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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4080/2024 R.G. posta in decisione in data 06/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Parte_1
Mariano Chiaravalli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Somma Lombardo presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Verusca De Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:.
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08/11/2024 la chiedeva l'affidamento condiviso con il collocamento Pt_1 presso di sé della figlia , nata in data [...] dalla relazione con il l'assegnazione a sé Per_1 CP_1
della casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento della bambina di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il dando atto di aver raggiunto con la controparte un accordo sulla CP_1
regolamentazione dei loro rapporti con alle seguenti condizioni: Per_1
Tale accordo può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore ed adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
Stante il raggiunto accordo deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore ad entrambe le parti con il suo collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) Prende atto degli ulteriori accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del ????????/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4080/2024 R.G. posta in decisione in data 06/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Parte_1
Mariano Chiaravalli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Somma Lombardo presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Verusca De Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:.
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08/11/2024 la chiedeva l'affidamento condiviso con il collocamento Pt_1 presso di sé della figlia , nata in data [...] dalla relazione con il l'assegnazione a sé Per_1 CP_1
della casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento della bambina di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il dando atto di aver raggiunto con la controparte un accordo sulla CP_1
regolamentazione dei loro rapporti con alle seguenti condizioni: Per_1
Tale accordo può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore ed adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
Stante il raggiunto accordo deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore ad entrambe le parti con il suo collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) Prende atto degli ulteriori accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del ????????/02/2025
Il Presidente Estensore
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