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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22082/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAFFETTO METILDE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. CAFFETTO METILDE Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Vite separate con obbligo del mutuo rispetto, dandosi atto che il signor , con il consenso CP_1 della moglie, si è già trasferito in Padenghe sul Garda (Bs) Via Tagliamento n.16 ed ha stipulato un regolare contratto di locazione;
la signora Margareci, col consenso del marito, si è trasferita Pt_1 con i figli nella abitazione sita in Desenzano del Garda Via Zadei 52. Detta abitazione viene assegnata alla moglie sino all'indipendenza economica dei figli;
2) Affido condiviso dei figli minori;
3) Il signor verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025; l'importo dell'assegno unico verrà trattenuto interamente dalla madre. La somma versata a titolo di mantenimento per figlie sarà aumentata in automatico ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) a partire dal marzo 2026 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Le spese straordinarie sostenute per i figli verranno corrisposte da ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia che si allega;
5) Quanto alle frequentazioni paterne, il signor terrà i figli con sé il lunedì dalle ore 16 alle CP_1 ore 21:30, il martedì dalle ore 19:15 alle ore 21:30; il venerdì dalle ore 19:15 alle ore 21:30;
I bambini trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dalle ore 19:15 del sabato fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre alle ore 21:30, salvo diverso accordo tra le parti.
Le festività del Natale o del Capodanno nonché di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, verranno alternate e gli altri giorni di festività verranno concordati tra i genitori di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative degli stessi.
I genitori trascorreranno inoltre con i figli, durante le ferie estive, due settimane anche non continuative ciascuno da comunicarsi entro la fine del mese di giugno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/07/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA, BS (atto n. 23, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22082/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAFFETTO METILDE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. CAFFETTO METILDE Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Vite separate con obbligo del mutuo rispetto, dandosi atto che il signor , con il consenso CP_1 della moglie, si è già trasferito in Padenghe sul Garda (Bs) Via Tagliamento n.16 ed ha stipulato un regolare contratto di locazione;
la signora Margareci, col consenso del marito, si è trasferita Pt_1 con i figli nella abitazione sita in Desenzano del Garda Via Zadei 52. Detta abitazione viene assegnata alla moglie sino all'indipendenza economica dei figli;
2) Affido condiviso dei figli minori;
3) Il signor verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025; l'importo dell'assegno unico verrà trattenuto interamente dalla madre. La somma versata a titolo di mantenimento per figlie sarà aumentata in automatico ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) a partire dal marzo 2026 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Le spese straordinarie sostenute per i figli verranno corrisposte da ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia che si allega;
5) Quanto alle frequentazioni paterne, il signor terrà i figli con sé il lunedì dalle ore 16 alle CP_1 ore 21:30, il martedì dalle ore 19:15 alle ore 21:30; il venerdì dalle ore 19:15 alle ore 21:30;
I bambini trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dalle ore 19:15 del sabato fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre alle ore 21:30, salvo diverso accordo tra le parti.
Le festività del Natale o del Capodanno nonché di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, verranno alternate e gli altri giorni di festività verranno concordati tra i genitori di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative degli stessi.
I genitori trascorreranno inoltre con i figli, durante le ferie estive, due settimane anche non continuative ciascuno da comunicarsi entro la fine del mese di giugno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/07/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA, BS (atto n. 23, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE PO