Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 21 MARZO 2025
N.R.G. 390/2025
All'udienza del 21 Marzo 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:30 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
6 marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- l'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'avv. Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Taccone, preliminarmente eccepisce che si è CP_1
costituito tardivamente, solo in data 17 marzo 2025, deduce, inoltre, la nullità delle notifiche a mezzo pec in
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:38, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:02 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,08;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
390/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. to Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. M. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
14:03 dei seguenti,
3 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione pagamento N. 094 2024 90077038 34/000 notificata il 21.5.2024, limitatamente ai seguenti, sottesi avvisi di addebito: N. 394 2015 0003272344
000; N. 394 2016 0000169662 000; N. 394 2016
0002498912 000; N. 394 2016 0004862728 000; N.
394 2017 0001042431 000; N. 394 2017 0003043951
000; e N. 394 2017 0003650774 000, inerente il pagamento di contributi IVS gestione artigiani, di cui agli anni : 1-2-3/2008, 1-2/2015, 3-4/2015, 1-2-
3/2009, 1-2-3-4/2016, 1-2/2010, 3/2012, 1-2/2013 ed infine 3/2011.
eccepiva la prescrizione del Controparte_3
credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, CP_1
Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di presunta notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell a riscuotere la somma riportata CP_1
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituiva in giudizio l' che, deduceva l'attualità CP_1
del credito ed inoltre chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in relazione ai CP_4
4 crediti alla stessa società ceduti, eccepiva, inoltre, che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi.
Chiedeva, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, va detto che si è costituito CP_1
tardivamente, in data 17 marzo 2025, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò ha comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, nella motivazione della presente sentenza non si terrà conto della documentazione prodotta tardivamente dall'Ente.
Sempre in via preliminare va detto che non può accogliersi la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di non essendo quest'ultima, CP_4
litisconsorte necessaria.
Invero, la cessione e la cartolarizzazione dei crediti a trova origine nella previsione dell'art. 13 della CP_4
legge 23 dicembre 2000, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono
5 stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.
Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e CP_1
cessionario ( , nei giudizi di merito e di CP_4
opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo
(imprese agricole con dipendenti e lavoratori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005.
Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio. In definitiva, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Dunque, con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui si discute, relativi a contributi IVS commercianti di cui agli anni 2008-2009-2010-2011-
2015-2016, non sussiste il litisconsorzio necessario con
6 la (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza Controparte_5
n. 6477/2023 del 06-11-2023)
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D. lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, tuttavia, e' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di
7 cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95).
I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31
8 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L.
n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.”
(Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la CP_6
trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
9 La cartella di non può essere paragonata ad un CP_6
provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, avuto riguardo alle annualità in cui i tributi erano dovuti, ovvero gli anni 2008-2009-2010-2011-2015-2016, va dato atto, che, alla data di notificata dell'intimazione di pagamento opposta, pervenuta il 21.05.2024, era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale.
10 Le spese di lite vengono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, dichiara la prescrizione del credito oggetto di causa, conseguentemente annulla, in parte de qua, l'intimazione opposta;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore del ricorrente, che, liquida in €. 1.305,50, per onorari, €.43,00 per spese, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 21 marzo 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
11