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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
2393/2022 R.G.V.G.
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1891 del 25/10/202 del Tribunale di Latina e pendente tra
con il patrocinio dell'Avv Angelo Cavaliere che la Parte_1
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Latina,
CP_1
e
CP_2
-APPELLATO CONTUMACE
e con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello
Il Tribunale di Latina è stato adito dalla che i) ha addotto di aver PT
contratto matrimonio con il 23 luglio 1988, di aver avuto CP_2
con lo stesso i figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
30.08.1988, 01.08.1992 e 10.09.2004, tutti conviventi ed economicamente non autosufficienti, ii) ha aggiunto che il marito si era lasciato trascinare da
“frequentazioni disdicevoli nella spirale della tossicodipendenza spesso abbandonando l'attività lavorativa ed allontanandosi anche dalla casa coniugale per periodi” nei quali a suo dire cercava di disintossicarsi, iii) ha precisato che lo stesso si era indebitato per l'acquisto delle sostanze stupefacenti ed aveva quasi completamente abbandonato il lavoro, iv) ha chiesto di “confermare l'autorizzazione a vivere separati per i coniugi assegnando la casa coniugale alla e pur con l'affido congiunto del Pt_2
minore determinare gli orari e giorni di visita del padre Persona_4
lasciandolo nella casa coniugale insieme ai fratelli”, determinando
“l'assegno di mantenimento in euro 800,00 ovvero quanto risulterà di giustizia e con ogni conseguenziale statuizione conferente alle avanzate richieste”.
Nella sentenza, che ha respinto le domande della si legge che PT
. nell'udienza presidenziale si presentava solo la che riferiva v) di PT
vivere ancora sotto lo stesso tetto del marito, malgrado lunghi periodi di allontanamento dello stesso, vi) che il marito era un imprenditore edile, il figlio era laureato, viveva ancora in casa e non lavorava, mentre Per_1 Per_2
studiava medicina all'Università e frequentava la terza media, vii) Per_3
che il marito aveva iniziato l'uso di sostanze stupefacenti, motivo che aveva determinato la crisi matrimoniale, viii) che, per la mancanza di risorse economiche in casa, aveva dovuto lavorare per due mesi all'estero come aiuto cuoca,
. il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla disponeva l'affido condiviso del figlio minore PT
, “con facoltà per il padre di vederlo quando vuole previo preavviso Per_3
alla madre”, e poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli e di € 450 mensili, oltre al 50% delle spese scolastiche Per_3 Per_2
e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
. la relazione del Servizio sociale del Comune di Sezze dell'8/3/2019 rappresentava tra l'altro che i coniugi continuavano a coabitare nella stessa casa, pur avendo la manifestato l'intenzione di organizzarsi per Pt_2
lasciare la casa coniugale,
. nell'udienza dell'11 luglio 2019, il procuratore della adduceva che “la PT
propria assistita continua a vivere nella casa coniugale, ove è rimasta anche l'altra parte, che convive pacificamente con la stessa e che saltuariamente la si reca in Germania per lavorare come cameriera, in questi casi Parte_1
lascia il minore al padre e nella casa dove ci sono anche gli altri due figli maggiorenni della coppia, non autosufficienti economicamente”, chiedendo che la causa venisse decisa,
. il G.I., per verificare l'idoneità del contesto abitativo per il minore, anche alla luce della convivenza delle parti, e, atteso quanto riportato dal difensore, richiedeva nuova relazione al Servizio sociale: dalla nuova relazione non si evincevano elementi di pregiudizio per il minore -si diceva che il ragazzo era sereno ed equilibrato, non riscontrandosi criticità dello stesso o del contesto del nucleo familiare, in cui vivevano anche il figlio maggiore, insegnante, e l'altra figlia, laureanda in medicina- e nella stessa si dava atto che il CP_2
continuava a dormire presso la casa coniugale, anche se durante il giorno svolgeva l'attività di vita quotidiana altrove, consumando i pasti presso l'abitazione di sua madre, e che c'era un rapporto tranquillo senza conflittualità relazionali,
. non era possibile accertare fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole, sicchè restava preclusa la pronuncia sullo status, avendo oltretutto la v) mancato di PT
mettere in esecuzione l'ordinanza presidenziale per ottenere l'allontanamento del coniuge dalla casa familiare e di dimostrare lo stato di tossicodipendenza del marito col quale aveva del resto lasciato il minore per il lungo periodo estivo in cui si era recata in Germania, vi) mancato di chiedere in ricorso la pronuncia di separazione personale, essendosi limitata a chiedere l'autorizzazione a vivere separati, vii) mancato di chiedere il collocamento presso di sé del minore per il quale invocava l'affidamento congiunto e il collocamento presso la casa coniugale insieme ai fratelli.
Ha proposto appello la premettendo che il figlio sarebbe PT Per_3
divenuto maggiorenne in data 10.09.2022 e deducendo che
. il primo Giudice non ha tenuto conto viii) che la separazione personale dei coniugi è basata sulla estrinsecazione della volontà di uno di essi di non avere più la necessità del vivere insieme, sicchè era sufficiente prendere atto della crisi coniugale dopo l'inesistenza del tentativo di conciliazione, ix) che
[...]
è rimasto del tutto assente nel giudizio, per il suo stato di CP_2
tossicodipendenza che lo ha inebetito, x) dell'assoluta carenza di sostegno economico proprio nei confronti dei suoi figli, xi) del fatto che, per sopperire alle esigenze dei propri figli, si è determinata a lavorare presso il Centro cottura Mensa scolastica sito in Sezze in via Gattuccia ed in Germania, perché il Centro cottura di Sezze è chiuso da giugno a settembre”, xi) del fatto che la deducente aveva dimostrato l'intollerabilità della convivenza col marito con il quale non c'era vita comune e non vi è stata ripresa di relazione incompatibile con lo stato di separazione, xii) che ella non doveva dedurre la non percezione di mantenimento e l'assenza di relazione, al fine della pronuncia della separazione, rilevando a tal fine solo la domanda di separazione giudiziale. Ha chiesto quindi alla Corte di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale all'appellante e “ponendo a carico dell'appellato un assegno di mantenimento di €. 800,00 mensili ovvero quello che risulterà di giustizia, con ogni conseguenziale statuizione”.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e va CP_2
dichiarato contumace.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 20/2/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 17/2/2025, la ha insistito nelle conclusioni prese, PT
rappresentando che il primo Giudice ha errato nel ritenere che il figlio Per_3
fosse abbandonato in casa, visto che in casa erano presenti i due fratelli maggiorenni conviventi e che la madre durante le vacanze scolastiche lo conduceva in Germania, ove ella si recava per lavorare.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va osservato che ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, segnalandosi che non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (cfr Cass 8713/2015).
Tanto premesso, è emersa l'esistenza, in capo alla di una condizione PT
di disaffezione al matrimonio che ella assume causato dall'atteggiamento assunto nel tempo dal marito che “si è lasciato trascinare da frequentazioni disdicevoli nella spirale della tossicodipendenza spesso abbandonando l'attività lavorativa ed allontanandosi anche dalla casa coniugale per periodi nei quali a suo dire cercava di essere aiutato a disintossicarsi e cessare l'assunzione di droghe […] status peggiorato sempre di più determinando anche l'insorgenza di ipotetico pericolo potenziale ed il moltiplicarsi di debiti per l'acquisto delle droghe nonché il quasi completo abbandono dell'attività lavorativa per le continue crisi legate alla tossicodipendenza” (cfr ricorso introduttivo del 1^ grado): lo stato di disaffezione è oggettivato dall'iniziativa processuale, cui sono seguiti il tentativo di ottenere l'allontanamento del dalla casa coniugale e la considerazione, a fronte della perdurante CP_2
occupazione di una stanza da letto da parte del della soluzione di CP_2
“lasciare la casa matrimoniale insieme a e alla sorella” (cfr relazione Per_3
8/3/2019). Del resto, seppur non sia necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, non può passare inosservato il comportamento del he, convocato dinanzi al Presidente e al Servizio CP_2
sociale, ha mostrato totale disinteresse nei confronti del coniuge, del nucleo familiare e della sorte della comunione di vita che con il matrimonio ha contribuito a creare.
Va dunque dichiarata la separazione personale fra le parti.
Essendo ormai maggiorenne, non v'è da pronunciare in ordine ad Per_3
affidamento del ragazzo e suo collocamento né da regolare il diritto di visita paterno. Quanto alla casa coniugale, devesi garantire a che vi vive -come Per_3
dimostrato dalle relata di notifica del ricorso in appello al padre nella quale egli, che nel ricevere il plico, si è dichiarato “persona di famiglia convivente”-
, la conservazione dell'habitat domestico: inoltre, egli ha rappresentato al
Servizio sociale il desiderio di restare a vivere con la madre che, con i fratelli, costituisce per lui un punto di riferimento (cfr relazione 8/3/2019), sicchè è alla che va assegnata la casa di Via Colli I tratto n 107. PT
Passando ai provvedimenti economici, va segnalato che la ha chiesto PT
il riconoscimento di “un assegno di mantenimento di euro 800 mensili ovvero quello che risulterà di giustizia”, senza specificare chi sono i beneficiari: va aggiunto che in primo grado la richiesta aveva ad oggetto un assegno di euro
800 per sé e per i figli, tutti asseritamente conviventi e non autosufficienti e che il Presidente ha, in data 4/10/2016, riconosciuto alla che non PT
risulta aver impugnato il provvedimento, euro 450 mensili per i figli e Per_2
. Per_3
Tanto premesso, va segnalato che, a sostegno della domanda, la ha PT
rappresentato al Presidente (cfr verbale udienza 4/10/2016) di avere un reddito di euro 700 mensili e di avere integrato lavorando per due mesi all'estero come aiuto cuoca mentre il marito lavorava nel campo dell'edilizia ed era titolare di un'impresa, che in precedenza si avvaleva di 2 o 3 dipendenti: considerate le scarne allegazioni che l'interessata non ha provveduto ad integrare né ad aggiornare e l'assenza di qualsiasi documentazione bancaria e reddituale, nulla può essere riconosciuto alla per il proprio mantenimento, cui resta peraltro la fruizione della PT PT
casa coniugale in comproprietà col marito (cfr ricorso in primo grado).
Quanto ai figli, deve per un verso richiamarsi la previsione dell'art. 316 bis cod. civ. che impone al genitore di farsi carico del mantenimento del figlio non autosufficiente e per l'altro segnalarsi che (classe 1988) era Per_1 insegnante già nel 2020 (cfr relazione del Servizio Sociale di Sezze del
25/11/2020) e non più convivente per quanto si evince dalla relazione del SS del 8/3/2019, che (classe 1992) era laureanda in medicina nel 2020 e Per_2
convivente sino al marzo 2019 (cfr relazione del SS), mentre , Per_3
attualmente quasi ventunenne, ha frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale ed era convivente al 2022, allorquando ha ricevuto il plico destinato al padre.
Tanto premesso, l'età e lo svolgimento di attività lavorativa inducono ad escludere il contributo al mantenimento per il figlio contributo da Per_1
negare anche per che deve ritenersi aver da tempo concluso il suo Per_2
percorso formativo ed essere, grazie al titolo conseguito, ragionevolmente occupata;
di contro, per il figlio , stante il ragionevole perdurare del Per_3
percorso formativo, va riconosciuto un contributo al mantenimento a carico del padre che non si è curato di contestare, visto che non costituendosi si è precluso la facoltà di interloquire, la condizione del ragazzo di dipendenza o autosufficienza economica e di convivente o meno con la madre. Posto che spetta il contributo per , per la relativa quantificazione vanno Per_3
considerate le risorse della madre -che con i suoi redditi è riuscita a mantenere agli studi tre figli- e la capacità lavorativa del , sebbene attualmente Per_5
indebitato, rivestiva la qualifica di imprenditore edile con due/tre lavoranti alle dipendenze-, oltre che l'assenza di spese di alloggio -vista l'appartenenza della casa familiare ad entrambi i coniugi in egual misura-: ne discende che questa Corte stima congruo il contributo già riconosciuto dal Presidente, attualizzandolo in euro 300 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat Foi e decorrenza dall'effettivo allontanamento del dalla casa coniugale. Le CP_2
spese straordinarie vanno ripartite al 50% fra i coniugi.
Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede, nella contumacia di : CP_2
. dichiara la separazione personale fra e i quali CP_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Sezze (Lt), il 23/7/1988,
. dispone l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Sezze (Lt) (registro atto di matrimonio dell'anno 1988, atto n
00017, parte 2, serie C 1988),
. assegna alla moglie la casa di Via Colli I tratto n 107, Sezze, dalla quale il si allontanerà entro il 30/4/2025, CP_2
. determina in euro 300 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat Foi, il contributo al mantenimento del figlio , contributo che, con decorrenza Per_3
dall'effettivo allontanamento del marito dalla casa coniugale, condanna
[...]
a versare alla presso il domicilio di costei entro il giorno 5 di CP_2 PT
ogni mese,
. pone a carico del il 50% delle spese straordinarie da sostenersi CP_2
nell'interesse del figlio, spese regolate come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Roma (sottoscritto il 17/12/2014),
. condanna il a rifondere alla le spese del doppio grado di CP_2 PT
giudizio, da liquidarsi in euro 3.800 per compensi, oltre oneri di legge, quanto alla fase dinanzi al Tribunale, e in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge, quanto al presente grado.
Si comunichi.
Roma il 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Dr.ssa Sofia Rotunno