TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2667/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mazza Nicola, C.F._1 dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mazza Nicola, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 28/10/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11.9.1993 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di TA.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 30.9.1994 e Persona_1 il 4.9.2005, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Parte_3 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 16.12.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di TA (Na) alla via Viale Elena n. 60, rimane nel godimento esclusivo della sig.ra , ivi compresi i mobili, arredi Parte_2
e pertinenze;
mentre l'automobile “Peugeot 208 tg. EN353AT” rimarrà nel possesso, nella
2 detenzione ed uso esclusivo di già intestatario della stessa e senza Parte_1 pretesa alcuna da parte della;
Parte_2
3) il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla coniuge Parte_1
una somma mensile di €. 400,00, per il mantenimento dei due figli non Parte_2 autosufficienti economicamente, a mezzo assegno o bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN – [...];
4) Le spese straordinarie dei figli saranno ripartite nella misura paritaria del 50% a carico di ciascun coniuge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
VI (NA) il 27.7.1967 e nata a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio in TA (NA) il 11.9.1993 (atto n. 60, parte II, serie A, anno 1993);
- assegna la casa coniugale sita in TA (NA) alla via Viale Elena n. 60 alla sig.ra
Parte_2
- prende atto che l'automobile “Peugeot 208 tg. EN353AT rimarrà nel possesso, nella detenzione ed uso esclusivo del sig. come da accordi riportati in parte Parte_1 motiva;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi economicamente a carico del sig. da corrispondersi mediante Parte_1 assegno o bonifico sulle coordinate indicate in accordi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2667/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mazza Nicola, C.F._1 dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mazza Nicola, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 28/10/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11.9.1993 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di TA.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 30.9.1994 e Persona_1 il 4.9.2005, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Parte_3 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 16.12.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di TA (Na) alla via Viale Elena n. 60, rimane nel godimento esclusivo della sig.ra , ivi compresi i mobili, arredi Parte_2
e pertinenze;
mentre l'automobile “Peugeot 208 tg. EN353AT” rimarrà nel possesso, nella
2 detenzione ed uso esclusivo di già intestatario della stessa e senza Parte_1 pretesa alcuna da parte della;
Parte_2
3) il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla coniuge Parte_1
una somma mensile di €. 400,00, per il mantenimento dei due figli non Parte_2 autosufficienti economicamente, a mezzo assegno o bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN – [...];
4) Le spese straordinarie dei figli saranno ripartite nella misura paritaria del 50% a carico di ciascun coniuge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
VI (NA) il 27.7.1967 e nata a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio in TA (NA) il 11.9.1993 (atto n. 60, parte II, serie A, anno 1993);
- assegna la casa coniugale sita in TA (NA) alla via Viale Elena n. 60 alla sig.ra
Parte_2
- prende atto che l'automobile “Peugeot 208 tg. EN353AT rimarrà nel possesso, nella detenzione ed uso esclusivo del sig. come da accordi riportati in parte Parte_1 motiva;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi economicamente a carico del sig. da corrispondersi mediante Parte_1 assegno o bonifico sulle coordinate indicate in accordi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4