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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1248/2025 promossa da: nata a [...] il [...] residente in [...]
; rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
NN D'AN ATTORE/I contro nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AS NN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: per entrambi i coniugi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes senza condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ione degli effetti civili del tto il 25/10/1992 e in cui i figli sono maggiorenni.
pagina 1 di 2 Parte convenuta si è costituita in giudizio, aderendo al ricorso e nulla opponendo in ordine pronuncia di divorzio.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, all'udienza del 9.10.2025, hanno dichiarato di essersi separate nel 2001, che da quel momento non è più ripresa la convivenza ed hanno, quindi, confermato di volersi divorziare.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare non essendovi alcuna domanda a riguardo e avendo, già in fase di separazione, le parti definito i loro reciproci rapporti.
Le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 25/10/1 matrimonio di quel Comune al n. 492 parte 2 serie A anno 1992; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite compensate.
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1248/2025 promossa da: nata a [...] il [...] residente in [...]
; rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
NN D'AN ATTORE/I contro nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AS NN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: per entrambi i coniugi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes senza condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ione degli effetti civili del tto il 25/10/1992 e in cui i figli sono maggiorenni.
pagina 1 di 2 Parte convenuta si è costituita in giudizio, aderendo al ricorso e nulla opponendo in ordine pronuncia di divorzio.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, all'udienza del 9.10.2025, hanno dichiarato di essersi separate nel 2001, che da quel momento non è più ripresa la convivenza ed hanno, quindi, confermato di volersi divorziare.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare non essendovi alcuna domanda a riguardo e avendo, già in fase di separazione, le parti definito i loro reciproci rapporti.
Le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 25/10/1 matrimonio di quel Comune al n. 492 parte 2 serie A anno 1992; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite compensate.
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2