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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
OR_1 - CF_OR_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale - Piazza Nuova Italia N. 1 17 Ceriale SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 314 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra OR_1, residente in [...]di residenza_1 (GE), ha proposto ricorso contro il Comune di CERIALE. La controversia attiene a Preavviso di Fermo Amministrativo n.314 in data 20.06.2025. L'Atto cautelare preavvisa l'adozione della misura di garanzia da applicare all'autovettura Tg. Targa_2, in conseguenza del mancato pagamento del debito tributario di euro 755,71, dovuto a titolo di IMU per l'anno 2022, a seguito dell'avvenuta definitività dell'Avviso di accertamento esecutivo n.1131 del 24.07.2023.
********************
- La OR, impugnato il Preavviso, ha chiesto sia dichiarata la nullità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia, dello stesso;
- in subordine, nel merito, sia dichiarate non dovute le sanzioni e gli interessi;
- con rifusione (anche ex art. 96 c.p.c.) dei compensi.
FATTO – L'Atto di preavviso attiene al “fermo” sull'unico “veicolo” di proprietà della ricorrente (Auto Suzuki Ignis Tg.Targa_2); automezzo necessario per scopi lavorativi (attività di fotografa professionale). - Tuttavia, la Contribuente non ha mai ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento n.1131 del 24/07/2023, relativo all'IMU 2022.
1) NOTIFICA A MEZZO POSTA – MESSO COMUNALE AUTORIZZATO – INOSSERVANZA – NECESSITA'
DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC – VIGENZA DL. N. 82/2005 – DL. N. 159/2015 – INESIGIBILITA' DELLE
SPESE POSTALI -
La notifica a “mezzo posta”, quale quella effettuata, in forma “diretta”, nella presente fattispecie, appare, anche, “viziata” sotto l'aspetto procedurale, oltreché effettuata in violazione del DL. n.82/2005.
Inoltre, deve evidenziarsi il contrasto che, a tutt'oggi, distingue, anche se con orientamenti difformi, la posizione assunta dalla S.C. rispetto a quella, più conforme al tenore testuale delle norme applicabili alla fattispecie, seguita dalle CT.. In tal senso, la CTP di Foggia, con la sent,191 del 13,05,2012.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, primo comma, lettera c) D.Lgs. n. 193/2001 e dall'art. 12, primo comma D.Lgs. n. 46/1999, attualmente la notifica a mezzo posta è consentita soltanto se non viene eseguita direttamente dall'Ufficio impositore e/o dal soggetto da esso delegato, bensì tramite l'ausilio degli agenti notificatori specificati nel comma 1 dell'art. 26 DPR.602/1973, ossia: a) gli Ufficiali della riscossione o gli altri soggetti autorizzati dal Concessionario nel rispetto delle forme contemplate per legge;
b) i Messi comunali e gli Agenti di polizia municipale.
La menzionata “interpretazione evolutiva” era già stata precedentemente assunta dalla CTP. Lecce - Sez.
V che, con Sentenza n.909 del 6/11/2009 e dalla stessa CTP. con sent.533 del 29.12.2010 e altre.
Inoltre l'atto notificato, come verificatosi nella fattispecie, non può essere contenuto-inviato “in busta chiusa”, bensì, a pena di nullità, in “piego raccomandato” (ovvero senza busta) così da garantire la sua “integrità” e la “certezza” della data.
In relazione alla seconda eccezione deve rilevarsi come la Contribuente, fotografa libera professionista, sia titolare di “indirizzo PEC”, desumibile dai Pubblici Registri ad esso deputati.
Tale circostanza obbligava la P.A. alla notifica “a mezzo PEC”, all'indirizzo risultante dai suddetti Pubblici
Registri (anche alla luce del DL.185/2008). L'osservanza di tale procedura notificatoria, è resa “obbligatoria” dalla normativa in epigrafe. Le conseguenze attribuite dalla giurisprudenza alla “violazione” di tale previsione, ovvero la notifica “a mezzo posta”, in luogo di quella “telematica – a mezzo PEC”, seguono due orientamenti: uno più rigoroso che prevede, e sanziona, di “nullità-inesistenza” l'atto notificato “in forma cartacea”; - l'altro si limita a rendere “non ripetibili” le “spese postali” addebitate (come verificatosi in questa fattispecie) alla
Contribuente, nonché ogni onere correlato a tale forma di notifica “irregolare” e/o inesistente. - 1BIS) CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA ALL'ORIGINALE INFORMATICO – OMESSA
ATTESTAZIONE -
Al riguardo, la giurisprudenza “di merito” prevalente, esaminando la condotta procedimentale già di Equitalia S.p.A., ha “facoltizzato” l'ente notificante a formare e notificare atti “firmati digitalmente”, così come accade ormai abitualmente nel “processo civile”, ha assunto un costante orientamento. Orbene, le copiose sentenze formatasi al riguardo hanno, tutte, affermato un “requisito”, contenuto nel disposto di cui agli artt. 20-21 e
71 del D.lgs. n.82/2005. Più specificamente, disponendo che “il file contenente la cartella esattoriale (o l'atto amministrativo in generale qualora si ricorra a tale modalità di formazione dell'atto) deve contenere l'estensione p7m che attesta la firma digitale dello stesso, al fine di ritenere valida la notifica dell'atto stesso”, ed ancora che “solo il documento sottoscritto digitalmente (e non la copia asserita “conforme” ad esso) garantisce l'identificabilità del suo autore, la sua integrità, la sua immodificabilità”. Nel caso di specie:
- non risulta, in alcun modo, attestata la “conformità” della “copia” notificata al suindicato “originale”, secondo le modalità prescritte;
- l'atto impugnato, “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”, non sembra, invece, rappresentare in alcun modo, un “estratto” in formato p7m della “copia notificata”, non presentando, neppure, estremi che possano ricondurlo alla “formazione” del suo originale.
A comprova di ciò, lo stesso art. 23 della normativa citata, pretende che “la conformità all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato”, in difetto dovendosi propendere, inevitabilmente, per la “nullità” della copia così “formata”. In tal senso, anche ex art. 2697 c.c., la mera indicazione del nominativo del soggetto che appare meramente indicato come “il Responsabile del procedimento” senza menzione della “qualifica”, e/o dei “poteri” di “rilevanza esterna dello stesso”, nonché della relativa “Delibera” autorizzativa, è inidonea ai suesposti fini probatori (pag. n° 3 dell'atto impugnato).
La fattispecie di cui al presente giudizio è stata, univocamente risolta, sia dalla giurisprudenza di merito, sia da quella di legittimità, in senso favorevole alla tesi argomentativa svolta dalla Contribuente, ossia ritenendo
“nullo l'avviso di accertamento IMU (C.G.T. Foggia I grado n° 166/05/2021; C.G.T. I grado Siracusa n° 1750/2023; C.T.R. Campania n° 3848/2019; C.T.R. Liguria n° 56/2020; C.T.R. Piemonte n° 942/2019).
Tale orientamento richiama la norma di cui all'art. 17 c. 2 del DPCM. 13/11/2014 (c.d. Decreto di attuazione del C.A.D.) .
2) FUNZIONARIO TRIBUTARIO ART.74 D.LGS. N. 507/93 - ART. 14, Co. 36, DL. N. 201/2011 – ART. 11
DL. N° 504/92 – ONERE DELLA PROVA –
L'indicazione, testuale, contenuta nel “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo” (il c.d. “Responsabile del procedimento”) non costituisce prova alcuna che il soggetto indicato (Nominativo_2) sia in possesso dei necessari “requisiti-poteri” al fine di sottoscrivere atti aventi valenza impositiva e/o riscossiva, costituenti atti di “conservazione della garanzia del credito tributario”, alla data odierna oggetto di preliminare vaglio giurisdizionale (ciò tanto più nella presente fattispecie ove non è configurabile, normativamente, la “titolarità” del Comune impositore ad iscrivere il “fermo amministrativo”).
Il requisito di “validità ed esistenza” degli atti amministrativi “impugnabili”, ex art. 19 D.Lgs. n° 546/92, è condizionato, infatti, dalla sottoscrizione del medesimo ad opera del c.d. “Funzionario tributario”.
Per quanto riguarda gli Enti locali l'art.107 del D.Lgs.267 del 2000 dispone, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo – può ridurre il carico fiscale dei contribuenti, come pure disapplicare le sanzioni tributarie”. Anche in materia di TARSU. dapprima e successivamente in relazione alla TARES.- TARI, sia l'art. 74 del D.Lgs.507/93, sia l'art. 14, comma 36 del DL.201/2011, stabiliscono una similare formulazione.
Tale “figura giuridica” è stata estesa a tutti i tributi comunali, ex art. 1, comma 162, L. n° 296/2006, con la conseguenza che, in assenza di specifica “deliberazione della Giunta comunale”, e della successiva comunicazione del predetto “nominativo” al Ministero competente, l'atto impugnato dovrà dichiararsi giuridicamente “inesistente” (art. 11 c. 4 del D.L. n° 504/92 in materia di I.C.I.-I.M.U.).
3) OMESSA NOTIFICA ATTI PRODROMICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – INESISTENZA DEL TITOLO
ESECUTIVO – OMESSA NOTIFICA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DEL
FERMO AMMINISTRATIVO -
ll Comune impositore, con una condotta sostanziale e procedimentale, inosservante sia delle norme poste a fondamento della tutela dei diritti della Contribuente, sia della normativa posta a fondamento della stessa procedura di assoggettabilità al fermo amministrativo, già utilizzato come trasporto di “soggetto disabile” e poi come strumento di lavoro, ha violato il criterio di “proporzionalità”. In tal senso si è espressa anche la
Corte di I grado savonese, con sentenza afferente al valore enormemente superiore a quello rappresentato dal debito tributario (Imposta euro 470,00 – valore veicolo euro 10.000,00) che si vorrebbe tutelare.
Identica a quella come sopra evidenziata la presente fattispecie a prescindere dall'illegittimità dell'atto impugnato per “vizi propri” (vedasi motivo n. 4); ciò non avendo la Contribuente ricevuta la notifica né dell'accertamento, né dell'intimazione di pagamento, che deve obbligatoriamente (ex comma 2, art. 50,
DPR.602/73), - quale conditio di validità della successiva procedura di “iscrizione del Fermo amministrativo”)
- precedere l'atto impugnato, in presenza di crediti notificati oltre un anno prima rispetto all'avviso dell'azione cautelare (Cass. Sez. Unite n.10012/2021 – n.12932/2022 – n.7746/2022).
4) FERMO AMMINISTRATIVO – LEGITIMATIO AD ISCRIVERE IL FERMO – ENTI LOCALI –
INSUSSISTENZA – UTILIZZO DELL'AUTOVEICOLO PER SCOPO LAVORATIVO E PER SCOPO
ASSISTENZIALE – CRITERIO DI PROPORZIONALITA' – ILLEGITTIMITA' DEL FERMO
AMMINISTRATIVO – COMPETENZA TERRITORIALE – ILLEGITTIMITA' DEL FERMO AMMINISTRATIVO
NON OPERANTE IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA DEL DEBITORE – SENTENZA CGT.I GRADO DI
SAVONA – IDENTICA FATTISPECIE –
a) Carente di potere l'Ente locale, al fine di provvedere alla “iscrizione del fermo amministrativo” .
La stessa normativa (art.86 DPR.602/1973) attribuisce, al solo “Concessionario”, la facoltà di procedere alla
“iscrizione del fermo amministrativo”; la terminologia “Concessionario”, pur considerando le modifiche normative in favore degli Enti locali, non è mutata, consentendo ai soli “Concessionari” della Riscossione
(tra i quali non è ricompreso l'Ente locale impositore) tale facoltà “cautelare” (in senso conforme TAR Veneto
05/03/2014 n.288).
b) Deve, altresì, rilevarsi la “incompetenza per territorio” del Comune impositore e, per l'effetto, la sua carenza di “legittimazione sostanziale e territoriale”, ad iscrivere il fermo amministrativo su un veicolo di proprietà di una Contribuente residente in [...]di residenza_1 (GE) ovvero al di fuori dell'ambito “territoriale” comunale, ove l'Ente locale può esplicare lo ius impositionis ad esso spettante.
Valga al riguardo, oltre la sentenza del TAR Veneto, la decisione della CGT di I grado di Bari (Sentenza n.
2144/2024 del 30/10/2024) conformatasi alla Suprema Corte, ed ai principi di cui alla massima n. 23889/2024
(artt.7 bis e ter della L.212/00, come modificati dalla Legge delega n.111/2023).
c) Sulla “proporzionalità” del credito in confronto con il valore del veicolo assoggettando al “fermo amministrativo”, pur non risultando previsto normativamente, un limite “minimo” di eseguibilità dell'art. 86, ciò nondimeno plurime sentenze, anche di merito, hanno ritenuto illegittimo il “fermo” che non osservi una sproporzione tra la garanzia per del credito tributario (euro 470,00) in confronto con il “valore” attuale del veicolo (euro 10.000,00) (CTR. Lazio n.58/06/2021 – CTP. Lecce n.199/02/2020 – CTP. Treviso n.421/2016
e altre).
In tal senso, appare rilevante, anche ai fini della valutazione del comportamento sostanziale e processuale, dell'Ente locale, la soccombenza, del Comune stesso, in identica fattispecie (altra annualità di imposta). La
Sentenza della CGT.I grado Savona n.124/01/2025, depositata in data 12/05/2025, espressamente ha così rilevato: “Si duole la ricorrente della nullità del preavviso di fermo amministrativo veicolare notificatole in data 6/11/24. Il provvedimento cautelare de quo si riferisce al pagamento della TARI per l'anno 2014, oggetto del procedimento n. 5/24, deciso contestualmente con il rigetto della domanda. Le ragioni adottate, contestualmente note alla ricorrente, sono qui da intendersi integralmente richiamate limitatamente al merito della questione e alle eccezioni respinte. Apprezzabile risulta invece essere la contestazione della violazione del principio di proporzionalità, considerato che il provvedimento cautelare verrebbe a incidere su un bene il cui valore è di circa 2.000 volte superiore al credito erariale vantato, con una manifesta violazione del detto principio, avente valore e portata anche nel diritto dell'unione europea. Il ricorso è quindi fondato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio” .
*************
- Il Comune si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 08.09.2025, concludendo: - nel merito, per il rigetto del ricorso;
- in via di subordine e nel merito, per la debenza degli interessi, degli oneri di riscossione tutti e accessori altri;
- con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che si quantificano in Euro 366,00 come da nota spese allegata (doc. 10).
PREMESSO - In data 12/06/2023 il competente Ufficio del Comune ha emesso l'avviso di accertamento n.
1131, relativo al tributo IMU anno 2022, notificato per compiuta giacenza in data 24/07/2023, per un importo pari ad Euro 630,00 (doc. 3). Dal momento che il suddetto atto impositivo è divenuto definitivo senza essere stato impugnato né pagato, la relativa pratica è stata affidata alla Società_3, di supporto all'Ente nella gestione dell'intera fase di riscossione coattiva. A tal fine, è stato emesso il sollecito di pagamento relativo al suddetto avviso di accertamento esecutivo datato 06/02/2025, recapitato alla Sig.ra OR_1 mediante posta ordinaria (doc. 5). Tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 gennaio 2020 vengono definiti “esecutivi” dal momento che una volta divenuti definitivi acquisiscono automaticamente la qualifica di titolo esecutivo, non rendendo più necessaria l'emissione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento ai fini della valida apertura della fase di riscossione coattiva della pretesa impositiva avanzata dal soggetto creditore.
Tuttavia, l'Ente ha provveduto a recapitare alla contribuente il menzionato sollecito di pagamento nonché, non avendo la stessa provveduto al pagamento nei successivi 30 giorni, l'avviso urgente (doc. 6) con il quale si informava la stessa dell'inizio della procedura di espropriazione forzata.
L'Ente impositore, peraltro, nella medesima data del 12/06/2023 aveva provveduto all'emissione anche degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2018-2021, tutti effettivamente consegnati e/o ritirati dalla contribuente ed oggetto di autonomi e separati giudizi di impugnazione presso le competenti Corti di Giustizia
Tributarie, ad oggi giunti in fase di appello.
La scrivente Amministrazione nelle controdeduzioni di primo grado di ognuna delle annualità gravate, depositate tutte sul portale SIGIT in data 06/12/2023 (alla fine di pag. 3) aveva provveduto a segnalare a controparte l'emissione dell'avviso di accertamento n. 1131 del 12/06/2023, relativo ad IMU 2022, nonché la relativa notifica perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. 7).
Nelle controdeduzioni di secondo grado di ognuna delle annualità gravate, l'Ente impositore ha inoltre informato controparte dello stato della pratica inerente il suddetto avviso di accertamento, comunicando come fosse già in fase di riscossione coattiva (doc. 8).
Pertanto, controparte avrebbe potuto attivarsi al fine di ricevere copia del provvedimento e nel caso avanzare le proprie doglianze in epoca ben antecedente alla data odierna, evitando in tal modo l'emissione di tutta una serie di atti successivi, comportanti un aggravio delle spese della procedura.
DIRITTO
L'Ente impositore si è espresso in tema di inssussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione ai sensi dell'art.47 D.Lgs.546/92, in specie:
- quanto al fumus e al periculum - evidenziando come il procedimento volto all'adozione della misura di garanzia del credito tributario mediante “Fermo” dell'auto, sia stato comunque “sospeso” dal Comune, spontaneamente. Prassi ormai consolidata presso la Pubblica Amministrazione e soprattutto presso il
Comune di Ceriale, prevede come non si proceda alla riscossione coattiva di un credito fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del relativo giudizio, sia esso di primo o di secondo grado.
Pertanto, l'Ente procederà con la riscossione solo ed esclusivamente a seguito della definitività della pronuncia conclusiva del presente giudizio.
Tuttavia, sul punto la scrivente Amministrazione intende rilevare come controparte non abbia fornito documentazione alcuna a sostegno e a dimostrazione della patologia sofferta dalla madre della Sig.ra
OR_1, nonché delle frequenti viste alle quali la stessa si è dovuta sottoporre con l'ausilio di controparte. Inoltre, è stato allegato il Mod. Unico 2024 relativo all'anno di imposta 2023 attestante l'assenza di reddito netto imponibile, ma la stessa cosa non è stata fatta con riferimento agli anni di imposta 2022 e 2024.
*******************
- Il OR, con memoria del 12.09.2025 ha replicato.
Da eccepire come il Comune in violazione del “principio del contraddittorio”, si è costituito solo in data
09/09/2025. Tuttavia, esaminate le produzioni dello stesso, necessita replicare al riguardo.
1) NOTIFICA A MEZZO POSTA - L.890/82 - DISCIPLINA APPLICABILE ALLA MATERIA DEGLI ATTI
TRIBUTARI - PRINCIPIO DI EFFETTIVA CONOSCIBILITA' ART. 6 C. 1 E 2 L. N. 212/00 - INOSSERVANZA
- SENTENZE SUPREMA CORTE - NULLITA' – INESISTENZA –
In via preliminare deve evidenziare, come il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento prodotto a cura del Comune (All.3) non risulti affatto perfezionata, in conseguenza dell'omessa osservanza delle, specifiche, e pertinenti previsioni cogenti della L.890/1982.
La Contribuente mai ha ricevuto la notifica dell'atto impositivo presupposto (tanto è che sulla “cartolina postale” non si rinviene alcuna delle, necessarie, indicazioni dell'Ufficio postale, ovvero l'indicazione della ricerca infruttuosa dei soggetti di cui all'art. 140 c.p.c.).
Inoltre, la raccomandata A.R., la cui notifica sarebbe partita il 12/06/2023 (ovvero lo stesso giorno di redazione dell'avviso di accertamento) sarebbe giunta, nel Comune di Luogo di residenza_1, lo stesso giorno (ovvero il 12/06/2023), atteso ché, diversamente, la “compiuta giacenza”, asseritamente certificata dal doc.3, non si sarebbe potuta verificare in data 23/06/2023.
Al riguardo, l'art. 8 della citata L.890/1982, ai fini perfezionativi del procedimento notificatorio, in caso di assenza del destinatario, è necessaria la “ricezione della CAD”, così come interpretato dalla Suprema Corte
(Cass. n° 5077/2019; n° 16601/2019 e n° 6363/2020). Tale assunto ha trovato “conferma” nella Sentenza delle SS.UU. n.10012/2021 del 15/04/2021, in forza della quale “il perfezionamento della notifica, ai sensi della L.890/1982, è dimostrabile, solo, con la produzione della CAD, ovvero qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo”,
Indispensabile, dunque, la produzione, nei termini di cui all'art.32 co. 1 del D.Lgs.546/92, l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(la CAD).
Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione e/o di ricevimento della prima raccomandata (come verificatosi nella presente fattispecie).
Inoltre, quanto alla specifica fattispecie, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui, “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” ed altresì che detta nullità può esser fatta valere dal contribuente ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 mediante la scelta di impugnare:
1) solo l'atto consequenziale (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione); 2) anche l'atto presupposto non notificato (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) unitamente a quello consequenziale.
Nel caso previsto dall'art. 8 L.890/1982 e dall'art. 140 c.p.c., “non si realizza alcuna consegna” perché solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ossia, nel caso di cui all'art. 140 c.p.c., presso la Casa comunale) e la successiva raccomandata A.R., di comunicazione di tale adempimento, consente di dichiarare il perfezionamento della “notifica”. La evidente carenza, nella presente fattispecie, della compiutezza processuale di cui sopra, rende la notifica degli atti “prodromici”, asseritamente notificati, tamquam non esset, ad ogni fine, sostanziale e processuale, con conseguente “maturazione – decorso” del termine prescrizionale dei tributi locali, ed inesigibilità della pretesa tributaria, ancorché ininfluente ai fini della valutazione sulla validità del “preavviso di fermo amministrativo.
Tanto considerato, nell'interesse del OR viene chiesto che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.
c., la produzione della documentazione allegata all'atto di costituzione dell'Ente resistente, osservate le formalità di cui all'art.25 bis del D.Lgs.546/92 come novellato dalla L.130/2022 in vigore dallo 01/09/2024.
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- Il Comune, con memoria integrativa datata 27.10.2025 ha a propria volta argomentato.
Da precisare, preliminarmente, come il termine per la costituzione della scrivente Amministrazione venga a scadere in data 30/10/2025 (notifica ricorso in data 08/08/2025). La Corte adita aveva fissato per la data del 15/09/2025 l'udienza volta alla discussone dell'istanza di sospensione avanzata da controparte. Pertanto,
l'Ente impositore ha provveduto entro tale data a costituirsi in giudizio al fine di avanzare le proprie difese solo con riferimento all'istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente. Con la presente memoria integrativa si intende provvede all'integrazione della propria difesa con riferimento a tutti i motivi di ricorso.
- Piena validità, legittimità ed efficacia della notifica del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato eseguita dal Funzionario per la Riscossione nonché Ufficiale della Riscossione nominato dall'Ente impositore.
Da considerare, in proposito, come nel motivo di ricorso citato la normativa e la giurisprudenza riportate da controparte facciano riferimento alla “cartella di pagamento”. Tale provvedimento veniva utilizzato per la riscossione coattiva eseguita mediante ruolo ed affidamento ad un Concessionario, circostanza del tutto differente rispetto al caso concreto. Infatti, lo scrivente Ente impositore, ormai da anni, provvede alla riscossione coattiva in proprio mediante l'ausilio di un soggetto che svolge una mera funzione di supporto all'Ente, il quale rimane intestatario di tutti gli atti e di tutte le fasi della procedura in parola.
Il provvedimento con valore di titolo esecutivo, ante 2020, in caso di riscossione effettuata direttamente dagli
Enti Locali, era rappresentato dall'ingiunzione fiscale. A partire, invece, dall'anno 2020, ai sensi della L.
160/2019, gli avvisi di accertamento sono diventati “esecutivi”, in quanto, decorsi 60 giorni dalla loro notifica, acquistano automaticamente l'efficacia di titolo esecutivo, rendendo in tal modo superflua l'emissione e la notifica dell'ingiunzione fiscale, ai fini dell'attivazione delle procedure volte al recupero coattivo del credito.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato risulta, pertanto, validamente notificato mediante l'ausilio del Funzionario per la Riscossione/Ufficiale della Riscossione nominato dall'Ente impositore – Sig.
Nominativo_3 (doc. a) (nominato ai sensi dell'art. 1, comma 793, L. 160/2019).
Pertanto, il competente Ufficio non ha provveduto autonomamente alla notifica a mezzo posta dell'atto impugnato, ma si è avvalso di un soggetto autorizzato ed esplicitamente previsto dall'art.26 DPR. 602/1973.
In secondo luogo, l'art. 86 DPR. 602/1973 disciplinante il fermo di beni mobili registrati, nel momento in cui richiama la comunicazione di preavviso afferma che la stessa deve essere “notificata” al debitore senza indicazioni ulteriori sulle modalità di notifica e senza richiamare l'art.26 (richiamo invece espressamente previsto dall'art. 50 DPR. 602/1973 con riferimento alla notifica dell'intimazione ad adempiere). Pertanto, alla luce di quanto esposto, è da ritenere che la notifica dell'atto impugnato debba ritenersi pienamente valida, legittima ed efficace.
Infine, controparte eccepisce l'invalidità della notifica in quanto non effettuata all'indirizzo pec della ricorrente, dal momento che la stessa esercita l'attività professionale di fotografa. Sul punto è da rilevare, come l'Ente avrebbe dovuto effettuare la notifica a mezzo pec, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'immobile oggetto del tributo (IMU anno 2022) fosse inerente all'attività lavorativa di controparte.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento notificato si riferisce all'abitazione che allora era di residenza della Sig.ra OR_1, avanzando una pretesa tributaria fondata sulla non coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Sull'argomento si è espresso anche il Tribunale di Roma (Ord. del 26/01/2019) affermando il principio alla luce del quale non può considerarsi perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec all'indirizzo dell'attività professionale, relativa a pretese estranee all'impresa o alla professione esercitata.
- Correttezza formale e conseguente piena legittimità, validità ed efficacia del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato e notificato a parte ricorrente in quanto originale cartaceo – Inutilità dell'attestazione di conformità trattandosi di originale cartaceo - Valida e tempestiva adozione da parte del Sindaco del Decreto di nomina del Dott.Nominativo_2 quale funzionario firmatario del provvedimento a titolare della Elevata Qualificazione istituita a capo dell'Area Affari Generali e
Programmazione – Deliberazione di Giunta Comunale di nomina dello stesso a Funzionario responsabile dell'IMU.
Quale ulteriore motivo di doglianza, ricorrente adduce l'assenza nel provvedimento notificato, erroneamente considerato una copia analogica di un originale informatico, dell'attestazione di conformità. Ebbene, occorre da subito chiarire come il provvedimento cartaceo notificato mediante posta raccomandata a/r alla Sig.ra OR_1 sia l'originale. Infatti, ci si trova di fronte ad un documento informatico solo nel caso in cui lo stesso presenti il formato p7m, ovvero sia stato firmato digitalmente dal relativo soggetto/Funzionario responsabile.
La copia di tale provvedimento cartaceo è rappresentata dal formato digitale consultabile dai dipendenti dell'Ufficio Tributi mediate il software in uso, il quale però, si ribadisce, è privo della firma digitale del
Funzionario responsabile e, conseguentemente, non può essere considerato un documento informatico in quanto privo del necessario requisito del formato p7m.
Pertanto, risulta pienamente corretto che sul provvedimento cartaceo notificato sia assente l'attestazione di conformità, in quanto trattasi di originale cartaceo. Tale attestazione sarebbe stata necessaria se il provvedimento notificato fosse una copia dell'originale. In conclusione, quanto sostenuto sul punto dalla ricorrente si fonda su un presupposto errato e, pertanto, non merita accoglimento, quanto meno con riferimento agli atti di natura tributaria.
- Lamentata assenza dell'indicazione sull'atto impugnato del provvedimento di nomina del Dott.
Nominativo_2 a titolare della Elevata Qualificazione istituita a capo dell'Area Affari Generali e Programmazione.
Si rileva, preliminarmente, come il Dott. Nominativo_2, in tale circostanza, sia solamente il Responsabile del Procedimento e non anche il soggetto firmatario del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato, sottoscritto appunto dal Funzionario Responsabile della Riscossione nonché Ufficiale della
Riscossione Nominativo_3 (doc. a).
Il preavviso di iscrizione di fermo in questione è atto consequenziale al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 1131 del 12/06/2023, notificato in data 24/07/2023 (relativo ad IMU 2022), ormai definitivo ed inoppugnabile. Pertanto, la doglianza di controparte non può trovare accoglimento, dal momento che nel preavviso di fermo è presente l'indicazione dei riferimenti dell'atto presupposto (ovvero il richiamato avviso di accertamento) validamente notificato e tanto è sufficiente ai fini della sua legittimità e validità.
Con il Decreto del Sindaco n. 4 del 25/05/2023 (doc. b) tempestivamente adottato, nonché pubblicato nella relativa sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, il Dott. Nominativo_2 è stato nominato alla qualifica che lo pone a capo dell'Area Affari Generali e Programmazione all'interno della quale è inserito il Settore
Tributi (conferendogli le relative competenze di cui all'art.24 e ss. del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi). Tanto, in rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE n. 679/2016. Vedasi anche
Documento c) relativo alla Delibera di Giunta del (doc. c).
Sul punto, la Corte Tributaria savonese, Sezione 2, si è di recente già espressa, mediante la sentenza n.176 del 23/02/2022, depositata in data 20/04/2022, rigettando un analogo motivo di ricorso (doc. d).
Pertanto, l'assenza dell'indicazione degli estremi del Decreto sindacale n. 4 del 25/05/2023 e della delibera di nomina a Funzionario responsabile dell'IMU nel testo dell'atto impositivo prodromico al provvedimento in questa sede gravato, non è assolutamente motivo di annullabilità/nullità/inesistenza dell'avviso.
La scrivente Amministrazione ritiene di fondamentale rilevanza richiamare alcune sentenze pronunciate dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria, in merito ai ricorsi presentati dall'odierna parte ricorrente ed aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità IMU 2018-2021. Si tratta delle sentenze nn. 172/2024 e 173/2025 pronunciate in data 08/07/2024 e depositate rispettivamente nelle date del
26/07/2024 e 30/07/2024 (doc. e-f) e nn. 43/2025 e 44/2025 pronunciate in data 16/12/2024 e depositate il
18/02/2025 (doc. g-h).
In ognuno dei richiamati provvedimenti, è possibile riscontrare il convincimento dei Giudici, i quali, concordemente, hanno provveduto a rigettare tutte le doglianze di controparte (ad eccezione di quella attinente al trattamento sanzionatorio, non presente nel ricorso introduttivo della presente controversia).
Da tener conto come, da ultimo, sia rilevante il Dispositivo n. 489/2025 pronunciato in data 22/09/2025 e depositato il 26/09/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (doc. i), relativo all'impugnazione della sentenza n. 172/2024 (doc. e). In tale documento (le relative motivazioni non sono ancora state depositate) è possibile riscontrare come la Corte adita abbia provveduto all'integrale rigetto dell'appello, nel quale erano state trasposte le medesime censure presentate nel ricorso di primo grado e, pertanto, anche quelle di cui si discute in questa sede (doc. j).
- Validità, efficacia e legittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato - Atti prodromici tutti tempestivamente e validamente adottati, emessi, notificati e/o comunicati all'odierna parte ricorrente.
Sull'argomento si richiama quanto già dichiarato nelle controdeduzioni depositate, nonché la relativa documentazione allegata, ritenendo, tuttavia, opportuna una più specifica disamina dell'argomento.
Infatti, l'avviso di accertamento n.1131 del 12/06/2023 è stato validamente notificato mediante posta raccomandata a/r in data 24/07/2023 (doc. 3 controdeduzioni). Si precisa che la suddetta notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo la contribuente provveduto al ritiro della raccomandata nei successivi trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza. Nella memoria depositata da controparte, sul punto, si legge come ricorrente consideri la notifica de quo non perfezionata in quanto non avvenuta secondo le previsioni di cui alla L. 890/1982.
Al riguardo, è da far rilevare come l'Ente impositore, per la notifica degli atti impositivi, non sia obbligato al rispetto del dettato della L. 890/1982, in quanto tale normativa non è la sola vigente in materia.
Gli avvisi di accertamento, in specie, possono essere notificati alternativamente con le seguenti modalità:
- in ossequio all'art. 60, comma 1, DPR. 600/1973, in applicazione degli artt. 137 ss. c.p.c, mediante attività di soggetti abilitati, quali messi comunali o speciali o ufficiali giudiziari. Ciò, anche in base alla disciplina dettata dalla L. 890/1982, relativa alla notifica degli atti giudiziari, mediante il servizio postale con la c.d.
“busta verde”. Infatti, la L. 265/1999 ha esteso l'applicazione delle suddette modalità alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, rileva – per gli enti locali - il fondamentale comma 161 dell'art. 1 L 296/2006, alla luce del quale gli avvisi di accertamento possono essere notificati mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno (c.d.
“busta bianca”).
Nello specifico, il citato comma sancisce come “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono (…) notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.
Tale modalità, peraltro, è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (ord. n. 2/2020, Ord. n. 104/2019,
Sent. 175/2018). Infine, ai sensi dell'art. 60, comma 7, DPR. 600/1973 e nei soli confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, la notifica dei suddetti atti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio presso l'indirizzo pec della società se questo si trova inserito nell'apposita banca dati denominata INIPEC.
Alla luce di questa breve disamina normativa, pare evidente come l'Ente impositore si sia avvalso della modalità di notifica mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento di cui al comma 161 dell'art. 1
L 296/2006. Tale procedimento prevede che il postino consegni la busta direttamente al destinatario o, in caso di assenza, ad altra persona presente presso l'abitazione indicando il suo rapporto con il destinatario
(es.: moglie, marito, figlio/a, convivente) nella cartolina di ricevimento accanto alla firma. Nel caso in cui non si rinvenga nessuno nell'appartamento, come presumibilmente è avvenuto nel caso di specie, il postino provvede a lasciare nella cassetta delle lettere del destinatario un avviso di giacenza, con l'informazione di provvedere al ritiro della raccomandata presso l'Ufficio postale indicato entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di giacenza. Decorso inutilmente tale termine, la raccomandata viene rispedita al mittente, come è avvenuto nel caso di specie.
Quanto alle notifiche di atti del Comune resistente alla Sig.ra OR_1, queste sono state eseguite presso il di lei indirizzo di residenza, in particolare sono stati validamente ricevuti:
- gli avvisi di accertamento IMU anni 2018-2019-2020-2021, l'ingiunzione di pagamento relativa alla TARI 2014, nonché i preavvisi di fermo amministrativo relativi alla TARI 2014 e 2016. Tutti notificati mediante posta raccomandata a/r (e tutti oggetto di separati ed autonomi giudizi presso la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona e di secondo grado della Liguria).
Numerose le pronunce della Cassazione a favore della validità della condotta notificatoria seguita dal Comune
(a titolo non esaustivo, Cass. n. 10109/2023Cass, n. 2365/2022, Ord. n. 23435 del 27/07/2022, n.
35640/2021, n. 14745/2021, n. 21797/2020 e n. 16679/2016)
Nella memoria di controparte viene sostenuto come l'avviso de quo, emesso in data 12/06/2023, non possa risultare notificato in data 23/06/2023. Da rilevare, per contro, come la data di notifica non corrisponda affatto a quella riportata da controparte, in quanto la stessa risulta essersi perfezionata;
in quanto risultano decorsi trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza (avvenuto in data 22/06/2023) senza che sia intervenuto nessun ritiro (doc. 3 controdeduzioni).
Eventuali altre date indicate sulla busta non sono state apposte dall'Ente impositore e, pertanto, non presentano per lo stesso alcuna rilevanza. Nel medesimo motivo di ricorso in analisi, controparte eccepisce anche l'assenza dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 DPR. 602/1973. Tuttavia, l'ipotesi oggetto di lite, non contempla attivazione di espropriazione forzata. Il fermo è infatti una misura cautelare che limita l'uso di un bene per indurre il debitore all'adempimento.
- Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo valido, legittimo, efficace e produttivo dei propri effetti -
Legittimazione ad iscrivere il fermo. Mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. -
Asserita sproporzionalità tra il valore del veicolo e l'entità del debito non sorretta da prova alcuna – Utilizzo dell'autoveicolo per scopo lavorativo ed assistenziale non sorretto da documentazione alcuna.
La scrivente Amministrazione evidenzia l'erronea indicazione dei valori riportati da controparte, la quale sostiene che l'importo del debito oggetto di riscossione corrisponda ad Euro 470,00, mentre il valore del veicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo (attualmente sospeso) corrisponde asseritamente ad
Euro 10.000,00. Ebbene, risulta doveroso precisare che l'importo di Euro 470,00 corrisponde al solo tributo relativo all'IMU anno 2022 (ove pagato tempestivamente). Non avendo il contribuente provveduto al suddetto versamento, il competente Ufficio ha provveduto all'emissione dell'avviso di accertamento n. 1131 del
12/06/2023, notificato in data 24/07/2023.
A seguito dell'inerzia della contribuente il debito ha inevitabilmente subito i dovuti aumenti conseguenti all'applicazione degli interessi legali, delle sanzioni e degli oneri di riscossione secondo le vigenti disposizioni normative. Pertanto, ad oggi, il credito vantato dall'Ente impositore ammonta ad Euro 755,71. Quanto al valore dell'auto (una Suzuki Ignis), il Comune rileva come sulla valutazione del valore di un veicolo influiscono varie circostanze, come stato di manutenzione e conservazione dello stesso, l'anno di immatricolazione e di costruzione e altro. In assenza di prove sullo stato del veicolo e sugli altri fattori indicati, nonché di una precisa valutazione dello stesso, il valore indicato da controparte non può presentare rilevanza alcuna.
In secondo luogo, è da evidenziare come non esistano limiti legali di importo previsti per l'applicazione del fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 86 DRR. 602/1973.
La stessa Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nell'esercizio della propria attività, è solita applicare il fermo amministrativo, in caso di pluralità di veicoli, su uno solo per debiti di importo fino ad Euro 2.000,00.
Il rispetto del principio di proporzionalità tra entità del credito e valore del veicolo è un principio oggetto di un vasto e dibattuto contrasto giurisprudenziale il quale ha visto susseguirsi numerose decisioni, anche dei
Giudici di Legittimità, tra di loro contraddittorie, dal momento che l'argomento può essere oggetto di diverse interpretazioni. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Cassazione, alla luce della quale è irrilevante la sproporzione tra il valore del debito e quello del bene sottoposto a fermo, dato che l'art.86, DPR. 602/1973
(Cass. 22018/2017). Inoltre, da un'attenta lettura del dispositivo dell'Ord. n.32062 del 12/12/2024, Cass, Sez. V, emerge come la Corte stessa abbia ritenuto pienamente valida, legittima e proporzionata l'iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo del valore di 30.000,00 Euro a fronte del relativo credito di circa Euro 3.000,00
(credito ben dieci volte inferiore al valore del veicolo).
- Considerazione riguardo la Sentenza n. 124/01/2025 depositata in data 12/05/2025 dalla CGT.di primo grado di Savona, richiamata da controparte. Con tale pronuncia la Corte adita dichiarava la nullità del preavviso di fermo impugnato in quanto il valore del mezzo (lo stesso oggetto del preavviso di fermo in questa sede impugnato) era stato ritenuto sproporzionato rispetto all'entità del debito.
Occorre, tuttavia, precisare che l'importo complessivo del debito con riferimento al merito della suddetta controversia corrispondeva ad Euro 210,98 (Tributo TARI 2014 pari ad Euro 73,36), ben inferiore alla somma in questa sede controversa.
Controparte sembra avanzare un'ulteriore doglianza con riferimento alla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto asserisce che il veicolo oggetto del preavviso di fermo venga utilizzato per scopo lavorativo ed assistenziale. Tuttavia, è possibile rilevare tale circostanza solamente dal titolo del motivo di ricorso n.4, dal momento che nella relativa argomentazione tale punto non viene minimamente preso in considerazione.
In sostanza ricorrente non fornisce nessuna prova a sostegno di quanto dichiarato. Negli allegati del ricorso introduttivo non figura nessuna documentazione dalla quale si possa evincere lo scopo assistenziale, né la strumentalità all'attività di impresa (in tale caso il veicolo sarebbe deducibile e/o detraibile ma nessuna documentazione è stata fornita). Si richiama il fondamentale principio generale del nostro ordinamento, contenuto nell'art. 2697 c.c.. Parimenti, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti sarà tenuto a fornire la prova degli elementi posti a fondamento dell'eccezione stessa. Del resto, nel testo del preavviso di fermo gravato
è esplicitamente indicato che “L'iscrizione suddetta non verrà disposta, qualora, nel predetto termine (30 giorni dalla notifica), si dimostri all'Ente riscossore che il bene mobile sia strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, che disciplina le spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive, prevede espressamente un costo specifico e ridotto per i "solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160"
(CGT di 1° grado di Benevento, sentenza n. 1027/2025). Le Corti di Giustizia Tributaria hanno interpretato questa disposizione come una conferma che la posta ordinaria è una modalità di invio contemplata e legittima per tali solleciti (CGT di 1° grado di Benevento, sentenza n. 947/2024 e altre).
Questa interpretazione chiarisce che l'uso della raccomandata è una scelta dell'Ente, dettata da ragioni di maggiore garanzia, ma non un obbligo di legge. La previsione di un costo specifico per la posta ordinaria sarebbe priva di senso se tale modalità non fosse consentita. Analogo discorso deve riproporsi con riferimento all'avviso urgente, dal momento che presenta il mero scopo di informare il contribuente dell'inizio delle verifiche e dei controlli volti alla futura ed eventuale attivazione delle procedure di esecuzione forzata. Di conseguenza, l'invio del sollecito e dell'avviso urgente tramite posta ordinaria è pienamente conforme al dettato normativo e denota un corretto modus operandi dell'Ente impositore.
- Valutazione condotta della Sig.ra OR_1 – Annualità insolute IMU anni 2018-2019-2020-2021-2022 e TARI anni 2014-2016-2022 - Riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata con conseguente condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
La citata norma sanziona il comportamento della parte soccombente che, caratterizzato da mala fede e/o colpa grave, che ha agito o resistito in giudizio. In relazione al caso di specie, la scrivente Pubblica
Amministrazione ritiene che il comportamento presenti i caratteri della mala fede e/o della colpa grave. Infatti, richiamando le sentenze allegate (doc. e, f, g, h, i) inerenti procedimenti tra le medesime parti, relativi agli avvisi di IMU 2018-2019-2020-2021 e nei quali sono state sollevate identiche eccezioni a quelle rilevate in questa sede, si evidenzia come la Corte di Giustizia Tributaria adita abbia sempre rigettato le doglianze della OR (tranne l'aspetto sanzionatorio), ma tale doglianza non è stata trasposta nel ricorso della presente controversia.
Rileva semmai quanto ritenuto dalle SSUU della Cassazione con l'Ordin. n.13899 del 03/06/2013.
Peraltro, entrare nel merito della presente controversia, come anche di quelle oggetto degli altri giudizi dalla stessa promossi, significherebbe ammettere la legittimità della pretesa tributaria avanzata dall'Ente impositore, pretesa tributaria mai onorata dalla Contribuente.
Si tratta, infatti, dei seguenti accertamenti:
IMU 2018 (Tributo: Euro 655,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 888,00); - IMU 2019 (Tributo: Euro 655,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 883,00); - IMU 2020 (Tributo: Euro 705,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 949,00); - IMU 2021 (Tributo: Euro 705,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 949,00); - IMU 2022 (Tributo: Euro 470,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 630,00 – Preavviso fermo: Euro 755,71); - TARI 2014 (Tributo: Euro 77,00 – Avv. Liquidazione: Euro 102,00 – Ingiunzione di pagamento: Euro 146,67 – Preavviso fermo: Euro 210,98); - TARI 2016 (Tributo: Euro 82,00 – Avv. Liquidazione esecutivo: Euro 109,00 – Preavviso fermo: Euro 182,90); - Tari 2022 (Tributo: Euro 59,00).
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con la presenza del Difensore di Ricorrere e con partecipazione da remoto del Funzionario delegato del Comune, le Parti hanno ribadite le rispettive argomentazione, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
In via preliminare
A) – Non accoglibile l'eccezione di OR secondo cui, per la validità/esistenza giuridica dell'Atto oggetto di impugnativa, si debba notificare la copia (in formato con estensione p7m) dell'atto con apposizione di certificazione - firmata digitalmente - di conformità all'originale “analogico” detenuto dall'Ente impositore
(censura n.1 bis del ricorso).
Nel caso di specie, l'Ente impositore emette gli atti impositivi mediante sistema “automatizzato” di cui all'art. 1 comma 87 L.549/1995 e/o all'articolo 3 comma 2 D.Lvo 12 Febbraio 1993 n. 39; tanto come certificato in calce allo stesso, secondo cui il Provvedimento: “…. privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge.…”. Norme non abrogate. Per cui, l'esemplare notificato è da ritenere essere un “originale”.
B) Neppure si presenta accoglibile la richiesta di ordinare al Comune resistente, ex art. 210 c.p.c., la produzione della documentazione allegata all'atto di costituzione dello stesso, osservate le formalità di cui all'art.25 bis del D.Lgs.546/92, come novellato dalla L.130/2022 in vigore dallo 01/09/2024.
Da specificare, al riguardo, come a seguito della modifica dell'ultimo periodo del comma 5 bis dell'art.25 bis del D.Lgs.546/92, introdotta con l'art.16 D.Lgs.12.06.2025 n.81, in vigore dal 13 giugno 2025, la sanzione della “inutilizzabilità” dei documenti prodotti nel processo telematico tributario, laddove privi della attestazione di conformità agli originali “analogici” detenuti da chi li ha prodotti, riguarda esclusivamente il ricorrente e non l'ente impositore (il Comune nel caso di specie). Laddove per analogico deve intendersi, il documento “cartaceo” prodotto con scrittura (manuale, meccanica o videoscrittura).
La lettera della norma novellata infatti dispone: “… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Norma applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato notificato nell'agosto 2025.
MERITO
C) Valida la notifica a mezzo posta raccomandata ordinaria sia della Comunicazione preventiva di Fermo
Amm.vo, sia dell'Avviso di accertamento prodromico, relativo alla pretesa IMU per l'anno 2022.
L'adempimento non era obbligatoriamente eseguibile via Pec, in quanto non afferente all'attività economica svolta dalla Contribuente. Nello specifico è da riscontrare:
- quanto al procedimento notificatorio della Comunicazione preventiva di Fermo, come l'agente notificatore abbia rispettata la sequenza procedimentale di cui alla L.890/1982. La produzione della copia della relata attesta: - dell'avvenuto infruttuoso tentativo di notifica, il 18.07.2025, presso la residenza/domicilio della
Contribuente; - del deposito del plico raccomandato contenente l'Atto, presso l'Ufficio Postale competente, sempre il 18.07.2025, con contemporanea spedizione della CAD informativa all'indirizzo della destinataria
(raccom.n.669194734896); - la maturazione della compiuta giacenza, del 28 luglio 2025 (come specificato nella relata che rappresenta anche prova della spedizione della CAD);
- quanto alla notifica del prodromico Avviso di accertamento n.1131 del 2023, per IMU 2022:
- della spedizione dell'Atto impositivo mediante posta raccomandata a.r., in via diretta, come consentito dal comma 161 dell'art. 1 L 296/2006. Da condividere le argomentazioni svolte sul punto dal Resistente comune, secondo orientamento della Corte di Cassazione di cui, da ultima, Ordinanza dep.29.07.2025 n.21789 (con richiamo a decisione n.175 del 2018 della Corte Costituzionale), dando comunque spazio al contribuente di produrre elementi idonei a dimostrare che la ricezione effettiva della raccomandata diretta (busta bianca) non sia avvenuta;
La appena citata giurisprudenza peraltro non è univoca, in quanto si pone in contrasto con quanto affermato dalle SSU con la sent.15.04.2021, n.10012.
In ogni caso, era opzione dell'Ente notificante, quanto all'Accertamento, far notificare in via diretta con raccomandata a.r., senza ricorso alla L.890/1982.
D) Validamente dotato di potere di assumere il provvedimento cautelare del credito vantato, il Funzionario che ha sottoscritto la Comunicazione preventiva di Fermo;
da condividere sul punto le puntuali precisazioni rese dal Comune.
Non condivisibile anche la censura relativa alla impossibilità per un comune di adottare un provvedimento di fermo amm.vo a tutela di propri crediti tributari. Nessuna norma impedisce agli Enti locali titolari dei detti diritti di credito e che curano anche la fase della riscossione, di adottare la misura cautelare in questione, volta a “spingere” il debitore al pagamento del dovuto. Né l'eccezione relativa alla incompetenza territoriale del comune, nella fase della riscossione, di emettere fermo nei confronti di soggetto non avente domicilio nella sfera territoriale dell'ente locale impositore.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da OR (Cassazione n.23889/2024) è applicabile alla sola
AdE Riscossione – che opera, con distinte Direzione regionali, su tutto il territorio nazionale -, non agli enti locali impositori che curano in proprio le attività di accertamento e riscossione dei loro tributi.
E) Diversamente, è da accogliere la censura afferente: - sia alla non assoggettabilità a cautela del fermo dell'autoveicolo in titolarità della OR;
- sia alla sproporzione tra il valore del credito tributario di cui il fermo dovrebbe garantire la riscossione e il bene-auto della Sig.ra OR_1.
Vero, che la legge non precisi da quale entità di credito un ente titolare di potere di riscuotere tributi possa utilizzare il fermo amm.vo; vero altrettanto, che rispetto a un credito limitato (nel caso di specie di euro
755,71) l'ente creditore non possa bloccare l'utilizzo di un autoveicolo che risulti essere l'unico in titolarità della Contribuente e, per di più, necessario allo svolgimento della propria professione di fotografa. Il fermo le renderebbe, in ogni caso, oltremodo gravoso lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Spettava all'Ente procedente - visto che il fermo è stato adottato dal Comune -verificare l'eventuale possesso di altro veicolo o la non indispensabilità, per la Contribuente, dell'utilizzo del veicolo, anche a prescindere dall'utilizzo a scopo professionale.
Nel caso di specie, inoltre, la intervenuta definitività dellAccertamento IMU per il 2022, è seguita a notifica diretta a mezzo posta nei riguardi di destinatario assente temporaneo che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, ancora oggi viene considerata viziata laddove non contempli la spedizione della CAD.
Allorché l'Ente impositore, a seguito dell'intervenuta definitività di altre pretese per tributi locali, avrà maturato crediti certi, liquidi ed esigibili, potrà agire al riguardo.
F) Le spese di giudizio restano compensate tra le Parti;
ciò in quanto: da un lato, la OR ha avuta decisione favorevole, in precedente analoga vertenza;
- dall'altro, il Comune ha pur sempre agito a garanzia di un credito tributario definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
OR_1 - CF_OR_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale - Piazza Nuova Italia N. 1 17 Ceriale SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 314 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra OR_1, residente in [...]di residenza_1 (GE), ha proposto ricorso contro il Comune di CERIALE. La controversia attiene a Preavviso di Fermo Amministrativo n.314 in data 20.06.2025. L'Atto cautelare preavvisa l'adozione della misura di garanzia da applicare all'autovettura Tg. Targa_2, in conseguenza del mancato pagamento del debito tributario di euro 755,71, dovuto a titolo di IMU per l'anno 2022, a seguito dell'avvenuta definitività dell'Avviso di accertamento esecutivo n.1131 del 24.07.2023.
********************
- La OR, impugnato il Preavviso, ha chiesto sia dichiarata la nullità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia, dello stesso;
- in subordine, nel merito, sia dichiarate non dovute le sanzioni e gli interessi;
- con rifusione (anche ex art. 96 c.p.c.) dei compensi.
FATTO – L'Atto di preavviso attiene al “fermo” sull'unico “veicolo” di proprietà della ricorrente (Auto Suzuki Ignis Tg.Targa_2); automezzo necessario per scopi lavorativi (attività di fotografa professionale). - Tuttavia, la Contribuente non ha mai ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento n.1131 del 24/07/2023, relativo all'IMU 2022.
1) NOTIFICA A MEZZO POSTA – MESSO COMUNALE AUTORIZZATO – INOSSERVANZA – NECESSITA'
DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC – VIGENZA DL. N. 82/2005 – DL. N. 159/2015 – INESIGIBILITA' DELLE
SPESE POSTALI -
La notifica a “mezzo posta”, quale quella effettuata, in forma “diretta”, nella presente fattispecie, appare, anche, “viziata” sotto l'aspetto procedurale, oltreché effettuata in violazione del DL. n.82/2005.
Inoltre, deve evidenziarsi il contrasto che, a tutt'oggi, distingue, anche se con orientamenti difformi, la posizione assunta dalla S.C. rispetto a quella, più conforme al tenore testuale delle norme applicabili alla fattispecie, seguita dalle CT.. In tal senso, la CTP di Foggia, con la sent,191 del 13,05,2012.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, primo comma, lettera c) D.Lgs. n. 193/2001 e dall'art. 12, primo comma D.Lgs. n. 46/1999, attualmente la notifica a mezzo posta è consentita soltanto se non viene eseguita direttamente dall'Ufficio impositore e/o dal soggetto da esso delegato, bensì tramite l'ausilio degli agenti notificatori specificati nel comma 1 dell'art. 26 DPR.602/1973, ossia: a) gli Ufficiali della riscossione o gli altri soggetti autorizzati dal Concessionario nel rispetto delle forme contemplate per legge;
b) i Messi comunali e gli Agenti di polizia municipale.
La menzionata “interpretazione evolutiva” era già stata precedentemente assunta dalla CTP. Lecce - Sez.
V che, con Sentenza n.909 del 6/11/2009 e dalla stessa CTP. con sent.533 del 29.12.2010 e altre.
Inoltre l'atto notificato, come verificatosi nella fattispecie, non può essere contenuto-inviato “in busta chiusa”, bensì, a pena di nullità, in “piego raccomandato” (ovvero senza busta) così da garantire la sua “integrità” e la “certezza” della data.
In relazione alla seconda eccezione deve rilevarsi come la Contribuente, fotografa libera professionista, sia titolare di “indirizzo PEC”, desumibile dai Pubblici Registri ad esso deputati.
Tale circostanza obbligava la P.A. alla notifica “a mezzo PEC”, all'indirizzo risultante dai suddetti Pubblici
Registri (anche alla luce del DL.185/2008). L'osservanza di tale procedura notificatoria, è resa “obbligatoria” dalla normativa in epigrafe. Le conseguenze attribuite dalla giurisprudenza alla “violazione” di tale previsione, ovvero la notifica “a mezzo posta”, in luogo di quella “telematica – a mezzo PEC”, seguono due orientamenti: uno più rigoroso che prevede, e sanziona, di “nullità-inesistenza” l'atto notificato “in forma cartacea”; - l'altro si limita a rendere “non ripetibili” le “spese postali” addebitate (come verificatosi in questa fattispecie) alla
Contribuente, nonché ogni onere correlato a tale forma di notifica “irregolare” e/o inesistente. - 1BIS) CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA ALL'ORIGINALE INFORMATICO – OMESSA
ATTESTAZIONE -
Al riguardo, la giurisprudenza “di merito” prevalente, esaminando la condotta procedimentale già di Equitalia S.p.A., ha “facoltizzato” l'ente notificante a formare e notificare atti “firmati digitalmente”, così come accade ormai abitualmente nel “processo civile”, ha assunto un costante orientamento. Orbene, le copiose sentenze formatasi al riguardo hanno, tutte, affermato un “requisito”, contenuto nel disposto di cui agli artt. 20-21 e
71 del D.lgs. n.82/2005. Più specificamente, disponendo che “il file contenente la cartella esattoriale (o l'atto amministrativo in generale qualora si ricorra a tale modalità di formazione dell'atto) deve contenere l'estensione p7m che attesta la firma digitale dello stesso, al fine di ritenere valida la notifica dell'atto stesso”, ed ancora che “solo il documento sottoscritto digitalmente (e non la copia asserita “conforme” ad esso) garantisce l'identificabilità del suo autore, la sua integrità, la sua immodificabilità”. Nel caso di specie:
- non risulta, in alcun modo, attestata la “conformità” della “copia” notificata al suindicato “originale”, secondo le modalità prescritte;
- l'atto impugnato, “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”, non sembra, invece, rappresentare in alcun modo, un “estratto” in formato p7m della “copia notificata”, non presentando, neppure, estremi che possano ricondurlo alla “formazione” del suo originale.
A comprova di ciò, lo stesso art. 23 della normativa citata, pretende che “la conformità all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato”, in difetto dovendosi propendere, inevitabilmente, per la “nullità” della copia così “formata”. In tal senso, anche ex art. 2697 c.c., la mera indicazione del nominativo del soggetto che appare meramente indicato come “il Responsabile del procedimento” senza menzione della “qualifica”, e/o dei “poteri” di “rilevanza esterna dello stesso”, nonché della relativa “Delibera” autorizzativa, è inidonea ai suesposti fini probatori (pag. n° 3 dell'atto impugnato).
La fattispecie di cui al presente giudizio è stata, univocamente risolta, sia dalla giurisprudenza di merito, sia da quella di legittimità, in senso favorevole alla tesi argomentativa svolta dalla Contribuente, ossia ritenendo
“nullo l'avviso di accertamento IMU (C.G.T. Foggia I grado n° 166/05/2021; C.G.T. I grado Siracusa n° 1750/2023; C.T.R. Campania n° 3848/2019; C.T.R. Liguria n° 56/2020; C.T.R. Piemonte n° 942/2019).
Tale orientamento richiama la norma di cui all'art. 17 c. 2 del DPCM. 13/11/2014 (c.d. Decreto di attuazione del C.A.D.) .
2) FUNZIONARIO TRIBUTARIO ART.74 D.LGS. N. 507/93 - ART. 14, Co. 36, DL. N. 201/2011 – ART. 11
DL. N° 504/92 – ONERE DELLA PROVA –
L'indicazione, testuale, contenuta nel “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo” (il c.d. “Responsabile del procedimento”) non costituisce prova alcuna che il soggetto indicato (Nominativo_2) sia in possesso dei necessari “requisiti-poteri” al fine di sottoscrivere atti aventi valenza impositiva e/o riscossiva, costituenti atti di “conservazione della garanzia del credito tributario”, alla data odierna oggetto di preliminare vaglio giurisdizionale (ciò tanto più nella presente fattispecie ove non è configurabile, normativamente, la “titolarità” del Comune impositore ad iscrivere il “fermo amministrativo”).
Il requisito di “validità ed esistenza” degli atti amministrativi “impugnabili”, ex art. 19 D.Lgs. n° 546/92, è condizionato, infatti, dalla sottoscrizione del medesimo ad opera del c.d. “Funzionario tributario”.
Per quanto riguarda gli Enti locali l'art.107 del D.Lgs.267 del 2000 dispone, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo – può ridurre il carico fiscale dei contribuenti, come pure disapplicare le sanzioni tributarie”. Anche in materia di TARSU. dapprima e successivamente in relazione alla TARES.- TARI, sia l'art. 74 del D.Lgs.507/93, sia l'art. 14, comma 36 del DL.201/2011, stabiliscono una similare formulazione.
Tale “figura giuridica” è stata estesa a tutti i tributi comunali, ex art. 1, comma 162, L. n° 296/2006, con la conseguenza che, in assenza di specifica “deliberazione della Giunta comunale”, e della successiva comunicazione del predetto “nominativo” al Ministero competente, l'atto impugnato dovrà dichiararsi giuridicamente “inesistente” (art. 11 c. 4 del D.L. n° 504/92 in materia di I.C.I.-I.M.U.).
3) OMESSA NOTIFICA ATTI PRODROMICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – INESISTENZA DEL TITOLO
ESECUTIVO – OMESSA NOTIFICA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DEL
FERMO AMMINISTRATIVO -
ll Comune impositore, con una condotta sostanziale e procedimentale, inosservante sia delle norme poste a fondamento della tutela dei diritti della Contribuente, sia della normativa posta a fondamento della stessa procedura di assoggettabilità al fermo amministrativo, già utilizzato come trasporto di “soggetto disabile” e poi come strumento di lavoro, ha violato il criterio di “proporzionalità”. In tal senso si è espressa anche la
Corte di I grado savonese, con sentenza afferente al valore enormemente superiore a quello rappresentato dal debito tributario (Imposta euro 470,00 – valore veicolo euro 10.000,00) che si vorrebbe tutelare.
Identica a quella come sopra evidenziata la presente fattispecie a prescindere dall'illegittimità dell'atto impugnato per “vizi propri” (vedasi motivo n. 4); ciò non avendo la Contribuente ricevuta la notifica né dell'accertamento, né dell'intimazione di pagamento, che deve obbligatoriamente (ex comma 2, art. 50,
DPR.602/73), - quale conditio di validità della successiva procedura di “iscrizione del Fermo amministrativo”)
- precedere l'atto impugnato, in presenza di crediti notificati oltre un anno prima rispetto all'avviso dell'azione cautelare (Cass. Sez. Unite n.10012/2021 – n.12932/2022 – n.7746/2022).
4) FERMO AMMINISTRATIVO – LEGITIMATIO AD ISCRIVERE IL FERMO – ENTI LOCALI –
INSUSSISTENZA – UTILIZZO DELL'AUTOVEICOLO PER SCOPO LAVORATIVO E PER SCOPO
ASSISTENZIALE – CRITERIO DI PROPORZIONALITA' – ILLEGITTIMITA' DEL FERMO
AMMINISTRATIVO – COMPETENZA TERRITORIALE – ILLEGITTIMITA' DEL FERMO AMMINISTRATIVO
NON OPERANTE IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA DEL DEBITORE – SENTENZA CGT.I GRADO DI
SAVONA – IDENTICA FATTISPECIE –
a) Carente di potere l'Ente locale, al fine di provvedere alla “iscrizione del fermo amministrativo” .
La stessa normativa (art.86 DPR.602/1973) attribuisce, al solo “Concessionario”, la facoltà di procedere alla
“iscrizione del fermo amministrativo”; la terminologia “Concessionario”, pur considerando le modifiche normative in favore degli Enti locali, non è mutata, consentendo ai soli “Concessionari” della Riscossione
(tra i quali non è ricompreso l'Ente locale impositore) tale facoltà “cautelare” (in senso conforme TAR Veneto
05/03/2014 n.288).
b) Deve, altresì, rilevarsi la “incompetenza per territorio” del Comune impositore e, per l'effetto, la sua carenza di “legittimazione sostanziale e territoriale”, ad iscrivere il fermo amministrativo su un veicolo di proprietà di una Contribuente residente in [...]di residenza_1 (GE) ovvero al di fuori dell'ambito “territoriale” comunale, ove l'Ente locale può esplicare lo ius impositionis ad esso spettante.
Valga al riguardo, oltre la sentenza del TAR Veneto, la decisione della CGT di I grado di Bari (Sentenza n.
2144/2024 del 30/10/2024) conformatasi alla Suprema Corte, ed ai principi di cui alla massima n. 23889/2024
(artt.7 bis e ter della L.212/00, come modificati dalla Legge delega n.111/2023).
c) Sulla “proporzionalità” del credito in confronto con il valore del veicolo assoggettando al “fermo amministrativo”, pur non risultando previsto normativamente, un limite “minimo” di eseguibilità dell'art. 86, ciò nondimeno plurime sentenze, anche di merito, hanno ritenuto illegittimo il “fermo” che non osservi una sproporzione tra la garanzia per del credito tributario (euro 470,00) in confronto con il “valore” attuale del veicolo (euro 10.000,00) (CTR. Lazio n.58/06/2021 – CTP. Lecce n.199/02/2020 – CTP. Treviso n.421/2016
e altre).
In tal senso, appare rilevante, anche ai fini della valutazione del comportamento sostanziale e processuale, dell'Ente locale, la soccombenza, del Comune stesso, in identica fattispecie (altra annualità di imposta). La
Sentenza della CGT.I grado Savona n.124/01/2025, depositata in data 12/05/2025, espressamente ha così rilevato: “Si duole la ricorrente della nullità del preavviso di fermo amministrativo veicolare notificatole in data 6/11/24. Il provvedimento cautelare de quo si riferisce al pagamento della TARI per l'anno 2014, oggetto del procedimento n. 5/24, deciso contestualmente con il rigetto della domanda. Le ragioni adottate, contestualmente note alla ricorrente, sono qui da intendersi integralmente richiamate limitatamente al merito della questione e alle eccezioni respinte. Apprezzabile risulta invece essere la contestazione della violazione del principio di proporzionalità, considerato che il provvedimento cautelare verrebbe a incidere su un bene il cui valore è di circa 2.000 volte superiore al credito erariale vantato, con una manifesta violazione del detto principio, avente valore e portata anche nel diritto dell'unione europea. Il ricorso è quindi fondato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio” .
*************
- Il Comune si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 08.09.2025, concludendo: - nel merito, per il rigetto del ricorso;
- in via di subordine e nel merito, per la debenza degli interessi, degli oneri di riscossione tutti e accessori altri;
- con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che si quantificano in Euro 366,00 come da nota spese allegata (doc. 10).
PREMESSO - In data 12/06/2023 il competente Ufficio del Comune ha emesso l'avviso di accertamento n.
1131, relativo al tributo IMU anno 2022, notificato per compiuta giacenza in data 24/07/2023, per un importo pari ad Euro 630,00 (doc. 3). Dal momento che il suddetto atto impositivo è divenuto definitivo senza essere stato impugnato né pagato, la relativa pratica è stata affidata alla Società_3, di supporto all'Ente nella gestione dell'intera fase di riscossione coattiva. A tal fine, è stato emesso il sollecito di pagamento relativo al suddetto avviso di accertamento esecutivo datato 06/02/2025, recapitato alla Sig.ra OR_1 mediante posta ordinaria (doc. 5). Tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 gennaio 2020 vengono definiti “esecutivi” dal momento che una volta divenuti definitivi acquisiscono automaticamente la qualifica di titolo esecutivo, non rendendo più necessaria l'emissione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento ai fini della valida apertura della fase di riscossione coattiva della pretesa impositiva avanzata dal soggetto creditore.
Tuttavia, l'Ente ha provveduto a recapitare alla contribuente il menzionato sollecito di pagamento nonché, non avendo la stessa provveduto al pagamento nei successivi 30 giorni, l'avviso urgente (doc. 6) con il quale si informava la stessa dell'inizio della procedura di espropriazione forzata.
L'Ente impositore, peraltro, nella medesima data del 12/06/2023 aveva provveduto all'emissione anche degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2018-2021, tutti effettivamente consegnati e/o ritirati dalla contribuente ed oggetto di autonomi e separati giudizi di impugnazione presso le competenti Corti di Giustizia
Tributarie, ad oggi giunti in fase di appello.
La scrivente Amministrazione nelle controdeduzioni di primo grado di ognuna delle annualità gravate, depositate tutte sul portale SIGIT in data 06/12/2023 (alla fine di pag. 3) aveva provveduto a segnalare a controparte l'emissione dell'avviso di accertamento n. 1131 del 12/06/2023, relativo ad IMU 2022, nonché la relativa notifica perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. 7).
Nelle controdeduzioni di secondo grado di ognuna delle annualità gravate, l'Ente impositore ha inoltre informato controparte dello stato della pratica inerente il suddetto avviso di accertamento, comunicando come fosse già in fase di riscossione coattiva (doc. 8).
Pertanto, controparte avrebbe potuto attivarsi al fine di ricevere copia del provvedimento e nel caso avanzare le proprie doglianze in epoca ben antecedente alla data odierna, evitando in tal modo l'emissione di tutta una serie di atti successivi, comportanti un aggravio delle spese della procedura.
DIRITTO
L'Ente impositore si è espresso in tema di inssussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione ai sensi dell'art.47 D.Lgs.546/92, in specie:
- quanto al fumus e al periculum - evidenziando come il procedimento volto all'adozione della misura di garanzia del credito tributario mediante “Fermo” dell'auto, sia stato comunque “sospeso” dal Comune, spontaneamente. Prassi ormai consolidata presso la Pubblica Amministrazione e soprattutto presso il
Comune di Ceriale, prevede come non si proceda alla riscossione coattiva di un credito fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del relativo giudizio, sia esso di primo o di secondo grado.
Pertanto, l'Ente procederà con la riscossione solo ed esclusivamente a seguito della definitività della pronuncia conclusiva del presente giudizio.
Tuttavia, sul punto la scrivente Amministrazione intende rilevare come controparte non abbia fornito documentazione alcuna a sostegno e a dimostrazione della patologia sofferta dalla madre della Sig.ra
OR_1, nonché delle frequenti viste alle quali la stessa si è dovuta sottoporre con l'ausilio di controparte. Inoltre, è stato allegato il Mod. Unico 2024 relativo all'anno di imposta 2023 attestante l'assenza di reddito netto imponibile, ma la stessa cosa non è stata fatta con riferimento agli anni di imposta 2022 e 2024.
*******************
- Il OR, con memoria del 12.09.2025 ha replicato.
Da eccepire come il Comune in violazione del “principio del contraddittorio”, si è costituito solo in data
09/09/2025. Tuttavia, esaminate le produzioni dello stesso, necessita replicare al riguardo.
1) NOTIFICA A MEZZO POSTA - L.890/82 - DISCIPLINA APPLICABILE ALLA MATERIA DEGLI ATTI
TRIBUTARI - PRINCIPIO DI EFFETTIVA CONOSCIBILITA' ART. 6 C. 1 E 2 L. N. 212/00 - INOSSERVANZA
- SENTENZE SUPREMA CORTE - NULLITA' – INESISTENZA –
In via preliminare deve evidenziare, come il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento prodotto a cura del Comune (All.3) non risulti affatto perfezionata, in conseguenza dell'omessa osservanza delle, specifiche, e pertinenti previsioni cogenti della L.890/1982.
La Contribuente mai ha ricevuto la notifica dell'atto impositivo presupposto (tanto è che sulla “cartolina postale” non si rinviene alcuna delle, necessarie, indicazioni dell'Ufficio postale, ovvero l'indicazione della ricerca infruttuosa dei soggetti di cui all'art. 140 c.p.c.).
Inoltre, la raccomandata A.R., la cui notifica sarebbe partita il 12/06/2023 (ovvero lo stesso giorno di redazione dell'avviso di accertamento) sarebbe giunta, nel Comune di Luogo di residenza_1, lo stesso giorno (ovvero il 12/06/2023), atteso ché, diversamente, la “compiuta giacenza”, asseritamente certificata dal doc.3, non si sarebbe potuta verificare in data 23/06/2023.
Al riguardo, l'art. 8 della citata L.890/1982, ai fini perfezionativi del procedimento notificatorio, in caso di assenza del destinatario, è necessaria la “ricezione della CAD”, così come interpretato dalla Suprema Corte
(Cass. n° 5077/2019; n° 16601/2019 e n° 6363/2020). Tale assunto ha trovato “conferma” nella Sentenza delle SS.UU. n.10012/2021 del 15/04/2021, in forza della quale “il perfezionamento della notifica, ai sensi della L.890/1982, è dimostrabile, solo, con la produzione della CAD, ovvero qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo”,
Indispensabile, dunque, la produzione, nei termini di cui all'art.32 co. 1 del D.Lgs.546/92, l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(la CAD).
Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione e/o di ricevimento della prima raccomandata (come verificatosi nella presente fattispecie).
Inoltre, quanto alla specifica fattispecie, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui, “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” ed altresì che detta nullità può esser fatta valere dal contribuente ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 mediante la scelta di impugnare:
1) solo l'atto consequenziale (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione); 2) anche l'atto presupposto non notificato (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) unitamente a quello consequenziale.
Nel caso previsto dall'art. 8 L.890/1982 e dall'art. 140 c.p.c., “non si realizza alcuna consegna” perché solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ossia, nel caso di cui all'art. 140 c.p.c., presso la Casa comunale) e la successiva raccomandata A.R., di comunicazione di tale adempimento, consente di dichiarare il perfezionamento della “notifica”. La evidente carenza, nella presente fattispecie, della compiutezza processuale di cui sopra, rende la notifica degli atti “prodromici”, asseritamente notificati, tamquam non esset, ad ogni fine, sostanziale e processuale, con conseguente “maturazione – decorso” del termine prescrizionale dei tributi locali, ed inesigibilità della pretesa tributaria, ancorché ininfluente ai fini della valutazione sulla validità del “preavviso di fermo amministrativo.
Tanto considerato, nell'interesse del OR viene chiesto che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.
c., la produzione della documentazione allegata all'atto di costituzione dell'Ente resistente, osservate le formalità di cui all'art.25 bis del D.Lgs.546/92 come novellato dalla L.130/2022 in vigore dallo 01/09/2024.
******************
- Il Comune, con memoria integrativa datata 27.10.2025 ha a propria volta argomentato.
Da precisare, preliminarmente, come il termine per la costituzione della scrivente Amministrazione venga a scadere in data 30/10/2025 (notifica ricorso in data 08/08/2025). La Corte adita aveva fissato per la data del 15/09/2025 l'udienza volta alla discussone dell'istanza di sospensione avanzata da controparte. Pertanto,
l'Ente impositore ha provveduto entro tale data a costituirsi in giudizio al fine di avanzare le proprie difese solo con riferimento all'istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente. Con la presente memoria integrativa si intende provvede all'integrazione della propria difesa con riferimento a tutti i motivi di ricorso.
- Piena validità, legittimità ed efficacia della notifica del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato eseguita dal Funzionario per la Riscossione nonché Ufficiale della Riscossione nominato dall'Ente impositore.
Da considerare, in proposito, come nel motivo di ricorso citato la normativa e la giurisprudenza riportate da controparte facciano riferimento alla “cartella di pagamento”. Tale provvedimento veniva utilizzato per la riscossione coattiva eseguita mediante ruolo ed affidamento ad un Concessionario, circostanza del tutto differente rispetto al caso concreto. Infatti, lo scrivente Ente impositore, ormai da anni, provvede alla riscossione coattiva in proprio mediante l'ausilio di un soggetto che svolge una mera funzione di supporto all'Ente, il quale rimane intestatario di tutti gli atti e di tutte le fasi della procedura in parola.
Il provvedimento con valore di titolo esecutivo, ante 2020, in caso di riscossione effettuata direttamente dagli
Enti Locali, era rappresentato dall'ingiunzione fiscale. A partire, invece, dall'anno 2020, ai sensi della L.
160/2019, gli avvisi di accertamento sono diventati “esecutivi”, in quanto, decorsi 60 giorni dalla loro notifica, acquistano automaticamente l'efficacia di titolo esecutivo, rendendo in tal modo superflua l'emissione e la notifica dell'ingiunzione fiscale, ai fini dell'attivazione delle procedure volte al recupero coattivo del credito.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato risulta, pertanto, validamente notificato mediante l'ausilio del Funzionario per la Riscossione/Ufficiale della Riscossione nominato dall'Ente impositore – Sig.
Nominativo_3 (doc. a) (nominato ai sensi dell'art. 1, comma 793, L. 160/2019).
Pertanto, il competente Ufficio non ha provveduto autonomamente alla notifica a mezzo posta dell'atto impugnato, ma si è avvalso di un soggetto autorizzato ed esplicitamente previsto dall'art.26 DPR. 602/1973.
In secondo luogo, l'art. 86 DPR. 602/1973 disciplinante il fermo di beni mobili registrati, nel momento in cui richiama la comunicazione di preavviso afferma che la stessa deve essere “notificata” al debitore senza indicazioni ulteriori sulle modalità di notifica e senza richiamare l'art.26 (richiamo invece espressamente previsto dall'art. 50 DPR. 602/1973 con riferimento alla notifica dell'intimazione ad adempiere). Pertanto, alla luce di quanto esposto, è da ritenere che la notifica dell'atto impugnato debba ritenersi pienamente valida, legittima ed efficace.
Infine, controparte eccepisce l'invalidità della notifica in quanto non effettuata all'indirizzo pec della ricorrente, dal momento che la stessa esercita l'attività professionale di fotografa. Sul punto è da rilevare, come l'Ente avrebbe dovuto effettuare la notifica a mezzo pec, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'immobile oggetto del tributo (IMU anno 2022) fosse inerente all'attività lavorativa di controparte.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento notificato si riferisce all'abitazione che allora era di residenza della Sig.ra OR_1, avanzando una pretesa tributaria fondata sulla non coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Sull'argomento si è espresso anche il Tribunale di Roma (Ord. del 26/01/2019) affermando il principio alla luce del quale non può considerarsi perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec all'indirizzo dell'attività professionale, relativa a pretese estranee all'impresa o alla professione esercitata.
- Correttezza formale e conseguente piena legittimità, validità ed efficacia del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato e notificato a parte ricorrente in quanto originale cartaceo – Inutilità dell'attestazione di conformità trattandosi di originale cartaceo - Valida e tempestiva adozione da parte del Sindaco del Decreto di nomina del Dott.Nominativo_2 quale funzionario firmatario del provvedimento a titolare della Elevata Qualificazione istituita a capo dell'Area Affari Generali e
Programmazione – Deliberazione di Giunta Comunale di nomina dello stesso a Funzionario responsabile dell'IMU.
Quale ulteriore motivo di doglianza, ricorrente adduce l'assenza nel provvedimento notificato, erroneamente considerato una copia analogica di un originale informatico, dell'attestazione di conformità. Ebbene, occorre da subito chiarire come il provvedimento cartaceo notificato mediante posta raccomandata a/r alla Sig.ra OR_1 sia l'originale. Infatti, ci si trova di fronte ad un documento informatico solo nel caso in cui lo stesso presenti il formato p7m, ovvero sia stato firmato digitalmente dal relativo soggetto/Funzionario responsabile.
La copia di tale provvedimento cartaceo è rappresentata dal formato digitale consultabile dai dipendenti dell'Ufficio Tributi mediate il software in uso, il quale però, si ribadisce, è privo della firma digitale del
Funzionario responsabile e, conseguentemente, non può essere considerato un documento informatico in quanto privo del necessario requisito del formato p7m.
Pertanto, risulta pienamente corretto che sul provvedimento cartaceo notificato sia assente l'attestazione di conformità, in quanto trattasi di originale cartaceo. Tale attestazione sarebbe stata necessaria se il provvedimento notificato fosse una copia dell'originale. In conclusione, quanto sostenuto sul punto dalla ricorrente si fonda su un presupposto errato e, pertanto, non merita accoglimento, quanto meno con riferimento agli atti di natura tributaria.
- Lamentata assenza dell'indicazione sull'atto impugnato del provvedimento di nomina del Dott.
Nominativo_2 a titolare della Elevata Qualificazione istituita a capo dell'Area Affari Generali e Programmazione.
Si rileva, preliminarmente, come il Dott. Nominativo_2, in tale circostanza, sia solamente il Responsabile del Procedimento e non anche il soggetto firmatario del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato, sottoscritto appunto dal Funzionario Responsabile della Riscossione nonché Ufficiale della
Riscossione Nominativo_3 (doc. a).
Il preavviso di iscrizione di fermo in questione è atto consequenziale al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 1131 del 12/06/2023, notificato in data 24/07/2023 (relativo ad IMU 2022), ormai definitivo ed inoppugnabile. Pertanto, la doglianza di controparte non può trovare accoglimento, dal momento che nel preavviso di fermo è presente l'indicazione dei riferimenti dell'atto presupposto (ovvero il richiamato avviso di accertamento) validamente notificato e tanto è sufficiente ai fini della sua legittimità e validità.
Con il Decreto del Sindaco n. 4 del 25/05/2023 (doc. b) tempestivamente adottato, nonché pubblicato nella relativa sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, il Dott. Nominativo_2 è stato nominato alla qualifica che lo pone a capo dell'Area Affari Generali e Programmazione all'interno della quale è inserito il Settore
Tributi (conferendogli le relative competenze di cui all'art.24 e ss. del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi). Tanto, in rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE n. 679/2016. Vedasi anche
Documento c) relativo alla Delibera di Giunta del (doc. c).
Sul punto, la Corte Tributaria savonese, Sezione 2, si è di recente già espressa, mediante la sentenza n.176 del 23/02/2022, depositata in data 20/04/2022, rigettando un analogo motivo di ricorso (doc. d).
Pertanto, l'assenza dell'indicazione degli estremi del Decreto sindacale n. 4 del 25/05/2023 e della delibera di nomina a Funzionario responsabile dell'IMU nel testo dell'atto impositivo prodromico al provvedimento in questa sede gravato, non è assolutamente motivo di annullabilità/nullità/inesistenza dell'avviso.
La scrivente Amministrazione ritiene di fondamentale rilevanza richiamare alcune sentenze pronunciate dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria, in merito ai ricorsi presentati dall'odierna parte ricorrente ed aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità IMU 2018-2021. Si tratta delle sentenze nn. 172/2024 e 173/2025 pronunciate in data 08/07/2024 e depositate rispettivamente nelle date del
26/07/2024 e 30/07/2024 (doc. e-f) e nn. 43/2025 e 44/2025 pronunciate in data 16/12/2024 e depositate il
18/02/2025 (doc. g-h).
In ognuno dei richiamati provvedimenti, è possibile riscontrare il convincimento dei Giudici, i quali, concordemente, hanno provveduto a rigettare tutte le doglianze di controparte (ad eccezione di quella attinente al trattamento sanzionatorio, non presente nel ricorso introduttivo della presente controversia).
Da tener conto come, da ultimo, sia rilevante il Dispositivo n. 489/2025 pronunciato in data 22/09/2025 e depositato il 26/09/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (doc. i), relativo all'impugnazione della sentenza n. 172/2024 (doc. e). In tale documento (le relative motivazioni non sono ancora state depositate) è possibile riscontrare come la Corte adita abbia provveduto all'integrale rigetto dell'appello, nel quale erano state trasposte le medesime censure presentate nel ricorso di primo grado e, pertanto, anche quelle di cui si discute in questa sede (doc. j).
- Validità, efficacia e legittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato - Atti prodromici tutti tempestivamente e validamente adottati, emessi, notificati e/o comunicati all'odierna parte ricorrente.
Sull'argomento si richiama quanto già dichiarato nelle controdeduzioni depositate, nonché la relativa documentazione allegata, ritenendo, tuttavia, opportuna una più specifica disamina dell'argomento.
Infatti, l'avviso di accertamento n.1131 del 12/06/2023 è stato validamente notificato mediante posta raccomandata a/r in data 24/07/2023 (doc. 3 controdeduzioni). Si precisa che la suddetta notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo la contribuente provveduto al ritiro della raccomandata nei successivi trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza. Nella memoria depositata da controparte, sul punto, si legge come ricorrente consideri la notifica de quo non perfezionata in quanto non avvenuta secondo le previsioni di cui alla L. 890/1982.
Al riguardo, è da far rilevare come l'Ente impositore, per la notifica degli atti impositivi, non sia obbligato al rispetto del dettato della L. 890/1982, in quanto tale normativa non è la sola vigente in materia.
Gli avvisi di accertamento, in specie, possono essere notificati alternativamente con le seguenti modalità:
- in ossequio all'art. 60, comma 1, DPR. 600/1973, in applicazione degli artt. 137 ss. c.p.c, mediante attività di soggetti abilitati, quali messi comunali o speciali o ufficiali giudiziari. Ciò, anche in base alla disciplina dettata dalla L. 890/1982, relativa alla notifica degli atti giudiziari, mediante il servizio postale con la c.d.
“busta verde”. Infatti, la L. 265/1999 ha esteso l'applicazione delle suddette modalità alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, rileva – per gli enti locali - il fondamentale comma 161 dell'art. 1 L 296/2006, alla luce del quale gli avvisi di accertamento possono essere notificati mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno (c.d.
“busta bianca”).
Nello specifico, il citato comma sancisce come “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono (…) notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.
Tale modalità, peraltro, è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (ord. n. 2/2020, Ord. n. 104/2019,
Sent. 175/2018). Infine, ai sensi dell'art. 60, comma 7, DPR. 600/1973 e nei soli confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, la notifica dei suddetti atti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio presso l'indirizzo pec della società se questo si trova inserito nell'apposita banca dati denominata INIPEC.
Alla luce di questa breve disamina normativa, pare evidente come l'Ente impositore si sia avvalso della modalità di notifica mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento di cui al comma 161 dell'art. 1
L 296/2006. Tale procedimento prevede che il postino consegni la busta direttamente al destinatario o, in caso di assenza, ad altra persona presente presso l'abitazione indicando il suo rapporto con il destinatario
(es.: moglie, marito, figlio/a, convivente) nella cartolina di ricevimento accanto alla firma. Nel caso in cui non si rinvenga nessuno nell'appartamento, come presumibilmente è avvenuto nel caso di specie, il postino provvede a lasciare nella cassetta delle lettere del destinatario un avviso di giacenza, con l'informazione di provvedere al ritiro della raccomandata presso l'Ufficio postale indicato entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di giacenza. Decorso inutilmente tale termine, la raccomandata viene rispedita al mittente, come è avvenuto nel caso di specie.
Quanto alle notifiche di atti del Comune resistente alla Sig.ra OR_1, queste sono state eseguite presso il di lei indirizzo di residenza, in particolare sono stati validamente ricevuti:
- gli avvisi di accertamento IMU anni 2018-2019-2020-2021, l'ingiunzione di pagamento relativa alla TARI 2014, nonché i preavvisi di fermo amministrativo relativi alla TARI 2014 e 2016. Tutti notificati mediante posta raccomandata a/r (e tutti oggetto di separati ed autonomi giudizi presso la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona e di secondo grado della Liguria).
Numerose le pronunce della Cassazione a favore della validità della condotta notificatoria seguita dal Comune
(a titolo non esaustivo, Cass. n. 10109/2023Cass, n. 2365/2022, Ord. n. 23435 del 27/07/2022, n.
35640/2021, n. 14745/2021, n. 21797/2020 e n. 16679/2016)
Nella memoria di controparte viene sostenuto come l'avviso de quo, emesso in data 12/06/2023, non possa risultare notificato in data 23/06/2023. Da rilevare, per contro, come la data di notifica non corrisponda affatto a quella riportata da controparte, in quanto la stessa risulta essersi perfezionata;
in quanto risultano decorsi trenta giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza (avvenuto in data 22/06/2023) senza che sia intervenuto nessun ritiro (doc. 3 controdeduzioni).
Eventuali altre date indicate sulla busta non sono state apposte dall'Ente impositore e, pertanto, non presentano per lo stesso alcuna rilevanza. Nel medesimo motivo di ricorso in analisi, controparte eccepisce anche l'assenza dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 DPR. 602/1973. Tuttavia, l'ipotesi oggetto di lite, non contempla attivazione di espropriazione forzata. Il fermo è infatti una misura cautelare che limita l'uso di un bene per indurre il debitore all'adempimento.
- Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo valido, legittimo, efficace e produttivo dei propri effetti -
Legittimazione ad iscrivere il fermo. Mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. -
Asserita sproporzionalità tra il valore del veicolo e l'entità del debito non sorretta da prova alcuna – Utilizzo dell'autoveicolo per scopo lavorativo ed assistenziale non sorretto da documentazione alcuna.
La scrivente Amministrazione evidenzia l'erronea indicazione dei valori riportati da controparte, la quale sostiene che l'importo del debito oggetto di riscossione corrisponda ad Euro 470,00, mentre il valore del veicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo (attualmente sospeso) corrisponde asseritamente ad
Euro 10.000,00. Ebbene, risulta doveroso precisare che l'importo di Euro 470,00 corrisponde al solo tributo relativo all'IMU anno 2022 (ove pagato tempestivamente). Non avendo il contribuente provveduto al suddetto versamento, il competente Ufficio ha provveduto all'emissione dell'avviso di accertamento n. 1131 del
12/06/2023, notificato in data 24/07/2023.
A seguito dell'inerzia della contribuente il debito ha inevitabilmente subito i dovuti aumenti conseguenti all'applicazione degli interessi legali, delle sanzioni e degli oneri di riscossione secondo le vigenti disposizioni normative. Pertanto, ad oggi, il credito vantato dall'Ente impositore ammonta ad Euro 755,71. Quanto al valore dell'auto (una Suzuki Ignis), il Comune rileva come sulla valutazione del valore di un veicolo influiscono varie circostanze, come stato di manutenzione e conservazione dello stesso, l'anno di immatricolazione e di costruzione e altro. In assenza di prove sullo stato del veicolo e sugli altri fattori indicati, nonché di una precisa valutazione dello stesso, il valore indicato da controparte non può presentare rilevanza alcuna.
In secondo luogo, è da evidenziare come non esistano limiti legali di importo previsti per l'applicazione del fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 86 DRR. 602/1973.
La stessa Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nell'esercizio della propria attività, è solita applicare il fermo amministrativo, in caso di pluralità di veicoli, su uno solo per debiti di importo fino ad Euro 2.000,00.
Il rispetto del principio di proporzionalità tra entità del credito e valore del veicolo è un principio oggetto di un vasto e dibattuto contrasto giurisprudenziale il quale ha visto susseguirsi numerose decisioni, anche dei
Giudici di Legittimità, tra di loro contraddittorie, dal momento che l'argomento può essere oggetto di diverse interpretazioni. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Cassazione, alla luce della quale è irrilevante la sproporzione tra il valore del debito e quello del bene sottoposto a fermo, dato che l'art.86, DPR. 602/1973
(Cass. 22018/2017). Inoltre, da un'attenta lettura del dispositivo dell'Ord. n.32062 del 12/12/2024, Cass, Sez. V, emerge come la Corte stessa abbia ritenuto pienamente valida, legittima e proporzionata l'iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo del valore di 30.000,00 Euro a fronte del relativo credito di circa Euro 3.000,00
(credito ben dieci volte inferiore al valore del veicolo).
- Considerazione riguardo la Sentenza n. 124/01/2025 depositata in data 12/05/2025 dalla CGT.di primo grado di Savona, richiamata da controparte. Con tale pronuncia la Corte adita dichiarava la nullità del preavviso di fermo impugnato in quanto il valore del mezzo (lo stesso oggetto del preavviso di fermo in questa sede impugnato) era stato ritenuto sproporzionato rispetto all'entità del debito.
Occorre, tuttavia, precisare che l'importo complessivo del debito con riferimento al merito della suddetta controversia corrispondeva ad Euro 210,98 (Tributo TARI 2014 pari ad Euro 73,36), ben inferiore alla somma in questa sede controversa.
Controparte sembra avanzare un'ulteriore doglianza con riferimento alla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto asserisce che il veicolo oggetto del preavviso di fermo venga utilizzato per scopo lavorativo ed assistenziale. Tuttavia, è possibile rilevare tale circostanza solamente dal titolo del motivo di ricorso n.4, dal momento che nella relativa argomentazione tale punto non viene minimamente preso in considerazione.
In sostanza ricorrente non fornisce nessuna prova a sostegno di quanto dichiarato. Negli allegati del ricorso introduttivo non figura nessuna documentazione dalla quale si possa evincere lo scopo assistenziale, né la strumentalità all'attività di impresa (in tale caso il veicolo sarebbe deducibile e/o detraibile ma nessuna documentazione è stata fornita). Si richiama il fondamentale principio generale del nostro ordinamento, contenuto nell'art. 2697 c.c.. Parimenti, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti sarà tenuto a fornire la prova degli elementi posti a fondamento dell'eccezione stessa. Del resto, nel testo del preavviso di fermo gravato
è esplicitamente indicato che “L'iscrizione suddetta non verrà disposta, qualora, nel predetto termine (30 giorni dalla notifica), si dimostri all'Ente riscossore che il bene mobile sia strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, che disciplina le spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive, prevede espressamente un costo specifico e ridotto per i "solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160"
(CGT di 1° grado di Benevento, sentenza n. 1027/2025). Le Corti di Giustizia Tributaria hanno interpretato questa disposizione come una conferma che la posta ordinaria è una modalità di invio contemplata e legittima per tali solleciti (CGT di 1° grado di Benevento, sentenza n. 947/2024 e altre).
Questa interpretazione chiarisce che l'uso della raccomandata è una scelta dell'Ente, dettata da ragioni di maggiore garanzia, ma non un obbligo di legge. La previsione di un costo specifico per la posta ordinaria sarebbe priva di senso se tale modalità non fosse consentita. Analogo discorso deve riproporsi con riferimento all'avviso urgente, dal momento che presenta il mero scopo di informare il contribuente dell'inizio delle verifiche e dei controlli volti alla futura ed eventuale attivazione delle procedure di esecuzione forzata. Di conseguenza, l'invio del sollecito e dell'avviso urgente tramite posta ordinaria è pienamente conforme al dettato normativo e denota un corretto modus operandi dell'Ente impositore.
- Valutazione condotta della Sig.ra OR_1 – Annualità insolute IMU anni 2018-2019-2020-2021-2022 e TARI anni 2014-2016-2022 - Riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata con conseguente condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
La citata norma sanziona il comportamento della parte soccombente che, caratterizzato da mala fede e/o colpa grave, che ha agito o resistito in giudizio. In relazione al caso di specie, la scrivente Pubblica
Amministrazione ritiene che il comportamento presenti i caratteri della mala fede e/o della colpa grave. Infatti, richiamando le sentenze allegate (doc. e, f, g, h, i) inerenti procedimenti tra le medesime parti, relativi agli avvisi di IMU 2018-2019-2020-2021 e nei quali sono state sollevate identiche eccezioni a quelle rilevate in questa sede, si evidenzia come la Corte di Giustizia Tributaria adita abbia sempre rigettato le doglianze della OR (tranne l'aspetto sanzionatorio), ma tale doglianza non è stata trasposta nel ricorso della presente controversia.
Rileva semmai quanto ritenuto dalle SSUU della Cassazione con l'Ordin. n.13899 del 03/06/2013.
Peraltro, entrare nel merito della presente controversia, come anche di quelle oggetto degli altri giudizi dalla stessa promossi, significherebbe ammettere la legittimità della pretesa tributaria avanzata dall'Ente impositore, pretesa tributaria mai onorata dalla Contribuente.
Si tratta, infatti, dei seguenti accertamenti:
IMU 2018 (Tributo: Euro 655,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 888,00); - IMU 2019 (Tributo: Euro 655,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 883,00); - IMU 2020 (Tributo: Euro 705,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 949,00); - IMU 2021 (Tributo: Euro 705,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 949,00); - IMU 2022 (Tributo: Euro 470,00 – Avv. IMU esecutivo: Euro 630,00 – Preavviso fermo: Euro 755,71); - TARI 2014 (Tributo: Euro 77,00 – Avv. Liquidazione: Euro 102,00 – Ingiunzione di pagamento: Euro 146,67 – Preavviso fermo: Euro 210,98); - TARI 2016 (Tributo: Euro 82,00 – Avv. Liquidazione esecutivo: Euro 109,00 – Preavviso fermo: Euro 182,90); - Tari 2022 (Tributo: Euro 59,00).
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con la presenza del Difensore di Ricorrere e con partecipazione da remoto del Funzionario delegato del Comune, le Parti hanno ribadite le rispettive argomentazione, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
In via preliminare
A) – Non accoglibile l'eccezione di OR secondo cui, per la validità/esistenza giuridica dell'Atto oggetto di impugnativa, si debba notificare la copia (in formato con estensione p7m) dell'atto con apposizione di certificazione - firmata digitalmente - di conformità all'originale “analogico” detenuto dall'Ente impositore
(censura n.1 bis del ricorso).
Nel caso di specie, l'Ente impositore emette gli atti impositivi mediante sistema “automatizzato” di cui all'art. 1 comma 87 L.549/1995 e/o all'articolo 3 comma 2 D.Lvo 12 Febbraio 1993 n. 39; tanto come certificato in calce allo stesso, secondo cui il Provvedimento: “…. privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge.…”. Norme non abrogate. Per cui, l'esemplare notificato è da ritenere essere un “originale”.
B) Neppure si presenta accoglibile la richiesta di ordinare al Comune resistente, ex art. 210 c.p.c., la produzione della documentazione allegata all'atto di costituzione dello stesso, osservate le formalità di cui all'art.25 bis del D.Lgs.546/92, come novellato dalla L.130/2022 in vigore dallo 01/09/2024.
Da specificare, al riguardo, come a seguito della modifica dell'ultimo periodo del comma 5 bis dell'art.25 bis del D.Lgs.546/92, introdotta con l'art.16 D.Lgs.12.06.2025 n.81, in vigore dal 13 giugno 2025, la sanzione della “inutilizzabilità” dei documenti prodotti nel processo telematico tributario, laddove privi della attestazione di conformità agli originali “analogici” detenuti da chi li ha prodotti, riguarda esclusivamente il ricorrente e non l'ente impositore (il Comune nel caso di specie). Laddove per analogico deve intendersi, il documento “cartaceo” prodotto con scrittura (manuale, meccanica o videoscrittura).
La lettera della norma novellata infatti dispone: “… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Norma applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato notificato nell'agosto 2025.
MERITO
C) Valida la notifica a mezzo posta raccomandata ordinaria sia della Comunicazione preventiva di Fermo
Amm.vo, sia dell'Avviso di accertamento prodromico, relativo alla pretesa IMU per l'anno 2022.
L'adempimento non era obbligatoriamente eseguibile via Pec, in quanto non afferente all'attività economica svolta dalla Contribuente. Nello specifico è da riscontrare:
- quanto al procedimento notificatorio della Comunicazione preventiva di Fermo, come l'agente notificatore abbia rispettata la sequenza procedimentale di cui alla L.890/1982. La produzione della copia della relata attesta: - dell'avvenuto infruttuoso tentativo di notifica, il 18.07.2025, presso la residenza/domicilio della
Contribuente; - del deposito del plico raccomandato contenente l'Atto, presso l'Ufficio Postale competente, sempre il 18.07.2025, con contemporanea spedizione della CAD informativa all'indirizzo della destinataria
(raccom.n.669194734896); - la maturazione della compiuta giacenza, del 28 luglio 2025 (come specificato nella relata che rappresenta anche prova della spedizione della CAD);
- quanto alla notifica del prodromico Avviso di accertamento n.1131 del 2023, per IMU 2022:
- della spedizione dell'Atto impositivo mediante posta raccomandata a.r., in via diretta, come consentito dal comma 161 dell'art. 1 L 296/2006. Da condividere le argomentazioni svolte sul punto dal Resistente comune, secondo orientamento della Corte di Cassazione di cui, da ultima, Ordinanza dep.29.07.2025 n.21789 (con richiamo a decisione n.175 del 2018 della Corte Costituzionale), dando comunque spazio al contribuente di produrre elementi idonei a dimostrare che la ricezione effettiva della raccomandata diretta (busta bianca) non sia avvenuta;
La appena citata giurisprudenza peraltro non è univoca, in quanto si pone in contrasto con quanto affermato dalle SSU con la sent.15.04.2021, n.10012.
In ogni caso, era opzione dell'Ente notificante, quanto all'Accertamento, far notificare in via diretta con raccomandata a.r., senza ricorso alla L.890/1982.
D) Validamente dotato di potere di assumere il provvedimento cautelare del credito vantato, il Funzionario che ha sottoscritto la Comunicazione preventiva di Fermo;
da condividere sul punto le puntuali precisazioni rese dal Comune.
Non condivisibile anche la censura relativa alla impossibilità per un comune di adottare un provvedimento di fermo amm.vo a tutela di propri crediti tributari. Nessuna norma impedisce agli Enti locali titolari dei detti diritti di credito e che curano anche la fase della riscossione, di adottare la misura cautelare in questione, volta a “spingere” il debitore al pagamento del dovuto. Né l'eccezione relativa alla incompetenza territoriale del comune, nella fase della riscossione, di emettere fermo nei confronti di soggetto non avente domicilio nella sfera territoriale dell'ente locale impositore.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da OR (Cassazione n.23889/2024) è applicabile alla sola
AdE Riscossione – che opera, con distinte Direzione regionali, su tutto il territorio nazionale -, non agli enti locali impositori che curano in proprio le attività di accertamento e riscossione dei loro tributi.
E) Diversamente, è da accogliere la censura afferente: - sia alla non assoggettabilità a cautela del fermo dell'autoveicolo in titolarità della OR;
- sia alla sproporzione tra il valore del credito tributario di cui il fermo dovrebbe garantire la riscossione e il bene-auto della Sig.ra OR_1.
Vero, che la legge non precisi da quale entità di credito un ente titolare di potere di riscuotere tributi possa utilizzare il fermo amm.vo; vero altrettanto, che rispetto a un credito limitato (nel caso di specie di euro
755,71) l'ente creditore non possa bloccare l'utilizzo di un autoveicolo che risulti essere l'unico in titolarità della Contribuente e, per di più, necessario allo svolgimento della propria professione di fotografa. Il fermo le renderebbe, in ogni caso, oltremodo gravoso lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Spettava all'Ente procedente - visto che il fermo è stato adottato dal Comune -verificare l'eventuale possesso di altro veicolo o la non indispensabilità, per la Contribuente, dell'utilizzo del veicolo, anche a prescindere dall'utilizzo a scopo professionale.
Nel caso di specie, inoltre, la intervenuta definitività dellAccertamento IMU per il 2022, è seguita a notifica diretta a mezzo posta nei riguardi di destinatario assente temporaneo che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, ancora oggi viene considerata viziata laddove non contempli la spedizione della CAD.
Allorché l'Ente impositore, a seguito dell'intervenuta definitività di altre pretese per tributi locali, avrà maturato crediti certi, liquidi ed esigibili, potrà agire al riguardo.
F) Le spese di giudizio restano compensate tra le Parti;
ciò in quanto: da un lato, la OR ha avuta decisione favorevole, in precedente analoga vertenza;
- dall'altro, il Comune ha pur sempre agito a garanzia di un credito tributario definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso;
spese compensate.