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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giada Parte_1 C.F._1
Maria Invernizzi
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“All'Ill.mo Presidente del Tribunale affinché previa comparizione dei coniugi avanti a sé, voglia addivenire alla pronuncia della separazione legale dei signori ed Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 1 di 3 Si fa espressa istanza non essendovi ulteriori richieste da parte della ricorrente, che venga preso come provvedimento provvisorio solo l'autorizzazione a vivere separati nel reciproco rispetto.
Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge . Controparte_1
, benché regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. e hanno contratto matrimonio civile in Milano il Parte_1 Controparte_1
22/11/1993 (matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
702, parte I, anno 1993; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione non sono nati figli.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate, è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, che è stata interrotta poco dopo il matrimonio quando CP_1
– senza nulla comunicare alla moglie – ha fatto ritorno in Egitto.
[...] Parte_1
inoltre, convive ormai da diversi anni con il nuovo compagno, CP_2
Ricorrono pertanto gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi a norma dell'art. 151 comma 1 c.c., in conformità al parere del PM.
4. Nulla sulle spese stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 22/11/1993 (matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 702, parte I, anno 1993);
pagina 2 di 3 3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giada Parte_1 C.F._1
Maria Invernizzi
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“All'Ill.mo Presidente del Tribunale affinché previa comparizione dei coniugi avanti a sé, voglia addivenire alla pronuncia della separazione legale dei signori ed Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 1 di 3 Si fa espressa istanza non essendovi ulteriori richieste da parte della ricorrente, che venga preso come provvedimento provvisorio solo l'autorizzazione a vivere separati nel reciproco rispetto.
Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge . Controparte_1
, benché regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. e hanno contratto matrimonio civile in Milano il Parte_1 Controparte_1
22/11/1993 (matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
702, parte I, anno 1993; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione non sono nati figli.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate, è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, che è stata interrotta poco dopo il matrimonio quando CP_1
– senza nulla comunicare alla moglie – ha fatto ritorno in Egitto.
[...] Parte_1
inoltre, convive ormai da diversi anni con il nuovo compagno, CP_2
Ricorrono pertanto gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi a norma dell'art. 151 comma 1 c.c., in conformità al parere del PM.
4. Nulla sulle spese stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 22/11/1993 (matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 702, parte I, anno 1993);
pagina 2 di 3 3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 3 di 3