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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1258/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1258/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. FAGGIOLI LUCA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , la dr.ssa Controparte_1 CP_2
.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1258/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FAGGIOLI LUCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dipendente del resistente, quale docente, agiva in CP_1
giudizio per sentir condannare quest'ultimo «a) a emettere il nuovo decreto di
pagina 2 di 7 ricostruzione della carriera, conformemente alla maggiore anzianità riconosciuta dalla sentenza n. 155/2023 emessa dal Tribunale del lavoro di Bologna. b) al pagamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente come statuito nella sentenza n.
155/2023, pari a euro 3.630,67 o per la maggior o minor somma che risulterà di giustizia oltre agli interessi legali ex art. 1284. quarto comma c.c. da Maggio 2021 all'effettivo saldo».
In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, pur decorsi 120 giorni dalla sentenza n. 155/2023 del Tribunale di Bologna che conteneva la condanna del alla ricostruzione della carriera della e al pagamento delle CP_1 Pt_1
differenze retributive maturate, l'Amministrazione scolastica non avrebbe provveduto ad eseguire il provvedimento del giudice.
Costituendosi, parte resistente ha contestato le domande di controparte, evidenziando che nelle more il avrebbe adempiuto a quanto statuito CP_1
giudizialmente, che, in ogni modo, le tempistiche sarebbero dipese dal fatto che la parte ricorrente avrebbe impugnato la sentenza n. 155/2023, con la conseguenza che era necessario attendere la pronuncia della Corte d'Appello.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1) In via pregiudiziale deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver provveduto alla ricostruzione di carriera come da statuizione della Corte d'Appello di Bologna n.
394/2024 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 155/2023 del Tribunale di
Bologna.
Dunque, nessuna statuizione può essere emanata in relazione alla domanda sub lett. a) del ricorso.
Per il resto, risulta documentato che il non abbia eseguito la sentenza CP_1
n. 155/2023 nei termini previsti dall'ordinamento, tanto che la ricostruzione della pagina 3 di 7 carriera e il pagamento delle differenze retributive sono stati effettuati solo dopo la sentenza di Appello.
La consulenza tecnica disposta in corso di giudizio ha accertato che il CP_1
abbia correttamente eseguito il provvedimento giudiziale, ma, sulla base della domanda della ricorrente, devono riconoscere anche gli interessi dalla data in cui avrebbe dovuto adempiere al dispositivo provvisoriamente esecutivo della sentenza n.
155/2023 fino al giorno in cui ha eseguito effettivamente quanto prescritto.
Nello specifico, considerando che l'adempimento tempestivo della sentenza di primo grado avrebbe comportato il riconoscimento di un importo di euro 4.239,46 in favore della , il consulente ha accertato che gli interessi maturati e dovuti Pt_1
fino al saldo effettivo ammonterebbero ad euro 791,22, importo che, come tale, deve essere riconosciuto alla ricorrente.
2) Peraltro, parte ricorrente ha chiesto che gli importi dovuti, sempre in forza della sentenza di primo grado (considerando che la domanda è limitata solo a questo profilo, nonostante al momento del presente ricorso fosse già stato proposto l'impugnativa alla Corte d'Appello), dovessero essere considerati al lordo delle trattenute previdenziali, in forza dell'art. 23 della Legge 218/1952.
Secondo detta normativa, infatti, «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori».
La norma prevede, quindi, un'ipotesi di sanzione a carico del datore di lavoro, quale conseguenza della sua omissione contributiva, che non deve mai gravare sul lavoratore incolpevole (cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 182:
«L'accertamento dei crediti di lavoro va effettuato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare, quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo;
le ritenute fiscali non possono essere detratte dal
pagina 4 di 7 debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tra contribuente ed erario»;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18897: «In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico»).
3) Per la difesa di parte ricorrente non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina sopra riferita ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Considerando che solo la presenza di una disciplina speciale impedirebbe l'applicazione delle norme che regolamentano l'Assicurazione Generale Obbligatoria, tra le quali anche quella di cui all'art. 23 (cfr., Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2022,
n. 8702: «La disciplina contenuta nella legge 4 aprile 2052 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) si applica a tutti gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), mentre per i dipendenti statali il paradigma normativo di riferimento è il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
7.3 La presenza di una disciplina speciale per il settore statale è ostativa all'applicazione diretta dell'art. 23 l. 218/1952 che pone a carico del datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini di legge, anche la quota a carico del lavoratore con esclusione della rivalsa nei confronti di quest'ultimo.
7.4 L'applicazione della disposizione sopra citata al settore statale non può predicarsi nemmeno in via analogica, come sostiene l'appellante, poiché la natura eccezionale e derogatoria della stessa ne impone la stretta interpretazione. In virtù di siffatta previsione, infatti, il datore di lavoro diviene obbligato in proprio e in via esclusiva, con conseguente traslazione dell'onere dal sostituito al sostituto e concentrazione dell'intero debito contributivo in capo ad un unico soggetto
pagina 5 di 7 passivo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza della suddetta previsione, in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la quota originariamente a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta al medesimo ed il debito nei confronti dell'ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota (Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2017, n.
25956). La ratio dell'istituto, qualificato da una parte della giurisprudenza come una vera e propria una pena privata (cfr., tra le molte, Cassazione civile sez. lav.
25/06/2020, n. 12708), è quella di evitare che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (Cass. sez. lav. 17 marzo 2009 n. 6448)»), nel caso di specie, a differenza di quanto avviene, per esempio, in materia di rapporto di lavoro con gli Enti Locali,
l'assenza di una disciplina concorrente rende ammissibile la domanda.
4) In definitiva, allora, devono essere riconosciuti in favore della ricorrente anche gli importi a titolo di contributi previdenziali a suo carico, quantificati dal CTU, sempre solo con riferimento alle somme riconosciute in forza della sentenza 155/2023, in complessivi euro 510,24.
Dalle considerazioni svolte ne deriva che parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della di un importo complessivo di euro Pt_1
1.301,46 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Il solo parziale accoglimento delle domande, la circostanza che il ricorso è stato presentato pur pendendo già la causa d'appello sulla sentenza presupposta e la complessità della ricostruzione giustificano la compensazione delle spese di lite. CTU liquidata a parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 6 di 7 A) dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso;
B) per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.301,46 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
C) compensa integralmente le spese tra le parti. CTU liquidata a parte.
Bologna il 26/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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