Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1637 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA RAMAGINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza dell'08/05/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
procedere alla annotazione della sentenza;
b. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con Persona_1
collocamento prevalente presso la stessa in virtù delle motivazioni espresse in premessa o, in denegata ipotesi, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
c. disporre precise modalità di frequentazione padre-figlio che il Tribunale riterrà più opportuno anche alla luce di quanto esposto in premessa.
d. stabilire a carico del Sig. anche alla luce del maggior tempo Controparte_1
trascorso dal bambino con la madre, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento Persona_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con vittoria di spese e onorari
In via istruttoria: si chiede fin da ora di essere ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.DCV che ha assistito ad episodi di aggressione verbale da parte del Sig. e nei CP_2
confronti della Sig.ra Pt_1
2.DCV che lei stessa è stata aggredita verbalmente dal Sig. CP_1
Sui capitoli 1) e 2) si indica a teste la Sig.ra residente in [...]
Ferrara n . 91/1”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con il quale è Controparte_1
rimasto contumace.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronuncio qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, in data 28/11/2023 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/01/2025), erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Londra (REGNO UNITO) in data 18/02/2020 da , n. a GENOVA (GE) il 22/01/1989, e Parte_1
n. a LEEDS (REGNO UNITO) il 31/03/1995, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA al n. 715, parte II, serie C, anno
2021;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'08/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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