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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2091/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
12.10.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187
Roma
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. Stefano Capponi e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] CP_3
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere in tal Controparte_1
senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico,
per un totale di € 1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
Nel merito:
rigettare le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati, ivi compresa l'intervenuta prescrizione secondo quanto specificato nel presente atto;
In ogni caso:
con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine,
con compensazione delle stesse;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2019/20 e 2021/22, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio Controparte_1
in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente
istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario
2 ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_1
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la carenza di interesse ad agire o comunque l'infondatezza della domanda in particolare con riferimento all'a.s. 2021/22, in cui la ricorrente aveva ottenuto affidamento di supplenza per anno di prova, in relazione al quale la normativa prevedeva il diritto all'assegnazione della Carta Docente. Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato solo in relazione all'a.s. 2019/20.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2019/20, in cui ha ottenuto una supplenza fino al termine delle attività didattiche;
3 a.s. 2021/22: in cui la ricorrente ha avuto affidamento di supplenza annuale da valere come anno di prova.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -, perché lesiva del principio di non discriminazione tra assunti a tempo indeterminato ed assunto con contratto a termine.
8. Va precisato peraltro, con riferimento alle pretese della ricorrente riferite all'a.s.
2021/22, che la domanda non può essere accolta perché è direttamente l'art. 2, co. 1, del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 che prevede il diritto all'accredito di € 500,00 sulla
Carta Docente per i docenti in anno di prova, sicché non sussiste la causa petendi dedotta il ricorso che è riferita esclusivamente ad un presunto trattamento discriminatorio attuato anche per tale a.s. nei confronti di parte ricorrente, laddove l'eventuale mancata erogazione alla ricorrente per tale annualità non dipende evidentemente da alcuna norma o condotta di carattere discriminatorio.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la sola pretesa svolta in ricorso per l'a.s. 2019/20, accertando il diritto della ricorrente all'accredito sulla Carta
elettronica di € 500,00, con conseguente condanna del a provvedere CP_1
all'accredito di detta somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
4 10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 04/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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