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Sentenza 21 ottobre 2020
Sentenza 21 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2020, n. 29181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29181 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di La UA OM, n. a Termini Imerese (PA) il 13/05/1956, rappresentato ed assistito dall'avv. Antonino AL, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale, n. 1018/2019, in data 15/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore della parte civile, QU FI, avv. Margareth Amitrano, comparso in sostituzione dell'avv. Pietro Siragusa, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza di secondo grado e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado che si quantificano in euro 2.500,00 oltre il 15% delle spese generali, CPA ed IVA. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29181 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IN EA Data Udienza: 18/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/10/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 17/09/2018 che aveva condannato OM La UA per i reati di cui agli artt. 641 cod. pen. (capo A) e 646 cod. pen. (capo B), assolveva lo stesso in relazione al capo B) per insussistenza del fatto e rideterminava la pena per il capo A) nella misura di mesi due di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di OM La UA, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare, quale formale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. Dall'istruttoria dibattimentale non era emerso che il La UA fosse in stato di insolvenza ovvero lo avesse dissimulato. Invero, il primo assegno segnalato per le violazioni di cui alla I. n. 386/1990 è del 30/06/2012 ed è la stessa Prefettura a riferire di essere stata interessata della vicenda per condotte di emissione di assegni intervenute tra il settembre 2012 e l'aprile 2013, ossia in un momento successivo all'acquisto dell'automobile (avvenuto il 18/06/2012) ed alla consegna degli assegni al venditore QU FI, emessi precedentemente a tale epoca. Le cause del mancato pagamento dell'acquisto dell'automobile con l'emissione di assegni sprovvisti di copertura erano da rinvenire nelle successive vicissitudini derivanti, da un lato, dalla crisi del settore e, dall'altro, da sopravvenuti gravi problemi di cui la parte offesa era perfettamente a conoscenza. In ogni caso, il giudice di secondo grado aveva ignorato l'assenza in capo al ricorrente della volontà di non adempiere ad un'obbligazione, in presenza - in capo allo stesso - di una ragionevole convinzione di poter superare un momentaneo e transitorio stato di illiquidità. Inoltre l'imputato, al momento dell'acquisto dell'automobile, non era assolutamente a conoscenza del divieto di emettere assegni impostogli con ordinanza prefettizia notificatagli solo in data 20/01/2017. In sintesi finale, gli elementi indicati nella sentenza impugnata, tutti successivi alla conclusione dell'obbligazione, sono espressione del 2 successivo inadempimento, ma di per sé soli non forniscono la prova della preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della compravendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto, in entrambe le sue proposte articolazioni, è aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Il ricorrente ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare analiticamente i profili di critica al provvedimento impugnato. Ciò premesso, va evidenziato come nella fattispecie, si sia in presenza di censure assolutamente generiche e prive di specificità in tutte le loro articolazioni (si reiterano, in relazione al capo A) ove è intervenuta c.d. doppia conforme, doglianze già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Riproponendo questioni in fatto, il ricorrente ha inteso sollecitare una non consentita 3 rilettura di merito, del tutto impedita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come risulti provato che: -al La UA fosse stato regolarmente notificato in data 12/07/2012 il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni con cui lo stesso veniva altresì informato che, a partire dal 12 settembre, il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio di cui all'art. 10- bis della I. n. 386/1990 e lo stesso imputato ha dichiarato che ricordava di essere stato convocato dalla banca in ordine ad assegni da coprire;
così come del tutto irrilevante doveva ritenersi la notifica, avvenuta alcuni anni dopo la commissione del fatto, del divieto prefettizio di emettere assegni quale sanzione amministrativa accessoria sul diverso presupposto di cui all'art. 5 I. n. 386/1990; - in epoca coeva all'acquisto dell'autovettura in questione (18/06/2012), l'imputato aveva già emesso altri assegni privi di provvista, in relazione ai quali veniva iscritto nell'archivio di cui sopra;
- l'imputato, già nel corso dell'estate 2012, risultava versare in serie difficoltà economiche a causa della riduzione e della successiva perdita del lavoro, che sicuramente non gli consentivano di pagare la somma di seimila euro al FI;
- nessun accordo rateale fu proposto dal La UA per cercare di ripianare il suo debito. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile FI QU che si liquidano in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alle spese sostenute nel grado dalla 4 costituita parte civile FI QU che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA. Così deciso in Roma il 18/09/2020 Il Consigliere estensore Il Presi nte EA IN GEPPIN GO i t
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore della parte civile, QU FI, avv. Margareth Amitrano, comparso in sostituzione dell'avv. Pietro Siragusa, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza di secondo grado e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado che si quantificano in euro 2.500,00 oltre il 15% delle spese generali, CPA ed IVA. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29181 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IN EA Data Udienza: 18/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/10/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 17/09/2018 che aveva condannato OM La UA per i reati di cui agli artt. 641 cod. pen. (capo A) e 646 cod. pen. (capo B), assolveva lo stesso in relazione al capo B) per insussistenza del fatto e rideterminava la pena per il capo A) nella misura di mesi due di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di OM La UA, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare, quale formale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. Dall'istruttoria dibattimentale non era emerso che il La UA fosse in stato di insolvenza ovvero lo avesse dissimulato. Invero, il primo assegno segnalato per le violazioni di cui alla I. n. 386/1990 è del 30/06/2012 ed è la stessa Prefettura a riferire di essere stata interessata della vicenda per condotte di emissione di assegni intervenute tra il settembre 2012 e l'aprile 2013, ossia in un momento successivo all'acquisto dell'automobile (avvenuto il 18/06/2012) ed alla consegna degli assegni al venditore QU FI, emessi precedentemente a tale epoca. Le cause del mancato pagamento dell'acquisto dell'automobile con l'emissione di assegni sprovvisti di copertura erano da rinvenire nelle successive vicissitudini derivanti, da un lato, dalla crisi del settore e, dall'altro, da sopravvenuti gravi problemi di cui la parte offesa era perfettamente a conoscenza. In ogni caso, il giudice di secondo grado aveva ignorato l'assenza in capo al ricorrente della volontà di non adempiere ad un'obbligazione, in presenza - in capo allo stesso - di una ragionevole convinzione di poter superare un momentaneo e transitorio stato di illiquidità. Inoltre l'imputato, al momento dell'acquisto dell'automobile, non era assolutamente a conoscenza del divieto di emettere assegni impostogli con ordinanza prefettizia notificatagli solo in data 20/01/2017. In sintesi finale, gli elementi indicati nella sentenza impugnata, tutti successivi alla conclusione dell'obbligazione, sono espressione del 2 successivo inadempimento, ma di per sé soli non forniscono la prova della preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della compravendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto, in entrambe le sue proposte articolazioni, è aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Il ricorrente ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare analiticamente i profili di critica al provvedimento impugnato. Ciò premesso, va evidenziato come nella fattispecie, si sia in presenza di censure assolutamente generiche e prive di specificità in tutte le loro articolazioni (si reiterano, in relazione al capo A) ove è intervenuta c.d. doppia conforme, doglianze già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Riproponendo questioni in fatto, il ricorrente ha inteso sollecitare una non consentita 3 rilettura di merito, del tutto impedita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come risulti provato che: -al La UA fosse stato regolarmente notificato in data 12/07/2012 il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni con cui lo stesso veniva altresì informato che, a partire dal 12 settembre, il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio di cui all'art. 10- bis della I. n. 386/1990 e lo stesso imputato ha dichiarato che ricordava di essere stato convocato dalla banca in ordine ad assegni da coprire;
così come del tutto irrilevante doveva ritenersi la notifica, avvenuta alcuni anni dopo la commissione del fatto, del divieto prefettizio di emettere assegni quale sanzione amministrativa accessoria sul diverso presupposto di cui all'art. 5 I. n. 386/1990; - in epoca coeva all'acquisto dell'autovettura in questione (18/06/2012), l'imputato aveva già emesso altri assegni privi di provvista, in relazione ai quali veniva iscritto nell'archivio di cui sopra;
- l'imputato, già nel corso dell'estate 2012, risultava versare in serie difficoltà economiche a causa della riduzione e della successiva perdita del lavoro, che sicuramente non gli consentivano di pagare la somma di seimila euro al FI;
- nessun accordo rateale fu proposto dal La UA per cercare di ripianare il suo debito. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile FI QU che si liquidano in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alle spese sostenute nel grado dalla 4 costituita parte civile FI QU che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA. Così deciso in Roma il 18/09/2020 Il Consigliere estensore Il Presi nte EA IN GEPPIN GO i t