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Articolo 7 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
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Legge 22 giugno 1954, n. 395
Articolo 7 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
Versione
10 luglio 1954
Art. 7.
Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954
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