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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5060/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 5060/2023 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
[...]
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato NO Santillo che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Armando Nigro che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Rossi e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
L'Avvocato Santillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Nigro si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sen- tenza ex art. 281 sexies cpc
N. 5060/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5060/2023 - avente ad oggetto appello la sen- tenza n. 2781/2023, emessa dal Tribunale di AN AR PU TE in data 3.7.2023 nel procedimento n. 5058/2017 - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
NO Santillo, elettivamente dom.to presso lo studio del proprio difensore, in AN AR
PU TE (CE), Corso Garibaldi, n. 80; appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Sabina Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Telese Terme (BN), Viale Minieri, n. 67; appellata nonché
(c.f. ), domiciliata in Mondragone (CE), Via Controparte_2 C.F._2
Nazario Sauro, n. 5; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 15.5.2017, conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1 Con AN AR PU TE , quale proprietaria del veicolo targato Controparte_2
EM974MH e la , quale impresa assicuratrice, al fine di ottenere il risarci- Controparte_1
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mento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 27.6.2015 in Carinola,
Via Platani.
L'attore deduceva: a) l'auto Fiat Grande Punto tg. EM974MH, condotta da , Persona_1 che si trovava in non perfette condizioni fisiche per effetto dell'assunzione di sostanze psico- trope, aveva proceduto in retromarcia da una strada sterrata e occupato improvvisamente la corsia di marcia percorsa dalla NC Lybra tg. BY311VJ, condotta da , Controparte_1 che stava viaggiando in direzione Carinola-Casanova, rendendo inevitabile lo scontro;
b) a seguito del sinistro l'istante aveva riportato danni non patrimoniali, nonché sia il danno pa- trimoniale derivante dalla perdita di guadagno in relazione alla sua attività di coltivatore di- retto, sia danni all'auto NC Lybra, ormai irrecuperabile, quantificati in euro 3.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa o secondo equità.
L'attore chiedeva: “previa declaratoria di responsabilità del conducente della Fiat Grande
Punto tg. EM974MH nella causazione del sinistro de quo, condannarsi, per le causali di cui innanzi le in persona del suo l.r.p.t., come sopra dichiarata e domi- Controparte_1 ciliata, al risarcimento in favore di , di tutti i danni patiti dallo stesso di- Controparte_1 pendenti del sinistro in premessa a titolo di: danni patrimoniali e non patrimoniali, a cose e persone, innanzi descritti a quantificarsi in corso di causa. Interessi e svalutazione su tutte le somme dall'evento al soddisfo”.
1.2 Si costituivano in giudizio la e , contestando Controparte_3 Controparte_2
l'avverso dedotto.
In particolare, si eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda, per essersi l'attore sot- tratto alla rituale visita medica ed aver rifiutato di sottoporre a perizia tecnica la propria vet- tura;
nel merito, si sosteneva che il sinistro fosse stato causato da esclusiva responsabilità di
, in quanto positivo all'accertamento del tasso alcolemico ed anche per le Controparte_1 risultanze del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Veniva contestata la quantificazione del danno.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha accolto parzial- mente la domanda, dichiarando la pari responsabilità dell'attore e del conducente del veico- lo Fiat Grande Punto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha condannato la
[...]
a corrispondere in favore dell'attore la somma di euro 18.506,11, oltre interessi CP_1 legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Secondo il Giudice di primo grado: “nel caso in esame appare del tutto incerta la concreta dinamica del sinistro e risulta impossibile accertare la quota di responsabilità delle singole condotte colpose nel verificarsi dell'evento” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Quanto poi al danno non patrimoniale, il Tribunale ha recepito le conclusioni contenute nell'accertamento peritale e ha ritenuto che “le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico risultano di per sé congrue, in considerazione della entità delle lesioni patite ed ai postumi delle stesse, in assenza di ulteriori elementi (neppure specificamente al- legati o provati dall'attore) atti a testimoniare particolari disagi o sofferenze interiori pati-
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te; non è emerso neppure che le menomazioni accertate abbiano inciso o incidano in ma- niera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettiva- mente accertati, ovvero causino o abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particola- re intensità” (pag. 7).
Il Tribunale ha escluso la fondatezza della richiesta risarcitoria per la rottamazione del vei- colo NC Lybra, per non essere stato prodotto il certificato di demolizione del veicolo.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la quella dei danni da perdita della capacità lavorativa specifica: “non vi è prova infatti dell'effettivo svolgimento (con particolare riferimento al momento del sinistro: anno 2015) dell'attività di coltivatore diretto da parte dell'attore (si osserva che il ha depositato in atti solo dichiarazioni dei redditi riferite al triennio CP_1 antecedente al momento della verificazione del sinistro;
documentazione che ha mero valo- re fiscale e risulta proveniente dallo stesso attore, sicché non appare idonea a dimostrare il pregresso effettivo svolgimento dell'attività lavorativa in questione)”.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato il 16.11.2023, ha Controparte_1 promosso appello, costituendosi in data 21.11.2023.
L'appellante ha dedotto: 1) l'erroneità del riconoscimento del concorso di responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto basata su una inidonea valutazione delle prove acquisite;
2) l'erroneità del riconoscimento del concorso di responsabilità, per non avere il Giudice valutato una diversa graduazione della stessa a carico del conducente la Fiat
Grande Punto;
3) la non correttezza della sentenza nella parte in cui si è ritenuta non provata la rottamazione della NC Lybra, nonostante il deposito del certificato di proprietà, la perdita di possesso del 7.1.2016, il valore dell'auto alla data del sinistro e i rilievi fotografi- ci;
4) in ordine alla richiesta di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa specifi- ca, la violazione dell'art. 137 del codice delle assicurazioni, sia del primo comma che del terzo, nonché degli articoli 1226 e 2056 c.c.
Si è costituita la contestando l'avverso dedotto, mentre è rimasta contu- Controparte_1 mace . Controparte_2
2. Il merito
2.1 Le prime due censure formulate in ordine al riconoscimento della responsabilità concor- rente possono essere esaminate congiuntamente.
Come noto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2054 c.c. configura a cari- co del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della norma- le diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della stra- da, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo.
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il supe- ramento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per
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evitare l'incidente(Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n. 10031; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6-3,
16/02/2017, n. 4130, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circola- zione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a cari- co del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza mas- sima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferi- mento alle circostanze del caso concreto).
Dunque, l'indicata presunzione assume funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/04/2019, n. 9353; cfr., in motivazio- ne, anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2020, n. 7479: “la giurisprudenza di questa Corte
è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass.,
3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art.
2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui
l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputa- zione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del
4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concor- so di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribui- re le effettive responsabilità del sinistro"”).
Ebbene, il teste , escusso all'udienza dell'8.10.2019, ha riferito: “ho visto Testimone_1 una NC blu che percorreva la strada venendo da Carinola e andando verso Casanova e una Fiat Punto grigia che usciva in retromarcia da una strada di accesso (sterrata) ad un palazzo. Appena si è immessa sulla strada, tagliando la strada alla NC, l'ha urtata.
L'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra della Fiat Punto e la parte sinistra anteriore della NC. La Fiat quando è uscita dalla strada non ha rallentato…ricordo che le auto coinvolte riportano danni alla carrozzeria nella parte frontale…sono sceso in strada e ri- cordo che il sig. ( ) era in macchina e lamentava dolori. Non ho visto se la Per_2 CP_1
lamentava dolore…prima dell'impatto ho sentito un rumore frenata, ma non ri- Per_1 cordo che velocità avesse la NC. Ricordo che tra il rumore della frenata e l'impatto vi sono state solo frazioni di secondo… ricordo che sul posto sono intervenuti i Carabinieri e
l'ambulanza… non ricordo dopo l'urto dove si sia arrestata la Fiat Punto, ossia a quale di- stanza dal punto di impatto…”.
Il teste , escusso all'udienza del 25.1.2021, ha dichiarato: “…stavo aspet- Testimone_2
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tando la mia amica , ossia la figlia della convenuta. era in macchi- Persona_1 Per_1 na;
io stavo aspettando sul muretto del marciapiede dell'altra corsia;
la mia amica, alla guida del veicolo, ha accostato per farmi salire, ma prima che io potessi farlo è stata tra- volta da un altro signore che era alla guida di un altro veicolo. L'urto è stato frontale. Pre- ciso che ( ) aveva accostato la macchina sulla sinistra, nella corsia Persona_3 Per_1 di marcia opposta rispetto a quella da lei percorsa. L'urto è avvenuto pochi secondi dopo che lei aveva accostato. era ferma nel momento dell'urto, anche se a motore acce- Per_1 so…la macchina che ha urtato quella della mia amica era lunga, non ricordo il modello, se non sbaglio era scura. Ricordo che correva. La strada era rettilinea. Al momento del sini- stro ero presente solo io. Il sinistro è avvenuto il 27.6.2015, di notte, a via Platani in Cari- nola. La macchina della mia amica è stata urtata nella parte frontale destra;
non ricordo con quale parte della sua macchina l'altro signore ha urtato la macchina della mia ami- ca…la mia amica stava precorrendo la strada principale prima di svoltare per accostare al margine sinistro della strada, invadendo l'opposta corsia di marcia;
preciso che la mia amica non proveniva da una strada laterale…ricordo che, nel momento in cui mi sono avvi- cinato, il conducente dell'altro veicolo aveva perso i sensi…”.
In primo luogo, la diversa percezione dei fatti mostrata dai testi osta in radice alla possibilità di determinare con certezza sia l'effettiva dinamica del sinistro sia il riparto delle responsa- bilità in capo a ciascuno dei conducenti.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dal teste risultano in parte contraddette da alcuni Tes_1 rilievi riportati nella relazione dei Carabinieri per ciò che concerne il colore della Fiat Gran- de Punto (grigio e blu).
Ancora, le stesse dichiarazioni sono anche eccessivamente generiche in ordine alla velocità.
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito di essere sceso in strada e di essersi avvicinato ai conducenti dei veicoli, ma della sua presenza non vi è traccia nella relazione dei C.C.
Infine, i militari hanno rilevato che l'autovettura condotta dall'attore aveva lasciato sull'asfalto tracce di frenata per ben 14,50 metri, con ciò rendendo avvertiti dell'eccessiva velocità tenuta in occasione del sinistro e in zona in cui il limite di velocità è di 50 Km/h
(cfr. relazione di incidente stradale dei CC di Falciano del Massico).
Non vi sono dunque elementi idonei a dimostrare che abbia fatto tutto il Controparte_1 possibile per evitare il danno.
I primi due motivi vanno quindi rigettati.
2.2 Va invece accolto il motivo relativo ai danni riportati alla vettura, atteso che l'attore ha chiesto comunque il risarcimento, per cui una posta risarcitoria non può essere disconosciu- ta, come si desume dalla produzione fotografica offerta e relativa all'auto danneggiata.
Tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'auto e delle foto prodotte, si reputa equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 2.000 e dunque ricono- scere, in favore dell'appellante, la somma di euro 1.000.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale,
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con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posi- zione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) e le successive conformi, applicabile anche nella specie, secondo cui, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione de- finitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta pro- va può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fis- sandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito in- vece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto se- condo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, parte appellata dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro 823,05 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 27.6.2015, data del sinistro), e, quindi, anno per anno, a partire dal
27.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultan- ti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
2.3 Vanno infine disattese le censure mosse al mancato riconoscimento del danno da capaci- tà lavorativa.
Come noto, l'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine oc- correndo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inci- so sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue at- titudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fon- ti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.
Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del red- dito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capaci- tà di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incom-
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be al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. 23 gennaio 2006, n. 1230).
Nondimeno, si è sostenuto che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamen- te probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamen- to presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'in- fortunio” (Cass. civ. Sez. III Sent., 14/11/2013, n. 25634).
E si è ancora affermato che il danno patrimoniale da riduzione del- la capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determina- zione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. civ. Sez. III Sent.,
23/09/2014, n. 20003), ma in quel caso la Corte valorizzò moltissimi elementi (svolgimento di attività di venditore televisivo di oggetti d'arte e di antiquariato;
attività svolta in diretta, per diverse ore consecutive;
la necessità di memorizzare i dettagli relativi agli oggetti da ven- dere costituiva parte integrante e caratterizzante detta attività; all'esito dell'incidente occorso- gli, l'istante accusò la persistenza di significativi sintomi invalidanti, quali vertigini, sensa- zione di ansia in locali stretti, deficit di concentrazione e di memoria;
la società con la quale l'istante collaborava in via esclusiva all'epoca del sinistro come libero professionista, comu- nicò la propria decisione di avvalersi della sua collaborazione per un periodo ridotto rispetto al periodo precedente l'incidente, a causa "delle non perfette condizioni fisiche, etc.).
Ed anche di recente la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che il danno patrimoniale fu- turo, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può av- valersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa es- sere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vit- tima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo
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sia diminuito (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/06/2018, n. 15737; cfr. anche Cass. civ. III,
22/05/2014, n. 11361).
Il danno patrimoniale va dunque inteso come effettiva diminuzione della capacità reddituale del soggetto, sia sotto forma di danno emergente (mancata fruizione di redditi durante il pe- riodo di inabilità temporanea) che sotto forma di lucro cessante (impossibilità o ridotta possi- bilità per il futuro di procacciarsi o continuare a procacciarsi redditi, a seguito della compro- missione della specifica capacità lavorativa).
Ciò posto, come sostenuto dal Giudice di prime cure, l'istante non ha specificamente dedotto né tanto meno provato in che modo il danno biologico abbia ridotto la propria capacità lavo- rativa specifica di coltivatore diretto e, soprattutto, non ha sufficientemente dimostrato l'effettiva contrazione dei propri redditi, avendo prodotto le proprie dichiarazioni fiscali rife- rite al triennio antecedente all'anno del sinistro (2015) e cioè dal 2012 al 2014, e non anche quelle relative agli anni successivi, documentazione necessaria al fine di documentare la ri- duzione degli introiti connessi allo svolgimento dell'attività.
E alla luce di tanto, alcuna rilevanza può assumere il richiamo all'art. 137 d.lgs. 299/2005.
Non al primo comma della norma, posto che il danno da perdita di capacità lavorativa speci- fica rappresenta un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provo- chi una riduzione degli introiti del soggetto leso, richiedendo la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l'an- nientamento) del reddito precedentemente percepito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/04/2025, n. 11386).
In motivazione si legge: “…qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il red- dito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti atte- stanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perdu- to.in tal senso depone, in maniera chiara ed univoca, il dettato dell'art. 137, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale così recita "nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'inva- lidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".
Il pregnante significato della trascritta disposizione va individuato proprio nella indefettibile esigenza della necessaria considerazione di un arco temporale, stabilito dal legislatore in misura triennale, onde verificare l'effettivo prodursi, in eziologico nesso di derivazione cau-
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sale con il sinistro, di una diminuzione reddituale a scapito della vittima, attraverso il raf- fronto di documenti dimostrativi del reddito percepito in tale spatium temporis e tanto - si badi - per i percettori di redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.
…Da quanto sopra deriva la correttezza del dictum qui gravato, che con la mera produzione dell'unica dichiarazione dei redditi concernente l'anno del sinistro ha reputato non assolto
l'onere, posto a carico del presunto danneggiato, di provare l'esistenza di un decremento pa- trimoniale patito in epoca successiva ed in causale conseguenza rispetto all'occorso”).
E naturalmente non può trovare applicazione neppure il terzo comma: “il triplo della pensio- ne sociale (oggi, più correttamente, "assegno sociale" L. 8 agosto 1995, n. 335, ex art. 3, comma 6), previsto dall'art. 137 cod. ass., non costituisce affatto una soglia minima di risar- cimento, ma un criterio residuale di liquidazione del danno applicabile quando la persona infortunata non abbia un reddito, oppure abbia un reddito così esiguo, incostante o provvi- sorio, da lasciar presumere che in futuro quel reddito sarebbe certamente aumentato. Si è stabilito, in particolare, che la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Sez. 3 -, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018, Rv. 651331 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639896 - 01)” (Cass. civ., VI,
13/02/2020, n. 3541).
Dunque, le disposizioni contenute nell'art. 137 comma 1 e 3 del Codice delle Assicurazioni non costituiscono una soglia minima di risarcimento, ma un criterio residuale di liquidazione del danno applicabile, il primo comma una volta che il danno da perdita di capacità lavorativa sia stato comunque idoneamente dedotto e provato, il terzo comma nel caso in cui la persona infortunata non abbia un reddito, oppure abbia un reddito assolutamente esiguo.
Pertanto, anche questo motivo di impugnazione va rigettato.
Le considerazioni appena fatte impongono di disattendere la censura concernente il mancato ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, in forza dei principi espressi dalla già citata Cass. 15737/18.
3. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto negli stretti limiti indicati e va rilevato che la condanna in primo grado è stata resa nei riguardi della sola mentre questa CP_4 statuizione non è stata oggetto di univoca impugnazione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve proce- dere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conse- guenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e
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ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
Nondimeno, la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, fondata sulla parziale soccomben- za dei convenuti, può comunque essere confermata, potendo limitarsi il Collegio a liquidare quelle del secondo grado.
Ebbene, l'accoglimento solo in minima parte dell'impugnazione, e dunque la soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2781/2023 emessa dal Tribunale di AN AR PU TE in data 3.7.2023 nel procedimento n. 5058/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la al pagamento, in favore di parte appellan- Controparte_1 te, oltre alle somme già riconosciute in primo grado, anche della somma di euro
1.000,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
823,05 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo to- tale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta gli altri motivi di appello e conferma, per la restante parte, la sentenza impu- gnata;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Napoli, in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 5060/2023 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
[...]
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato NO Santillo che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Armando Nigro che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Rossi e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
L'Avvocato Santillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Nigro si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sen- tenza ex art. 281 sexies cpc
N. 5060/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5060/2023 - avente ad oggetto appello la sen- tenza n. 2781/2023, emessa dal Tribunale di AN AR PU TE in data 3.7.2023 nel procedimento n. 5058/2017 - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
NO Santillo, elettivamente dom.to presso lo studio del proprio difensore, in AN AR
PU TE (CE), Corso Garibaldi, n. 80; appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Sabina Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Telese Terme (BN), Viale Minieri, n. 67; appellata nonché
(c.f. ), domiciliata in Mondragone (CE), Via Controparte_2 C.F._2
Nazario Sauro, n. 5; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 15.5.2017, conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1 Con AN AR PU TE , quale proprietaria del veicolo targato Controparte_2
EM974MH e la , quale impresa assicuratrice, al fine di ottenere il risarci- Controparte_1
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mento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 27.6.2015 in Carinola,
Via Platani.
L'attore deduceva: a) l'auto Fiat Grande Punto tg. EM974MH, condotta da , Persona_1 che si trovava in non perfette condizioni fisiche per effetto dell'assunzione di sostanze psico- trope, aveva proceduto in retromarcia da una strada sterrata e occupato improvvisamente la corsia di marcia percorsa dalla NC Lybra tg. BY311VJ, condotta da , Controparte_1 che stava viaggiando in direzione Carinola-Casanova, rendendo inevitabile lo scontro;
b) a seguito del sinistro l'istante aveva riportato danni non patrimoniali, nonché sia il danno pa- trimoniale derivante dalla perdita di guadagno in relazione alla sua attività di coltivatore di- retto, sia danni all'auto NC Lybra, ormai irrecuperabile, quantificati in euro 3.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa o secondo equità.
L'attore chiedeva: “previa declaratoria di responsabilità del conducente della Fiat Grande
Punto tg. EM974MH nella causazione del sinistro de quo, condannarsi, per le causali di cui innanzi le in persona del suo l.r.p.t., come sopra dichiarata e domi- Controparte_1 ciliata, al risarcimento in favore di , di tutti i danni patiti dallo stesso di- Controparte_1 pendenti del sinistro in premessa a titolo di: danni patrimoniali e non patrimoniali, a cose e persone, innanzi descritti a quantificarsi in corso di causa. Interessi e svalutazione su tutte le somme dall'evento al soddisfo”.
1.2 Si costituivano in giudizio la e , contestando Controparte_3 Controparte_2
l'avverso dedotto.
In particolare, si eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda, per essersi l'attore sot- tratto alla rituale visita medica ed aver rifiutato di sottoporre a perizia tecnica la propria vet- tura;
nel merito, si sosteneva che il sinistro fosse stato causato da esclusiva responsabilità di
, in quanto positivo all'accertamento del tasso alcolemico ed anche per le Controparte_1 risultanze del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Veniva contestata la quantificazione del danno.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha accolto parzial- mente la domanda, dichiarando la pari responsabilità dell'attore e del conducente del veico- lo Fiat Grande Punto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ha condannato la
[...]
a corrispondere in favore dell'attore la somma di euro 18.506,11, oltre interessi CP_1 legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Secondo il Giudice di primo grado: “nel caso in esame appare del tutto incerta la concreta dinamica del sinistro e risulta impossibile accertare la quota di responsabilità delle singole condotte colpose nel verificarsi dell'evento” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Quanto poi al danno non patrimoniale, il Tribunale ha recepito le conclusioni contenute nell'accertamento peritale e ha ritenuto che “le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico risultano di per sé congrue, in considerazione della entità delle lesioni patite ed ai postumi delle stesse, in assenza di ulteriori elementi (neppure specificamente al- legati o provati dall'attore) atti a testimoniare particolari disagi o sofferenze interiori pati-
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te; non è emerso neppure che le menomazioni accertate abbiano inciso o incidano in ma- niera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettiva- mente accertati, ovvero causino o abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particola- re intensità” (pag. 7).
Il Tribunale ha escluso la fondatezza della richiesta risarcitoria per la rottamazione del vei- colo NC Lybra, per non essere stato prodotto il certificato di demolizione del veicolo.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la quella dei danni da perdita della capacità lavorativa specifica: “non vi è prova infatti dell'effettivo svolgimento (con particolare riferimento al momento del sinistro: anno 2015) dell'attività di coltivatore diretto da parte dell'attore (si osserva che il ha depositato in atti solo dichiarazioni dei redditi riferite al triennio CP_1 antecedente al momento della verificazione del sinistro;
documentazione che ha mero valo- re fiscale e risulta proveniente dallo stesso attore, sicché non appare idonea a dimostrare il pregresso effettivo svolgimento dell'attività lavorativa in questione)”.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato il 16.11.2023, ha Controparte_1 promosso appello, costituendosi in data 21.11.2023.
L'appellante ha dedotto: 1) l'erroneità del riconoscimento del concorso di responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto basata su una inidonea valutazione delle prove acquisite;
2) l'erroneità del riconoscimento del concorso di responsabilità, per non avere il Giudice valutato una diversa graduazione della stessa a carico del conducente la Fiat
Grande Punto;
3) la non correttezza della sentenza nella parte in cui si è ritenuta non provata la rottamazione della NC Lybra, nonostante il deposito del certificato di proprietà, la perdita di possesso del 7.1.2016, il valore dell'auto alla data del sinistro e i rilievi fotografi- ci;
4) in ordine alla richiesta di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa specifi- ca, la violazione dell'art. 137 del codice delle assicurazioni, sia del primo comma che del terzo, nonché degli articoli 1226 e 2056 c.c.
Si è costituita la contestando l'avverso dedotto, mentre è rimasta contu- Controparte_1 mace . Controparte_2
2. Il merito
2.1 Le prime due censure formulate in ordine al riconoscimento della responsabilità concor- rente possono essere esaminate congiuntamente.
Come noto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2054 c.c. configura a cari- co del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della norma- le diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della stra- da, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo.
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il supe- ramento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per
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evitare l'incidente(Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n. 10031; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6-3,
16/02/2017, n. 4130, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circola- zione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a cari- co del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza mas- sima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferi- mento alle circostanze del caso concreto).
Dunque, l'indicata presunzione assume funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/04/2019, n. 9353; cfr., in motivazio- ne, anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2020, n. 7479: “la giurisprudenza di questa Corte
è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass.,
3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art.
2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui
l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputa- zione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del
4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concor- so di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribui- re le effettive responsabilità del sinistro"”).
Ebbene, il teste , escusso all'udienza dell'8.10.2019, ha riferito: “ho visto Testimone_1 una NC blu che percorreva la strada venendo da Carinola e andando verso Casanova e una Fiat Punto grigia che usciva in retromarcia da una strada di accesso (sterrata) ad un palazzo. Appena si è immessa sulla strada, tagliando la strada alla NC, l'ha urtata.
L'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra della Fiat Punto e la parte sinistra anteriore della NC. La Fiat quando è uscita dalla strada non ha rallentato…ricordo che le auto coinvolte riportano danni alla carrozzeria nella parte frontale…sono sceso in strada e ri- cordo che il sig. ( ) era in macchina e lamentava dolori. Non ho visto se la Per_2 CP_1
lamentava dolore…prima dell'impatto ho sentito un rumore frenata, ma non ri- Per_1 cordo che velocità avesse la NC. Ricordo che tra il rumore della frenata e l'impatto vi sono state solo frazioni di secondo… ricordo che sul posto sono intervenuti i Carabinieri e
l'ambulanza… non ricordo dopo l'urto dove si sia arrestata la Fiat Punto, ossia a quale di- stanza dal punto di impatto…”.
Il teste , escusso all'udienza del 25.1.2021, ha dichiarato: “…stavo aspet- Testimone_2
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tando la mia amica , ossia la figlia della convenuta. era in macchi- Persona_1 Per_1 na;
io stavo aspettando sul muretto del marciapiede dell'altra corsia;
la mia amica, alla guida del veicolo, ha accostato per farmi salire, ma prima che io potessi farlo è stata tra- volta da un altro signore che era alla guida di un altro veicolo. L'urto è stato frontale. Pre- ciso che ( ) aveva accostato la macchina sulla sinistra, nella corsia Persona_3 Per_1 di marcia opposta rispetto a quella da lei percorsa. L'urto è avvenuto pochi secondi dopo che lei aveva accostato. era ferma nel momento dell'urto, anche se a motore acce- Per_1 so…la macchina che ha urtato quella della mia amica era lunga, non ricordo il modello, se non sbaglio era scura. Ricordo che correva. La strada era rettilinea. Al momento del sini- stro ero presente solo io. Il sinistro è avvenuto il 27.6.2015, di notte, a via Platani in Cari- nola. La macchina della mia amica è stata urtata nella parte frontale destra;
non ricordo con quale parte della sua macchina l'altro signore ha urtato la macchina della mia ami- ca…la mia amica stava precorrendo la strada principale prima di svoltare per accostare al margine sinistro della strada, invadendo l'opposta corsia di marcia;
preciso che la mia amica non proveniva da una strada laterale…ricordo che, nel momento in cui mi sono avvi- cinato, il conducente dell'altro veicolo aveva perso i sensi…”.
In primo luogo, la diversa percezione dei fatti mostrata dai testi osta in radice alla possibilità di determinare con certezza sia l'effettiva dinamica del sinistro sia il riparto delle responsa- bilità in capo a ciascuno dei conducenti.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dal teste risultano in parte contraddette da alcuni Tes_1 rilievi riportati nella relazione dei Carabinieri per ciò che concerne il colore della Fiat Gran- de Punto (grigio e blu).
Ancora, le stesse dichiarazioni sono anche eccessivamente generiche in ordine alla velocità.
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito di essere sceso in strada e di essersi avvicinato ai conducenti dei veicoli, ma della sua presenza non vi è traccia nella relazione dei C.C.
Infine, i militari hanno rilevato che l'autovettura condotta dall'attore aveva lasciato sull'asfalto tracce di frenata per ben 14,50 metri, con ciò rendendo avvertiti dell'eccessiva velocità tenuta in occasione del sinistro e in zona in cui il limite di velocità è di 50 Km/h
(cfr. relazione di incidente stradale dei CC di Falciano del Massico).
Non vi sono dunque elementi idonei a dimostrare che abbia fatto tutto il Controparte_1 possibile per evitare il danno.
I primi due motivi vanno quindi rigettati.
2.2 Va invece accolto il motivo relativo ai danni riportati alla vettura, atteso che l'attore ha chiesto comunque il risarcimento, per cui una posta risarcitoria non può essere disconosciu- ta, come si desume dalla produzione fotografica offerta e relativa all'auto danneggiata.
Tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'auto e delle foto prodotte, si reputa equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 2.000 e dunque ricono- scere, in favore dell'appellante, la somma di euro 1.000.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale,
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con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posi- zione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) e le successive conformi, applicabile anche nella specie, secondo cui, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione de- finitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta pro- va può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fis- sandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito in- vece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto se- condo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, parte appellata dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro 823,05 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 27.6.2015, data del sinistro), e, quindi, anno per anno, a partire dal
27.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultan- ti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
2.3 Vanno infine disattese le censure mosse al mancato riconoscimento del danno da capaci- tà lavorativa.
Come noto, l'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine oc- correndo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inci- so sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue at- titudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fon- ti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.
Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del red- dito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capaci- tà di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incom-
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be al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. 23 gennaio 2006, n. 1230).
Nondimeno, si è sostenuto che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamen- te probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamen- to presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'in- fortunio” (Cass. civ. Sez. III Sent., 14/11/2013, n. 25634).
E si è ancora affermato che il danno patrimoniale da riduzione del- la capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determina- zione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. civ. Sez. III Sent.,
23/09/2014, n. 20003), ma in quel caso la Corte valorizzò moltissimi elementi (svolgimento di attività di venditore televisivo di oggetti d'arte e di antiquariato;
attività svolta in diretta, per diverse ore consecutive;
la necessità di memorizzare i dettagli relativi agli oggetti da ven- dere costituiva parte integrante e caratterizzante detta attività; all'esito dell'incidente occorso- gli, l'istante accusò la persistenza di significativi sintomi invalidanti, quali vertigini, sensa- zione di ansia in locali stretti, deficit di concentrazione e di memoria;
la società con la quale l'istante collaborava in via esclusiva all'epoca del sinistro come libero professionista, comu- nicò la propria decisione di avvalersi della sua collaborazione per un periodo ridotto rispetto al periodo precedente l'incidente, a causa "delle non perfette condizioni fisiche, etc.).
Ed anche di recente la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che il danno patrimoniale fu- turo, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può av- valersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa es- sere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vit- tima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo
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sia diminuito (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/06/2018, n. 15737; cfr. anche Cass. civ. III,
22/05/2014, n. 11361).
Il danno patrimoniale va dunque inteso come effettiva diminuzione della capacità reddituale del soggetto, sia sotto forma di danno emergente (mancata fruizione di redditi durante il pe- riodo di inabilità temporanea) che sotto forma di lucro cessante (impossibilità o ridotta possi- bilità per il futuro di procacciarsi o continuare a procacciarsi redditi, a seguito della compro- missione della specifica capacità lavorativa).
Ciò posto, come sostenuto dal Giudice di prime cure, l'istante non ha specificamente dedotto né tanto meno provato in che modo il danno biologico abbia ridotto la propria capacità lavo- rativa specifica di coltivatore diretto e, soprattutto, non ha sufficientemente dimostrato l'effettiva contrazione dei propri redditi, avendo prodotto le proprie dichiarazioni fiscali rife- rite al triennio antecedente all'anno del sinistro (2015) e cioè dal 2012 al 2014, e non anche quelle relative agli anni successivi, documentazione necessaria al fine di documentare la ri- duzione degli introiti connessi allo svolgimento dell'attività.
E alla luce di tanto, alcuna rilevanza può assumere il richiamo all'art. 137 d.lgs. 299/2005.
Non al primo comma della norma, posto che il danno da perdita di capacità lavorativa speci- fica rappresenta un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provo- chi una riduzione degli introiti del soggetto leso, richiedendo la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l'an- nientamento) del reddito precedentemente percepito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/04/2025, n. 11386).
In motivazione si legge: “…qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il red- dito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti atte- stanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perdu- to.in tal senso depone, in maniera chiara ed univoca, il dettato dell'art. 137, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale così recita "nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'inva- lidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".
Il pregnante significato della trascritta disposizione va individuato proprio nella indefettibile esigenza della necessaria considerazione di un arco temporale, stabilito dal legislatore in misura triennale, onde verificare l'effettivo prodursi, in eziologico nesso di derivazione cau-
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sale con il sinistro, di una diminuzione reddituale a scapito della vittima, attraverso il raf- fronto di documenti dimostrativi del reddito percepito in tale spatium temporis e tanto - si badi - per i percettori di redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.
…Da quanto sopra deriva la correttezza del dictum qui gravato, che con la mera produzione dell'unica dichiarazione dei redditi concernente l'anno del sinistro ha reputato non assolto
l'onere, posto a carico del presunto danneggiato, di provare l'esistenza di un decremento pa- trimoniale patito in epoca successiva ed in causale conseguenza rispetto all'occorso”).
E naturalmente non può trovare applicazione neppure il terzo comma: “il triplo della pensio- ne sociale (oggi, più correttamente, "assegno sociale" L. 8 agosto 1995, n. 335, ex art. 3, comma 6), previsto dall'art. 137 cod. ass., non costituisce affatto una soglia minima di risar- cimento, ma un criterio residuale di liquidazione del danno applicabile quando la persona infortunata non abbia un reddito, oppure abbia un reddito così esiguo, incostante o provvi- sorio, da lasciar presumere che in futuro quel reddito sarebbe certamente aumentato. Si è stabilito, in particolare, che la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Sez. 3 -, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018, Rv. 651331 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639896 - 01)” (Cass. civ., VI,
13/02/2020, n. 3541).
Dunque, le disposizioni contenute nell'art. 137 comma 1 e 3 del Codice delle Assicurazioni non costituiscono una soglia minima di risarcimento, ma un criterio residuale di liquidazione del danno applicabile, il primo comma una volta che il danno da perdita di capacità lavorativa sia stato comunque idoneamente dedotto e provato, il terzo comma nel caso in cui la persona infortunata non abbia un reddito, oppure abbia un reddito assolutamente esiguo.
Pertanto, anche questo motivo di impugnazione va rigettato.
Le considerazioni appena fatte impongono di disattendere la censura concernente il mancato ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, in forza dei principi espressi dalla già citata Cass. 15737/18.
3. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto negli stretti limiti indicati e va rilevato che la condanna in primo grado è stata resa nei riguardi della sola mentre questa CP_4 statuizione non è stata oggetto di univoca impugnazione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve proce- dere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conse- guenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e
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ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
Nondimeno, la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, fondata sulla parziale soccomben- za dei convenuti, può comunque essere confermata, potendo limitarsi il Collegio a liquidare quelle del secondo grado.
Ebbene, l'accoglimento solo in minima parte dell'impugnazione, e dunque la soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2781/2023 emessa dal Tribunale di AN AR PU TE in data 3.7.2023 nel procedimento n. 5058/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la al pagamento, in favore di parte appellan- Controparte_1 te, oltre alle somme già riconosciute in primo grado, anche della somma di euro
1.000,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
823,05 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo to- tale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta gli altri motivi di appello e conferma, per la restante parte, la sentenza impu- gnata;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Napoli, in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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