Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2021, proposto da
Albachiara S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Musa, Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale senza protocollo del 31.12.2020 (poi conosciuto dalla ricorrente) con cui l'A.c. di Fasano ha definito in senso denegativo per la ricorrente il procedimento dalla stessa Albachiara s.r.l. attivato (con istanza del 20.7.2020) per essere autorizzata al mantenimento delle opere di cui al permesso n. 63/'20 anche «nel periodo invernale fino al rilascio del permesso stagionale anche per la prossima stagione febbraio-ottobre 2021»;
- ove occorra, della p.e.c. del 4.1.2021 con cui l'A.c. ha trasmesso alla ricorrente il predetto provvedimento del 31.12.2020;
- ove occorra, della nota comunale prot. n. 12453 del 6.3.2020 (menzionata nel predetto provvedimento, ma ignota alla ricorrente: donde le qui formulate istanza istruttoria e riserva di motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza);
- ove occorra, della delibera C.c. n. 25/'11;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. FE BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 3 febbraio 2021 ed iscritto a ruolo il 5 febbraio 2021 parte ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, oltre alla sospensione in via cautelare;
- in data 22 febbraio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;
- con atto depositato il 30 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla presente controversia;
- all’udienza del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
LE AR, Primo Referendario
FE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE BA | ON SC |
IL SEGRETARIO