Articolo 85 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 84Articolo 86
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24 ottobre 1942
Art. 85. Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sotto regolati dall' articolo 109 del Codice penale .

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale , quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942