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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: lesione personale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA CA, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
, nato ad [...] il [...] CP_1 Parte_1
, nata ad [...] il [...], Persona_1 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , nato Persona_2 ad Agrigento, il 24.11.2009, elettivamente domiciliati in Agrigento, via Imera, 82, presso e nello studio del sottoscritto difensore Avv. Rino Salvatore Di Caro;
ATTORE
Nei confronti di:
(C.F. e P. I.V.A. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Didato;
CP_3
CONVENUTA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Bartolomeo, 43;
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_2 hanno allegato che il 15 settembre 2019 in Raffadali intorno alle 14:30, il minore, a bordo di un mezzo a due ruote “overboard”, veniva coinvolto in un sinistro con una Fiat Croma targata
DP610YW; hanno esposto in particolare che l'incidente era stato cagionato da una disattenzione di , conducente Croma assicurata per la r.c.a. con la Controparte_4
1 compagnia che non avrebbe concesso precedenza al minore che Controparte_2 proveniva dalla sua destra.
Hanno evidenziato che in conseguenza dell'urto il minore era caduto per terra riportando danni alla caviglia e al ginocchio dx che lo costringevano a ricorrere alle immediate cure del
P.S. del Presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento ove veniva immediatamente condotto dai genitori stessi.
Allegando la sussistenza di rilevanti postumi, gli attori hanno dunque domandato al
Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella Controparte_4 causazione del sinistro, la condanna della predetta, unitamente alla compagnia
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore, Controparte_2 determinato nell'importo complessivo di € 71.129,00, nonché del danno morale nella misura almeno di ¼ del danno biologico che verrà accertato in causa, o nella diversa misura rimessa alla valutazione del Giudice. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
La compagnia Assicuratrice convenuta si è costituita contestando sia la dinamica rappresentata in citazione che la responsabilità esclusiva ascritta alla convenuta
[...]
allegando una serie di incongruenze emerse in sede di istruttoria stragiudiziale CP_4 della pratica.
In punto di diritto ha richiamato poi le previsioni del Codice della strada (art. 190, commi 8
e 9) che vietano l'utilizzo in strada e sui marciapiedi di tavole, pattini o altri mezzi che accelerano l'andatura; ha allegato che, ad ogni modo, il minore, privo dei requisiti di età previsti dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4.6.2019, ha utilizzato illegittimamente l'overboard sulla pubblica via, per di più caratterizzata da una forte pendenza, da una pavimentazione irregolare e dalla totale assenza di segnaletica verticale ed orizzontale.
Ha chiesto dunque al Tribunale il rigetto integrale della domanda contestando anche nel quantum le pretese della controparte, ritenendole eccessive e sovrastimate;
in via subordinata ha chiesto di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile - in via esclusiva - all'imprudente condotta tenuta dal minore;
in estremo subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversa, ammettere a ristoro la stessa esclusivamente nella parte in cui risulterà in corso di causa fondata .
benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_4
Il procedimento è stato istruito con prove documentali, una prova testimoniale, ctu medico legale ed esibizione del mezzo utilizzato dal minore. Quindi è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
2 ***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, ritiene il Tribunale che la domanda spiegata è solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va osservato che la prospettazione di parte attrice sul fatto storico occorso il
15/9/2019 alle ore 14:30 circa nella Via Canale in Raffadali - secondo la quale il mezzo Fiat
Croma targato DP610YW, assicurato per la r.c.a. da e condotto da Controparte_2 [...]
, urtava il minore che a bordo del proprio overboard si CP_4 Persona_2 immetteva nella Via Canale provenendo dalla Via Lattuca -, ha trovato conferma nelle evidenze processuali.
Va dato atto in primo luogo che nel corso del giudizio, ai fini di una maggiore comprensione della natura e caratteristica del mezzo coinvolto, è stata disposta l'esibizione del mezzo a due ruote, “overboard”, utilizzato dal minore in occasione del sinistro;
in particolare, il mezzo condotto in udienza di uno degli attori, è stato esaminato e fotografato nel contraddittorio tra le parti e così descritto: “trattasi di due pedane o piattaforma con forma quasi ovale con due ruote collegate tra di loro da una barra mobile di torsione che consente il movimento del soggetto che le utilizza;
una delle ruote si accende con l'attrito sul pavimento”.
Orbene il fatto storico dell'impatto tra l'autovettura condotta dalla e il citato CP_4 mezzo è comprovato dalle seguenti evidenze:
-dalla dichiarazione testimoniale di , escusso all'udienza del Testimone_1
28 marzo 2023, sulla cui attendibilità non vi è particolare ragione di dubitare (apparendo insufficiente, a tal fine, il contenuto della relazione investigativa depositata da parte convenuta, redatta nella fase di istruttoria del sinistro, ove è semplicemente riferito – e non confermato in giudizio dall'autore della dichiarazione -, che il , contattato Tes_1 telefonicamente dall'accertatore, avrebbe manifestato l'intenzione di non rilasciare alcuna dichiarazione scritta in quanto già citato come testimone).
Il teste, in particolare, ha dichiarato di aver visto, mentre si trovava alla guida della sua autovettura percorrendo via Canale in direzione via Di Stefano, “… questo ragazzino, approssimativamente di nove o dieci anni, che transitava su una tavola su due ruote priva di manubrio;
il bambino non aveva casco e veniva da una traversa di via Canale ….; la signora alla guida della sua auto, veniva dal senso di marcia opposto al mio, la signora si è allargata verso destra con la sua autovettura in quanto essendo la via Canale una strada stretta doveva per forza allargarsi per evitare l'impatto con la mia autovettura;
nel modo di allargarsi ha colpito il bambino che scendeva dalla traversa di via Canale dove abita;
3 lo scontro è avvenuto tra la parte laterale lato passeggero dell'autovettura guidata dalla signora … (una fiat Croma scura di colore sul grigio); io ho visto il bambino per terra che si teneva il ginocchio e provava dolore…”
Il teste ha evidenziato che il minore stava utilizzando un modello “tipo tavola con due ruote” e che proveniva da una strada in pendenza rispetto alla via Canale che, invece, è pianeggiante.
- altri argomenti di prova sulla dinamica del sinistro e in ordine alla stessa presenza del sui luoghi sono evincibili dalle dichiarazioni rese dalla durante l'istruttoria Tes_1 CP_4 svolta dalla compagnia assicuratrice (non potendo, invero, tenersi conto ai sensi dell'art. 232
c.p.c. della mancata risposta all'interrogatorio formale che risulta deferito alla dalla CP_4 compagnia assicuratrice che non è sua parte contrapposta). ha riferito che tra le varie persone che si erano avvicinate vi era proprio il Tes_2
, il quale al momento dell'occorso si trovava in auto nel senso opposto al suo e, Tes_1 che, nell'immediatezza, aveva calmato le persone presenti.
In particolare le dichiarazioni della confermano che l'incidente è avvenuto CP_4 all'incrocio con una traversa alla sua destra dalla quale giungeva il bambino sull'overboard e che veniva giù veloce in ragione della pendenza della strada;
che l'impatto è avvenuto, più o meno, sulla ruota davanti dell'auto. La ha riferito pure che la sua autovettura non CP_4 ha subito alcun significativo danno.
Quest'ultima affermazione va esaminata anche alla luce delle argomentazioni della compagnia assicuratrice convenuta che ha messo in discussione il sinistro proprio evidenziando l'assenza di danni sull'autovettura (in sede di accertamento del perito incaricato sarebbe stata riscontrata solo una piccola striatura sul parafango anteriore destro non compatibile con la dinamica dell'incidente). Al riguardo si evidenzia che l'overboard, come emerso durante l'udienza finalizzata all'esibizione, è un mezzo particolarmente agile, leggero e di bassa altezza, privo di barra per l'appoggio degli arti superiori o manubrio. Pertanto, appare plausibile che l'autovettura non abbia subito danni alla carrozzeria, poiché le dimensioni contenute del mezzo e la sua bassa altezza hanno probabilmente inciso solo sulle ruote dell'auto, senza causare danni alla parte superiore o laterale della carrozzeria.
- ancora, altre evidenze possono desumersi dalla documentazione medica presente nel fascicolo: sebbene in effetti non sia stato versato, agli atti, il referto del pronto soccorso, è stata prodotta cartella clinica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento (avente natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III,
17/06/2024, n.16737), ove si dà atto che il minore, “alle ore 17:48 del 15.9.2015 veniva ricoverato, da provenienza pronto soccorso, per distacco e dislocazione apice rotula destra”, con dimissione il 26/09/2019; in data 23/09/2019 subiva un intervento chirurgico di
4 tenorraffia al tendine rotuleo con apposizione di apparecchio gessato chiuso F-P. ; veniva dimesso con indicazione di divieto assoluto di carico e rimozione punti di sutura dopo 15 giorni.
Inoltre, la consulenza medico legale disposta nel presente giudizio - che ha evidenziato che le menomazioni in atto residuate all'attore dall'evento oggetto del contendere consistono in
“postumi di distacco osteotendineo rotuleo di destra trattato con tenorraffia” -, ha confermato la piena compatibilità tra la dinamica e il danno patito in occasione del sinistro del
15/09/2019, essendo soddisfatti tutti i criteri inerenti al nesso causale;
in particolare risultando soddisfatti il criterio cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione.
Venendo dunque adesso ad esaminare le responsabilità, emerge innanzitutto la violazione, da parte della , dell'art. 145, commi 1 e 2 del Codice della Strada: per quanto CP_4 riguarda il primo comma la conducente non ha adottato la massima prudenza in prossimità dell'intersezione stradale poiché si è spostata verso destra senza aver attentamente verificato previamente la presenza di altri veicoli in transito sulla via Lattuca in direzione via Canale. Per quanto riguarda il secondo comma - che impone l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra in un'intersezione, salvo diversa segnalazione -, è pacifico che nessuna segnaletica fosse presente né sulla via Canale né sulla via Lattuca.
Tuttavia ritiene il Tribunale concorrente, nonché prevalente, la responsabilità del minore e per esso dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver posto in essere, una condotta sconsiderata violativa, innanzitutto, del disposto di cui all'art. 190 comma 8 del C.d.S, che vieta sulla carreggiata delle strade “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura.. .”
Inoltre, come correttamente rilevato dalla compagnia assicuratrice convenuta, il D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4.6.2019 ha espressamente autorizzato i Comuni a sperimentare la circolazione sulle strade di veicoli per la mobilità personale da parte di soggetti che abbiano compiuto la maggiore età come “segway, overboard e monopattini”, subordinando tuttavia tale sperimentazione a specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, previa installazione di apposita segnaletica. Nel caso in esame, invece, non vi è prova che il comune abbia mai autorizzato tali mezzi o individuato le infrastrutture stradali da dedicare a tale tipo di circolazione;
né, del resto, è presente sui luoghi segnaletica stradale verticale e/o orizzontale conforme alle previsioni del citato decreto.
Ma oltre alle suddette considerazioni, non è revocabile in dubbio che, in concreto, la condotta del minore sia stata particolarmente imprudente, avendo utilizzato il mezzo sulla sede stradale e, peraltro, lungo una via con pendenza (dato pacifico) che, certamente, per
5 tale caratteristica, ha accelerato l'andatura e compromesso la capacità di gestire l'overboard in sicurezza.
D'altro canto, sebbene la fosse tenuta a prestare maggiore attenzione in CP_4 prossimità dell'incrocio e a dare la precedenza a chi proveniva dalla sua destra, è importante sottolineare che la conducente non aveva molte possibilità di manovra per evitare l'impatto.
Infatti, come riferito dal testimone , la via Canale è una strada piuttosto stretta, Tes_1 che non consente un agevole incrocio di due autovetture;
quando la ha incrociato CP_4
l'auto proveniente dal senso opposto, condotta dal , si è allargata verso destra: Tes_1 considerando complessivamente questi elementi, si può inferire che la velocità dell'autovettura fosse comunque piuttosto moderata.
Alla luce delle superiori evidenze, ritiene il Tribunale che la condotta imprudente del minore e per esso degli esercenti la potestà genitoriale, abbia avuto un peso preponderante nella dinamica del sinistro, che si stima congruo indicare nella misura del 70%.
Per la quantificazione del danno si possono senz'altro richiamare le conclusioni del c.t.u. dr.ssa che ha evidenziato che il minore, per effetto del sinistro, ha riportato un danno Per_3 biologico pari all' 11%; inabilità temporanea assoluta per giorni 38; inabilità temporanea relativa al 75% per giorni 22; inabilità temporanea relativa al 50% per giorni 20; inabilità temporanea relativa al 25% per giorni 20.
Il danno biologico non ha impatto sulle attività di studio espletate dal minore che non svolge alcuna attività lavorativa. Non sono state documentate spese sanitarie.
Le conclusioni del c.t.u. vengono senz'altro condivise dal Tribunale per giungere alla decisione sul quantum debeatur, con le precisazioni nel prosieguo esposte.
Ai fini della liquidazione improntata ad una valutazione unitaria del danno deve tenersi conto delle Tabelle di Milano 2024 (difatti la Tabella Unica Nazionale – TUN - introdotta con
D.P.R. n.12 del 13.01.2025, secondo quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri verificatisi a partire dal 5.3.2025).
Le Tabelle di Milano sono state assunte quale parametro basato su una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (9 anni), della percentuale di invalidità permanente indicata dal c.t.u. (11%), si procede applicando l'incremento per
6 sofferenza soggettiva tenuto conto che minore ha dovuto tenere l'arto in scarico per ben 38 giorni, con evidenti limitazioni nei movimenti e nelle interazioni con i coetanei, circostanza particolarmente rilevante considerata la sua giovanissima età.
Si giunge all'importo complessivo di € 44.639,50 (di cui € 36.647,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed € 7.992,50 per danno biologico temporaneo), somma da ritenersi congrua e satisfattiva di ogni pretesa, dal momento che non si riscontrano né sono state allegate e provate dal danneggiato eventuali conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da determinare un aumento a titolo di personalizzazione (v. in argomento, Cass. civ., 3 marzo
2023, n. 6378). Peraltro il c.t.u., nella determinazione della percentuale di invalidità permanente, ha già valutato anche il danno estetico tenendo conto delle caratteristiche morfologiche delle cicatrici, della qualità della cicatrizzazione, della sua sede, delle caratteristiche della cute circostante, del sesso e dell'età.
Ne consegue che l'importo dovuto a parte attrice, in ragione della prevalente responsabilità, è pari a € 13.392,00 (30% di € 44.639,50)
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento che, se tempestivamente corrisposta, poteva essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi. Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
L'importo complessivo di € 13.392,00 va quindi devalutato alla data del sinistro (settembre
2019); gli interessi legali vanno dunque calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da Cassazione citata). Si giunge così alla somma finale di € 14.800,48 (devalutazione =
€ 11.310,81; Rivalutazione + Interessi: € 3.489,67).
I convenuti, in solido, vanno quindi condannati al versamento della superiore somma in favore dell'attore, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Quanto alle spese stragiudiziali richieste va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di un sinistro stradale la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, “è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali"(così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990); tali spese sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154) e
7 sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza con la conseguente applicazione dell'art. 1227, co 2,
c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644).
Nel caso di specie le attività compiute in fase stragiudiziale - di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. - non sono state specificamente allegate e, peraltro, da quanto evincibile dalla produzione documentale, sono limitate a due missive inviate alla compagnia assicuratrice e a firma di altri diversi difensori. Ne consegue che va respinta la relativa voce.
L'esito complessivo del giudizio, in ragione dell'accertata prevalente responsabilità dell'attore, suggerisce la compensazione delle spese di lite.
Vanno per le stesse ragioni lasciate a carico della parte attrice la metà delle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, mentre la restante metà è posta a carico dei convenuti in solido (fermo restando l'obbligo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio).
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , genitori esercenti la potestà sul minore Parte_2 Persona_1 Persona_2
, nei confronti di e nella contumacia di
[...] Controparte_2 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_4
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore, nella misura indicata in parte motiva, nella causazione del sinistro occorso;
per l'effetto CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno - già valutato il concorso di colpa - dell'importo all'attualità di € 14.800,48, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
RESPINGE ogni altra domanda attorea e DICHIARA compensate le spese di lite;
LASCIA a carico della parte attrice la metà delle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, e la restante metà a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Agrigento il 5.12.2025 Il Giudice
IA CA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA CA, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
, nato ad [...] il [...] CP_1 Parte_1
, nata ad [...] il [...], Persona_1 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , nato Persona_2 ad Agrigento, il 24.11.2009, elettivamente domiciliati in Agrigento, via Imera, 82, presso e nello studio del sottoscritto difensore Avv. Rino Salvatore Di Caro;
ATTORE
Nei confronti di:
(C.F. e P. I.V.A. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Didato;
CP_3
CONVENUTA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Bartolomeo, 43;
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_2 hanno allegato che il 15 settembre 2019 in Raffadali intorno alle 14:30, il minore, a bordo di un mezzo a due ruote “overboard”, veniva coinvolto in un sinistro con una Fiat Croma targata
DP610YW; hanno esposto in particolare che l'incidente era stato cagionato da una disattenzione di , conducente Croma assicurata per la r.c.a. con la Controparte_4
1 compagnia che non avrebbe concesso precedenza al minore che Controparte_2 proveniva dalla sua destra.
Hanno evidenziato che in conseguenza dell'urto il minore era caduto per terra riportando danni alla caviglia e al ginocchio dx che lo costringevano a ricorrere alle immediate cure del
P.S. del Presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento ove veniva immediatamente condotto dai genitori stessi.
Allegando la sussistenza di rilevanti postumi, gli attori hanno dunque domandato al
Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella Controparte_4 causazione del sinistro, la condanna della predetta, unitamente alla compagnia
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore, Controparte_2 determinato nell'importo complessivo di € 71.129,00, nonché del danno morale nella misura almeno di ¼ del danno biologico che verrà accertato in causa, o nella diversa misura rimessa alla valutazione del Giudice. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
La compagnia Assicuratrice convenuta si è costituita contestando sia la dinamica rappresentata in citazione che la responsabilità esclusiva ascritta alla convenuta
[...]
allegando una serie di incongruenze emerse in sede di istruttoria stragiudiziale CP_4 della pratica.
In punto di diritto ha richiamato poi le previsioni del Codice della strada (art. 190, commi 8
e 9) che vietano l'utilizzo in strada e sui marciapiedi di tavole, pattini o altri mezzi che accelerano l'andatura; ha allegato che, ad ogni modo, il minore, privo dei requisiti di età previsti dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4.6.2019, ha utilizzato illegittimamente l'overboard sulla pubblica via, per di più caratterizzata da una forte pendenza, da una pavimentazione irregolare e dalla totale assenza di segnaletica verticale ed orizzontale.
Ha chiesto dunque al Tribunale il rigetto integrale della domanda contestando anche nel quantum le pretese della controparte, ritenendole eccessive e sovrastimate;
in via subordinata ha chiesto di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile - in via esclusiva - all'imprudente condotta tenuta dal minore;
in estremo subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversa, ammettere a ristoro la stessa esclusivamente nella parte in cui risulterà in corso di causa fondata .
benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_4
Il procedimento è stato istruito con prove documentali, una prova testimoniale, ctu medico legale ed esibizione del mezzo utilizzato dal minore. Quindi è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
2 ***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, ritiene il Tribunale che la domanda spiegata è solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va osservato che la prospettazione di parte attrice sul fatto storico occorso il
15/9/2019 alle ore 14:30 circa nella Via Canale in Raffadali - secondo la quale il mezzo Fiat
Croma targato DP610YW, assicurato per la r.c.a. da e condotto da Controparte_2 [...]
, urtava il minore che a bordo del proprio overboard si CP_4 Persona_2 immetteva nella Via Canale provenendo dalla Via Lattuca -, ha trovato conferma nelle evidenze processuali.
Va dato atto in primo luogo che nel corso del giudizio, ai fini di una maggiore comprensione della natura e caratteristica del mezzo coinvolto, è stata disposta l'esibizione del mezzo a due ruote, “overboard”, utilizzato dal minore in occasione del sinistro;
in particolare, il mezzo condotto in udienza di uno degli attori, è stato esaminato e fotografato nel contraddittorio tra le parti e così descritto: “trattasi di due pedane o piattaforma con forma quasi ovale con due ruote collegate tra di loro da una barra mobile di torsione che consente il movimento del soggetto che le utilizza;
una delle ruote si accende con l'attrito sul pavimento”.
Orbene il fatto storico dell'impatto tra l'autovettura condotta dalla e il citato CP_4 mezzo è comprovato dalle seguenti evidenze:
-dalla dichiarazione testimoniale di , escusso all'udienza del Testimone_1
28 marzo 2023, sulla cui attendibilità non vi è particolare ragione di dubitare (apparendo insufficiente, a tal fine, il contenuto della relazione investigativa depositata da parte convenuta, redatta nella fase di istruttoria del sinistro, ove è semplicemente riferito – e non confermato in giudizio dall'autore della dichiarazione -, che il , contattato Tes_1 telefonicamente dall'accertatore, avrebbe manifestato l'intenzione di non rilasciare alcuna dichiarazione scritta in quanto già citato come testimone).
Il teste, in particolare, ha dichiarato di aver visto, mentre si trovava alla guida della sua autovettura percorrendo via Canale in direzione via Di Stefano, “… questo ragazzino, approssimativamente di nove o dieci anni, che transitava su una tavola su due ruote priva di manubrio;
il bambino non aveva casco e veniva da una traversa di via Canale ….; la signora alla guida della sua auto, veniva dal senso di marcia opposto al mio, la signora si è allargata verso destra con la sua autovettura in quanto essendo la via Canale una strada stretta doveva per forza allargarsi per evitare l'impatto con la mia autovettura;
nel modo di allargarsi ha colpito il bambino che scendeva dalla traversa di via Canale dove abita;
3 lo scontro è avvenuto tra la parte laterale lato passeggero dell'autovettura guidata dalla signora … (una fiat Croma scura di colore sul grigio); io ho visto il bambino per terra che si teneva il ginocchio e provava dolore…”
Il teste ha evidenziato che il minore stava utilizzando un modello “tipo tavola con due ruote” e che proveniva da una strada in pendenza rispetto alla via Canale che, invece, è pianeggiante.
- altri argomenti di prova sulla dinamica del sinistro e in ordine alla stessa presenza del sui luoghi sono evincibili dalle dichiarazioni rese dalla durante l'istruttoria Tes_1 CP_4 svolta dalla compagnia assicuratrice (non potendo, invero, tenersi conto ai sensi dell'art. 232
c.p.c. della mancata risposta all'interrogatorio formale che risulta deferito alla dalla CP_4 compagnia assicuratrice che non è sua parte contrapposta). ha riferito che tra le varie persone che si erano avvicinate vi era proprio il Tes_2
, il quale al momento dell'occorso si trovava in auto nel senso opposto al suo e, Tes_1 che, nell'immediatezza, aveva calmato le persone presenti.
In particolare le dichiarazioni della confermano che l'incidente è avvenuto CP_4 all'incrocio con una traversa alla sua destra dalla quale giungeva il bambino sull'overboard e che veniva giù veloce in ragione della pendenza della strada;
che l'impatto è avvenuto, più o meno, sulla ruota davanti dell'auto. La ha riferito pure che la sua autovettura non CP_4 ha subito alcun significativo danno.
Quest'ultima affermazione va esaminata anche alla luce delle argomentazioni della compagnia assicuratrice convenuta che ha messo in discussione il sinistro proprio evidenziando l'assenza di danni sull'autovettura (in sede di accertamento del perito incaricato sarebbe stata riscontrata solo una piccola striatura sul parafango anteriore destro non compatibile con la dinamica dell'incidente). Al riguardo si evidenzia che l'overboard, come emerso durante l'udienza finalizzata all'esibizione, è un mezzo particolarmente agile, leggero e di bassa altezza, privo di barra per l'appoggio degli arti superiori o manubrio. Pertanto, appare plausibile che l'autovettura non abbia subito danni alla carrozzeria, poiché le dimensioni contenute del mezzo e la sua bassa altezza hanno probabilmente inciso solo sulle ruote dell'auto, senza causare danni alla parte superiore o laterale della carrozzeria.
- ancora, altre evidenze possono desumersi dalla documentazione medica presente nel fascicolo: sebbene in effetti non sia stato versato, agli atti, il referto del pronto soccorso, è stata prodotta cartella clinica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento (avente natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III,
17/06/2024, n.16737), ove si dà atto che il minore, “alle ore 17:48 del 15.9.2015 veniva ricoverato, da provenienza pronto soccorso, per distacco e dislocazione apice rotula destra”, con dimissione il 26/09/2019; in data 23/09/2019 subiva un intervento chirurgico di
4 tenorraffia al tendine rotuleo con apposizione di apparecchio gessato chiuso F-P. ; veniva dimesso con indicazione di divieto assoluto di carico e rimozione punti di sutura dopo 15 giorni.
Inoltre, la consulenza medico legale disposta nel presente giudizio - che ha evidenziato che le menomazioni in atto residuate all'attore dall'evento oggetto del contendere consistono in
“postumi di distacco osteotendineo rotuleo di destra trattato con tenorraffia” -, ha confermato la piena compatibilità tra la dinamica e il danno patito in occasione del sinistro del
15/09/2019, essendo soddisfatti tutti i criteri inerenti al nesso causale;
in particolare risultando soddisfatti il criterio cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione.
Venendo dunque adesso ad esaminare le responsabilità, emerge innanzitutto la violazione, da parte della , dell'art. 145, commi 1 e 2 del Codice della Strada: per quanto CP_4 riguarda il primo comma la conducente non ha adottato la massima prudenza in prossimità dell'intersezione stradale poiché si è spostata verso destra senza aver attentamente verificato previamente la presenza di altri veicoli in transito sulla via Lattuca in direzione via Canale. Per quanto riguarda il secondo comma - che impone l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra in un'intersezione, salvo diversa segnalazione -, è pacifico che nessuna segnaletica fosse presente né sulla via Canale né sulla via Lattuca.
Tuttavia ritiene il Tribunale concorrente, nonché prevalente, la responsabilità del minore e per esso dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver posto in essere, una condotta sconsiderata violativa, innanzitutto, del disposto di cui all'art. 190 comma 8 del C.d.S, che vieta sulla carreggiata delle strade “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura.. .”
Inoltre, come correttamente rilevato dalla compagnia assicuratrice convenuta, il D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4.6.2019 ha espressamente autorizzato i Comuni a sperimentare la circolazione sulle strade di veicoli per la mobilità personale da parte di soggetti che abbiano compiuto la maggiore età come “segway, overboard e monopattini”, subordinando tuttavia tale sperimentazione a specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, previa installazione di apposita segnaletica. Nel caso in esame, invece, non vi è prova che il comune abbia mai autorizzato tali mezzi o individuato le infrastrutture stradali da dedicare a tale tipo di circolazione;
né, del resto, è presente sui luoghi segnaletica stradale verticale e/o orizzontale conforme alle previsioni del citato decreto.
Ma oltre alle suddette considerazioni, non è revocabile in dubbio che, in concreto, la condotta del minore sia stata particolarmente imprudente, avendo utilizzato il mezzo sulla sede stradale e, peraltro, lungo una via con pendenza (dato pacifico) che, certamente, per
5 tale caratteristica, ha accelerato l'andatura e compromesso la capacità di gestire l'overboard in sicurezza.
D'altro canto, sebbene la fosse tenuta a prestare maggiore attenzione in CP_4 prossimità dell'incrocio e a dare la precedenza a chi proveniva dalla sua destra, è importante sottolineare che la conducente non aveva molte possibilità di manovra per evitare l'impatto.
Infatti, come riferito dal testimone , la via Canale è una strada piuttosto stretta, Tes_1 che non consente un agevole incrocio di due autovetture;
quando la ha incrociato CP_4
l'auto proveniente dal senso opposto, condotta dal , si è allargata verso destra: Tes_1 considerando complessivamente questi elementi, si può inferire che la velocità dell'autovettura fosse comunque piuttosto moderata.
Alla luce delle superiori evidenze, ritiene il Tribunale che la condotta imprudente del minore e per esso degli esercenti la potestà genitoriale, abbia avuto un peso preponderante nella dinamica del sinistro, che si stima congruo indicare nella misura del 70%.
Per la quantificazione del danno si possono senz'altro richiamare le conclusioni del c.t.u. dr.ssa che ha evidenziato che il minore, per effetto del sinistro, ha riportato un danno Per_3 biologico pari all' 11%; inabilità temporanea assoluta per giorni 38; inabilità temporanea relativa al 75% per giorni 22; inabilità temporanea relativa al 50% per giorni 20; inabilità temporanea relativa al 25% per giorni 20.
Il danno biologico non ha impatto sulle attività di studio espletate dal minore che non svolge alcuna attività lavorativa. Non sono state documentate spese sanitarie.
Le conclusioni del c.t.u. vengono senz'altro condivise dal Tribunale per giungere alla decisione sul quantum debeatur, con le precisazioni nel prosieguo esposte.
Ai fini della liquidazione improntata ad una valutazione unitaria del danno deve tenersi conto delle Tabelle di Milano 2024 (difatti la Tabella Unica Nazionale – TUN - introdotta con
D.P.R. n.12 del 13.01.2025, secondo quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri verificatisi a partire dal 5.3.2025).
Le Tabelle di Milano sono state assunte quale parametro basato su una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (9 anni), della percentuale di invalidità permanente indicata dal c.t.u. (11%), si procede applicando l'incremento per
6 sofferenza soggettiva tenuto conto che minore ha dovuto tenere l'arto in scarico per ben 38 giorni, con evidenti limitazioni nei movimenti e nelle interazioni con i coetanei, circostanza particolarmente rilevante considerata la sua giovanissima età.
Si giunge all'importo complessivo di € 44.639,50 (di cui € 36.647,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed € 7.992,50 per danno biologico temporaneo), somma da ritenersi congrua e satisfattiva di ogni pretesa, dal momento che non si riscontrano né sono state allegate e provate dal danneggiato eventuali conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da determinare un aumento a titolo di personalizzazione (v. in argomento, Cass. civ., 3 marzo
2023, n. 6378). Peraltro il c.t.u., nella determinazione della percentuale di invalidità permanente, ha già valutato anche il danno estetico tenendo conto delle caratteristiche morfologiche delle cicatrici, della qualità della cicatrizzazione, della sua sede, delle caratteristiche della cute circostante, del sesso e dell'età.
Ne consegue che l'importo dovuto a parte attrice, in ragione della prevalente responsabilità, è pari a € 13.392,00 (30% di € 44.639,50)
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento che, se tempestivamente corrisposta, poteva essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi. Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
L'importo complessivo di € 13.392,00 va quindi devalutato alla data del sinistro (settembre
2019); gli interessi legali vanno dunque calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da Cassazione citata). Si giunge così alla somma finale di € 14.800,48 (devalutazione =
€ 11.310,81; Rivalutazione + Interessi: € 3.489,67).
I convenuti, in solido, vanno quindi condannati al versamento della superiore somma in favore dell'attore, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Quanto alle spese stragiudiziali richieste va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di un sinistro stradale la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, “è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali"(così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990); tali spese sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154) e
7 sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza con la conseguente applicazione dell'art. 1227, co 2,
c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644).
Nel caso di specie le attività compiute in fase stragiudiziale - di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. - non sono state specificamente allegate e, peraltro, da quanto evincibile dalla produzione documentale, sono limitate a due missive inviate alla compagnia assicuratrice e a firma di altri diversi difensori. Ne consegue che va respinta la relativa voce.
L'esito complessivo del giudizio, in ragione dell'accertata prevalente responsabilità dell'attore, suggerisce la compensazione delle spese di lite.
Vanno per le stesse ragioni lasciate a carico della parte attrice la metà delle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, mentre la restante metà è posta a carico dei convenuti in solido (fermo restando l'obbligo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio).
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , genitori esercenti la potestà sul minore Parte_2 Persona_1 Persona_2
, nei confronti di e nella contumacia di
[...] Controparte_2 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_4
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore, nella misura indicata in parte motiva, nella causazione del sinistro occorso;
per l'effetto CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno - già valutato il concorso di colpa - dell'importo all'attualità di € 14.800,48, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
RESPINGE ogni altra domanda attorea e DICHIARA compensate le spese di lite;
LASCIA a carico della parte attrice la metà delle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, e la restante metà a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Agrigento il 5.12.2025 Il Giudice
IA CA
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