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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11651/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TANDOI Parte_1
DOMENICO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PUTIGNANO Controparte_1
NICOLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero dell'importo una tantum previsto dal Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022.
Conclusioni: come da conclusioni rese all'udienza del 30.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente opponente, contestando la pretesa avanzata in monitorio dal lavoratore opposto per insussistenza del credito vantato, avendo le parti sottoscritto in data 30.12.2021 verbale di conciliazione in sede protetta con il quale era stata convenuta per ragioni conciliative la corresponsione in favore del lavoratore resistente di un superminimo assorbibile mensile di € 206,70 a partire da gennaio 2022 ancora erogato e che, di conseguenza, l'importo una tantum preteso in monitorio doveva ritenersi inglobato nel superminimo mensile ancora corrisposto in virtù dell'art. 200 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata richiamato espressamente dall'art. 7 del Protocollo Part Straordinario DMO del 12.12.2022, come chiarito anche dalla di
Bari all'esito dell'accertamento ispettivo prodotto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a seguito di istanza monitoria avanzata dal lavoratore resistente per il recupero dell'importo una tantum ex Protocollo Straordinario DMO del
12.12.2022 per domandarne la revoca, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente opposta per affermare l'infondatezza della promossa opposizione, risultando dovuto il credito ingiunto per mancato soddisfacimento, risultando inopponibile la conciliazione del
2021 per il diritto sorto successivamente ed in ogni caso non assorbibile l'importo una tantum ingiunto, trattandosi di misura straordinaria e non di un aumento contrattuale. Domandava, di conseguenza, il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene l'opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'inopponibilità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30.12.2021 nei limiti del diritto all'importo una tantum controverso1.
Pag. 2 di 11 A bene vedere, infatti, il diritto all'importo una tantum preteso in monitorio dal lavoratore resistente è sorto in epoca successiva alla sottoscrizione della conciliazione in sede protetta e, pertanto, all'epoca della conciliazione, detto diritto non poteva essere oggetto di rinuncia in quanto non ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore opposto.
Si consideri, infatti, che il Protocollo Straordinario DMO in forza del quale sono state avanzate le richieste nel giudizio monitorio risale al
12.12.2022 e la conciliazione in sede protetta è stata convenuta circa un anno prima.
A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione anche con la pronuncia n. 18405/2011: “… (omissis)… Se può convenirsi sul fatto che la conciliazione contiene una rinuncia ad altre possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro con
, non può invece ritenersi che con tale atto i lavoratori CP_2 abbiano validamente rinunziato ai loro diritti futuri concernenti il rapporto con la MA e poi con la , nonchè in ordine al Pt_3 diritto di chiedere l'accertamento della effettiva natura di tale rapporto e della eventuale violazione della disciplina dettata dalla L.
n. 1369 del 1960, perchè la conciliazione non può riguardare diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del prestatore di lavoro. … (omissis)…”.
Tanto premesso, occorre prendere le mosse dalla disamina del
Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 per verificare se il superminimo assorbibile mensile riconosciuto in sede conciliativa al lavoratore opposto al solo fine conciliativo transattivo possa o meno inglobare l'importo una tantum per cui è causa secondo quanto sostenuto dalla parte opponente.
Pag. 3 di 11 Innanzitutto, occorre rappresentare che per espressa previsione delle parti la conciliazione in sede protetta è stata qualificata quale transazione generale novativa2.
Pertanto, le obbligazioni ed i diritti da quella derivanti trovano unico titolo nella conciliazione.
Ed infatti, trattandosi inequivocabilmente di accordo transattivo novativo, proprio perché destinato a porre fine alla lite insorta, la conciliazione in sede sindacale è l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti contraenti ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
Ciò posto, passando alla disamina del Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 in forza del quale è preteso l'importo una tantum da parte del lavoratore opposto, emerge chiaramente già dalla natura dichiaratamente straordinaria del Protocollo e dalle premesse dello stesso che l'esigenza che ha portato le parti sociali al riconoscimento della misura in esame sia sorta a causa degli eventi eccezionali e straordinari, quali l'emergenza pandemica e le crisi internazionali, che hanno avuto effetti negativi sul rinnovo del CCNL, oltre che dalla necessità di costruire una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere
d'acquisto3.
L'importo una tantum disciplinato dai primi cinque articoli del
Protocollo in esame è stato riconosciuto in due soluzioni (con la retribuzione di gennaio 2023 e con quella di marzo 2023) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo 2 Cfr. in all.ti parte opponente.
Pag. 4 di 11 secondo la misura indicata in ragione dell'inquadramento e dell'anzianità.
Si tratta di una misura (risposta economica) evidentemente straordinaria destinata a compensare il particolare disagio economico da contrazione della capacità di acquisto dei lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale la cui erogazione è stata prevista in due sole soluzioni ed in misura fissa, in ragione del livello d'inquadramento e dell'anzianità di servizio dei dipendenti.
Non si tratta in alcun modo di un aumento stipendiale da fonte contrattuale.
L'importo una tantum, infatti, quale misura straordinaria, destinata ad una finalità ben precisa, il recupero della capacità d'acquisito in attesa del rinnovo del CCNL ritardato da eventi eccezionali, secondo quanto rappresentato nelle premesse del Protocollo Straordinario, non è erogato mensilmente, ma in un unico importo in due sole soluzioni e, per espressa previsione, non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto, proprio perché non qualificabile quale incremento della paga base e, pertanto, non assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
In concreto si tratta di una misura assimilabile all'indennità di vacanza contrattuale una tantum disciplinata da molti contratti collettivi nazionali proprio per assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
A tal proposito, appare utile richiamare la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione n. 554/2021, sebbene resa per una tipologia di rapporto diverso da quello in esame, nella parte in cui chiarisce la finalità tipica dell'indennità di vacanza contrattuale c.d. una tantum,
Pag. 5 di 11 trattandosi di principi di ordine generale: “… (omissis)… Si premette che l'allegato A, del c.c.n.l. Attività Ferroviarie 28 giugno 2012, di rinnovo del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così recita:
1. "Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente
CCNL, a copertura del periodo 1 gennaio 2009 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate:.... Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni".
8.2. La sentenza impugnata ha affermato che l'espressione "in forza" utilizzata dalle parti collettive implicava necessariamente l'attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo del precedente contratto collettivo, con la conseguenza che la una tantum non poteva essere riconosciuta con riferimento a quei periodi in cui era in corso un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello con il quale era instaurato il rapporto di lavoro al momento del rinnovo del contratto collettivo;
tale interpretazione era conforme al principio secondo cui il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica
l'assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti;
con la conseguenza che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti
Pag. 6 di 11 non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto;
il datore di lavoro non era tenuto alla corresponsione dell'una tantum ai lavoratori che avessero cessato il loro rapporto di lavoro prima della data in questione oppure ai lavoratori assunti da data successiva;
nè
a diverse conclusioni era possibile pervenire sulla base dell'Accordo di confluenza, non prodotto dalla ricorrente, ma il cui testo, quale riportato nell'atto di appello, non autorizzava la lettura propugnata dalla lavoratrice che poneva a carico della parte datoriale l'intero importo dell'una tantum a prescindere dalla durata del periodo di lavoro alle relative dipendenze.
9. Ritiene il collegio, nell'esercizio della funzione cd. paramonofilattica scaturente dalla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, come modificato dal D.lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (Cass.
18/12/2014 n. 26738; Cass. 19./03/2014 n. 6335; Cass. Sez. Un.
23/09/2010 n. 20075), che la interpretazione del testo collettivo operata dalla Corte di merito sia da condividere.
9.1. Come è noto la indennità di vacanza contrattuale - alla quale è riconducibile l'una tantum in oggetto secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta "a copertura" del periodo
1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012 - ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. …
(omissis)…”.
Ed ancora, l'importo una tantum di cui si discute si differenzia per natura e funzione dalla somma pari a 30,00 euro lordi mensili … da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto
Pag. 7 di 11 assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, disciplinata dall'art. 6 del Protocollo in esame.
Le differenze tra le misure adottate sono evidenti: per espressa previsione solo la misura disciplinata dall'art. 6 del Protocollo in esame è qualificata quale incremento della paga base assorbibile, non anche l'importo una tantum; solo l'incremento disciplinato dall'art. 6 cit. viene erogato mensilmente come tutti gli aumenti retributivi, non anche l'importo una tantum, erogato in via straordinaria in misura fissa in due sole soluzioni ben individuate.
Tanto chiarito, la parte opponente, a sostegno della tesi propugnata, ha ritenuto che l'importo una tantum dovesse essere inglobato dal superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore in sede conciliativa invocando l'art. 7 del Protocollo Straordinario DMO del
12.12.2022 che richiama l'art. 200 del CCNL della Distribuzione
Moderna Organizzata.
Ebbene, la tesi della parte opponente non può essere condivisa in alcun modo.
Innanzitutto, è il dato letterale a costituire ostacolo insuperabile.
L'art. 7 del Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 dispone espressamente che Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell'art. 200 …
Alla luce di quanto sopra chiarito, tenuto conto di quanto convenuto dalle parti in sede protetta e di quanto rappresentato dalla stessa parte opponente, il superminimo assorbibile mensile è stato riconosciuto al lavoratore con l'accordo transattivo novativo al solo fine conciliativo transattivo e non a diverso titolo né, tanto meno e, soprattutto, a titolo di futuro aumento contrattuale.
Pag. 8 di 11 A bene vedere, infatti, la conciliazione trae origine dalla richiesta giudiziale del lavoratore opposto di riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive evidentemente maturate nel corso del rapporto lavorativo prima dell'introduzione del giudizio.
Non solo, come già sopra chiarito, le obbligazioni assunte dalle parti contraenti ed i diritti definiti con la conciliazione in sede sindacale hanno come unica fonte l'accordo transattivo novativo ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
A ciò si aggiunga che la lettura dell'art. 7 del Protocollo cit. non può prescindere dalla lettura del precedente art. 6 stesso Protocollo.
A bene vedere, infatti, all'art. 6 cit. è stato riconosciuto a livello di contrattazione collettiva nazionale un incremento mensile della paga base quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Con la disposizione contenuta nell'art. 7 le parti sociali hanno semplicemente confermato l'operatività della disciplina sugli assorbimenti contenuta nell'art. 200 del CCNL della Distribuzione
Moderna Organizzata per eventuali futuri aumenti contrattuali corrisposti a livello aziendale.
In ogni caso l'art. 200 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata è destinato ad operare in caso di importi erogati a titolo di incremento della paga base.
Alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito, attesa la natura straordinaria dell'importo una tantum in esame, la funzione dallo stesso assolta di tutela della capacità d'acquisto dei lavoratori, considerata la sua erogazione in misura fissa ed in due sole soluzioni e non in modo continuativo, detto emolumento non potrebbe essere qualificato in alcun modo alla stregua di un incremento della paga base.
Pag. 9 di 11 In ogni caso, non potrebbe essere qualificato incremento della paga base nemmeno il superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore con la conciliazione in sede sindacale, attesa la sua finalità transattiva, secondo quanto espressamente convenuto dalle parti contraenti e rappresentato in ricorso dalla stessa parte opponente.
Si tratta di emolumenti diversi per natura e funzione e, pertanto, tra loro non assimilabili.
Di conseguenza, concludendo, l'importo una tantum per cui è causa non può ritenersi in alcun modo inglobato nel superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore con la conciliazione sottoscritta dalle parti in sede protetta.
Ciò posto, incontestato tra le parti il diritto del lavoratore opposto all'importo una tantum disciplinato dal Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022, deve ritenersi del tutto infondata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale che, di conseguenza, deve essere integralmente rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 10 di 11 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 515,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Bari,30/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte opponente. 3 Cfr. in all.ti parte opposta.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11651/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TANDOI Parte_1
DOMENICO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PUTIGNANO Controparte_1
NICOLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero dell'importo una tantum previsto dal Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022.
Conclusioni: come da conclusioni rese all'udienza del 30.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente opponente, contestando la pretesa avanzata in monitorio dal lavoratore opposto per insussistenza del credito vantato, avendo le parti sottoscritto in data 30.12.2021 verbale di conciliazione in sede protetta con il quale era stata convenuta per ragioni conciliative la corresponsione in favore del lavoratore resistente di un superminimo assorbibile mensile di € 206,70 a partire da gennaio 2022 ancora erogato e che, di conseguenza, l'importo una tantum preteso in monitorio doveva ritenersi inglobato nel superminimo mensile ancora corrisposto in virtù dell'art. 200 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata richiamato espressamente dall'art. 7 del Protocollo Part Straordinario DMO del 12.12.2022, come chiarito anche dalla di
Bari all'esito dell'accertamento ispettivo prodotto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a seguito di istanza monitoria avanzata dal lavoratore resistente per il recupero dell'importo una tantum ex Protocollo Straordinario DMO del
12.12.2022 per domandarne la revoca, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente opposta per affermare l'infondatezza della promossa opposizione, risultando dovuto il credito ingiunto per mancato soddisfacimento, risultando inopponibile la conciliazione del
2021 per il diritto sorto successivamente ed in ogni caso non assorbibile l'importo una tantum ingiunto, trattandosi di misura straordinaria e non di un aumento contrattuale. Domandava, di conseguenza, il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene l'opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'inopponibilità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30.12.2021 nei limiti del diritto all'importo una tantum controverso1.
Pag. 2 di 11 A bene vedere, infatti, il diritto all'importo una tantum preteso in monitorio dal lavoratore resistente è sorto in epoca successiva alla sottoscrizione della conciliazione in sede protetta e, pertanto, all'epoca della conciliazione, detto diritto non poteva essere oggetto di rinuncia in quanto non ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore opposto.
Si consideri, infatti, che il Protocollo Straordinario DMO in forza del quale sono state avanzate le richieste nel giudizio monitorio risale al
12.12.2022 e la conciliazione in sede protetta è stata convenuta circa un anno prima.
A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione anche con la pronuncia n. 18405/2011: “… (omissis)… Se può convenirsi sul fatto che la conciliazione contiene una rinuncia ad altre possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro con
, non può invece ritenersi che con tale atto i lavoratori CP_2 abbiano validamente rinunziato ai loro diritti futuri concernenti il rapporto con la MA e poi con la , nonchè in ordine al Pt_3 diritto di chiedere l'accertamento della effettiva natura di tale rapporto e della eventuale violazione della disciplina dettata dalla L.
n. 1369 del 1960, perchè la conciliazione non può riguardare diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del prestatore di lavoro. … (omissis)…”.
Tanto premesso, occorre prendere le mosse dalla disamina del
Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 per verificare se il superminimo assorbibile mensile riconosciuto in sede conciliativa al lavoratore opposto al solo fine conciliativo transattivo possa o meno inglobare l'importo una tantum per cui è causa secondo quanto sostenuto dalla parte opponente.
Pag. 3 di 11 Innanzitutto, occorre rappresentare che per espressa previsione delle parti la conciliazione in sede protetta è stata qualificata quale transazione generale novativa2.
Pertanto, le obbligazioni ed i diritti da quella derivanti trovano unico titolo nella conciliazione.
Ed infatti, trattandosi inequivocabilmente di accordo transattivo novativo, proprio perché destinato a porre fine alla lite insorta, la conciliazione in sede sindacale è l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti contraenti ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
Ciò posto, passando alla disamina del Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 in forza del quale è preteso l'importo una tantum da parte del lavoratore opposto, emerge chiaramente già dalla natura dichiaratamente straordinaria del Protocollo e dalle premesse dello stesso che l'esigenza che ha portato le parti sociali al riconoscimento della misura in esame sia sorta a causa degli eventi eccezionali e straordinari, quali l'emergenza pandemica e le crisi internazionali, che hanno avuto effetti negativi sul rinnovo del CCNL, oltre che dalla necessità di costruire una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere
d'acquisto3.
L'importo una tantum disciplinato dai primi cinque articoli del
Protocollo in esame è stato riconosciuto in due soluzioni (con la retribuzione di gennaio 2023 e con quella di marzo 2023) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo 2 Cfr. in all.ti parte opponente.
Pag. 4 di 11 secondo la misura indicata in ragione dell'inquadramento e dell'anzianità.
Si tratta di una misura (risposta economica) evidentemente straordinaria destinata a compensare il particolare disagio economico da contrazione della capacità di acquisto dei lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale la cui erogazione è stata prevista in due sole soluzioni ed in misura fissa, in ragione del livello d'inquadramento e dell'anzianità di servizio dei dipendenti.
Non si tratta in alcun modo di un aumento stipendiale da fonte contrattuale.
L'importo una tantum, infatti, quale misura straordinaria, destinata ad una finalità ben precisa, il recupero della capacità d'acquisito in attesa del rinnovo del CCNL ritardato da eventi eccezionali, secondo quanto rappresentato nelle premesse del Protocollo Straordinario, non è erogato mensilmente, ma in un unico importo in due sole soluzioni e, per espressa previsione, non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto, proprio perché non qualificabile quale incremento della paga base e, pertanto, non assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
In concreto si tratta di una misura assimilabile all'indennità di vacanza contrattuale una tantum disciplinata da molti contratti collettivi nazionali proprio per assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
A tal proposito, appare utile richiamare la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione n. 554/2021, sebbene resa per una tipologia di rapporto diverso da quello in esame, nella parte in cui chiarisce la finalità tipica dell'indennità di vacanza contrattuale c.d. una tantum,
Pag. 5 di 11 trattandosi di principi di ordine generale: “… (omissis)… Si premette che l'allegato A, del c.c.n.l. Attività Ferroviarie 28 giugno 2012, di rinnovo del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così recita:
1. "Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente
CCNL, a copertura del periodo 1 gennaio 2009 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate:.... Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni".
8.2. La sentenza impugnata ha affermato che l'espressione "in forza" utilizzata dalle parti collettive implicava necessariamente l'attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo del precedente contratto collettivo, con la conseguenza che la una tantum non poteva essere riconosciuta con riferimento a quei periodi in cui era in corso un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello con il quale era instaurato il rapporto di lavoro al momento del rinnovo del contratto collettivo;
tale interpretazione era conforme al principio secondo cui il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica
l'assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti;
con la conseguenza che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti
Pag. 6 di 11 non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto;
il datore di lavoro non era tenuto alla corresponsione dell'una tantum ai lavoratori che avessero cessato il loro rapporto di lavoro prima della data in questione oppure ai lavoratori assunti da data successiva;
nè
a diverse conclusioni era possibile pervenire sulla base dell'Accordo di confluenza, non prodotto dalla ricorrente, ma il cui testo, quale riportato nell'atto di appello, non autorizzava la lettura propugnata dalla lavoratrice che poneva a carico della parte datoriale l'intero importo dell'una tantum a prescindere dalla durata del periodo di lavoro alle relative dipendenze.
9. Ritiene il collegio, nell'esercizio della funzione cd. paramonofilattica scaturente dalla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, come modificato dal D.lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (Cass.
18/12/2014 n. 26738; Cass. 19./03/2014 n. 6335; Cass. Sez. Un.
23/09/2010 n. 20075), che la interpretazione del testo collettivo operata dalla Corte di merito sia da condividere.
9.1. Come è noto la indennità di vacanza contrattuale - alla quale è riconducibile l'una tantum in oggetto secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta "a copertura" del periodo
1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012 - ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. …
(omissis)…”.
Ed ancora, l'importo una tantum di cui si discute si differenzia per natura e funzione dalla somma pari a 30,00 euro lordi mensili … da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto
Pag. 7 di 11 assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, disciplinata dall'art. 6 del Protocollo in esame.
Le differenze tra le misure adottate sono evidenti: per espressa previsione solo la misura disciplinata dall'art. 6 del Protocollo in esame è qualificata quale incremento della paga base assorbibile, non anche l'importo una tantum; solo l'incremento disciplinato dall'art. 6 cit. viene erogato mensilmente come tutti gli aumenti retributivi, non anche l'importo una tantum, erogato in via straordinaria in misura fissa in due sole soluzioni ben individuate.
Tanto chiarito, la parte opponente, a sostegno della tesi propugnata, ha ritenuto che l'importo una tantum dovesse essere inglobato dal superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore in sede conciliativa invocando l'art. 7 del Protocollo Straordinario DMO del
12.12.2022 che richiama l'art. 200 del CCNL della Distribuzione
Moderna Organizzata.
Ebbene, la tesi della parte opponente non può essere condivisa in alcun modo.
Innanzitutto, è il dato letterale a costituire ostacolo insuperabile.
L'art. 7 del Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022 dispone espressamente che Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell'art. 200 …
Alla luce di quanto sopra chiarito, tenuto conto di quanto convenuto dalle parti in sede protetta e di quanto rappresentato dalla stessa parte opponente, il superminimo assorbibile mensile è stato riconosciuto al lavoratore con l'accordo transattivo novativo al solo fine conciliativo transattivo e non a diverso titolo né, tanto meno e, soprattutto, a titolo di futuro aumento contrattuale.
Pag. 8 di 11 A bene vedere, infatti, la conciliazione trae origine dalla richiesta giudiziale del lavoratore opposto di riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive evidentemente maturate nel corso del rapporto lavorativo prima dell'introduzione del giudizio.
Non solo, come già sopra chiarito, le obbligazioni assunte dalle parti contraenti ed i diritti definiti con la conciliazione in sede sindacale hanno come unica fonte l'accordo transattivo novativo ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
A ciò si aggiunga che la lettura dell'art. 7 del Protocollo cit. non può prescindere dalla lettura del precedente art. 6 stesso Protocollo.
A bene vedere, infatti, all'art. 6 cit. è stato riconosciuto a livello di contrattazione collettiva nazionale un incremento mensile della paga base quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Con la disposizione contenuta nell'art. 7 le parti sociali hanno semplicemente confermato l'operatività della disciplina sugli assorbimenti contenuta nell'art. 200 del CCNL della Distribuzione
Moderna Organizzata per eventuali futuri aumenti contrattuali corrisposti a livello aziendale.
In ogni caso l'art. 200 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata è destinato ad operare in caso di importi erogati a titolo di incremento della paga base.
Alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito, attesa la natura straordinaria dell'importo una tantum in esame, la funzione dallo stesso assolta di tutela della capacità d'acquisto dei lavoratori, considerata la sua erogazione in misura fissa ed in due sole soluzioni e non in modo continuativo, detto emolumento non potrebbe essere qualificato in alcun modo alla stregua di un incremento della paga base.
Pag. 9 di 11 In ogni caso, non potrebbe essere qualificato incremento della paga base nemmeno il superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore con la conciliazione in sede sindacale, attesa la sua finalità transattiva, secondo quanto espressamente convenuto dalle parti contraenti e rappresentato in ricorso dalla stessa parte opponente.
Si tratta di emolumenti diversi per natura e funzione e, pertanto, tra loro non assimilabili.
Di conseguenza, concludendo, l'importo una tantum per cui è causa non può ritenersi in alcun modo inglobato nel superminimo assorbibile mensile riconosciuto al lavoratore con la conciliazione sottoscritta dalle parti in sede protetta.
Ciò posto, incontestato tra le parti il diritto del lavoratore opposto all'importo una tantum disciplinato dal Protocollo Straordinario DMO del 12.12.2022, deve ritenersi del tutto infondata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale che, di conseguenza, deve essere integralmente rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 10 di 11 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 515,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Bari,30/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte opponente. 3 Cfr. in all.ti parte opposta.