Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3878 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CIGARINI MARIA GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato BANDIERA BARBARA C.F._3
CONVENUTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: impugnazione di riconoscimento di figlio per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
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1. e si sono sposati il giorno 11/03/2018 e dalla loro unione è nato il Parte_1 CP_1
figlio il 15/05/2020. Per_1
2. Successivamente, su ricorso del marito, è stato avviato il procedimento di separazione personale
R.G. 6867/2023 nel cui ambito, con ordinanza del 29/03/2024, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c.
3. Ancora in seguito, in data 30/05/2024, ha partorito un secondo figlio, CP_1 [...]
riconosciuto, oltre che dalla madre, anche dal padre naturale (doc. 6 del Per_2 CP_2
ricorrente e doc. 3 dei convenuti).
4. , con ricorso del 25/07/2024, ha allora radicato questo procedimento domandando Parte_1
al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE:
- Qualora all'esito delle analisi ematologiche eseguite, dovesse confermarsi che la paternità del minore non sia da attribuirsi al ricorrente, dichiarare l'estraneità del Signor nei Parte_1
confronti del minore nato a [...] il [...], per incompatibilità genetica e per Persona_2
effetto di tale risultanza dichiarare vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c., in relazione all'avvenuto concepimento in costanza di matrimonio con la Signora Chan;
CP_1
- Conseguentemente a quanto sopra, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carpi di procedere alla distinzione dello stato di famiglia, affinché il bambino non risulti far Persona_2
parte dello stato di famiglia del ricorrente, ma sia inserito in un apposito documento separato, come consente il Comune, unitamente alla madre, in attesa che la Signora provveda autonomamente CP_1
al trasferimento della propria residenza e di quella del minore;
- Assegnare alla convenuta un breve termine entro il quale trasferire altrove la propria CP_1 residenza e quella del minore seppur già previsto (e non rispettato) nell'ordinanza di cui al Per_2
procedimento RG n. 6867/2023;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nell'ipotesi (denegata e non creduta stando alle asserzioni materne) in cui le risultanze degli esami ematologici dovessero accertare che la paternità del minore sia da attribuirsi al ricorrente, dichiarare che il minore nato a [...], il [...], è figlio del Signor Persona_2 [...]
, con conseguente modifica del cognome in , divenendo cosi e Pt_1 Pt_1 CP_3
ordinando, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del Comune di Carpi, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000”.
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5. La controversia, nel cui ambito si sono ritualmente costituiti e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, è di natura documentale e non sono state pertanto svolte attività istruttorie.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione all'esito della prima udienza del giorno
14/01/2025.
§
A) Ciò premesso, la domanda formulata in via principale dal ricorrente è manifestamente inammissibile, dal momento che come risulta con chiarezza dal suo atto di nascita Persona_2
depositato dallo stesso sub doc. 6, è già figlio dei convenuti, che lo hanno subito riconosciuto, Pt_1 escludendo così l'operare della nota presunzione di cui all'art. 231 c.c.
Viepiù inammissibile la (invero stravagante) richiesta di assegnazione di termine alla convenuta
“entro il quale trasferire altrove la propria residenza e quella del minore , che non solo nulla Per_2
c'entra con le questioni oggetto del presente procedimento, ma che, per di più, lo stesso ricorrente si dichiara consapevole essere “già previsto (e non rispettato) nell'ordinanza di cui al procedimento
RG n. 6867/2023”.
B) La domanda subordinata del , da inquadrare nell'ambito dell'art. 263 c.c. (nonostante la Pt_1
sua confusa formulazione e gli ultronei riferimenti che si leggono nel corpo del ricorso all'art. 243 bis c.c. e all'istituto del disconoscimento di paternità, che nulla c'entra con il caso in esame), è invece infondata e da respingere.
I convenuti hanno infatti prodotto sub doc. 4, dettagliata relazione del dott. della Persona_3
Medicina Legale del Policlinico di Modena, il quale, eseguiti i debiti esami strumentali, ha accertato che è figlio biologico di ossia di chi lo ha riconosciuto. Persona_2 CP_2
Si tratta di accertamento che presenta sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionista di primaria struttura pubblica. Risulta, di conseguenza, superfluo disporre identico accertamento sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
C) Le spese legali vengono compensate ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione risultante a seguito del noto intervento di Corte cost., 19/04/2018, n. 77.
La consulenza ematogenetica di cui al doc. 4, che ha fugato ogni comprensibile dubbio del ricorrente circa la sua possibile paternità nei confronti del secondo nato, è stata infatti effettuata dai convenuti solo a seguito del radicarsi del presente contenzioso.
Da accordare, invece, il rimborso, che i convenuti hanno domandato al ricorrente, del costo di tale accertamento, pari a euro 1.220,00, dal momento che esso è stata svolto nell'esclusivo interesse di
, nutrendo egli solo dubbi in proposito e non già l quale, come visto, Parte_1 CP_2
ha subito provveduto a riconoscere il bambino.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge il ricorso di;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese legali;
- condanna il ricorrente a rimborsare ai convenuti il costo da essi sostenuto per la consulenza del dott.
pari a euro 1.220,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Persona_3
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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