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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6931/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6931/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Danimarca a Naestved, residente in [...]; e (C.F. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Romeo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Carnate (MB), via Della Pace 23 giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Dare atto che entrambe le figlie, ormai maggiorenni, continueranno a convivere presso la residenza della madre ubicata in Ronco Briantino (MB), via Galileo Galilei n. 9 di proprietà esclusiva della signora Parte_2
2) dare atto che le figlie potranno vedere il padre liberamente e compatibilmente agli impegni di ciascuno;
3) Dare atto che il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie nelle seguenti modalità: Per a) Per la figlia : Versamento mensile di € 200,00 (duecento/00) entro il 5 di ogni mese, per un periodo Per di 12 mensilità, sino al mese di gennaio 2026 incluso. A partire dal mese di febbraio 2026, verrà ritenuta economicamente autosufficiente, e l'obbligo di concorso al mantenimento a carico di entrambi i genitori cesserà automaticamente. Si dà atto che l'importo a titolo di concorso al mantenimento sino a gennaio 2026 è già stato integralmente versato dal padre. Per_ b) Per la figlia Versamento mensile di € 300,00 (trecento/00) per 12 mensilità, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. L'assegno di mantenimento versato dal padre comprende le spese per le figlie inerenti vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze) mensa scolastica, medicinali da banco, spese per trasporti, ricarica cellulare. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Parte_2 4) Disporre a carico di entrambi i genitori (pro-quota) 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza che si allega. Si conviene espressamente che le spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo sono da considerarsi tutte le spese universitarie per la frequentazione di istituti pubblici (es. tasse, libri, materiali, corsi post laurea etc) come da prospetto “B” del suddetto Protocollo (doc. 11).
5) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente ricorso;
6) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota effettivamente versata, al relativo beneficio.
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 26.02.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 11.04.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 27.10.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 24 gennaio 1998 (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Calusco d'Adda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calusco d'Adda, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6931/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Danimarca a Naestved, residente in [...]; e (C.F. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Romeo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Carnate (MB), via Della Pace 23 giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Dare atto che entrambe le figlie, ormai maggiorenni, continueranno a convivere presso la residenza della madre ubicata in Ronco Briantino (MB), via Galileo Galilei n. 9 di proprietà esclusiva della signora Parte_2
2) dare atto che le figlie potranno vedere il padre liberamente e compatibilmente agli impegni di ciascuno;
3) Dare atto che il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie nelle seguenti modalità: Per a) Per la figlia : Versamento mensile di € 200,00 (duecento/00) entro il 5 di ogni mese, per un periodo Per di 12 mensilità, sino al mese di gennaio 2026 incluso. A partire dal mese di febbraio 2026, verrà ritenuta economicamente autosufficiente, e l'obbligo di concorso al mantenimento a carico di entrambi i genitori cesserà automaticamente. Si dà atto che l'importo a titolo di concorso al mantenimento sino a gennaio 2026 è già stato integralmente versato dal padre. Per_ b) Per la figlia Versamento mensile di € 300,00 (trecento/00) per 12 mensilità, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. L'assegno di mantenimento versato dal padre comprende le spese per le figlie inerenti vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze) mensa scolastica, medicinali da banco, spese per trasporti, ricarica cellulare. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Parte_2 4) Disporre a carico di entrambi i genitori (pro-quota) 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza che si allega. Si conviene espressamente che le spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo sono da considerarsi tutte le spese universitarie per la frequentazione di istituti pubblici (es. tasse, libri, materiali, corsi post laurea etc) come da prospetto “B” del suddetto Protocollo (doc. 11).
5) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente ricorso;
6) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota effettivamente versata, al relativo beneficio.
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 26.02.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 11.04.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 27.10.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 24 gennaio 1998 (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Calusco d'Adda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calusco d'Adda, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi