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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10656 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 22590 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS AL
visto il verbale a trattazione scritta dell'udienza ex art 281 sexies cpc del 10/07/2025 ,
deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22590/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 10/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dagli Avvocati RADICE Parte_1 C.F._1
LI e IZ AG ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via
Paisiello 14/24 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dall'Avv Controparte_1 C.F._2
OR NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla VIA
MALCESINE, N. 30, in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 22.05.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 6 maggio 2024, Pt_1
da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 46.903,73 in forza della sentenza n. 1960/2024 della Corte d'Appello di Roma pubblicata in data 19.03.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 8526/2017 R.G., notificata contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità parziale ed inefficacia del precetto per erroneità dei conteggi della somma dovuta in forza del titolo esecutivo azionato,
eccependo:
1) La non debenza di una somma pari a € 19.174,36 conseguente ad una errata quantificazione della somma precettata e ad una non condivisibile interpretazione del
P.Q.M.
, della sentenza azionata .
2) Detrazione dall'importo precettato della somma di € 3.500,00 riconosciuto in favore della opponente dalla medesima sentenza azionata a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dalla pubblicazione alla data del 14.05.2024 per un importo pari a € 13,42
3) Il non corretto riferimento e richiamo alle note del 25.03.2022 4) Genericità del precetto per omessa specificazione delle causali di alcune somme
L'opponente evidenziava di aver già provveduto, in data 15.05.2024, al pagamento – mediante bonifico bancario- di quanto intimato al solo fine di evitare un'eventuale esecuzione.
Si costituiva ccependo l'inammissibilità e contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria. L'opposto formulava istanza di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del ricorso ex art 288 c.p.c. nel processo n. r.g. 22590/24, ed evidenziava l'intervenuto pagamento, in favore dell'opponente, in data 25.05.2024 dell'importo di € 3.856,14 a titolo di
“Compensazione spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Sent Corte d'Appello
Roma N.1960/2024 19 03 2024, quarto punto
PQM.
”.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 10.07.2025.
Preliminarmente, lette le note delle parti, si dispone lo stralcio del doc 6 allegato da parte opposta alle note finali in quanto non autorizzato.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il
quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione per in motivi 1 e 2, posto che, con i motivi sopra indicati, l'opponente contesta il diritto in executivis
dell'opposto, ed un'opposizione ex art 617 cpc con in motivi 3 e 4 vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù del titolo costituito dalla sentenza in forza della sentenza n. 1960/2024 della
[...]
Corte d'Appello di Roma pubblicata in data 19.03.2024 a definizione del giudizio iscritto al n.
8526/2017 R.G, a parziale modifica della sentenza di primo grado n. 8586/2017 del Tribunale di
Roma, notificata unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma Parte_1
precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate.
Le contestazioni delle parti principalmente, si concentrano, quantunque in linea di sintesi,
sul contenuto e sul significato della statuizione del
P.Q.M.
del titolo azionato qui di seguito riportato: “Condanna la parte appellata alla restituzione, in favore della parte Parte_1
appellante, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata “.
In ordine alla somma di € 3.500,00 (con interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo), invero, di cui alla condanna (secondo rigo del dispositivo) posta a carico dell'opposto in favore della opponente, è risultato dalla documentazione acquisita, sia che l'importo in questione fosse stato già decurtato in sede di atto di precetto sia che sia stato già oggetto di versamento a mezzo bonifico (all.2 della comparsa di costituzione ).
E' evidente, pertanto, che la questione sottoposta a questo Giudice concerne l'interpretazione del quinto punto del dispositivo del titolo azionato nella versione notificata all'opponente, posto che le successive pronunce della Corte di Appello investita di tre ricorsi ex art
287/288 cpc possono, al massimo, corroborare la decisione di questo Giudice, ma non essere poste a fondamento della propria determinazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio,
ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale all'espletamento dell'esecuzione stessa.
E'utile ribadire che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato dalla nostra Suprema
Corte, in tema di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ribadisce l'ammissibilità
dell'interpretazione extratestuale del provvedimento “sulla base degli elementi ritualmente
acquisiti nel processo in cui esso si è formato” ( Cass. Sezioni Unite sent. n. 11066/2012) e, che, in linea di principio, il giudice dell'esecuzione deve attenersi al dispositivo della sentenza,
integrandolo con la motivazione solo in caso di ambiguità o lacune. La motivazione, infatti, non è di per sé un titolo esecutivo, ma può essere utilizzata per chiarire il significato del dispositivo.
Ed , invero, nel caso in esame, il dispositivo si è appalesato non di evidente e chiara interpretazione, ai fini della sua messa in esecuzione, laddove, nel condannare la alla Pt_1
restituzione, in favore del delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata, CP_1
non ha fornito altra specifica e la condanna agli interessi.
Da qui la necessità di ricorrere alla motivazione della sentenza n. 1960/2024 della Corte
d'Appello di Roma, onde chiarire il significato del dispositivo ai fini di accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in danno dell'opponente.
Ne deriva che, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione, il quinto punto del dispositivo del
P.Q.M.
della sentenza n. 1960 del 2024 deve intendersi “oltre interessi legali dalla data del pagamento” così come espressamente previsto nella motivazione del provvedimento appena prima del
P.Q.M.
( e correttamente corretto dalla Corte su ricorso ex art 287 cpc in quanto frutto di un mero errore materiale ).
La contestazione dell'opponente relativa all' intimazione degli interessi risulta, pertanto,
infondata e non meritevole di accoglimento. Nel passare alle ulteriori contestazioni sollevate dalla così come svolte nell'atto Pt_1
introduttivo e nelle memorie ex art 171 ter cpc, sotto il profilo del quantum, occorre, sottolineare che parte opponente si limita ad elencare gli importi asseritamente dovuti dalla opponente escludendo del tutto le somme relative all'esecuzione della sentenza di primo grado, nonostante il termine “esecuzione”, utilizzato anche nel dispositivo, fosse un evidente richiamo alle somme pagate in virtù del pignoramento presso terzi citate dalla Corte d'Appello in un passaggio della motivazione e, più precisamente alla pag 16 della sentenza n. 1960 del 19 marzo del 2024 e qui di seguito riportato “Alla riforma della sentenza gravata consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate, in esecuzione della stessa, in virtù del provvedimento di assegnazione a a seguito del pignoramento presso terzi ( cfr.all.3 bis), come Parte_1
proposta con le note in data 25.03.2022.”
Ne discende la corretta l'interpretazione del
PQM
dell'opposto e la legittimità CP_1
delle somme precettate, così come corretto è da intendersi il richiamo, nell'atto di precetto, alle note del 25.03.2022, posto che le varie somme indicate nell'atto di precetto notificato il 6 maggio
2024 riportano quanto precisato e “proposto” con le predette note.
Ne deriva che anche i motivi di opposizione ex art 617 cpc ( genericità del precetto e non corretto riferimento alle note del 25.03.2022) risultano non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, in considerazione del dispositivo viziato da errore materiale e del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione
• Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Roma, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
IS AL
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS AL
visto il verbale a trattazione scritta dell'udienza ex art 281 sexies cpc del 10/07/2025 ,
deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22590/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 10/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dagli Avvocati RADICE Parte_1 C.F._1
LI e IZ AG ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via
Paisiello 14/24 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dall'Avv Controparte_1 C.F._2
OR NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla VIA
MALCESINE, N. 30, in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 22.05.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 6 maggio 2024, Pt_1
da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 46.903,73 in forza della sentenza n. 1960/2024 della Corte d'Appello di Roma pubblicata in data 19.03.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 8526/2017 R.G., notificata contestualmente.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità parziale ed inefficacia del precetto per erroneità dei conteggi della somma dovuta in forza del titolo esecutivo azionato,
eccependo:
1) La non debenza di una somma pari a € 19.174,36 conseguente ad una errata quantificazione della somma precettata e ad una non condivisibile interpretazione del
P.Q.M.
, della sentenza azionata .
2) Detrazione dall'importo precettato della somma di € 3.500,00 riconosciuto in favore della opponente dalla medesima sentenza azionata a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dalla pubblicazione alla data del 14.05.2024 per un importo pari a € 13,42
3) Il non corretto riferimento e richiamo alle note del 25.03.2022 4) Genericità del precetto per omessa specificazione delle causali di alcune somme
L'opponente evidenziava di aver già provveduto, in data 15.05.2024, al pagamento – mediante bonifico bancario- di quanto intimato al solo fine di evitare un'eventuale esecuzione.
Si costituiva ccependo l'inammissibilità e contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria. L'opposto formulava istanza di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del ricorso ex art 288 c.p.c. nel processo n. r.g. 22590/24, ed evidenziava l'intervenuto pagamento, in favore dell'opponente, in data 25.05.2024 dell'importo di € 3.856,14 a titolo di
“Compensazione spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Sent Corte d'Appello
Roma N.1960/2024 19 03 2024, quarto punto
PQM.
”.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 10.07.2025.
Preliminarmente, lette le note delle parti, si dispone lo stralcio del doc 6 allegato da parte opposta alle note finali in quanto non autorizzato.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il
quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione per in motivi 1 e 2, posto che, con i motivi sopra indicati, l'opponente contesta il diritto in executivis
dell'opposto, ed un'opposizione ex art 617 cpc con in motivi 3 e 4 vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù del titolo costituito dalla sentenza in forza della sentenza n. 1960/2024 della
[...]
Corte d'Appello di Roma pubblicata in data 19.03.2024 a definizione del giudizio iscritto al n.
8526/2017 R.G, a parziale modifica della sentenza di primo grado n. 8586/2017 del Tribunale di
Roma, notificata unitamente al precetto opposto, in danno di per la somma Parte_1
precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate.
Le contestazioni delle parti principalmente, si concentrano, quantunque in linea di sintesi,
sul contenuto e sul significato della statuizione del
P.Q.M.
del titolo azionato qui di seguito riportato: “Condanna la parte appellata alla restituzione, in favore della parte Parte_1
appellante, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata “.
In ordine alla somma di € 3.500,00 (con interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo), invero, di cui alla condanna (secondo rigo del dispositivo) posta a carico dell'opposto in favore della opponente, è risultato dalla documentazione acquisita, sia che l'importo in questione fosse stato già decurtato in sede di atto di precetto sia che sia stato già oggetto di versamento a mezzo bonifico (all.2 della comparsa di costituzione ).
E' evidente, pertanto, che la questione sottoposta a questo Giudice concerne l'interpretazione del quinto punto del dispositivo del titolo azionato nella versione notificata all'opponente, posto che le successive pronunce della Corte di Appello investita di tre ricorsi ex art
287/288 cpc possono, al massimo, corroborare la decisione di questo Giudice, ma non essere poste a fondamento della propria determinazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio,
ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale all'espletamento dell'esecuzione stessa.
E'utile ribadire che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato dalla nostra Suprema
Corte, in tema di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ribadisce l'ammissibilità
dell'interpretazione extratestuale del provvedimento “sulla base degli elementi ritualmente
acquisiti nel processo in cui esso si è formato” ( Cass. Sezioni Unite sent. n. 11066/2012) e, che, in linea di principio, il giudice dell'esecuzione deve attenersi al dispositivo della sentenza,
integrandolo con la motivazione solo in caso di ambiguità o lacune. La motivazione, infatti, non è di per sé un titolo esecutivo, ma può essere utilizzata per chiarire il significato del dispositivo.
Ed , invero, nel caso in esame, il dispositivo si è appalesato non di evidente e chiara interpretazione, ai fini della sua messa in esecuzione, laddove, nel condannare la alla Pt_1
restituzione, in favore del delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata, CP_1
non ha fornito altra specifica e la condanna agli interessi.
Da qui la necessità di ricorrere alla motivazione della sentenza n. 1960/2024 della Corte
d'Appello di Roma, onde chiarire il significato del dispositivo ai fini di accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in danno dell'opponente.
Ne deriva che, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione, il quinto punto del dispositivo del
P.Q.M.
della sentenza n. 1960 del 2024 deve intendersi “oltre interessi legali dalla data del pagamento” così come espressamente previsto nella motivazione del provvedimento appena prima del
P.Q.M.
( e correttamente corretto dalla Corte su ricorso ex art 287 cpc in quanto frutto di un mero errore materiale ).
La contestazione dell'opponente relativa all' intimazione degli interessi risulta, pertanto,
infondata e non meritevole di accoglimento. Nel passare alle ulteriori contestazioni sollevate dalla così come svolte nell'atto Pt_1
introduttivo e nelle memorie ex art 171 ter cpc, sotto il profilo del quantum, occorre, sottolineare che parte opponente si limita ad elencare gli importi asseritamente dovuti dalla opponente escludendo del tutto le somme relative all'esecuzione della sentenza di primo grado, nonostante il termine “esecuzione”, utilizzato anche nel dispositivo, fosse un evidente richiamo alle somme pagate in virtù del pignoramento presso terzi citate dalla Corte d'Appello in un passaggio della motivazione e, più precisamente alla pag 16 della sentenza n. 1960 del 19 marzo del 2024 e qui di seguito riportato “Alla riforma della sentenza gravata consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate, in esecuzione della stessa, in virtù del provvedimento di assegnazione a a seguito del pignoramento presso terzi ( cfr.all.3 bis), come Parte_1
proposta con le note in data 25.03.2022.”
Ne discende la corretta l'interpretazione del
PQM
dell'opposto e la legittimità CP_1
delle somme precettate, così come corretto è da intendersi il richiamo, nell'atto di precetto, alle note del 25.03.2022, posto che le varie somme indicate nell'atto di precetto notificato il 6 maggio
2024 riportano quanto precisato e “proposto” con le predette note.
Ne deriva che anche i motivi di opposizione ex art 617 cpc ( genericità del precetto e non corretto riferimento alle note del 25.03.2022) risultano non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, in considerazione del dispositivo viziato da errore materiale e del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione
• Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Roma, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
IS AL