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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 17.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5134/2023 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Parte_1
Sergio Piccione e Nunzio Ferrante;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Antonello
Monoriti;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' chiedendo la condanna dell' liquidazione della prestazione indennità di CP_1
accompagnamento, per la quale la sussistenza del requisito sanitario era stato riconosciuto con sentenza n. 2323 del 07.12.2022 a decorrere dal gennaio 2022 a seguito di proc. ex art. 1 445-bis comma 6 c.p.c. Lamentava che nonostante la notifica della sentenza, avvenuta in CP_ data 13.12.2022 presso la Sede Provinciale di Messina e, in data 27.12.2022, presso la
CP_ sede legale di Roma, l' non aveva provveduto alla suddetta liquidazione entro il termine di legge. CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che aveva provveduto alla liquidazione della indennità di accompagnamento nel novembre 2023. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-----------------------
4.- Con riguardo alla domanda di indennità di accompagnamento, riconosciuta con
CP_ sentenza n. 2323 del 07.12.2022, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione nel novembre 2023.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
5.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al CP_ pagamento della prestazione con sentenza del 17.12.2022, notificata all' di Messina in data 13.12.2022.
CP_
Ciò posto, va osservato che l' ha pagato oltre il termine di legge di 120 giorni, e precisamente nel novembre 2023.
Nel caso di specie, l' ha quindi provveduto al pagamento della prestazione dopo la CP_1
proposizione del ricorso e la sua notifica e pertanto va condannato alle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
2 6.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 43,00 per spese ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
3
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 17.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5134/2023 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Parte_1
Sergio Piccione e Nunzio Ferrante;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Antonello
Monoriti;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' chiedendo la condanna dell' liquidazione della prestazione indennità di CP_1
accompagnamento, per la quale la sussistenza del requisito sanitario era stato riconosciuto con sentenza n. 2323 del 07.12.2022 a decorrere dal gennaio 2022 a seguito di proc. ex art. 1 445-bis comma 6 c.p.c. Lamentava che nonostante la notifica della sentenza, avvenuta in CP_ data 13.12.2022 presso la Sede Provinciale di Messina e, in data 27.12.2022, presso la
CP_ sede legale di Roma, l' non aveva provveduto alla suddetta liquidazione entro il termine di legge. CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che aveva provveduto alla liquidazione della indennità di accompagnamento nel novembre 2023. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-----------------------
4.- Con riguardo alla domanda di indennità di accompagnamento, riconosciuta con
CP_ sentenza n. 2323 del 07.12.2022, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione nel novembre 2023.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
5.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al CP_ pagamento della prestazione con sentenza del 17.12.2022, notificata all' di Messina in data 13.12.2022.
CP_
Ciò posto, va osservato che l' ha pagato oltre il termine di legge di 120 giorni, e precisamente nel novembre 2023.
Nel caso di specie, l' ha quindi provveduto al pagamento della prestazione dopo la CP_1
proposizione del ricorso e la sua notifica e pertanto va condannato alle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
2 6.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 43,00 per spese ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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