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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3266/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 601/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elaine Bolognini ed Parte_1 elettivamente domiciliata in , Via Enrico Fermi n.15; Pt_1
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, Via Famagosta n. 8; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 9.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione al d.i. n. 425/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme, maggiorate da interessi, rivalutazione e spese per il periodo maggio 2016 a gennaio 2022 in virtù dell'art. 3 lettera b) dell'Accordo integrativo 2009 per i medici di medicina generale della NE LA” confermato con Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito. A sostegno dell'opposizione ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione passiva assumendo doversi rivolgere alla NE LA ogni eventuale pretesa. Ha inoltre preliminarmente eccepito la prescrizione parziale del credito fino alla data del 7.3.2018. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa e l'erroneità dei conteggi ed ha quindi concluso chiedendo "dichiarare nullo ed inefficace e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 425/2023 RG. 1771/2023, del 30.11.2023 del Tribunale di Viterbo Sez. Lavoro con il quale ha ingiunto alla medesima il pagamento di €. 12.150,86, oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese legali oggetto della presente opposizione per le ragioni esposte in narrativa dichiarando in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della essendo legittimata passivamente solo la Parte_4
NE LA, in via preliminare la prescrizione di tutte le domande precedenti al 7.3.2018 e nel merito respingere tutte le domande della Dott.ssa perché infondate in fatto CP_1 ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese legali". La parte convenuta si è costituita resistendo alla domanda insistendo per il riconoscimento del diritto anche alle differenze rivendicate in via monitoria anche in via risarcitoria e chiedendo "in via preliminare: 1) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 425/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale:
2) respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
3) accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
4) per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 425/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la al pagamento in favore dott./ssa della Parte_2 CP_1 somma di 12.150,86, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata: 5) dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la al Parte_2 pagamento in favore dott./ssa della somma che verrà determinata e CP_1 quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso: 6) condannare la alla refusione delle spese e dei compensi per il Parte_2 procedimento monitorio e per quello di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione. Con salvezza di altro dedurre, produrre, eccepire ed ogni altro diritto". Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Viterbo preliminarmente rigettava Part l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Nel merito, preso atto della parziale prescrizione del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento in favore di della differenza Parte_1 CP_1 dovuta su quanto erogato degli emolumenti previsti dall'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della NE LA e dal Decreto U00027 del 07.02.2012 per l'adesione alla in sede unica (pari ad euro 8,60 annue/assistito) a Parte_5 decorrere dal 7.3.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo. Compensava interamente tra le parti le spese di lite, specificando che “La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 27.11.2024, ha proposto gravame la , censurando la stessa per: Parte_2
1. “1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978, DEL COMMA 10 DELL'ART. 1 D.L. 324/93 (CONVERTITO IN LEGGE 424/93), DEGLI ARTT. 73, 74 E 75 DELL'ANC E DELL'ART. 8 D. LGS. 502/1992 PER LA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE AA.SS.LL. … Anche altri articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla NE. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, del citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di Parte_ finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. … l rapporto tra e SSN è disciplinato quindi da accordi nazionali e regionali che prevedono anche la parte economica sia fissa che variabile e le risorse sono a carico del bilancio Part regionale senza che l possa avere alcun potere decisionale e/o contrattuale. Infatti la parte variabile dello 0,25 è stabilita dal protocollo d'intesa di cui è causa Part Parte_ stipulato tra la NE e le OO.SS. Tale Protocollo d'intesa tra Pt_8
e OO.SS. è un accordo tra le dette parti che non altera il contenuto delle preesistenti convenzioni, ma costituisce soltanto una dichiarazione d'intenti che disciplinava le modalità di svolgimento dell'attività di testing e ne riconosceva il Parte_ relativo trattamento economico soltanto per quei che liberamente optavano per l'esecuzione dei test;
un protocollo che non prevedeva alcun Part adempimento in capo all propedeutico all'erogazione del compenso. La Part quindi non è parte dell'accordo e non è destinataria di alcun obbligo/onere/adempimento. La sentenza è errata anche laddove ritiene non applicabile al caso di specie il comma 10 dell'art. 1 d.l. 324/93 (convertito in legge 424/93). L'art. 1 comma 10 stabilisce “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente” Tale norma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte che più volte si è pronunciata in merito, si applica anche dopo la riforma del SSN ad opera del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed è pertanto, estesa anche al periodo successivo alla Part cessazione delle e quindi applicabile anche alle (Cass. N. Controparte_2
18448/2007; n. 13333/2015; n. 24639/2016; n. 26959/2016; n. 15587/2018; Ord. N. 3676/2020); un orientamento da ultimo confermato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5092/2022 del 22-07- 2022. Tale norma si applica anche ai medici convenzionati di medicina generale a Peruzzir ragione e soprattutto alla luce di tutta la disciplina, già citata e che verrà citata nel prosieguo, che àncora tale rapporto sostanzialmente alla NE … la Corte Suprema di Cassazione Parte_ ha stabilito che l'ente interlocutore con i è unicamente la NE … la Parte_ disciplina che regola i rapporti economici dei è frutto di una negoziazione Parte_ tra i OO.SS. rappresentative dei e la NE LA … nella vicenda non Part può intervenire la singola visto che per garantire uniformità di trattamento dei rapporti convenzionali su tutto il territorio regionale, la disciplina è necessariamente riservata alla contrattazione di competenza della NE Part LA. Sul punto anche la Corte Costituzionale che ha precisato che “l non Parte_ può autonomamente determinarsi con i rapporti con i nessun trattamento Part economico può essere disciplinato dalle convenzioni con le il cui potere spetta unicamente e necessariamente alla NE al fine di garantire l'uniformità di trattamento economico sull'intero territorio regionale”, non Part potendo invero la procedere a ciò autonomamente, “…considerata la strumentalità nei confronti dell'ente regionale” ( Corte Cost. n. 104/2007). La Cass. civ. sez. lavoro nella pronuncia n. 3577/2022 ha ulteriormente affermato che Part
“l risulta essere esecutrice materiale dei provvedimenti regionale che vanno ad incidere sui diritti soggettivi del singolo medico.”: 2. “2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, ERRATA LETTURA DELLE DIFESE SVOLTE DALLA Part ED SA ON … Come detto, in base al DCA 565/2017, art. 2 dell'Accordo, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la NE LA non si è impegnata ad erogare alcuna diversa tariffa, ma solo ad eseguire una verifica delle trasformazioni della forma associativa delle in Pt_10 Parte e degli eventuali conseguenti costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di base nonché a concordare successivamente con le OOSS le modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa. Però la predetta ricognizione ed il conseguente accordo in ordine all'adeguamento dell'indennità in questione non sono intervenuti”. Richiama sentenze del Tribunale di Viterbo nn. 206, 220 e 474 del 2024 secondo cui “alla ricorrente ingiungente, benché parte di una UCP Complessa, non spetterebbe la remunerazione richiesta, per i seguenti motivi: a) a seguito della trasformazione delle varie tipologie di UCP e Parte conseguente obbligo di trasformazione e/o costituzione di a Sede Unica quale esclusiva tipologia di unità di cure primarie (ex decreto n°U00376 del 12 novembre 2014 doc.to 10 NE in atti), non è applicabile all'attuale realtà di Parte a sede unica l'indennità annua di €. 8,60 a paziente (con l'incremento di 0,20 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo), trattandosi di una voce di retribuzione non più prevista, visto che il DCA 376/2014 è stato sostituito dal DCA 565 del 22.12.2017 che, oltre a ridisegnare la sanità territoriale, ha stabilito che la corresponsione dell'indennità per l'attività sarebbe stata oggetto di futuro accordo con le OO.SS; b) non può sostenersi che spetti l'indennità di UCP pari a €. 8,60 annue a paziente solo perché esisterebbero medici che già le percepiscono, in quanto si tratta di medici che da sempre hanno fatto parte delle soppresse UCPC a sede unica, oggi sostituite dalle UCP a sede unica;
c) il DCA del 2014 che ha statuito in ordine alla graduale trasformazione della Medicina convenzionata (ovvero degli studi ) in un'unica forma CP_3 Parte associativa denominata a sede unica, ha altresì sancito l'invarianza dei costi per la NE di tale operazione organizzativa;
d) il DCA 565/2017 ha recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.a apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell'indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, al momento non raggiunte. Nella situazione in cui la condizione posta dalla NE per l'eventuale aumento delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente;
e) l'emolumento preteso non è invocato sotto il diverso profilo del risarcimento del danno per mancata adozione dell'accordo di adeguamento”. Si è costituita l'appellata opponendosi all'avverso gravame e spiegando, a sua volta. appello incidentale, deducendo che “La sentenza gravata da controparte appare tuttavia erronea nella parte in cui ha dichiarato “interamente compensate tra le parti le spese di lite” con la motivazione della parziale reciproca soccombenza. Tuttavia, non è possibile affermare che vi sia stata una reciproca soccombenza, quantomeno non Part paritaria, considerato che la è stata condannata a pagare €8.139,93 su €12.150,86 ingiunti, cioè esattamente l'67,00% delle somme richieste. Inoltre, è da tener presente che l'ingiunzione, così come il presente giudizio attesta, è stata opposta non solo sul quantum ma soprattutto sull'an debeatur, e sul punto non vi è alcuna soccombenza reciproca, anzi, le somme maturate dopo il ricorso per ingiunzione (27.11.2023) e quelle maturande, conducono a ritenere quasi totalmente accolte le richieste del medico. Dalle predette considerazioni emerge con cristallina chiarezza il diritto della dott.ssa , CP_1 odierno appellante incidentale, a vedersi riconosciuto un equo rimborso delle spese legali del primo grado in conformità alla normativa vigente (All. 09)”.
Sul primo motivo di appello. Così il Tribunale condivisibilmente: “Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i Pt_2 medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la pubblica amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996). Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l , sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla Parte_1 legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come Part quello oggetto della pretesa azionata. Inconferente in tema appare il richiamo della all'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata”. Invero, l'art 1 Decreto-Legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 prevede al comma 10 che
“Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. La differenza evidenziata dal Tribunale è corretta. Infatti, Il medico di base (di medicina generale), noto anche come medico di famiglia, funge da primo punto di contatto nel sistema sanitario per i pazienti. Una delle principali differenze rispetto ai medici specialisti risiede nella natura della loro formazione e nel focus della loro pratica. Il medico di base è un professionista della salute generalista, che si occupa di una vasta gamma di problemi medici. La sua formazione è ampia e inclusiva di vari aspetti della medicina generale, consentendo di gestire numerose condizioni mediche comuni e coordinate cure a lungo termine. Al contrario, i medici specialisti si concentrano su un particolare ramo della medicina, come la cardiologia, l'oncologia o la dermatologia. La loro formazione è più approfondita nel loro campo specifico, portandoli a gestire casi più complessi che vanno oltre la competenza del medico di base. Questa specializzazione richiede ulteriori anni di studio e pratica dopo la laurea in medicina. Pertanto, mentre il medico di base tratta una gamma diversificata di problemi, lo specialista offre competenze dettagliate e approfondite in specifici ambiti della salute. Inoltre, a differenza dei medici che lavorano negli ospedali o nei poliambulatori, il Part medico di base non è dipendente della e non ha un rapporto di lavoro subordinato, Part ma rientra nella libera professione convenzionata dall di competenza, a cui emette fattura per i servizi resi. E' corretto, pertanto, e conforme al vero quanto dice il Tribunale in ordine al fatto che “Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l , sicché è su quest'ultima che Parte_1 gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata”.
Sul secondo motivo d'appello L'appellata rivendica un maggiore compenso, per il periodo da maggio 2016 a gennaio 2022 in forza del Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito, facendo parte di un UCP complessa. Così il Tribunale condivisibilmente con motivazione da confermare anche alla luce delle censure in questa sede avanzate dalla : Parte_2
“A prescindere da quanto avrebbe disposto in seguito DCA 565/2017, l'accordo del 2014, allo scopo di procedere alla riorganizzazione dell' , aveva preso Parte_12 atto della esistenza delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie ancora presenti prevedendo la cessazione di quelle semplici e la loro trasformazione attraverso due distinte Parte iniziali modalità: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle istituende Pt_10
Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti Part di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Pt_10 Part disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015. Mentre successivamente la trasformazione si sarebbe potuta realizzare solo mediante "ingresso dei Parte componenti di per le attività di nelle UCP a sede unica esistenti". Il co. 5 dell'art. Pt_10
4 aveva inoltre previsto che "La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Part Parte_ Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: -le attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
- vengono individuati dai medici Parte afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
- l dovrà organizzare e realizzare una Parte_ rete informatica tra i che la compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell e delle Case della salute, la necessaria Pt_1 Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente". Si può allora sostenere che il DCA 376/2014 avesse avviato un processo di trasformazione delle la cui principale modalità di superamento avrebbe dovuto Pt_10 consistere nell'ingresso dei suoi componenti nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione. Tale considerazione induce in primo luogo a smentire l'assunto che le UCP a sede unica, esistenti alla data di entrata in vigore del DCA 565/2017, siano state sostituite dalle nuove UCP a sede unica. Deve inoltre ritenersi che lì dove il comma 4 DCA 376/2014
[invero art, 4 comma 2 lettera a) Accordo Assistenza territoriale e Medicina d'iniziativa – Attuazione protocollo 23 luglio 2014 ndr] aveva fatto salve le attuali indennità per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo, avesse inteso mantenere in vita l'originario regime introdotto dal DCA 38 del 01/06/2011 a maggior ragione nei riguardi delle strutture (UCP a sede unica) preesistenti alla riorganizzazione. L'intenzione di confermare l'applicabilità delle originarie tariffe non può inoltre ritenersi smentita neanche dal DCA 656/2017 che ad avviso dell'azienda avrebbe reso inapplicabile tout court i preesistenti emolumenti: occorre in primo luogo osservare che il DCA 565/2017 risulta emanato successivamente al termine per la chiusura delle UCP semplici e per il necessario ingresso nelle diverse strutture (31.12.2015) [Le 321 (unità di cure primarie semplici) attualmente Pt_10 presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015 Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1 novembre 2014 con le seguenti Parte modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle Pt_10 istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; ndr ]. sicché sarebbe quanto meno anomalo che abbia potuto disciplinare retroattivamente le modalità e la quantificazione delle indennità in vigore;
appare inoltre evidente che il DCA 565/2017, fosse finalizzato a regolamentare gli eventuali futuri adeguamenti, previa ricognizione delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale;
il fatto che esso abbia utilizzato il termine di adeguamento evidenzia l'esistenza di preesistenti emolumenti e la mancanza di disposizioni destinate a sopprimerne o a sospenderne l'efficacia impone di ritenere l'applicabilità dell'originaria indennità anche in favore dei medici transitati nelle UCPS in sede unica già esistenti. In quest'ottica risulta del tutto irrilevante la circostanza che gli accordi tra NE e OO.SS destinati a disciplinare i futuri adeguamenti non siano stati ancora conclusi. Il sistema che ne era derivato può essere così di seguito sintetizzato: - coloro che percepivano l'indennità prevista per le UCPS o semplici (€ 6,40 annue/assistito) avrebbero continuato a percepirla fino alla data di soppressione di tali strutture prevista per la data ultima del 31.12.2015; - successivamente avrebbero perso qualsiasi diritto qualora non avessero aderito alla trasformazione;
- lì dove entro la data del 31.12.2015 avessero fatto ingresso in una UCPC a sede unica tra quelle esistenti avrebbero avuto accesso all'indennità prevista per l'adesione a tali unità (euro 8,60 annue/assistito). Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire facendo leva sul principio di tendenziale invarianza dei costi stabilita nell'art. 4 del DCA 376/2014: il carattere tendenziale della previsione era palesemente connesso alle incertezze sul numero dei medici delle UPC semplici che avrebbero deciso di non aderire al percorso di trasformazione e quelli che avrebbero optato per l'ingresso nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione;
In Parte ultimo, sembra ragionevole sostenere che l'attuale comune partecipazione alla a sede unica impedisca una diversità di trattamento tra chi vi abbia fatto ingresso prima del 2014 e chi vi abbia aderito successivamente;
non vale quindi a scongiurare la disparità di trattamento l'osservazione che i primi vi abbiano fatto parte da sempre. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova del suo ingresso nella UCP in sede unica dal 1.5.2016. Va conseguentemente riconosciuto il diritto alla superiore indennità con tale decorrenza”. Ne consegue il rigetto dell'appello principale. Circa l'appello incidentale promosso dall'appellate giova osservare che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, così Cass. Sez. U - Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Nel caso di specie non è rinvenibile né una domanda articolata in più capi né una pluralità di domande. Pertanto, non è corretta la decisione di primo grado che ha compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, Va accolto quindi l'appello incidentale spiegato da . CP_1 Stante la soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante principale. Deve darsi atto, infine, che a carico di quest'ultima sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l'azienda appellante al pagamento delle spese del di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.109,00 e per il presente grado, che liquida in € 1.984,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che a carico di parte appellante sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3266/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 601/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elaine Bolognini ed Parte_1 elettivamente domiciliata in , Via Enrico Fermi n.15; Pt_1
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, Via Famagosta n. 8; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 9.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_2 in funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione al d.i. n. 425/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme, maggiorate da interessi, rivalutazione e spese per il periodo maggio 2016 a gennaio 2022 in virtù dell'art. 3 lettera b) dell'Accordo integrativo 2009 per i medici di medicina generale della NE LA” confermato con Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito. A sostegno dell'opposizione ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione passiva assumendo doversi rivolgere alla NE LA ogni eventuale pretesa. Ha inoltre preliminarmente eccepito la prescrizione parziale del credito fino alla data del 7.3.2018. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa e l'erroneità dei conteggi ed ha quindi concluso chiedendo "dichiarare nullo ed inefficace e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 425/2023 RG. 1771/2023, del 30.11.2023 del Tribunale di Viterbo Sez. Lavoro con il quale ha ingiunto alla medesima il pagamento di €. 12.150,86, oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese legali oggetto della presente opposizione per le ragioni esposte in narrativa dichiarando in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva della essendo legittimata passivamente solo la Parte_4
NE LA, in via preliminare la prescrizione di tutte le domande precedenti al 7.3.2018 e nel merito respingere tutte le domande della Dott.ssa perché infondate in fatto CP_1 ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese legali". La parte convenuta si è costituita resistendo alla domanda insistendo per il riconoscimento del diritto anche alle differenze rivendicate in via monitoria anche in via risarcitoria e chiedendo "in via preliminare: 1) concedere con ordinanza non impugnabile ex art. 648, comma 1° cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 425/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, non avendo l'opponente fornito idonea prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale:
2) respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e diritto e sforniti di prova;
3) accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità previste per i membri delle UCP così come richieste;
4) per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo opposto 425/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale, condannare la al pagamento in favore dott./ssa della Parte_2 CP_1 somma di 12.150,86, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
in via subordinata: 5) dichiarare il maggior o minor credito, rispetto alla somma riconosciuta con il provvedimento monitorio, accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, e qualificato dal giudice secondo il suo prudente giudizio, e per l'effetto condannare la al Parte_2 pagamento in favore dott./ssa della somma che verrà determinata e CP_1 quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. in ogni caso: 6) condannare la alla refusione delle spese e dei compensi per il Parte_2 procedimento monitorio e per quello di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario secondo gli importi stabiliti dal DM 55/2014 ed aggiornati al momento della decisione. Con salvezza di altro dedurre, produrre, eccepire ed ogni altro diritto". Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Viterbo preliminarmente rigettava Part l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Nel merito, preso atto della parziale prescrizione del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento in favore di della differenza Parte_1 CP_1 dovuta su quanto erogato degli emolumenti previsti dall'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della NE LA e dal Decreto U00027 del 07.02.2012 per l'adesione alla in sede unica (pari ad euro 8,60 annue/assistito) a Parte_5 decorrere dal 7.3.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo. Compensava interamente tra le parti le spese di lite, specificando che “La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 27.11.2024, ha proposto gravame la , censurando la stessa per: Parte_2
1. “1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978, DEL COMMA 10 DELL'ART. 1 D.L. 324/93 (CONVERTITO IN LEGGE 424/93), DEGLI ARTT. 73, 74 E 75 DELL'ANC E DELL'ART. 8 D. LGS. 502/1992 PER LA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE AA.SS.LL. … Anche altri articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla NE. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, del citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di Parte_ finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. … l rapporto tra e SSN è disciplinato quindi da accordi nazionali e regionali che prevedono anche la parte economica sia fissa che variabile e le risorse sono a carico del bilancio Part regionale senza che l possa avere alcun potere decisionale e/o contrattuale. Infatti la parte variabile dello 0,25 è stabilita dal protocollo d'intesa di cui è causa Part Parte_ stipulato tra la NE e le OO.SS. Tale Protocollo d'intesa tra Pt_8
e OO.SS. è un accordo tra le dette parti che non altera il contenuto delle preesistenti convenzioni, ma costituisce soltanto una dichiarazione d'intenti che disciplinava le modalità di svolgimento dell'attività di testing e ne riconosceva il Parte_ relativo trattamento economico soltanto per quei che liberamente optavano per l'esecuzione dei test;
un protocollo che non prevedeva alcun Part adempimento in capo all propedeutico all'erogazione del compenso. La Part quindi non è parte dell'accordo e non è destinataria di alcun obbligo/onere/adempimento. La sentenza è errata anche laddove ritiene non applicabile al caso di specie il comma 10 dell'art. 1 d.l. 324/93 (convertito in legge 424/93). L'art. 1 comma 10 stabilisce “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente” Tale norma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte che più volte si è pronunciata in merito, si applica anche dopo la riforma del SSN ad opera del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed è pertanto, estesa anche al periodo successivo alla Part cessazione delle e quindi applicabile anche alle (Cass. N. Controparte_2
18448/2007; n. 13333/2015; n. 24639/2016; n. 26959/2016; n. 15587/2018; Ord. N. 3676/2020); un orientamento da ultimo confermato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5092/2022 del 22-07- 2022. Tale norma si applica anche ai medici convenzionati di medicina generale a Peruzzir ragione e soprattutto alla luce di tutta la disciplina, già citata e che verrà citata nel prosieguo, che àncora tale rapporto sostanzialmente alla NE … la Corte Suprema di Cassazione Parte_ ha stabilito che l'ente interlocutore con i è unicamente la NE … la Parte_ disciplina che regola i rapporti economici dei è frutto di una negoziazione Parte_ tra i OO.SS. rappresentative dei e la NE LA … nella vicenda non Part può intervenire la singola visto che per garantire uniformità di trattamento dei rapporti convenzionali su tutto il territorio regionale, la disciplina è necessariamente riservata alla contrattazione di competenza della NE Part LA. Sul punto anche la Corte Costituzionale che ha precisato che “l non Parte_ può autonomamente determinarsi con i rapporti con i nessun trattamento Part economico può essere disciplinato dalle convenzioni con le il cui potere spetta unicamente e necessariamente alla NE al fine di garantire l'uniformità di trattamento economico sull'intero territorio regionale”, non Part potendo invero la procedere a ciò autonomamente, “…considerata la strumentalità nei confronti dell'ente regionale” ( Corte Cost. n. 104/2007). La Cass. civ. sez. lavoro nella pronuncia n. 3577/2022 ha ulteriormente affermato che Part
“l risulta essere esecutrice materiale dei provvedimenti regionale che vanno ad incidere sui diritti soggettivi del singolo medico.”: 2. “2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, ERRATA LETTURA DELLE DIFESE SVOLTE DALLA Part ED SA ON … Come detto, in base al DCA 565/2017, art. 2 dell'Accordo, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la NE LA non si è impegnata ad erogare alcuna diversa tariffa, ma solo ad eseguire una verifica delle trasformazioni della forma associativa delle in Pt_10 Parte e degli eventuali conseguenti costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di base nonché a concordare successivamente con le OOSS le modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa. Però la predetta ricognizione ed il conseguente accordo in ordine all'adeguamento dell'indennità in questione non sono intervenuti”. Richiama sentenze del Tribunale di Viterbo nn. 206, 220 e 474 del 2024 secondo cui “alla ricorrente ingiungente, benché parte di una UCP Complessa, non spetterebbe la remunerazione richiesta, per i seguenti motivi: a) a seguito della trasformazione delle varie tipologie di UCP e Parte conseguente obbligo di trasformazione e/o costituzione di a Sede Unica quale esclusiva tipologia di unità di cure primarie (ex decreto n°U00376 del 12 novembre 2014 doc.to 10 NE in atti), non è applicabile all'attuale realtà di Parte a sede unica l'indennità annua di €. 8,60 a paziente (con l'incremento di 0,20 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo), trattandosi di una voce di retribuzione non più prevista, visto che il DCA 376/2014 è stato sostituito dal DCA 565 del 22.12.2017 che, oltre a ridisegnare la sanità territoriale, ha stabilito che la corresponsione dell'indennità per l'attività sarebbe stata oggetto di futuro accordo con le OO.SS; b) non può sostenersi che spetti l'indennità di UCP pari a €. 8,60 annue a paziente solo perché esisterebbero medici che già le percepiscono, in quanto si tratta di medici che da sempre hanno fatto parte delle soppresse UCPC a sede unica, oggi sostituite dalle UCP a sede unica;
c) il DCA del 2014 che ha statuito in ordine alla graduale trasformazione della Medicina convenzionata (ovvero degli studi ) in un'unica forma CP_3 Parte associativa denominata a sede unica, ha altresì sancito l'invarianza dei costi per la NE di tale operazione organizzativa;
d) il DCA 565/2017 ha recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.a apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell'indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, al momento non raggiunte. Nella situazione in cui la condizione posta dalla NE per l'eventuale aumento delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dal ricorrente;
e) l'emolumento preteso non è invocato sotto il diverso profilo del risarcimento del danno per mancata adozione dell'accordo di adeguamento”. Si è costituita l'appellata opponendosi all'avverso gravame e spiegando, a sua volta. appello incidentale, deducendo che “La sentenza gravata da controparte appare tuttavia erronea nella parte in cui ha dichiarato “interamente compensate tra le parti le spese di lite” con la motivazione della parziale reciproca soccombenza. Tuttavia, non è possibile affermare che vi sia stata una reciproca soccombenza, quantomeno non Part paritaria, considerato che la è stata condannata a pagare €8.139,93 su €12.150,86 ingiunti, cioè esattamente l'67,00% delle somme richieste. Inoltre, è da tener presente che l'ingiunzione, così come il presente giudizio attesta, è stata opposta non solo sul quantum ma soprattutto sull'an debeatur, e sul punto non vi è alcuna soccombenza reciproca, anzi, le somme maturate dopo il ricorso per ingiunzione (27.11.2023) e quelle maturande, conducono a ritenere quasi totalmente accolte le richieste del medico. Dalle predette considerazioni emerge con cristallina chiarezza il diritto della dott.ssa , CP_1 odierno appellante incidentale, a vedersi riconosciuto un equo rimborso delle spese legali del primo grado in conformità alla normativa vigente (All. 09)”.
Sul primo motivo di appello. Così il Tribunale condivisibilmente: “Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i Pt_2 medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la pubblica amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996). Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l , sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla Parte_1 legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come Part quello oggetto della pretesa azionata. Inconferente in tema appare il richiamo della all'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata”. Invero, l'art 1 Decreto-Legge 27 agosto 1993, n. 324 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 prevede al comma 10 che
“Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. La differenza evidenziata dal Tribunale è corretta. Infatti, Il medico di base (di medicina generale), noto anche come medico di famiglia, funge da primo punto di contatto nel sistema sanitario per i pazienti. Una delle principali differenze rispetto ai medici specialisti risiede nella natura della loro formazione e nel focus della loro pratica. Il medico di base è un professionista della salute generalista, che si occupa di una vasta gamma di problemi medici. La sua formazione è ampia e inclusiva di vari aspetti della medicina generale, consentendo di gestire numerose condizioni mediche comuni e coordinate cure a lungo termine. Al contrario, i medici specialisti si concentrano su un particolare ramo della medicina, come la cardiologia, l'oncologia o la dermatologia. La loro formazione è più approfondita nel loro campo specifico, portandoli a gestire casi più complessi che vanno oltre la competenza del medico di base. Questa specializzazione richiede ulteriori anni di studio e pratica dopo la laurea in medicina. Pertanto, mentre il medico di base tratta una gamma diversificata di problemi, lo specialista offre competenze dettagliate e approfondite in specifici ambiti della salute. Inoltre, a differenza dei medici che lavorano negli ospedali o nei poliambulatori, il Part medico di base non è dipendente della e non ha un rapporto di lavoro subordinato, Part ma rientra nella libera professione convenzionata dall di competenza, a cui emette fattura per i servizi resi. E' corretto, pertanto, e conforme al vero quanto dice il Tribunale in ordine al fatto che “Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l , sicché è su quest'ultima che Parte_1 gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata”.
Sul secondo motivo d'appello L'appellata rivendica un maggiore compenso, per il periodo da maggio 2016 a gennaio 2022 in forza del Decreto U00027 del 7.2.2012 che aveva riconosciuto ai destinatari una remunerazione di €. 8,60 annuo/assistito, in luogo di quello ricevuto di €. 6,40 annuo/assistito, facendo parte di un UCP complessa. Così il Tribunale condivisibilmente con motivazione da confermare anche alla luce delle censure in questa sede avanzate dalla : Parte_2
“A prescindere da quanto avrebbe disposto in seguito DCA 565/2017, l'accordo del 2014, allo scopo di procedere alla riorganizzazione dell' , aveva preso Parte_12 atto della esistenza delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie ancora presenti prevedendo la cessazione di quelle semplici e la loro trasformazione attraverso due distinte Parte iniziali modalità: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle istituende Pt_10
Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti Part di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Pt_10 Part disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015. Mentre successivamente la trasformazione si sarebbe potuta realizzare solo mediante "ingresso dei Parte componenti di per le attività di nelle UCP a sede unica esistenti". Il co. 5 dell'art. Pt_10
4 aveva inoltre previsto che "La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte della Part Parte_ Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: -le attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
- vengono individuati dai medici Parte afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
- l dovrà organizzare e realizzare una Parte_ rete informatica tra i che la compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell e delle Case della salute, la necessaria Pt_1 Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente". Si può allora sostenere che il DCA 376/2014 avesse avviato un processo di trasformazione delle la cui principale modalità di superamento avrebbe dovuto Pt_10 consistere nell'ingresso dei suoi componenti nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione. Tale considerazione induce in primo luogo a smentire l'assunto che le UCP a sede unica, esistenti alla data di entrata in vigore del DCA 565/2017, siano state sostituite dalle nuove UCP a sede unica. Deve inoltre ritenersi che lì dove il comma 4 DCA 376/2014
[invero art, 4 comma 2 lettera a) Accordo Assistenza territoriale e Medicina d'iniziativa – Attuazione protocollo 23 luglio 2014 ndr] aveva fatto salve le attuali indennità per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo, avesse inteso mantenere in vita l'originario regime introdotto dal DCA 38 del 01/06/2011 a maggior ragione nei riguardi delle strutture (UCP a sede unica) preesistenti alla riorganizzazione. L'intenzione di confermare l'applicabilità delle originarie tariffe non può inoltre ritenersi smentita neanche dal DCA 656/2017 che ad avviso dell'azienda avrebbe reso inapplicabile tout court i preesistenti emolumenti: occorre in primo luogo osservare che il DCA 565/2017 risulta emanato successivamente al termine per la chiusura delle UCP semplici e per il necessario ingresso nelle diverse strutture (31.12.2015) [Le 321 (unità di cure primarie semplici) attualmente Pt_10 presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015 Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1 novembre 2014 con le seguenti Parte modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di nelle Pt_10 istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; ndr ]. sicché sarebbe quanto meno anomalo che abbia potuto disciplinare retroattivamente le modalità e la quantificazione delle indennità in vigore;
appare inoltre evidente che il DCA 565/2017, fosse finalizzato a regolamentare gli eventuali futuri adeguamenti, previa ricognizione delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale;
il fatto che esso abbia utilizzato il termine di adeguamento evidenzia l'esistenza di preesistenti emolumenti e la mancanza di disposizioni destinate a sopprimerne o a sospenderne l'efficacia impone di ritenere l'applicabilità dell'originaria indennità anche in favore dei medici transitati nelle UCPS in sede unica già esistenti. In quest'ottica risulta del tutto irrilevante la circostanza che gli accordi tra NE e OO.SS destinati a disciplinare i futuri adeguamenti non siano stati ancora conclusi. Il sistema che ne era derivato può essere così di seguito sintetizzato: - coloro che percepivano l'indennità prevista per le UCPS o semplici (€ 6,40 annue/assistito) avrebbero continuato a percepirla fino alla data di soppressione di tali strutture prevista per la data ultima del 31.12.2015; - successivamente avrebbero perso qualsiasi diritto qualora non avessero aderito alla trasformazione;
- lì dove entro la data del 31.12.2015 avessero fatto ingresso in una UCPC a sede unica tra quelle esistenti avrebbero avuto accesso all'indennità prevista per l'adesione a tali unità (euro 8,60 annue/assistito). Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire facendo leva sul principio di tendenziale invarianza dei costi stabilita nell'art. 4 del DCA 376/2014: il carattere tendenziale della previsione era palesemente connesso alle incertezze sul numero dei medici delle UPC semplici che avrebbero deciso di non aderire al percorso di trasformazione e quelli che avrebbero optato per l'ingresso nelle UCP a sede unica esistenti o di nuova costituzione;
In Parte ultimo, sembra ragionevole sostenere che l'attuale comune partecipazione alla a sede unica impedisca una diversità di trattamento tra chi vi abbia fatto ingresso prima del 2014 e chi vi abbia aderito successivamente;
non vale quindi a scongiurare la disparità di trattamento l'osservazione che i primi vi abbiano fatto parte da sempre. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito prova del suo ingresso nella UCP in sede unica dal 1.5.2016. Va conseguentemente riconosciuto il diritto alla superiore indennità con tale decorrenza”. Ne consegue il rigetto dell'appello principale. Circa l'appello incidentale promosso dall'appellate giova osservare che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, così Cass. Sez. U - Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Nel caso di specie non è rinvenibile né una domanda articolata in più capi né una pluralità di domande. Pertanto, non è corretta la decisione di primo grado che ha compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, Va accolto quindi l'appello incidentale spiegato da . CP_1 Stante la soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante principale. Deve darsi atto, infine, che a carico di quest'ultima sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l'azienda appellante al pagamento delle spese del di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.109,00 e per il presente grado, che liquida in € 1.984,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che a carico di parte appellante sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste