorzio inoltre non ha dimostrato che i terreni rientrano nel perimetro di contribuenza, anzi non ha istituito né il perimetro di contribuenza né il piano di classifica degli immobili;
● la mancanza di opere legittimanti che apportano agli immobili un beneficio diretto, specifico, concreto ed incrementativo del valore;
nel caso di specie gli immobili del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere di bonifica, ed anzi ricevono danni a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate per i motivi addotti, con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 comma 1 c.p.c. in favore del difensore.
Con controdeduzioni depositate in data 18/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la legittimità della procedura di riscossione mediante ruoli da parte dei consorzi di bonifica;
● il difetto di legittimazione passiva per i motivi di ricorso relativi al merito dei tributi richiesti;
comunque la sussistenza dei presupposti impositivi e la presenza di motivazione nella cartella.
Conclude perché la Corte voglia nel merito rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
dichiarare, per l'effetto, la regolarità della procedura seguita dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione;
in via subordinata ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di responsabilità in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso imputabile all'Ente impositore, e condannare l'Ente impositore a rimborsare all'Agenzia delle Entrate
Riscossione la somma di cui la stessa potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo, l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, "essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00003875 60 000 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2022 00137145 78 000 QUOTA CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11/10/2023 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione Provincia di Ragusa, per l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 17/07/2023:
- n. 297 2023 00003875 60 000 (ruolo n. 2022/002316), di € 1.165,88 per quota consortile anno 2017;
- n. 297 2022 00137145 78 000 (ruolo n. 2022/1227), di € 2.326,88 per quota consortile anno 2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità degli atti presupposti (ruoli), poiché a far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di Bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del Regio
Decreto 13 febbraio 1993 n. 215;
● la inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000
e degli artt. 24 e 111 della Costituzione, per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza, tenuto conto che non sono state esplicitate le norme legittimanti il potere accertativo riscossivo ed i criteri di calcolo delle somme richieste in pagamento, con conseguente violazione del diritto alla difesa del ricorrente;
il Consorzio inoltre non ha dimostrato che i terreni rientrano nel perimetro di contribuenza, anzi non ha istituito né il perimetro di contribuenza né il piano di classifica degli immobili;
● la mancanza di opere legittimanti che apportano agli immobili un beneficio diretto, specifico, concreto ed incrementativo del valore;
nel caso di specie gli immobili del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere di bonifica, ed anzi ricevono danni a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate per i motivi addotti, con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 comma 1 c.p.c. in favore del difensore.
Con controdeduzioni depositate in data 18/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la legittimità della procedura di riscossione mediante ruoli da parte dei consorzi di bonifica;
● il difetto di legittimazione passiva per i motivi di ricorso relativi al merito dei tributi richiesti;
comunque la sussistenza dei presupposti impositivi e la presenza di motivazione nella cartella.
Conclude perché la Corte voglia nel merito rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
dichiarare, per l'effetto, la regolarità della procedura seguita dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione;
in via subordinata ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di responsabilità in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso imputabile all'Ente impositore, e condannare l'Ente impositore a rimborsare all'Agenzia delle Entrate
Riscossione la somma di cui la stessa potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo, l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, "essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico