TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1969/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Borgo San Lorenzo (FI), Viale della Resistenza n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Tatangelo
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
50039 Vicchio (FI) – Fraz. Santa Maria a Vezzano n. 159
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 07/02/2025 e del 10/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/10/2025, nel corso della quale il legale ha rinunciato alle istanze istruttorie ed ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido super - esclusivo alla madre del minore fermo restando il collocamento dello stesso presso l'abitazione Persona_1 pagina 1 di 5 materna;
lo svolgimento di incontri osservati padre/figlio se e quando il padre li chiederà, l'esclusiva assegnazione dell'AUU alla ricorrente, un contributo per il mantenimento del minore di e. 350,00 mensili, la condanna di controparte alle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore nato a Borgo San Lorenzo (FI) in [...] Persona_1
28/12/2011 dalla relazione more uxorio intrattenuta da e ad oggi Parte_1 CP_1 cessata, come previste dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 18/05/2018 a seguito di ricorso congiunto;
all'udienza del 07/05/2025, il convenuto benché ritualmente CP_1 notiziato ex art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato: “mi riporto al ricorso introduttivo;
lavoro alle poste con orario 12:30-20:00 tutti i giorni e guadagno e. 1300,00, mensili, vivo in casa di proprietà, il cui mutuo è documentato in atti;
dal 2023 ad oggi il padre non ha frequentato il figlio;
dopo la notifica il padre non si è fatto sentire;
il lavora Per_1 come cuoco e guadagna circa e. 2500,00 euro;
un giorno a giugno 2023 mentre uscivo dal lavoro mio figlio era dal padre e mi ha chiamata chiedendomi di andarlo a prendere perché il padre era ubriaco;
vorrei portare mio figlio dallo psicologo, perché è molto chiuso;
percepisco metà l'AUU pari ad e.
170”; nel corso dell'istruttoria è stata depositata in PCT in data 15/10/2025 la Relazione socio - informativa sul nucleo familiare redatta dai SS.SS. di riferimento territoriale, che è stata esaminata nel corso dell'udienza tenutasi in data 23/10/2025; in quella sede, il legale della ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Rileva il Collegio che dalla relazione socio – informativa depositata in data 15/10/2025 dai Servizi
Sociali di riferimento è emerso il minore vive in un contesto familiare stabile e Persona_1 adeguato, sotto la cura primaria della madre e che il padre del ragazzo, è CP_1 completamente assente nella vita del figlio, oltre che inaffidabile dal punto di vista educativo e relazionale, in quanto dedito all'uso di sostanze alcoliche e alla visione di video pornografici ai quali ha esposto lo stesso minore, come da quest'ultimo riferito ai SS.SS., con ciò motivando la sua decisione di non voler intrattenere rapporti con la figura parentale paterna;
in particolare, sono risultate riscontrate Per_ le deduzioni indicate nell'atto introduttivo, secondo cui il non ha più esercitato il diritto di visita e frequentazione del figlio previsti in sede di accordo dal mese di giugno 2023, non ha trascorso con il pagina 2 di 5 figlio le vacanze estive e quelle festive ed ha interrotto ogni comunicazione con il figlio e con la ricorrente, nonostante i reiterati tentativi di quest'ultima di coinvolgerlo nelle scelte più importanti relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione del minore.
Rebus sic stantibus, appare meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente di affido super- esclusivo del minore alla madre, onde consentire a quest'ultima di poter assumere, con Persona_1 tempestività ed urgenza, tutte le decisioni, anche quelle di straordinaria amministrazione, nell'interesse del minore, attesa l'assenza di rapporti significativi tra ed il padre nell'ultimo triennio. Per_1
Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlio, ritiene il Tribunale di dover Per_ prevedere che il possa incontrare il figlio minore nell'ambito di 'incontri osservati', che Per_1 dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, qualora il padre faccia richiesta di vedere il figlio, acquisita la disponibilità del minore.
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, va evidenziato che i Servizi Sociali hanno indicato l'opportunità che la madre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso Per_1 di sostegno psicologico: ne consegue che va disposta la presa in carico della ricorrente e Parte_1 del figlio minore per essere avviati, rispettivamente, agli indicati percorsi di sostegno. Persona_1
Quanto alla domanda di aumento del contributo economico paterno formulata dalla ricorrente, occorre procedere ad una disamina comparativa delle attuali situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi osservare che: a) svolge attività lavorativa subordinata (come all'epoca Parte_1 dell'adozione del decreto del 2018) con contratto a tempo indeterminato presso in Controparte_2 forza del quale percepisce uno stipendio di circa e. 1.350,00 mensili;
la ricorrente risulta gravata da un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive, per il quale sostiene una rata mensile di e. 454,84, di tal chè può contare su una liquidità residua di e. 895,16; la stessa percepisce, inoltre,
l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%, pari ad e. 170,00 mensili;
b) CP_1 svolge, come all'epoca del ricorso congiunto del 2018, la professione di cuoco per la società di ristorazione collettiva Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (FI); dagli atti emerge, altresì, che lo stesso non ha mai contribuito al mantenimento del figlio nella misura concordata, tanto da costringere la ricorrente a promuovere procedure esecutive per il recupero forzoso del credito.
Sulla base di tali elementi il Tribunale ritiene di dover onerare al versamento in favore CP_1 di , entro il giorno 5 del mese, dell'importo di e. 350,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 annuale Istat, come richiesto dalla ricorrente, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore , importo che appare congruo rispetto alle esigenze di vita di un ragazzo di dodici anni Per_1
(all'epoca del precedente decreto il minore aveva 7 anni), tenuto conto delle accresciute esigenze di pagina 3 di 5 vita del minore e del fatto che, in ragione dell'assenza di frequentazione tra e il padre, tutti gli Per_1 oneri di accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre;
va, altresì, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a , in quanto genitore affidatario in via Parte_1 esclusiva del minore.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di talché va condannato a CP_1 rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per Parte_1 spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a modifica del decreto emesso in data 18/05/2018 dal Tribunale di Firenze, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (28/12/2011) alla madre , Persona_1 Parte_1 fermo restando il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
- dispone che possa incontrare il figlio minore nell'ambito di 'incontri CP_1 Per_1 osservati', che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, qualora il padre faccia richiesta di vedere il figlio;
- dispone la presa in carico di per l'attivazione di un percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità;
- dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per Persona_1
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. CP_1 Parte_1
350,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1 parametri Istat;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in e. CP_1 Parte_1
2.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte, ai SS.SS. e a UFSMIA territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1969/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Borgo San Lorenzo (FI), Viale della Resistenza n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Tatangelo
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
50039 Vicchio (FI) – Fraz. Santa Maria a Vezzano n. 159
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 07/02/2025 e del 10/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/10/2025, nel corso della quale il legale ha rinunciato alle istanze istruttorie ed ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido super - esclusivo alla madre del minore fermo restando il collocamento dello stesso presso l'abitazione Persona_1 pagina 1 di 5 materna;
lo svolgimento di incontri osservati padre/figlio se e quando il padre li chiederà, l'esclusiva assegnazione dell'AUU alla ricorrente, un contributo per il mantenimento del minore di e. 350,00 mensili, la condanna di controparte alle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore nato a Borgo San Lorenzo (FI) in [...] Persona_1
28/12/2011 dalla relazione more uxorio intrattenuta da e ad oggi Parte_1 CP_1 cessata, come previste dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 18/05/2018 a seguito di ricorso congiunto;
all'udienza del 07/05/2025, il convenuto benché ritualmente CP_1 notiziato ex art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato: “mi riporto al ricorso introduttivo;
lavoro alle poste con orario 12:30-20:00 tutti i giorni e guadagno e. 1300,00, mensili, vivo in casa di proprietà, il cui mutuo è documentato in atti;
dal 2023 ad oggi il padre non ha frequentato il figlio;
dopo la notifica il padre non si è fatto sentire;
il lavora Per_1 come cuoco e guadagna circa e. 2500,00 euro;
un giorno a giugno 2023 mentre uscivo dal lavoro mio figlio era dal padre e mi ha chiamata chiedendomi di andarlo a prendere perché il padre era ubriaco;
vorrei portare mio figlio dallo psicologo, perché è molto chiuso;
percepisco metà l'AUU pari ad e.
170”; nel corso dell'istruttoria è stata depositata in PCT in data 15/10/2025 la Relazione socio - informativa sul nucleo familiare redatta dai SS.SS. di riferimento territoriale, che è stata esaminata nel corso dell'udienza tenutasi in data 23/10/2025; in quella sede, il legale della ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Rileva il Collegio che dalla relazione socio – informativa depositata in data 15/10/2025 dai Servizi
Sociali di riferimento è emerso il minore vive in un contesto familiare stabile e Persona_1 adeguato, sotto la cura primaria della madre e che il padre del ragazzo, è CP_1 completamente assente nella vita del figlio, oltre che inaffidabile dal punto di vista educativo e relazionale, in quanto dedito all'uso di sostanze alcoliche e alla visione di video pornografici ai quali ha esposto lo stesso minore, come da quest'ultimo riferito ai SS.SS., con ciò motivando la sua decisione di non voler intrattenere rapporti con la figura parentale paterna;
in particolare, sono risultate riscontrate Per_ le deduzioni indicate nell'atto introduttivo, secondo cui il non ha più esercitato il diritto di visita e frequentazione del figlio previsti in sede di accordo dal mese di giugno 2023, non ha trascorso con il pagina 2 di 5 figlio le vacanze estive e quelle festive ed ha interrotto ogni comunicazione con il figlio e con la ricorrente, nonostante i reiterati tentativi di quest'ultima di coinvolgerlo nelle scelte più importanti relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione del minore.
Rebus sic stantibus, appare meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente di affido super- esclusivo del minore alla madre, onde consentire a quest'ultima di poter assumere, con Persona_1 tempestività ed urgenza, tutte le decisioni, anche quelle di straordinaria amministrazione, nell'interesse del minore, attesa l'assenza di rapporti significativi tra ed il padre nell'ultimo triennio. Per_1
Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlio, ritiene il Tribunale di dover Per_ prevedere che il possa incontrare il figlio minore nell'ambito di 'incontri osservati', che Per_1 dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, qualora il padre faccia richiesta di vedere il figlio, acquisita la disponibilità del minore.
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, va evidenziato che i Servizi Sociali hanno indicato l'opportunità che la madre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso Per_1 di sostegno psicologico: ne consegue che va disposta la presa in carico della ricorrente e Parte_1 del figlio minore per essere avviati, rispettivamente, agli indicati percorsi di sostegno. Persona_1
Quanto alla domanda di aumento del contributo economico paterno formulata dalla ricorrente, occorre procedere ad una disamina comparativa delle attuali situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi osservare che: a) svolge attività lavorativa subordinata (come all'epoca Parte_1 dell'adozione del decreto del 2018) con contratto a tempo indeterminato presso in Controparte_2 forza del quale percepisce uno stipendio di circa e. 1.350,00 mensili;
la ricorrente risulta gravata da un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive, per il quale sostiene una rata mensile di e. 454,84, di tal chè può contare su una liquidità residua di e. 895,16; la stessa percepisce, inoltre,
l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%, pari ad e. 170,00 mensili;
b) CP_1 svolge, come all'epoca del ricorso congiunto del 2018, la professione di cuoco per la società di ristorazione collettiva Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (FI); dagli atti emerge, altresì, che lo stesso non ha mai contribuito al mantenimento del figlio nella misura concordata, tanto da costringere la ricorrente a promuovere procedure esecutive per il recupero forzoso del credito.
Sulla base di tali elementi il Tribunale ritiene di dover onerare al versamento in favore CP_1 di , entro il giorno 5 del mese, dell'importo di e. 350,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 annuale Istat, come richiesto dalla ricorrente, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore , importo che appare congruo rispetto alle esigenze di vita di un ragazzo di dodici anni Per_1
(all'epoca del precedente decreto il minore aveva 7 anni), tenuto conto delle accresciute esigenze di pagina 3 di 5 vita del minore e del fatto che, in ragione dell'assenza di frequentazione tra e il padre, tutti gli Per_1 oneri di accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre;
va, altresì, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a , in quanto genitore affidatario in via Parte_1 esclusiva del minore.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di talché va condannato a CP_1 rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per Parte_1 spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a modifica del decreto emesso in data 18/05/2018 dal Tribunale di Firenze, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (28/12/2011) alla madre , Persona_1 Parte_1 fermo restando il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
- dispone che possa incontrare il figlio minore nell'ambito di 'incontri CP_1 Per_1 osservati', che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, qualora il padre faccia richiesta di vedere il figlio;
- dispone la presa in carico di per l'attivazione di un percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità;
- dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per Persona_1
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. CP_1 Parte_1
350,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1 parametri Istat;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in e. CP_1 Parte_1
2.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte, ai SS.SS. e a UFSMIA territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5