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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Michele Ferrandino (e digitalmente domiciliata presso il seguente indirizzo pec , in virtù di delega posta in Email_1
calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 5 CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AL AN e GE OS presso il cui studio sito a Milano, via della
Moscova n. 18, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: affitto d'azienda.
Conclusioni
Le parti concludono congiuntamente come segue:
“accertare che il contratto di affitto di ramo di azienda autenticato a ministero del
Notaio in data 24 febbraio 2022, rep. 43964 e 3 marzo 2022 rep. Per_1
44013/28281, registrato a Bologna in data 15 marzo 2022 al n. 11961 serie 1 T,
si è risolto di diritto. Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle
restanti domande, con spese di lite compensate”
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso in data 23.5.2024 Parte_1
esponeva d'aver concluso in data 24.2.2022 con un contratto di Controparte_1
pagina 2 di 5 affitto d'azienda nel complesso “I Malatesta” di Rimini;
che la stessa affittuaria si era resa morosa nel pagamento dei canoni per la somma complessiva di
€.183.828,23, come pure degli oneri consortili per €.117.481,14; che era stata inviata, senza esito, diffida ad adempiere in data 9.4.2024.
Su tali premesse, la stessa ricorrente domandava che fosse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della al rilascio Controparte_1
dell'azienda, incluso l'immobile censito in catasto al foglio 63, mappale 2075, sub
37, con autorizzazione alla voltura.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la quale Controparte_1
eccepiva che la clausola risolutiva espressa, imposta alla stessa resistente, era nulla perché in contrasto con le norme di tutela dei lavoratori, della proprietà e del possesso, con conseguente inefficacia della comunicazione in data 7.5.2024 con cui la concedente aveva dichiarato di avvalersi della clausola medesima;
che l'inadempimento era di scarsa importanza, giacché la morosità, determinata da temporanea carenza di liquidità in conseguenza della crisi della controllante
Portobello, era stata interamente sanata in esecuzione di accordo transattivo in data 6.8.2024; che, in caso di dichiarata risoluzione, i contratti di lavoro pagina 3 di 5 subordinato sarebbero “passati” alla ricorrente. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine che fosse dichiarato l'obbligo della ricorrente al “mantenimento dei diritti dei lavoratori”.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte,
era decisa all'udienza del 16.12.2025 mediante pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
2 – Le parti, all'udienza di discussione, hanno reciprocamente dato atto del sopravvenuto rilascio del ramo di azienda in data 5.5.2025, formulando conclusioni conformi per la dichiarazione di risoluzione del contratto e la cessazione della materia del contendere sulle restanti domande.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto con cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 1) dichiara che il contratto di affitto di ramo di azienda autenticato a ministero del
Notaio in data 24 febbraio 2022, rep. 43964 e 3 marzo 2022 rep. Per_1
44013/28281, registrato a Bologna in data 15 marzo 2022 al n. 11961 serie 1 T,
si è risolto di diritto;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle restanti domande;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso a Rimini il 16.12.2025
Il giudice dr. ZI Melucci
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Michele Ferrandino (e digitalmente domiciliata presso il seguente indirizzo pec , in virtù di delega posta in Email_1
calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 5 CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AL AN e GE OS presso il cui studio sito a Milano, via della
Moscova n. 18, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: affitto d'azienda.
Conclusioni
Le parti concludono congiuntamente come segue:
“accertare che il contratto di affitto di ramo di azienda autenticato a ministero del
Notaio in data 24 febbraio 2022, rep. 43964 e 3 marzo 2022 rep. Per_1
44013/28281, registrato a Bologna in data 15 marzo 2022 al n. 11961 serie 1 T,
si è risolto di diritto. Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle
restanti domande, con spese di lite compensate”
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso in data 23.5.2024 Parte_1
esponeva d'aver concluso in data 24.2.2022 con un contratto di Controparte_1
pagina 2 di 5 affitto d'azienda nel complesso “I Malatesta” di Rimini;
che la stessa affittuaria si era resa morosa nel pagamento dei canoni per la somma complessiva di
€.183.828,23, come pure degli oneri consortili per €.117.481,14; che era stata inviata, senza esito, diffida ad adempiere in data 9.4.2024.
Su tali premesse, la stessa ricorrente domandava che fosse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della al rilascio Controparte_1
dell'azienda, incluso l'immobile censito in catasto al foglio 63, mappale 2075, sub
37, con autorizzazione alla voltura.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la quale Controparte_1
eccepiva che la clausola risolutiva espressa, imposta alla stessa resistente, era nulla perché in contrasto con le norme di tutela dei lavoratori, della proprietà e del possesso, con conseguente inefficacia della comunicazione in data 7.5.2024 con cui la concedente aveva dichiarato di avvalersi della clausola medesima;
che l'inadempimento era di scarsa importanza, giacché la morosità, determinata da temporanea carenza di liquidità in conseguenza della crisi della controllante
Portobello, era stata interamente sanata in esecuzione di accordo transattivo in data 6.8.2024; che, in caso di dichiarata risoluzione, i contratti di lavoro pagina 3 di 5 subordinato sarebbero “passati” alla ricorrente. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine che fosse dichiarato l'obbligo della ricorrente al “mantenimento dei diritti dei lavoratori”.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte,
era decisa all'udienza del 16.12.2025 mediante pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
2 – Le parti, all'udienza di discussione, hanno reciprocamente dato atto del sopravvenuto rilascio del ramo di azienda in data 5.5.2025, formulando conclusioni conformi per la dichiarazione di risoluzione del contratto e la cessazione della materia del contendere sulle restanti domande.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto con cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 1) dichiara che il contratto di affitto di ramo di azienda autenticato a ministero del
Notaio in data 24 febbraio 2022, rep. 43964 e 3 marzo 2022 rep. Per_1
44013/28281, registrato a Bologna in data 15 marzo 2022 al n. 11961 serie 1 T,
si è risolto di diritto;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle restanti domande;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso a Rimini il 16.12.2025
Il giudice dr. ZI Melucci
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