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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. IE OL EN, all'udienza del 24/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 212 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI AGOSTINO , giusta procura C.F._1 in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore,; CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/01/2023 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Intimazione di pagamento n. 097 2022 90585568 86 /000, notificatagli il 13.12.2022, nonché delle seguenti cartelle di competenza dell' , in essa contenute e, segnatamente: CP_1
1) N. 09720110233116344000, notificata il 07.08.2012 di € 855,52;
2) N. 09720130094000775000, notificata il 08.08.2013 di € 823,96;
3) N. 09720140001024719000, notificata il 03.09.2015 di € 991,63;
4) N. 09720150136828655000, notificata il 18.06.2016 di € 725,23;
5) N. 09720160013461512000, notificata il 18 aprile 2017 di € 655,58;
6) N. 09720170118217091000, notificata il 18 giugno 2018 di € 609,68;
7) N. 09720170269444492000, notificata il 09 maggio 2019 per € 564,90;
8) N. 09720190000013552000, notificata il 23.09.2019 per euro 557,28; il tutto per complessivi euro 5784,30.
Eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva in relazione alle prime cinque cartelle di pagamento, nonché la non dovutezza delle somme di cui alle successive cartelle - emesse per i premi e sanzioni per gli anni 2016 e 2017 - per aver cessato la propria attività artigiana in data CP_1
03.10.2014.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
L' rimaneva contumace. CP_1
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va ritenuta tempestiva e ammissibile, essendo affidata sostanzialmente a motivi di doglianza che la qualificano come opposizione all'esecuzione.
Orbene, l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative alle CP_1 cartelle nn. 09720110233116344000, 09720130094000775000, 09720140001024719000,
09720150136828655000, 09720160013461512000, sottostanti alla intimazione, appare fondata. È di palmare evidenza, infatti, e in assenza di ulteriori documenti forniti da , rimasto CP_1 contumace, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui alle citate cartelle di pagamento.
Quanto alle cartelle nn. 09720170118217091000, 09720170269444492000 e
09720190000013552000, il ricorrente contesta la dovutezza delle somme ivi richieste, dal momento che vertono su contributi e premi rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
Sul punto, appare dirimente l'allegazione e prova, da parte dell' del fatto impeditivo Pt_1 del sorgere dell'obbligazione contributiva, consistente nell'avvenuta cessazione dell'attività edile, in data 03/10/2014, come da documentazione in atti (cfr. comunicazione di cessazione dell'attività inviata all'Agenzia delle Entrate, in atti).
Di fronte a tale eccezione, nel silenzio della contumacia dell' , non si ravvisano elementi CP_1
a sostegno della pretesa contributiva dell'Ente sottesa alle cartelle in parola, di talché le relative somme vanno dichiarate non dovute.
Il ricorso va allora accolto, dichiarando non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il giorno 17/01/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90585568 86 /000;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_1 in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre euro 43,00 per spese vive.
Così deciso in Velletri, 24/11/2025 .
Il Giudice
IE OL EN