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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2701/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100064467629000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110049222844000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120030301819000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057895853000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057895853000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105190401000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107861824000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001404404000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013860942000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019543545000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170035435326000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032007851000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001206335000 IVA-ALTRO 2015
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190038788948000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050833862000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065212840000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2475/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368/000, notificatagli in data 23 aprile 2024, nonché le cartelle indicate in epigrafe limitatamente ai carichi tributari:
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
1.difetto di motivazione;
2.omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese;
3.intervenuta prescrizione del credito.
4.intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio provando la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYFTX7M001898 di sua competenza.
Il Comune di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate in ricorso.
La CCIAA, costituitasi in giudizio, dava atto dell'avvenuto sgravio della cartella di sua pertinenza e chiedeva la cessata la materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si costituiva pure in giudizio, e chiedeva il rigetto del ricorso stante la prova dell'esistenza di intimazioni interruttive regolarmente notificate e non impugnate.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto dell'intervenuto sgravio della cartella di pertinenza della Camera di
Commercio con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla suddetta cartella.
Quanto alle restanti cartelle invece il ricorso risulta infondato.
E, invero, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Palermo risulta la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYFTX7M001898 in data 03.07.2018 con prova del rifiuto del destinatario a ricevere il plico presso il suo domicilio fiscale.
Le censure sollevate in ricorso sono dunque inammissibili non essendo stato impugnato.
Il suddetto accertamento è stato inoltre emesso nel rispetto dei termini di decadenza (ovvero 4 anni dalla data in cui la dichiarazione per l'anno 2013 avrebbe dovuto essere presentata).
Quanto alle altre cartelle l'Agenzia Entrate Riscossione ha provato la notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento interruttive del decorso del termine di prescrizione per come dedotto nella sua memoria di costituzione.
In relazione alla cartella esattoriale n. 29620100064467629000 (notificata in data 12/08/2010-cfr. Doc. 03), inerente a IRPEF il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data
14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e successivamente con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12),
e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
2) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620120030301819000 (notificata in data 22/05/2012-cfr. Doc.
04), inerente a Tassa smaltimento rifiuti, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 30/12/2016, dell'intimazione di pagamento n. 29620169006110922000 (cfr. Doc. 14)
e successivamente, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n.
29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2014, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
4) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160057895853000 (notificata in data 03/10/2016), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data
23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
5) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160105190401000 (notificata in data 15/06/2017), ine[1]rente a IRAP, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12) e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc.
13);
6) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160107861824000 (notificata in data 15/06/2017), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12) e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc.
13);
7) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170001404404000 (notificata in data 02/03/2017), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2044, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
8) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170013860942000 (notificata in data 10/04/2017), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
9) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170019543545000 (notificata in data 08/05/2017), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
10) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170035435326000 (notificata in data 15/07/2022-cfr. Doc.
05), inerente a Spese Giudizio ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 + Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
11) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620180032007851000 (notificata in data 18/04/2018-cfr. Doc.
06), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15) e successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
12) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190001206335000 (notificata in data 01/03/2019-cfr. Doc.
07), inerente a IVA il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data
14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12), e, suc[1]cessivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13); 13) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190038788948000 (notificata in data 17/05/2019-cfr. Doc. 08), inerente a UPICA, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000
(cfr. Doc. 12), e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
14) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190050833862000 (notificata in data 14/10/2019-cfr. Doc.
09), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la noti[1]fica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12), e, 8 successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
15) In relazione alla cartella esattoriale n. 2962021006521284000 (notificata in data 17/11/2022-cfr. Doc.
10), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto con la notifica, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13).
Ne consegue che, non essendo maturata alcuna prescrizione anche successiva rispetto alla notifica delle cartelle, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite esse devono essere compensate con la CCIAA.
La parte ricorrente deve essere invece condannata alle spese nei confronti degli altri resistenti costituiti per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere per il tributo richiesto da Camera di Commercio. Compensa le spese
. Rigetta per il resto condannando il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle altre amministrazioni evocate in giudizio nella misura di euro 4.500,00 e precisamente: euro 1.000,00 in favore del Comune di Palermo, euro 1.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate, euro 2500,00, oltre accessori di legge in favore di Ader. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre
2025.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2701/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017419368000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100064467629000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110049222844000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120030301819000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057895853000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057895853000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105190401000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107861824000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001404404000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013860942000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019543545000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170035435326000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032007851000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001206335000 IVA-ALTRO 2015
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190038788948000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050833862000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065212840000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2475/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017419368/000, notificatagli in data 23 aprile 2024, nonché le cartelle indicate in epigrafe limitatamente ai carichi tributari:
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
1.difetto di motivazione;
2.omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese;
3.intervenuta prescrizione del credito.
4.intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio provando la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYFTX7M001898 di sua competenza.
Il Comune di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate in ricorso.
La CCIAA, costituitasi in giudizio, dava atto dell'avvenuto sgravio della cartella di sua pertinenza e chiedeva la cessata la materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si costituiva pure in giudizio, e chiedeva il rigetto del ricorso stante la prova dell'esistenza di intimazioni interruttive regolarmente notificate e non impugnate.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto dell'intervenuto sgravio della cartella di pertinenza della Camera di
Commercio con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla suddetta cartella.
Quanto alle restanti cartelle invece il ricorso risulta infondato.
E, invero, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Palermo risulta la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYFTX7M001898 in data 03.07.2018 con prova del rifiuto del destinatario a ricevere il plico presso il suo domicilio fiscale.
Le censure sollevate in ricorso sono dunque inammissibili non essendo stato impugnato.
Il suddetto accertamento è stato inoltre emesso nel rispetto dei termini di decadenza (ovvero 4 anni dalla data in cui la dichiarazione per l'anno 2013 avrebbe dovuto essere presentata).
Quanto alle altre cartelle l'Agenzia Entrate Riscossione ha provato la notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento interruttive del decorso del termine di prescrizione per come dedotto nella sua memoria di costituzione.
In relazione alla cartella esattoriale n. 29620100064467629000 (notificata in data 12/08/2010-cfr. Doc. 03), inerente a IRPEF il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data
14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e successivamente con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12),
e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
2) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620120030301819000 (notificata in data 22/05/2012-cfr. Doc.
04), inerente a Tassa smaltimento rifiuti, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 30/12/2016, dell'intimazione di pagamento n. 29620169006110922000 (cfr. Doc. 14)
e successivamente, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n.
29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2014, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
4) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160057895853000 (notificata in data 03/10/2016), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data
23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13);
5) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160105190401000 (notificata in data 15/06/2017), ine[1]rente a IRAP, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12) e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc.
13);
6) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620160107861824000 (notificata in data 15/06/2017), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12) e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc.
13);
7) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170001404404000 (notificata in data 02/03/2017), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2044, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
8) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170013860942000 (notificata in data 10/04/2017), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
9) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170019543545000 (notificata in data 08/05/2017), ine[1]rente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/01/2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007475657000 (cfr. Doc. 11) e, successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15), in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
10) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170035435326000 (notificata in data 15/07/2022-cfr. Doc.
05), inerente a Spese Giudizio ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 + Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
11) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620180032007851000 (notificata in data 18/04/2018-cfr. Doc.
06), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 08/06/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229010780220000 (cfr. Doc. 15) e successivamente, nell'ordine, con la notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239011139461000 (cfr. Doc. 16) e, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
12) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190001206335000 (notificata in data 01/03/2019-cfr. Doc.
07), inerente a IVA il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data
14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12), e, suc[1]cessivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13); 13) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190038788948000 (notificata in data 17/05/2019-cfr. Doc. 08), inerente a UPICA, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000
(cfr. Doc. 12), e, successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
14) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190050833862000 (notificata in data 14/10/2019-cfr. Doc.
09), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto, dapprima, con la noti[1]fica, in data 14/03/2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620239006040334000 (cfr. Doc. 12), e, 8 successivamente, con la notifica, in data 23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n.
2962024901749368000, atto oggi impugnato (cfr. Doc. 13);
15) In relazione alla cartella esattoriale n. 2962021006521284000 (notificata in data 17/11/2022-cfr. Doc.
10), inerente a Tassa Auto, il termine prescrizionale triennale è stato interrotto con la notifica, in data
23/04/2024, dell'intimazione di pagamento n. 2962024901749368000, atto impugnato (cfr. Doc. 13).
Ne consegue che, non essendo maturata alcuna prescrizione anche successiva rispetto alla notifica delle cartelle, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite esse devono essere compensate con la CCIAA.
La parte ricorrente deve essere invece condannata alle spese nei confronti degli altri resistenti costituiti per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere per il tributo richiesto da Camera di Commercio. Compensa le spese
. Rigetta per il resto condannando il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle altre amministrazioni evocate in giudizio nella misura di euro 4.500,00 e precisamente: euro 1.000,00 in favore del Comune di Palermo, euro 1.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate, euro 2500,00, oltre accessori di legge in favore di Ader. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre
2025.