TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2813 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 16.10.2025, a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. STEFANUTTO SIMONA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. GRUARIN MONICA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE (rassegnate all'udienza dd. 16.10.2025):
“dato atto che il Tribunale di Udine, con sentenza non definitiva n. 339/2025 d.d. 29.04.25, depositata il 06.05.25, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e , Controparte_1 Parte_1
- confermarsi che la figlia (n. 30.01.2011) rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prioritario presso la madre e, salvo diversi accordi tra i genitori, con turni di responsabilità paterna a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, oltre a un pomeriggio con pernotto nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre
1 e due pomeriggi con pernotto quando è previsto il weekend con la madre, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore, in considerazione della sua età. Disporsi che, quando Per_1
è con il padre, egli si debba occupare di accompagnarla alle attività extrascolastiche. Disporsi che le festività natalizie vengano divise a metà tra i genitori, con alternanza delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, con la precisazione che passerà ogni anno la sera della viglia di Natale fino al pomeriggio Per_1 del giorno di Natale con il padre, il quale la riaccompagnerà presso la madre entro le ore 18.00 così che passi ogni anno con lei la sera di Natale e l'intera giornata del 26.12. Disporsi che Per_1 analogamente, vengano suddivise a metà le festività pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore i periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, sempre tenendo conto delle esigenze e dei desiderata della minore.
- Disporsi l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 versando alla signora l'importo mensile di € 175,00, con l'impegno a rivedere CP_1
l'ammontare del contributo qualora si dovessero modificare le condizioni reddituali-patrimoniali delle parti. La somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
- Disporsi che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia Prot. 3477/15, vengano ripartite al 50% tra i genitori e rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta di chi le ha anticipate.
- Disporsi che l'Assegno unico universale continui ad essere attribuito al 100% dalla signora
CP_1
-Spese di causa compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso, depositato in data 04.11.2024 e regolarmente notificato, il sig. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 06.09.2008 con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione è nata la figlia nel 2011, ha riferito che il Tribunale di Udine, con Per_1 decreto n. 416 del 08.10.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché l'affidamento condiviso della
2 minore ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria e previsione di un contributo al mantenimento diretto di . Per_1
La sig.ra si è costituita regolarmente in giudizio, aderendo alla richiesta Controparte_1 di divorzio, ma, fermo l'affidamento condiviso della minore, ha chiesto che ne fosse disposto il collocamento prevalente presso di sé e ha domandato la conferma dell'obbligo, previsto a carico del sig. in sede di separazione, di contribuire al mantenimento della figlia in misura pari Pt_1 ad euro 291,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
II) Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione davanti al giudice istruttore dd. 29.04.2025, le parti hanno raggiunto un accordo parziale e temporaneo in ordine al diritto di visita di e al suo Per_1 mantenimento a carico del padre (pari ad euro 150,00 mensili), fermo il riconoscimento dell'assegno unico universale alla madre per l'intero e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
hanno inoltre chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini per gli scritti conclusivi.
Con sentenza parziale pubblicata in data 06.05.2025, il Tribunale ha pronunciato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza di pari data, ha rimesso la causa in istruttoria per il prosieguo.
All'udienza dd. 07.07.2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore ad euro 175,00, nonché al pagamento rateale, da parte del sig. delle spese straordinarie arretrate. Pt_1
Infine, all'udienza dd. 16.10.2025, le procuratrici hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
III) Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità agli interessi superiori, morali e materiali, della minore.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prioritario della stessa presso la madre;
3 2) dispone, salvo diversi accordi tra i genitori, che il padre possa tenere/vedere la minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio con pernotto nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre e due pomeriggi con pernotto quando è previsto il weekend con la madre, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore, in considerazione della sua età;
3) dispone che, quando è con il padre, egli si debba occupare di accompagnarla alle Per_1 attività extrascolastiche;
4) dispone che le festività natalizie vengano divise a metà tra i genitori, con alternanza delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, con la precisazione che passerà ogni anno la sera della viglia Per_1 di Natale fino al pomeriggio del giorno di Natale con il padre, il quale la riaccompagnerà presso la madre entro le ore 18.00, così che passi ogni anno con lei la sera di Natale Per_1
e l'intera giornata del 26.12;
5) dispone che vengano suddivise a metà tra i genitori le festività pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore i periodi dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla ripresa della scuola e che, in estate, ciascun genitore trascorra con la figlia due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, sempre tenendo conto delle esigenze e dei desiderata della minore;
6) dispone l'obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 versando alla sig.ra l'importo mensile di euro 175,00; dà atto dell'impegno a CP_1 rivedere l'ammontare del contributo qualora si dovessero modificare le condizioni reddituali-patrimoniali delle parti. La somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per la figlia, individuate e disciplinate secondo le previsioni del Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia Prot. 3477/15, vengano ripartite al 50% tra i genitori e rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta di chi le ha anticipate;
8) dispone che l'assegno unico universale rimanga attribuito alla sig.ra per l'intero; CP_1
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Il giudice rel. dott.ssa Annamaria Antonini dott.ssa Elisabetta Sartor
4